CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 272 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
n. 26.8.1970, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 come in atti dall'Avv. Gennaro Ferrante, elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Via De
Rosa n. 30;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale CP_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: previdenza; appello avverso la sentenza n. 1177/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1177/2020 pubblicata il 12.11.2020 il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore rigettava la domanda proposta da e volta ad ottenere la liquidazione Parte_1
CP_ da parte dell' della prestazione relativa all'assegno di invalidità ex l. n. 118/1971 a far data dalla domanda amministrativa del 30.1.2017 e fino al giugno 2019, epoca della revisione sanitaria, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice, dato atto che la ricorrente aveva “ottenuto riconoscimento del requisito sanitario con provvedimento di omologa di consulenza tecnica che le aveva riconosciuto la sussistenza del
75% d'invalidità ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile”, rilevava che “tale assegno ai sensi della legge 118/1971 richiede anche la sussistenza del requisito di reddito che, nella specie l' ha verificato mancare per essere la ricorrente proprietaria di immobili concessi CP_1 in locazione”, con conseguente superamento del limite di legge.
Con atto di appello depositato il 27.4.2021 la censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità e deducendo in particolare che: all'interno della produzione della ricorrente era stata depositata una visura ipocatastale storica aggiornata al dicembre 2019, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e da cui si evinceva che l'istante non era mai stata proprietaria di immobili, ad eccezione di una quota di 5/84 di diritti immobiliari ereditata nel 1995 e venduta nell'anno successivo, come da cessione di quota trascritta solo nel 2006; l'Istituto a sua volta non aveva dimostrato l'esistenza di validi contratti di locazione, limitandosi a depositare un mero prospetto in cui si menzionava la presenza di 4 contratti di locazione, 3 per l'anno 2017 ed uno per l'anno 2018, sicchè, anche a voler tener conto di ciò, non si giustificava in alcun modo il mancato pagamento della prestazione assistenziale per l'anno 2019, anno in cui l'appellante aveva percepito addirittura il reddito di cittadinanza;
la deducente, in assenza di titolarità da parte sua di diritti immobiliari, neanche a titolo di usufrutto, non aveva alcun titolo per stipulare contratti di locazione e dunque non avrebbe potuto percepire alcun reddito o canone, tenuto conto delle risultanze della stessa documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nello specifico la visura ipocatastale in relazione alla quale alcuna querela di falso era stata proposta dall' , e stante altresì la Pt_2 consapevolezza da parte dell'impugnante delle responsabilità civili e penali a cui sarebbe andata incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci;
dalla visura catastale in atti emergeva l'esistenza di un unico contratto del 2017, peraltro risolto ex tunc da Agenzia delle Entrate per assenza di titoli al momento della stipula;
anche a volere ammettere la valida stipulazione degli altri 2 titoli per il
2017, comunque non veniva superata la soglia reddituale personale prevista per l'anno 2017 “(€
4.800,38)” al fine di usufruire dell'assegno di invalidità; in data 18 Novembre 2020, peraltro, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza di Scafati, sollecitata al fine di verificare la possibilità per il coniuge della ricorrente, di accedere al gratuito patrocinio, all'esito dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, alla banca dati Sister dell'Agenzia del Territorio ed a quella del
Pubblico Registro Automobilistico, era stato accertato che l'istante non aveva percepito alcun reddito d'imposta per l'anno 2018 e non era titolare di alcun bene nell'anno precedente, ad eccezione di un'automobile alla stessa intestata nell'anno 2017, tanto precisandosi che non era stato possibile produrre tale documento nel giudizio di primo grado “in quando l'ispezione è stata fatta solo di recente”, sicchè lo stesso veniva prodotto nel giudizio di impugnazione “congiuntamente all'estratto atto di matrimonio, a dimostrazione del rapporto di coniugio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente grado di giudizio e Pt_2 chiedeva alla Corte sulla base di articolate argomentazioni di disattendere l'avversa impugnazione, con vittoria di spese.
Richieste dalla Corte all'Ufficio territoriale di Pagani dell'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui all'ordinanza del 10.6.2024, veniva prodotta dall'appellante in data 13.5.2025 copia di una denunzia presentata dalla ai C.C. di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto una Parte_1 prospettata sostituzione di persona di cui sarebbe stata vittima l'appellante tra il 17.8.2017 ed il
9.4.2018 con riferimento alla prospettata scoperta dell'esistenza di 2 contratti di locazione con cui l'istante avrebbe concesso in godimento, in qualità di proprietaria, degli immobili siti in Roma.
Alla data odierna, sulla documentazione in atti ed all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della va disatteso per quanto si dirà. Parte_1
Come noto, l'art. 13, comma 1, l. n. 118/1971 prevede che "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12."
La concessione dell'assegno mensile è legata al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 1) riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% (requisito sanitario); 2) stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente;
3) incollocazione al lavoro;
4) età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi .
Ciò posto, secondo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione "In tema di assegno di invalidità civile, l'onere della prova del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione al lavoro - che integrano, al pari del requisito sanitario, elementi della fattispecie costitutiva del diritto - grava sulla parte, che agisce per ottenerne il riconoscimento, in base ai principi generali - sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) - la cui inottemperanza comporta, tuttavia, la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245, comma 2, c.p.c.) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 cost)." (Cass.
14/01/2010, n. 488; Cass. 26/05/2009 n. 12131).
In particolare, con riguardo al requisito reddituale si è specificato che "Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale, la quale può al più concorrere ad integrare il quadro probatorio unitamente ad altre risultanze istruttorie, come la certificazione amministrativa (dell'agenzia delle entrate o di altra amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, da sola sarebbe inidonea a comprovarlo." (Cass. 06/05/2009, n.
12131).
Con riguardo poi al requisito dell'incollocazione si è precisato che "in relazione al diritto all'assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito dell'incollocazione al lavoro rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001).
Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l'anzidetto requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie, mentre non è sufficiente l'iscrizione al collocamento ordinario
(Sentenza n. 23762 del 10/11/2009; Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. n. 1096 del 24 gennaio 2003)." (cfr. Cass. 18/05/2017, n. 12554).
Tanto precisato, deve rilevarsi che, a fronte della presenza in atti di numerosi elementi indiziari deponenti in senso contrario alla sussistenza in capo alla del requisito reddituale Parte_1 previsto per la concessione della provvidenza in oggetto, l'istante, pur gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito idonea e persuasiva dimostrazione della presenza del predetto requisito.
Quanto agli elementi indiziari di segno contrario alla prospettazione di parte ricorrente, vanno considerati i seguenti aspetti: dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate (cfr. relativo logo nella parte superiore sinistra), estratta il 7.12.2018 ed allegata alla comparsa di costituzione depositata in primo grado dall' il 30.10.2020 per la prima udienza del Pt_2
12.11.2020, emerge l'esistenza in capo alla ricorrente, quale dante causa in locazione (cfr. codice fiscale , coincidente con quello dichiarato in ricorso), di quattro contratti CodiceFiscale_1 di locazione, tre recanti data di presentazione del 6.3.2017, del 17.8.2017 e del 13.11.2017, ed uno recante data di presentazione del 9.4.2018, il cui valore dichiarato ammonta rispettivamente ad euro
2.400,00, euro 1.440,00, euro 2.760,00 ed euro 2.400,00; quanto al contratto recante data di presentazione del 13.11.2017, dalla documentazione di cui al capo precedente non emerge alcuna ipotesi di risoluzione dello stesso, e, d'altronde, la schermata prodotta dalla all'allegato Parte_1
7 del ricorso introduttivo, oltre a non recare segni di univoca provenienza dagli uffici fiscali, appare se non contraddittoria quantomeno anomala nel suo contenuto in quanto fa riferimento ad una durata del contratto dal 15.11.2017 al 14.11.2018 e ad una risoluzione contrattuale intervenuta lo stesso giorno della vigenza del contratto, ovvero il 15.11.2017; dalla stessa denuncia presentata dalla ai Carabinieri di Nocera Inferiore emerge la formale esistenza di due contratti con Parte_1
i quali la ricorrente avrebbe concesso in locazione immobili in Roma, e con riferimento ai suddetti contratti, presumibilmente di importo nominale non esiguo come da comune esperienza, non vi è in atti alcun esito della denuncia presentata e, in particolare, un accertamento giudiziale o comunque un atto formale dell'autorità giurisdizionale che dia atto se non della fondatezza quantomeno della verosimiglianza della prospettazione della . Parte_1
Quanto ai rilievi dell'appellante, va precisato quanto segue: la documentazione ipocatastale dà atto dell'esistenza di trascrizioni ed iscrizioni a favore e contro il soggetto interessato, e tuttavia, come noto, la formalità della trascrizione non è richiesta ai fini della validità dell'atto ma solo ai fini dell'opponibilità dello stesso ai sensi dell'art. 2644 c.c.; in altri termini, ai fini dell'acquisto inter vivos della proprietà di beni immobili è sufficiente l'atto scritto ex art. 1350 c.c, e tale considerazione vale anche per il diritto di usufrutto sui medesimi, situazione quest'ultima che legittima a stipulare contratti di locazione ex art. 999 c.c.; ai fini poi dell'acquisto mortis causa è sufficiente anche un testamento olografo o, in caso di successione ab intestato, il mero rapporto di parentela o coniugio rilevante ai sensi degli artt. 565 c.c. e seguenti;
in entrambe le ipotesi l'acquisto della proprietà non è in alcun modo condizionato dalla trascrizione degli atti in questione, prevista dall'ordinamento a fini del tutto distinti da quelli del trasferimento del diritto (cfr. il richiamato art. 2644 c.c. ma anche l'art. 2648 c.c.); in sintesi, la mancata presenza della trascrizione di un atto di acquisto immobiliare nell'ambito della documentazione ipocatastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate non esclude in termini assoluti e categorici l'esistenza di diritti immobiliari in capo all'istante; fermo restando quanto fin qui esposto, gli accertamenti della
Guardia di Finanza prodotti in grado di appello dalla appaiono alquanto generici e, Parte_1 peraltro, non evidenziano neppure dati provenienti, come riferito in precedenza, dalla stessa
Agenzia delle Entrate;
quanto alla presentazione da parte della ricorrente della autocertificazione ai fini del reddito di cittadinanza, va in ogni caso evidenziato che, al di là della valenza probatoria di siffatta istanza, la stessa reca la data del 4.11.2019, dunque successiva al giugno 2019, epoca alla quale viene perimetrata quale termine finale la presente domanda giudiziale.
Tenuto conto del quadro indiziario di cui sopra, l'istante non ha peraltro prodotto in atti idonea attestazione dei propri redditi proveniente dagli Uffici Finanziari ma soltanto un'autocertificazione reddituale che sconta i limiti probatori di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
In ogni caso non risulta documentata in maniera idonea, nei termini previsti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del requisito dell'incollocazione.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese del grado, in presenza di dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 27.4.2021 da
[...]
CP_
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nocera inferiore n. 1177/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 9.6.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 272 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
n. 26.8.1970, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 come in atti dall'Avv. Gennaro Ferrante, elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Via De
Rosa n. 30;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale CP_1
Agnello, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n.38, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: previdenza; appello avverso la sentenza n. 1177/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1177/2020 pubblicata il 12.11.2020 il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore rigettava la domanda proposta da e volta ad ottenere la liquidazione Parte_1
CP_ da parte dell' della prestazione relativa all'assegno di invalidità ex l. n. 118/1971 a far data dalla domanda amministrativa del 30.1.2017 e fino al giugno 2019, epoca della revisione sanitaria, compensando tra le parti le spese di lite.
Il primo Giudice, dato atto che la ricorrente aveva “ottenuto riconoscimento del requisito sanitario con provvedimento di omologa di consulenza tecnica che le aveva riconosciuto la sussistenza del
75% d'invalidità ai fini dell'ottenimento dell'assegno di invalidità civile”, rilevava che “tale assegno ai sensi della legge 118/1971 richiede anche la sussistenza del requisito di reddito che, nella specie l' ha verificato mancare per essere la ricorrente proprietaria di immobili concessi CP_1 in locazione”, con conseguente superamento del limite di legge.
Con atto di appello depositato il 27.4.2021 la censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità e deducendo in particolare che: all'interno della produzione della ricorrente era stata depositata una visura ipocatastale storica aggiornata al dicembre 2019, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e da cui si evinceva che l'istante non era mai stata proprietaria di immobili, ad eccezione di una quota di 5/84 di diritti immobiliari ereditata nel 1995 e venduta nell'anno successivo, come da cessione di quota trascritta solo nel 2006; l'Istituto a sua volta non aveva dimostrato l'esistenza di validi contratti di locazione, limitandosi a depositare un mero prospetto in cui si menzionava la presenza di 4 contratti di locazione, 3 per l'anno 2017 ed uno per l'anno 2018, sicchè, anche a voler tener conto di ciò, non si giustificava in alcun modo il mancato pagamento della prestazione assistenziale per l'anno 2019, anno in cui l'appellante aveva percepito addirittura il reddito di cittadinanza;
la deducente, in assenza di titolarità da parte sua di diritti immobiliari, neanche a titolo di usufrutto, non aveva alcun titolo per stipulare contratti di locazione e dunque non avrebbe potuto percepire alcun reddito o canone, tenuto conto delle risultanze della stessa documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nello specifico la visura ipocatastale in relazione alla quale alcuna querela di falso era stata proposta dall' , e stante altresì la Pt_2 consapevolezza da parte dell'impugnante delle responsabilità civili e penali a cui sarebbe andata incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci;
dalla visura catastale in atti emergeva l'esistenza di un unico contratto del 2017, peraltro risolto ex tunc da Agenzia delle Entrate per assenza di titoli al momento della stipula;
anche a volere ammettere la valida stipulazione degli altri 2 titoli per il
2017, comunque non veniva superata la soglia reddituale personale prevista per l'anno 2017 “(€
4.800,38)” al fine di usufruire dell'assegno di invalidità; in data 18 Novembre 2020, peraltro, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza di Scafati, sollecitata al fine di verificare la possibilità per il coniuge della ricorrente, di accedere al gratuito patrocinio, all'esito dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, alla banca dati Sister dell'Agenzia del Territorio ed a quella del
Pubblico Registro Automobilistico, era stato accertato che l'istante non aveva percepito alcun reddito d'imposta per l'anno 2018 e non era titolare di alcun bene nell'anno precedente, ad eccezione di un'automobile alla stessa intestata nell'anno 2017, tanto precisandosi che non era stato possibile produrre tale documento nel giudizio di primo grado “in quando l'ispezione è stata fatta solo di recente”, sicchè lo stesso veniva prodotto nel giudizio di impugnazione “congiuntamente all'estratto atto di matrimonio, a dimostrazione del rapporto di coniugio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente grado di giudizio e Pt_2 chiedeva alla Corte sulla base di articolate argomentazioni di disattendere l'avversa impugnazione, con vittoria di spese.
Richieste dalla Corte all'Ufficio territoriale di Pagani dell'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui all'ordinanza del 10.6.2024, veniva prodotta dall'appellante in data 13.5.2025 copia di una denunzia presentata dalla ai C.C. di Nocera Inferiore ed avente ad oggetto una Parte_1 prospettata sostituzione di persona di cui sarebbe stata vittima l'appellante tra il 17.8.2017 ed il
9.4.2018 con riferimento alla prospettata scoperta dell'esistenza di 2 contratti di locazione con cui l'istante avrebbe concesso in godimento, in qualità di proprietaria, degli immobili siti in Roma.
Alla data odierna, sulla documentazione in atti ed all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello della va disatteso per quanto si dirà. Parte_1
Come noto, l'art. 13, comma 1, l. n. 118/1971 prevede che "Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12."
La concessione dell'assegno mensile è legata al possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 1) riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99% (requisito sanitario); 2) stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente;
3) incollocazione al lavoro;
4) età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi .
Ciò posto, secondo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione "In tema di assegno di invalidità civile, l'onere della prova del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione al lavoro - che integrano, al pari del requisito sanitario, elementi della fattispecie costitutiva del diritto - grava sulla parte, che agisce per ottenerne il riconoscimento, in base ai principi generali - sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) - la cui inottemperanza comporta, tuttavia, la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso di detto requisito, nonostante la contestazione specifica della controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo, atteso che i principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245, comma 2, c.p.c.) e pregnante fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 cost)." (Cass.
14/01/2010, n. 488; Cass. 26/05/2009 n. 12131).
In particolare, con riguardo al requisito reddituale si è specificato che "Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, il possesso del requisito reddituale non può essere provato da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale, la quale può al più concorrere ad integrare il quadro probatorio unitamente ad altre risultanze istruttorie, come la certificazione amministrativa (dell'agenzia delle entrate o di altra amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, da sola sarebbe inidonea a comprovarlo." (Cass. 06/05/2009, n.
12131).
Con riguardo poi al requisito dell'incollocazione si è precisato che "in relazione al diritto all'assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito dell'incollocazione al lavoro rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001).
Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l'anzidetto requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie, mentre non è sufficiente l'iscrizione al collocamento ordinario
(Sentenza n. 23762 del 10/11/2009; Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. n. 1096 del 24 gennaio 2003)." (cfr. Cass. 18/05/2017, n. 12554).
Tanto precisato, deve rilevarsi che, a fronte della presenza in atti di numerosi elementi indiziari deponenti in senso contrario alla sussistenza in capo alla del requisito reddituale Parte_1 previsto per la concessione della provvidenza in oggetto, l'istante, pur gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito idonea e persuasiva dimostrazione della presenza del predetto requisito.
Quanto agli elementi indiziari di segno contrario alla prospettazione di parte ricorrente, vanno considerati i seguenti aspetti: dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate (cfr. relativo logo nella parte superiore sinistra), estratta il 7.12.2018 ed allegata alla comparsa di costituzione depositata in primo grado dall' il 30.10.2020 per la prima udienza del Pt_2
12.11.2020, emerge l'esistenza in capo alla ricorrente, quale dante causa in locazione (cfr. codice fiscale , coincidente con quello dichiarato in ricorso), di quattro contratti CodiceFiscale_1 di locazione, tre recanti data di presentazione del 6.3.2017, del 17.8.2017 e del 13.11.2017, ed uno recante data di presentazione del 9.4.2018, il cui valore dichiarato ammonta rispettivamente ad euro
2.400,00, euro 1.440,00, euro 2.760,00 ed euro 2.400,00; quanto al contratto recante data di presentazione del 13.11.2017, dalla documentazione di cui al capo precedente non emerge alcuna ipotesi di risoluzione dello stesso, e, d'altronde, la schermata prodotta dalla all'allegato Parte_1
7 del ricorso introduttivo, oltre a non recare segni di univoca provenienza dagli uffici fiscali, appare se non contraddittoria quantomeno anomala nel suo contenuto in quanto fa riferimento ad una durata del contratto dal 15.11.2017 al 14.11.2018 e ad una risoluzione contrattuale intervenuta lo stesso giorno della vigenza del contratto, ovvero il 15.11.2017; dalla stessa denuncia presentata dalla ai Carabinieri di Nocera Inferiore emerge la formale esistenza di due contratti con Parte_1
i quali la ricorrente avrebbe concesso in locazione immobili in Roma, e con riferimento ai suddetti contratti, presumibilmente di importo nominale non esiguo come da comune esperienza, non vi è in atti alcun esito della denuncia presentata e, in particolare, un accertamento giudiziale o comunque un atto formale dell'autorità giurisdizionale che dia atto se non della fondatezza quantomeno della verosimiglianza della prospettazione della . Parte_1
Quanto ai rilievi dell'appellante, va precisato quanto segue: la documentazione ipocatastale dà atto dell'esistenza di trascrizioni ed iscrizioni a favore e contro il soggetto interessato, e tuttavia, come noto, la formalità della trascrizione non è richiesta ai fini della validità dell'atto ma solo ai fini dell'opponibilità dello stesso ai sensi dell'art. 2644 c.c.; in altri termini, ai fini dell'acquisto inter vivos della proprietà di beni immobili è sufficiente l'atto scritto ex art. 1350 c.c, e tale considerazione vale anche per il diritto di usufrutto sui medesimi, situazione quest'ultima che legittima a stipulare contratti di locazione ex art. 999 c.c.; ai fini poi dell'acquisto mortis causa è sufficiente anche un testamento olografo o, in caso di successione ab intestato, il mero rapporto di parentela o coniugio rilevante ai sensi degli artt. 565 c.c. e seguenti;
in entrambe le ipotesi l'acquisto della proprietà non è in alcun modo condizionato dalla trascrizione degli atti in questione, prevista dall'ordinamento a fini del tutto distinti da quelli del trasferimento del diritto (cfr. il richiamato art. 2644 c.c. ma anche l'art. 2648 c.c.); in sintesi, la mancata presenza della trascrizione di un atto di acquisto immobiliare nell'ambito della documentazione ipocatastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate non esclude in termini assoluti e categorici l'esistenza di diritti immobiliari in capo all'istante; fermo restando quanto fin qui esposto, gli accertamenti della
Guardia di Finanza prodotti in grado di appello dalla appaiono alquanto generici e, Parte_1 peraltro, non evidenziano neppure dati provenienti, come riferito in precedenza, dalla stessa
Agenzia delle Entrate;
quanto alla presentazione da parte della ricorrente della autocertificazione ai fini del reddito di cittadinanza, va in ogni caso evidenziato che, al di là della valenza probatoria di siffatta istanza, la stessa reca la data del 4.11.2019, dunque successiva al giugno 2019, epoca alla quale viene perimetrata quale termine finale la presente domanda giudiziale.
Tenuto conto del quadro indiziario di cui sopra, l'istante non ha peraltro prodotto in atti idonea attestazione dei propri redditi proveniente dagli Uffici Finanziari ma soltanto un'autocertificazione reddituale che sconta i limiti probatori di cui alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
In ogni caso non risulta documentata in maniera idonea, nei termini previsti dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del requisito dell'incollocazione.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese del grado, in presenza di dichiarazione ex art. 152 d.a. c.p.c.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 27.4.2021 da
[...]
CP_
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nocera inferiore n. 1177/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 9.6.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)