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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 895/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 8.4.2024
DA
Parte_1
con i proc. e dom. avv.ti Francesco Bilotta e Marco Florit
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Caterina Bertoli
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
-disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della Parte_1 sig.ra l'importo di euro 2.400,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporsi che il pagamento avvenga a decorrere da aprile 2025 mediante bonifico sul conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla sig.ra tramite il proprio legale;
CP_1
-darsi atto della rinuncia della resistente, accettata dal ricorrente, alle domande di addebito e risarcimento danni azionate in via riconvenzionale;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Udine il
30.5.2002 con;
che dall'unione non erano nati figli e che la comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (offrendo, in particolare, un assegno per il mantenimento della moglie di euro 800,00 mensili).
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma con addebito della stessa al marito e ad altre condizioni (euro 3.200,00 mensili per il proprio mantenimento ed euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare).
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore, alla prima udienza del 30.9.2024 i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche e con differimento alla futura prossima udienza per l'adozione dei provvedimenti provvisori solo in ipotesi di mancato accordo. La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.1.2025 il giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
le stesse hanno pertanto chiesto un rinvio e, all'udienza del 17.3.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto del deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte da parte degli ex coniugi -i quali avevano già rinunciato ai termini per il deposito di conclusionali e repliche-: pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono venire integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di fili da tutelare.
La causa dovrà però essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della Parte_1 sig.ra l'importo di euro 2.400,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone che il pagamento avvenga a decorrere da aprile 2025 mediante bonifico sul conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla sig.ra tramite il proprio legale;
CP_1
-dà atto della rinuncia della resistente, accettata dal ricorrente, alle domande di addebito e risarcimento danni azionate in via riconvenzionale;
-rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
-spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 17.3.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini