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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 891/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 l'8.07.1982 ed ivi residente in c.da S. Ianni n. 48 e rappresentata e difesa dall'avv. Santina BRUNO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-82990 e PEC e presso il cui studio sito in Email_1
EL TT (CS) in via Fiorillo n. 102 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Scalea (CS) via Palmiro Togliatti n. 60 e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
BENVENUTO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-90803 e PEC e presso il cui studio sito in Scalea Email_2
(CS) viale 1° Maggio n. 45 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 12.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in EL
TT (Cs) il 23.09.2011 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2011 del
Comune di Scalea (CS) al n. 31 parte II serie C, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, Parte_1 completa di arredi e suppellettili, sita in EL TT (CS), c/da S.Ianni n. 48;
3. Il sig. si trasferirà presso l'abitazione della madre sita in Scalea (CS), via CP_1
Palmiro Togliatti, n. 60;
4. I coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutte le situazioni patrimoniali tra di loro;
5. I coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
6. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, prestando consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 891/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in EL
TT (Cs) il 23.09.2011 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Scalea (CS) al n. 31 parte II serie C;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 891/2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 l'8.07.1982 ed ivi residente in c.da S. Ianni n. 48 e rappresentata e difesa dall'avv. Santina BRUNO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-82990 e PEC e presso il cui studio sito in Email_1
EL TT (CS) in via Fiorillo n. 102 è elettivamente domiciliata e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Scalea (CS) via Palmiro Togliatti n. 60 e rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
BENVENUTO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0985-90803 e PEC e presso il cui studio sito in Scalea Email_2
(CS) viale 1° Maggio n. 45 è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1
c.p.c. depositato il 12.09.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in EL
TT (Cs) il 23.09.2011 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2011 del
Comune di Scalea (CS) al n. 31 parte II serie C, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate. Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, di sua proprietà, Parte_1 completa di arredi e suppellettili, sita in EL TT (CS), c/da S.Ianni n. 48;
3. Il sig. si trasferirà presso l'abitazione della madre sita in Scalea (CS), via CP_1
Palmiro Togliatti, n. 60;
4. I coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutte le situazioni patrimoniali tra di loro;
5. I coniugi rinunciano, reciprocamente, al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
6. Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, prestando consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 891/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione matrimonio concordatario in regime di separazione contratto in EL
TT (Cs) il 23.09.2011 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2011 del Comune di Scalea (CS) al n. 31 parte II serie C;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14/01/2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo