Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/03/2025, n. 8263
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Ordinanza 28 marzo 2025

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Le modifiche apportate all'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 non hanno efficacia retroattiva, con la conseguenza che, in base al comma 5 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nella formulazione "ratione temporis" vigente, la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis, deve essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/03/2025, n. 8263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8263
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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