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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2024, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 3225/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3225 del 2019, posta in delibazione all'udienza del 7.5.2024 e vertente tra
TRA
) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Chieppa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Velletri via G. Oberdan 60;
ATTRICE
E
( ) in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi, giusta procura in CP_2 calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Via Tullio
Valeri n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Gianfelici;
CONVENUTA
E
, ( ), rappresentata e difesa nel dall'Avv. Corrado Controparte_3 C.F._2
Fiori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piazza G. Mazzini n. 39 Nettuno;
CONVENUTA
e
1 ( ), rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Mirabella e dall' CP_4 CodiceFiscale_3 avv. Salvatore Magrì, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo in piazza P. Puricelli n. 33 Roma;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.5.2024
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha citato i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era proprietaria dell'immobile sito a Lanuvio via Nettunense km 19,250 avente destinazione commerciale;
che tale immobile era stato ceduto in locazione alla ditta individuale per la vendita di generi CP_4 alimentari e non;
che il giorno 27.7.17 alle ore 2,30 una autovettura, condotta da ignoti, si era abbattuta sulla serranda centrale di tale locale penetrando al relativo interno per metà della lunghezza dell'auto; che il veicolo era stato avvolto dalle fiamme che propagavano in tutto il negozio data la natura infiammabile del materiale ivi contenuto;
che in particolare, nel punto di impatto del veicolo, erano conservati contenitori di liquidi infiammabili come alcool denaturato, trielina e bottiglie di alcolici in genere, come dichiarazione resa da in data 27.10.17; che sul posto si erano Per_1 recati i Vigili del Fuoco;
che i locali, per i quali non era prevista l'applicazione della normativa antincendio, come da scheda dei Vigili del fuoco del 27.7.17, risultavano parzialmente danneggiati;
che l'autovettura coinvolta Fiat Punto targata AB192FA era di , come appurato Controparte_3 dall'Autorità giudiziaria, ed era stata oggetto di furto quella stessa notte;
che gli inquirenti avevano escluso la natura dolosa dell'incendio sia del danneggiamento avverso la proprietà dell'attore, escludendo simulazione di incendio a fini assicurativi;
che i danni riportati erano attestati in €
129.813,11 come da perizia di parte allegata in atti;
che inoltre l'attore aveva sostenuto spese per la verifica di carico sul tetto del negozio, per lo smaltimento del materiale distrutto, per la fornitura e posa in opera di 5 serrande avvolgibili, come da fatture allegate in atti;
che a seguito della risoluzione anticipata dal contrato di locazione, l'attore aveva subito un danno da lucro cessante per € 79.200 pari ai canoni dovuti sino alla scadenza contrattuale;
che l'evento era conseguenza della collisione del veicolo incendiatosi nell'impatto contro l'immobile dell'attore; che era stata inviata richiesta alla compagnia assicuratrice dell'autovettura coinvolta la quale tuttavia aveva negato il risarcimento per la natura dolosa dell'incendio; che la denuncia da parte della proprietaria dell'autovettura relativa al furto era occorsa il giorno dopo del sinistro;
che pertanto trattandosi di sinistro occorso entro le 24 dalla presentazione della denuncia di furto l'azione era stata correttamente avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Per questi motivi
, ha chiesto di condannare i convenuti in solido al fine di accertare la copertura assicurativa da parte della compagnia convenuta dell'auto Fiat Punto targata AB192FA e il nesso causale tra la collisione di tale auto con l'immobile di proprietà dell'attore condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti a titolo di danno emergente e lucro cessante come quantificate in atti.
Si è costituita deducendo che si contestava la domanda attorea;
che Controparte_1 dalle allegazioni di parte attrice non era rinvenibile alcune elemento per ricondurre l'evento dannoso alla circolazione stradale;
che l'evento era stato classificato dagli inquirenti “danneggiamento a seguito di incendio”; che nessun elemento emergeva che lo sfondamento della serranda fosse 2 collegata al controllo del veicolo o in ogni caso alla sua circolazione;
che si doveva ritenere che il veicolo in questione fosse stato usato quale ariete per sfondare una delle saracinesche dell' attività commerciale;
che il fatto che l'incendio causa degli asseriti danni si sia verificato in corrispondenza del veicolo non induceva a configurare l'immediata ed automatica applicabilità della copertura assicurativa che, come noto, aveva ad oggetto i danni da “circolazione del veicolo”; che ciò non era accaduto nel caso in esame ove il veicolo era stato usato impropriamente come ariete e non in un contesto riconducibile alla circolazione stradale;
che, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza, l'uso del veicolo doveva essere quello che secondo le sue caratteristiche poteva avere e questo era presupposto per l'operatività della polizza;
che in ogni caso non vi era prova della causa dell'innesco e che lo stesso sia scaturito come conseguenza immediata e diretta dal veicolo assicurato;
che dal verbale dei Vigili del Fuoco non si evinceva la causa dell'incendio; che pertanto eventualmente l'unico danno risarcibile era quello derivante dallo sfondamento della serranda e non anche quello derivante dall'incendio; che il danno allegato non era provato;
che il danno era stato fondato su una perizia di parte e sulla base di fatture commerciali senza rilevanza giuridica;
che la chiesta CTU era esplorativa;
che le fatture non davano prova ma costituivano solo un elemento indiziario in quanto atti unilaterali;
che non si comprendeva se i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano stati realizzati;
che si contestavano le fatture allegate in quanto contenti duplicazione di costi per le fatture n. 60 del 29.11.17 e n. 82 del 5.2.19; che nulla era dovuto a titolo di danno da lucro cessante in primo luogo perché risultava già versato il canone di luglio pari ad €900
e in secondo luogo perché non vi era prova che l'immobile sarebbe rimasto inutilizzato sino al
30.6.23; che se l'immobile era stato ripristinato lo stesso era sicuramente commerciabile.
Per questi motivi
, ha chiesto di dichiarare non operante la garanzia e nel merito rigettare le domande formulate dall'attore e in subordine la liquidazione dei soli danni provati con rigetto della domanda tesa alla rivalutazione monetaria ed interessi.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per Controparte_3 mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per il fatto che parte attrice aveva attivato, come da comunicazione allegata, il FGVS con conseguente consapevolezza di tale parte della non ammissibilità della domanda spiegata nei confronti della odierna convenuta dal momento che il fatto era stato commesso da ignoti con dolo contro la volontà della convenuta. Nel merito parte convenuta ha dedotto che la autovettura Fiat Punto targata AB192FA era stata oggetto di furto nottetempo;
che il marito dell'attrice si era avveduto del furto la mattina seguente e pertanto alle ore
7.16 aveva sporto denuncia presso la stazione dei CC di Nettuno;
che di tale denuncia era stata data comunicazione alla compagnia assicuratrice;
che il reato di danneggiamento era stato posto in essere al fine di sfondare il negozio e di derubarlo;
che si contestava l'assunto attoreo nella sua interezza circa i danni riportati;
che l'autovettura in questione era all'epoca del sinistro assicurata dalla compagnia che pertanto la convenuta doveva essere mallevata da tale società Organizzazione_1 in caso di riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
Per questi motivi
, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa e in via preliminare di dichiarare Organizzazione_1 inammissibile la domanda e nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di intervento volontario, si è costituita in causa deducendo che la stessa CP_5 aveva stipulato con il contratto di locazione ad uso commerciale del locale sito a Parte_1
Lanuvio in via Nettunense KM 19,250; che l'attività svolta dalla interveniente aveva ad oggetto la vendita di prodotti casalinghi;
che in data 27.7.17 la parte aveva subito la distruzione del locale e
3 della merce materiali e macchinari in essa contenuti a seguito dell'incendio provocato dall'impatto dell'autovettura Fiat Punto targata AB192FA con la serranda del locale;
che la parte aveva comunicato in data 2.8.17 al la cessazione del contratto di locazione;
che la stessa aveva Pt_1 richiesto alla compagnia assicuratrice convenuta il risarcimento dei danni patiti stante che la denuncia di furto dell'autovettura era intervenuta dopo all'evento dannoso;
che si applicava alla fattispecie la l. 990/99 sulla circolazione stradale;
che la giurisprudenza di Cassazione aveva riconosciuto in tali casi la risarcibilità del danno anche in caso di dolo del danneggiante avente solo impatto nei rapporti interni tra assicurato e società assicuratrice;
che il disposto dell'art. 1917 c.c. doveva intendersi derogato dalla disciplina speciale in tema di circolazione stradale.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la responsabilità del conducente della autovettura Fiat Punto targata AB192FA nella causazione dei danni e per l'effetto condannare quest'ultimo in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 52.000.
Sentite le parti, sono stati assegnati alle parti de termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso il deferito interrogatorio deferito dai convenuti e le prove con testi, è stata disposta CTU. All'udienza del 4.7.2023, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. A fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del CP_3
d.l. 132 del 2014, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di tale condizione di procedibilità. Verificato tale adempimento la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
7.5.2024 trattata ex art. 127 ter c.p.c..
Le domande spiegate da parte attrice sono parzialmente fondate.
Parte attrice ha agito nei confronti di quale proprietaria dell'autovettura Fiat Punto Controparte_3 targata AB192FA, assicurata della compagnia assicuratrice conventa, per il risarcimento in solido dei danni occorsi all'immobile di sua proprietà sito a Lanuvio via Nettunense km 19,250, concesso in locazione a , a seguito del sinistro del 27.7.17 alle ore 2,30. In particolare, parte attrice ha CP_4 allegato che tale autovettura era andata ad impattare sulla serranda, chiusa, di tale locale causandone lo sfondamento e dando luogo ad un incendio, stante la presenza nel punto dell'impatto di materiale infiammabile, che aveva distrutto il locale in esame.
La compagnia assicuratrice convenuta ha dedotto che il sinistro in esame non rientrerebbe nel concetto di circolazione stradale stante l'uso improprio della autovettura assicurata quale “ariete” per sfondare la saracinesca del locale e che in ogni caso non vi era la prova in atti circa la causa dell'incendio divampato nei locali dell'attore e che lo stesso sia conseguenza diretta ed immediata dello scontro provocato dal veicolo assicurato dal momento che neanche dal Verbale dei Vigili del
Fuoco emergeva la causa dell'incendio.
Non risulta in primo luogo condivisibile quanto allegato dalla compagnia assicuratrice convenuta circa la non riconducibilità del sinistro oggetto di causa nell'ambito del contesto della circolazione stradale, presupposto per l'attivazione della copertura assicurativa invocata.
Va sul punto osservato che il concetto di circolazione stradale è stato approfondito dalla giurisprudenza in maniera estensiva nel senso che deve ritenersi circolante non solo il veicolo in marcia ma anche il veicolo in sosta e nelle sue operazioni di scarico o carico nonché qualsiasi atto di 4 movimentazione dello stesso o delle sue parti (quale apertura o chiusura sportelli etc.) che avvenga sulla pubblica via ovvero su area ad essa parificata ossia “su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” ovvero “nelle aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate” (Cass. Civ. S.U., n. 21983/2021).
Ciò posto, è evidente che il sinistro (inteso come impatto della autovettura assicurata sulla serranda del locale dell'attore) rientra nell'ambito della circolazione stradale essendo tale locale collocato su area, non rilevando se pubblica o privata, accessibile alle auto e che è logico ritenere che l'autovettura assicurata fosse in transito su tale area prima di andarsi a schiantare sulla serranda dei locali dell'attore. Deve pertanto ritenersi che l'auto sia stata utilizzata in maniera conforme alla sua funzione abituale, ossia di trasporto persone e/o cose, su pubblica via o area ad essa parificata e che pertanto il sinistro rientri nel concetto di circolazione stradale oggetto di copertura assicurativa R.C.A.
Nessuna prova poi è stata data dalla convenuta circa l'utilizzo “non conforme all'uso” del Org_1 mezzo per aver avuto il suo conducente l'intento di utilizzare l'auto quale ariete per penetrare nel locale della terza intervenuta, non potendosi ragionevolmente escludere che tale impatto possa essere avvenuto a causa di altri fattori legati all'uso dell'auto nell'area antistante ai locali di cui è causa.
In questo contesto, l'eventuale fine ultimo perseguito dall'ignoto conducente dell'autovettura, risultata oggetto di furto ai danni della convenuta (come da denuncia sporta il giorno CP_3 successivo alle ore 7.10 allegata in atti), non appare rilevante ai fini di escludere che il sinistro in esame debba essere collocato nell'ambito del concetto di circolazione stradale. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che “per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo” (Cass.
Civ., S.U. n. 8620/2015). Conseguentemente anche nell'eventuale utilizzo dell'autovettura per un fine delittuoso, come ipotizzato dalla compagnia convenuta, sussiste il diritto del terzo danneggiato al risarcimento. Come osservato dalla giurisprudenza invero “in relazione ad ipotesi nelle quali la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un'arma che non ad un mezzo di trasporto, il contratto di assicurazione della responsabilità civile opera in favore del terzo danneggiato che ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno;
ma non opera in favore dell'assicurato danneggiante, contro il quale l'assicuratore avrà il diritto di regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19368/2017).
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere operativa per il sinistro oggetto di causa la polizza assicurativa stipulata in relazione all'autovettura di proprietà della convenuta anche alla luce CP_3 del fatto che la denuncia di relativo furto inoltrata da quest'ultima è stata fatta il giorno stesso del sinistro (27.7.2017) ma alle ore 7 circa del mattino (quindi dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa occorso verso le 2,30 del mattino).
In secondo luogo, risulta invece fondata l'allegazione della convenuta circa la mancata prova Org_1 da parte dell'attore del nesso causale tra l'impatto dell'autovettura contro la serranda del suo locale (rectius la condotta del relativo conducente) e l'origine dell'incendio divampato nello stesso.
5 Come noto, ai fini dell'accertamento della responsabilità da circolazione stradale, è onere del danneggiato allegare e provare il nesso di causalità c.d. materiale o di fatto ossia la prova del fatto storico del legame tra condotta ed evento dannoso, in ordine al quale i criteri seguiti dall'interprete sono analoghi a quelli dettati in sede penale agli artt. 40 e 41 c.p..
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale nesso di causalità può dirsi sussistente o allorquando il danno possa essere considerato una conseguenza inevitabile della condotta, ovvero allor quando costituisca una conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilità scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr.: Cass. n. 23059/09).
Ciò posto, va rilevato che i Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi (cfr. doc. F allegato all'atto di citazione) hanno riscontrato la presenza di “un incendio che coinvolgeva una autovettura e un'attività commerciale …l'autovettura con targhe distrutte dall'incendio aveva abbattuto la serranda centrale entrandovi per circa la metà della sua lunghezza”. Gli stessi operatori, domato l'incendio e messo in sicurezza il sito, hanno poi ritenuto che “lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione non consentono la determinazione delle cause dell'evento”.
Deve quindi ritenersi che, se risulta provato il nesso di causalità tra la condotta dell'ignoto conducente della autovettura AB192FA e il danneggiamento della serranda centrale (delle 5 presenti sui luoghi) del locale oggetto di causa, non si può ritenere automaticamente provato il nesso causale tra tale impatto e l'origine dell'incendio.
Sul punto va osservato che parte attrice ha sostenuto l'esistenza del predetto nesso causale deducendo che l'incendio era avvenuto a seguito della collisione dell'autovettura contro la serranda e che lo stesso era divampato a seguito dell'urto dei liquidi infiammabili presenti in prossimità della serranda colpita dall'autovettura della convenuta . congiunto della terza intervenuta, ha CP_3 Per_1 rappresentato che “nelle immediate vicinanze della serranda ove ha impattato l'autovettura conservavo in esposizione per la vendita, molteplici contenitori di liquidi infiammabili tra cui alcool denaturato e trielina nella porzione prospicente la serranda e nell'altra bottiglie di alcoolici” (cfr.
S.I.T. del 27.10.2017 , pag. 9 doc. G fascicolo di parte attrice).
Sulla base di tali emergenze, la ricostruzione della dinamica dell'incendio come prospettata da parte attrice non risulta supportata da prova.
Non emerge in primo luogo dalla documentazione versata in atti né dalle richieste di prova articolate dalle parti l'individuazione dell'origine/causa dell'incendio ossia della fiamma o scintilla che ha determinato la combustione dei liquidi infiammabili travolti dall'autovettura Fiat Punto di proprietà della convenuta e quindi il divampare dell'incendio del 27.7.17. CP_3
In secondo luogo deve ritenersi che, se l'impatto dell'auto contro la serranda ha determinato, molto probabilmente, la rottura dei contenitori dei liquidi infiammabili conservati nelle relative prossimità all'interno dei locali, non è possibile ritenere automaticamente, in assenza di altre indicazioni delle parti ovvero di emergenze documentali, che l'origine dell'incendio sia derivata proprio dall'impatto dell'auto contro la serranda ovvero dalla relativa presenza (per altro, per la metà della relativa lunghezza, con esclusione quindi della parte finale ove è collocato il tubo di scappamento che
6 notoriamente si surriscalda con l'uso) all'interno dei locali, non potendosi escludere sic et simpliciter la possibile presenza di altre cause esterne e non riferibili al sinistro di cui è causa che abbiano dato origine all'incendio divampato nei locali. E' poi ovvio che, una volta divampato l'incendio, l'autovettura PA sia stata avvolta anch'essa dalle fiamme, essendo presumibilmente e verosimilmente a quel punto ricoperta dai liquidi infiammabili che aveva travolto entrando nel locale.
In altre parole, deve ritenersi che l'innesco dell'incendio occorso presso i locali dell'attore sia rimasto del tutto ignoto e non verificabile neanche secondo massime d'esperienza. In questo contesto poi parte attrice, a fronte della contestazione sul punto della convenuta , non ha allegato e provato Org_1 in maniera circostanziata e specifica l'esatta dinamica dell'innesco origine dell'incendio come attribuibile al conducente della PA e non appaiono sussistere i presupposti per ritenere che sia probabile, secondo il criterio del più probabile che non, che il solo urto della serranda e dei liquidi infiammabili da parte dell'auto – in assenza di fonti di fiamma/calore riconducibili in maniera quantomeno probabile a quest'ultima – possa aver causato l'innesco dell'incendio. A ciò si aggiunga che non è neanche stata allegata o provata, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata in atti, la velocità tenuta dall'autovettura al momento dell'impatto con la serranda o ancora l'eventuale verificazione in tale sede di corto circuiti del sistema elettrico dell'auto o anche di attriti tali da generare scintille idonee a causare, a seguito dello sversamento dei liquidi infiammabili, il divampare dell'incendio.
Nessuna informazione sul punto è altresì ricavabile dal verbale di SIT reso da (cfr. Testimone_1 pag. 42 doc. all. G parte I di parte attrice) il quale ha solo riferito di aver parcheggiato vicino al luogo del sinistro il suo camion ove stava riposando e che si era svegliato solo alle ore 3.00 circa avendo sentito le sirene rendendosi conto solo in quel momento della presenza dell'incendio, nulla potendo quindi riferire circa le cause dell'incendio.
Non sposta la superiore valutazione quanto ritenuto dal CTU nella perizia in atti, invero chiamato solo a verificare la riconducibilità dei danni all'immobile lamentati dall'attore all'incendio del 27.7.2017, circa la dinamica di innesco dell'incendio ricondotto da quest'ultimo all'abbattimento da parte del conducente della Fiat Punto della serranda centrale del negozio e alla presenza in tale punto di materiale infiammabile. Come sopra esposto infatti, tale ragionamento appare non condivisibile in quanto puramente astratto non contenendo lo stesso indicazione di elementi concreti ed utili al fine di poter ritenere, anche secondo massime di esperienza e un giudizio probabilistico, che l'innesco dell'incendio sia effettivamente propagato dalla autovettura in questione o sia riconducibile ad un comportamento del suo conducente. Non si può ragionevolmente ritenere sufficiente per l'innesco di un incendio il solo urto/impatto di un corpo contro materiale infiammabile ma deve ritenersi altresì necessario, secondo massime d'esperienza e secondo il criterio del più probabile che non, anche che detto materiale infiammabile entri in contatto con una fonte di calore ovvero quantomeno con una scintilla per andare quindi in combustione. Di tale ultimo elemento non solo non vi è prova ma anche non è stato allegato o prospettato dalle parti sicché deve concludersi per ritenere non provato il nesso causale tra condotta del conducente della PA e l'innesco dell'incendio che ha causato (c.d. nesso di causalità giuridica) i danni riportati all'intero immobile dell'attore e alla merce ivi contenuta della parte terza intervenuta.
Ne consegue che deve ritenersi provato da parte attrice il solo nesso causale tra la condotta del conducente ignoto della Fiat PA e lo sfondamento della serranda centrale dei locali di sua proprietà
7 (nonché quello con il danneggiamento e distruzione dei materiali infiammabili posti in prossimità di tale serranda di proprietà del terzo intervenuto), non potendosi ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non per i motivi sopra esposti, del nesso causale tra la condotta del conducente della Fiat PA e l'origine dell'incendio divampato nella notte del 27.7.2017 presso i locali dell'attore.
Venendo quindi alla liquidazione dei danni, ritenuta operativa la polizza assicurativa relativa all'autovettura Fiat PA di proprietà della con la società convenuta , risulta risarcibile CP_3 Org_1 in favore dei parte attrice il solo danno riportato a seguito dello sfondamento della serranda centrale delle 5 presenti presso i locali di via Nettunense di sua proprietà e quindi i costi per il relativo smaltimento da stimare, in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base della fattura n. 660/18 allegata da parte attrice (doc. O) e ritenuta congrua dal CTU, in € 500,00, i costi per la fornitura e posa in opera di nuova serranda pari ad € 976,00 (ossia € 800, oltre IVA come da costo unitario di cui alla fattura allegata al doc. M di parte attrice) e i costi per il ripristino della vetrina presente, da ritenersi senza dubbio danneggiata e infranta a causa dell'impatto con l'auto in questione da liquidarsi, anche questa volta in via equitativa ex art. 1226 c.c., in € 350,00.
Non risultano invece risarcibili i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice dall'incendio divampato la notte del 27.7.2017 stante la non raggiunta prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra l'impatto dell'autovettura della convenuta e il concreto divampare dell'incendio. CP_3
Sulle medesime premesse, va ritenuto sussistente il diritto del terzo intervenuto al risarcimento del materiale che è stato danneggiato a causa della violenta entrata dell'autovettura di proprietà della nei locali oggetto di causa. Sotto tale profilo, va rilevato che dalla documentazione CP_3 fotografica depositata in atti (cfr. all. G parte II allegato all'atto di citazione), non si evince con chiarezza quali siano i beni di proprietà della terza intervenuta davanti alla serranda centrale del negozio e tuttavia, ritenendo sussistente il danno lamentato, sussistono i presupposti per liquidarlo in via equitativa in € 300,00, avuto riguardo quantomeno agli alcoolici e altre sostanze infiammabili nonché i relativi scaffali e luoghi di conservazione andati molto probabilmente distrutti a causa dell'urto con l'autovettura di proprietà della . CP_3
Sussistono pertanto i presupposti per accertare la responsabilità della quale proprietaria della CP_3 autovettura Fiat PA targata AB129FA, per la causazione dei danni riportati alla serranda centrale dei locali dell'attore ai beni siti al relativo interno e posti davanti a detta serranda di proprietà Pt_2 della terza intervenuta e per l'effetto per condannare la convenuta in solido con la convenuta CP_3
, quale compagnia assicuratrice di detta autovettura, al risarcimento dei danni patrimoniali Org_1 subiti dall'attore liquidati in € 1826,00 oltre interessi legali come da domanda e dalla terza intervenuta liquidati in € 300,00 oltre interessi legali come da domanda.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la parziale (minima) fondatezza delle domande di parte attrice e della terza intervenuta nonché la soccombenza reciproca delle parti.
Le spese di CTU , come liquidate in atti, vanno invece poste a carico di parte attrice dal momento che non è risultata fondata la relativa domanda in ragione della quale è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
8 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate da parte attrice e dalla terza intervenuta;
2) accerta la responsabilità di quale proprietaria della autovettura Fiat PA Controparte_3 targata AB129FA, per la causazione dei danni riportati alla serranda centrale dei locali dell'attore e ai beni siti al relativo interno di proprietà della terza intervenuta;
3) per l'effetto, condanna in solido con la convenuta , quale compagnia Controparte_3 Org_1 assicuratrice di detta autovettura, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore liquidati in € 1826,00 oltre interessi legali come da domanda e dalla terza intervenuta liquidati in € 300,00 oltre interessi legali come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande formulate dall'attore e dalla parte terza intervenuta;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in atti a carico di parte attrice.
Così deciso in Velletri , 26 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 3225 del 2019, posta in delibazione all'udienza del 7.5.2024 e vertente tra
TRA
) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Chieppa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Velletri via G. Oberdan 60;
ATTRICE
E
( ) in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi, giusta procura in CP_2 calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), Via Tullio
Valeri n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Gianfelici;
CONVENUTA
E
, ( ), rappresentata e difesa nel dall'Avv. Corrado Controparte_3 C.F._2
Fiori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piazza G. Mazzini n. 39 Nettuno;
CONVENUTA
e
1 ( ), rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Mirabella e dall' CP_4 CodiceFiscale_3 avv. Salvatore Magrì, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del primo in piazza P. Puricelli n. 33 Roma;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: solo danni a cose;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.5.2024
FATTO E DIRITTO
Parte attrice ha citato i convenuti indicati in epigrafe deducendo che la stessa era proprietaria dell'immobile sito a Lanuvio via Nettunense km 19,250 avente destinazione commerciale;
che tale immobile era stato ceduto in locazione alla ditta individuale per la vendita di generi CP_4 alimentari e non;
che il giorno 27.7.17 alle ore 2,30 una autovettura, condotta da ignoti, si era abbattuta sulla serranda centrale di tale locale penetrando al relativo interno per metà della lunghezza dell'auto; che il veicolo era stato avvolto dalle fiamme che propagavano in tutto il negozio data la natura infiammabile del materiale ivi contenuto;
che in particolare, nel punto di impatto del veicolo, erano conservati contenitori di liquidi infiammabili come alcool denaturato, trielina e bottiglie di alcolici in genere, come dichiarazione resa da in data 27.10.17; che sul posto si erano Per_1 recati i Vigili del Fuoco;
che i locali, per i quali non era prevista l'applicazione della normativa antincendio, come da scheda dei Vigili del fuoco del 27.7.17, risultavano parzialmente danneggiati;
che l'autovettura coinvolta Fiat Punto targata AB192FA era di , come appurato Controparte_3 dall'Autorità giudiziaria, ed era stata oggetto di furto quella stessa notte;
che gli inquirenti avevano escluso la natura dolosa dell'incendio sia del danneggiamento avverso la proprietà dell'attore, escludendo simulazione di incendio a fini assicurativi;
che i danni riportati erano attestati in €
129.813,11 come da perizia di parte allegata in atti;
che inoltre l'attore aveva sostenuto spese per la verifica di carico sul tetto del negozio, per lo smaltimento del materiale distrutto, per la fornitura e posa in opera di 5 serrande avvolgibili, come da fatture allegate in atti;
che a seguito della risoluzione anticipata dal contrato di locazione, l'attore aveva subito un danno da lucro cessante per € 79.200 pari ai canoni dovuti sino alla scadenza contrattuale;
che l'evento era conseguenza della collisione del veicolo incendiatosi nell'impatto contro l'immobile dell'attore; che era stata inviata richiesta alla compagnia assicuratrice dell'autovettura coinvolta la quale tuttavia aveva negato il risarcimento per la natura dolosa dell'incendio; che la denuncia da parte della proprietaria dell'autovettura relativa al furto era occorsa il giorno dopo del sinistro;
che pertanto trattandosi di sinistro occorso entro le 24 dalla presentazione della denuncia di furto l'azione era stata correttamente avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Per questi motivi
, ha chiesto di condannare i convenuti in solido al fine di accertare la copertura assicurativa da parte della compagnia convenuta dell'auto Fiat Punto targata AB192FA e il nesso causale tra la collisione di tale auto con l'immobile di proprietà dell'attore condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti a titolo di danno emergente e lucro cessante come quantificate in atti.
Si è costituita deducendo che si contestava la domanda attorea;
che Controparte_1 dalle allegazioni di parte attrice non era rinvenibile alcune elemento per ricondurre l'evento dannoso alla circolazione stradale;
che l'evento era stato classificato dagli inquirenti “danneggiamento a seguito di incendio”; che nessun elemento emergeva che lo sfondamento della serranda fosse 2 collegata al controllo del veicolo o in ogni caso alla sua circolazione;
che si doveva ritenere che il veicolo in questione fosse stato usato quale ariete per sfondare una delle saracinesche dell' attività commerciale;
che il fatto che l'incendio causa degli asseriti danni si sia verificato in corrispondenza del veicolo non induceva a configurare l'immediata ed automatica applicabilità della copertura assicurativa che, come noto, aveva ad oggetto i danni da “circolazione del veicolo”; che ciò non era accaduto nel caso in esame ove il veicolo era stato usato impropriamente come ariete e non in un contesto riconducibile alla circolazione stradale;
che, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza, l'uso del veicolo doveva essere quello che secondo le sue caratteristiche poteva avere e questo era presupposto per l'operatività della polizza;
che in ogni caso non vi era prova della causa dell'innesco e che lo stesso sia scaturito come conseguenza immediata e diretta dal veicolo assicurato;
che dal verbale dei Vigili del Fuoco non si evinceva la causa dell'incendio; che pertanto eventualmente l'unico danno risarcibile era quello derivante dallo sfondamento della serranda e non anche quello derivante dall'incendio; che il danno allegato non era provato;
che il danno era stato fondato su una perizia di parte e sulla base di fatture commerciali senza rilevanza giuridica;
che la chiesta CTU era esplorativa;
che le fatture non davano prova ma costituivano solo un elemento indiziario in quanto atti unilaterali;
che non si comprendeva se i lavori di ristrutturazione dell'immobile erano stati realizzati;
che si contestavano le fatture allegate in quanto contenti duplicazione di costi per le fatture n. 60 del 29.11.17 e n. 82 del 5.2.19; che nulla era dovuto a titolo di danno da lucro cessante in primo luogo perché risultava già versato il canone di luglio pari ad €900
e in secondo luogo perché non vi era prova che l'immobile sarebbe rimasto inutilizzato sino al
30.6.23; che se l'immobile era stato ripristinato lo stesso era sicuramente commerciabile.
Per questi motivi
, ha chiesto di dichiarare non operante la garanzia e nel merito rigettare le domande formulate dall'attore e in subordine la liquidazione dei soli danni provati con rigetto della domanda tesa alla rivalutazione monetaria ed interessi.
Si è costituita eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per Controparte_3 mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per il fatto che parte attrice aveva attivato, come da comunicazione allegata, il FGVS con conseguente consapevolezza di tale parte della non ammissibilità della domanda spiegata nei confronti della odierna convenuta dal momento che il fatto era stato commesso da ignoti con dolo contro la volontà della convenuta. Nel merito parte convenuta ha dedotto che la autovettura Fiat Punto targata AB192FA era stata oggetto di furto nottetempo;
che il marito dell'attrice si era avveduto del furto la mattina seguente e pertanto alle ore
7.16 aveva sporto denuncia presso la stazione dei CC di Nettuno;
che di tale denuncia era stata data comunicazione alla compagnia assicuratrice;
che il reato di danneggiamento era stato posto in essere al fine di sfondare il negozio e di derubarlo;
che si contestava l'assunto attoreo nella sua interezza circa i danni riportati;
che l'autovettura in questione era all'epoca del sinistro assicurata dalla compagnia che pertanto la convenuta doveva essere mallevata da tale società Organizzazione_1 in caso di riconoscimento della fondatezza della domanda attorea.
Per questi motivi
, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa e in via preliminare di dichiarare Organizzazione_1 inammissibile la domanda e nel merito rigettarla in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa di intervento volontario, si è costituita in causa deducendo che la stessa CP_5 aveva stipulato con il contratto di locazione ad uso commerciale del locale sito a Parte_1
Lanuvio in via Nettunense KM 19,250; che l'attività svolta dalla interveniente aveva ad oggetto la vendita di prodotti casalinghi;
che in data 27.7.17 la parte aveva subito la distruzione del locale e
3 della merce materiali e macchinari in essa contenuti a seguito dell'incendio provocato dall'impatto dell'autovettura Fiat Punto targata AB192FA con la serranda del locale;
che la parte aveva comunicato in data 2.8.17 al la cessazione del contratto di locazione;
che la stessa aveva Pt_1 richiesto alla compagnia assicuratrice convenuta il risarcimento dei danni patiti stante che la denuncia di furto dell'autovettura era intervenuta dopo all'evento dannoso;
che si applicava alla fattispecie la l. 990/99 sulla circolazione stradale;
che la giurisprudenza di Cassazione aveva riconosciuto in tali casi la risarcibilità del danno anche in caso di dolo del danneggiante avente solo impatto nei rapporti interni tra assicurato e società assicuratrice;
che il disposto dell'art. 1917 c.c. doveva intendersi derogato dalla disciplina speciale in tema di circolazione stradale.
Per questi motivi
, ha chiesto di accertare la responsabilità del conducente della autovettura Fiat Punto targata AB192FA nella causazione dei danni e per l'effetto condannare quest'ultimo in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 52.000.
Sentite le parti, sono stati assegnati alle parti de termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammesso il deferito interrogatorio deferito dai convenuti e le prove con testi, è stata disposta CTU. All'udienza del 4.7.2023, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. A fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del CP_3
d.l. 132 del 2014, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di tale condizione di procedibilità. Verificato tale adempimento la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
7.5.2024 trattata ex art. 127 ter c.p.c..
Le domande spiegate da parte attrice sono parzialmente fondate.
Parte attrice ha agito nei confronti di quale proprietaria dell'autovettura Fiat Punto Controparte_3 targata AB192FA, assicurata della compagnia assicuratrice conventa, per il risarcimento in solido dei danni occorsi all'immobile di sua proprietà sito a Lanuvio via Nettunense km 19,250, concesso in locazione a , a seguito del sinistro del 27.7.17 alle ore 2,30. In particolare, parte attrice ha CP_4 allegato che tale autovettura era andata ad impattare sulla serranda, chiusa, di tale locale causandone lo sfondamento e dando luogo ad un incendio, stante la presenza nel punto dell'impatto di materiale infiammabile, che aveva distrutto il locale in esame.
La compagnia assicuratrice convenuta ha dedotto che il sinistro in esame non rientrerebbe nel concetto di circolazione stradale stante l'uso improprio della autovettura assicurata quale “ariete” per sfondare la saracinesca del locale e che in ogni caso non vi era la prova in atti circa la causa dell'incendio divampato nei locali dell'attore e che lo stesso sia conseguenza diretta ed immediata dello scontro provocato dal veicolo assicurato dal momento che neanche dal Verbale dei Vigili del
Fuoco emergeva la causa dell'incendio.
Non risulta in primo luogo condivisibile quanto allegato dalla compagnia assicuratrice convenuta circa la non riconducibilità del sinistro oggetto di causa nell'ambito del contesto della circolazione stradale, presupposto per l'attivazione della copertura assicurativa invocata.
Va sul punto osservato che il concetto di circolazione stradale è stato approfondito dalla giurisprudenza in maniera estensiva nel senso che deve ritenersi circolante non solo il veicolo in marcia ma anche il veicolo in sosta e nelle sue operazioni di scarico o carico nonché qualsiasi atto di 4 movimentazione dello stesso o delle sue parti (quale apertura o chiusura sportelli etc.) che avvenga sulla pubblica via ovvero su area ad essa parificata ossia “su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” ovvero “nelle aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate” (Cass. Civ. S.U., n. 21983/2021).
Ciò posto, è evidente che il sinistro (inteso come impatto della autovettura assicurata sulla serranda del locale dell'attore) rientra nell'ambito della circolazione stradale essendo tale locale collocato su area, non rilevando se pubblica o privata, accessibile alle auto e che è logico ritenere che l'autovettura assicurata fosse in transito su tale area prima di andarsi a schiantare sulla serranda dei locali dell'attore. Deve pertanto ritenersi che l'auto sia stata utilizzata in maniera conforme alla sua funzione abituale, ossia di trasporto persone e/o cose, su pubblica via o area ad essa parificata e che pertanto il sinistro rientri nel concetto di circolazione stradale oggetto di copertura assicurativa R.C.A.
Nessuna prova poi è stata data dalla convenuta circa l'utilizzo “non conforme all'uso” del Org_1 mezzo per aver avuto il suo conducente l'intento di utilizzare l'auto quale ariete per penetrare nel locale della terza intervenuta, non potendosi ragionevolmente escludere che tale impatto possa essere avvenuto a causa di altri fattori legati all'uso dell'auto nell'area antistante ai locali di cui è causa.
In questo contesto, l'eventuale fine ultimo perseguito dall'ignoto conducente dell'autovettura, risultata oggetto di furto ai danni della convenuta (come da denuncia sporta il giorno CP_3 successivo alle ore 7.10 allegata in atti), non appare rilevante ai fini di escludere che il sinistro in esame debba essere collocato nell'ambito del concetto di circolazione stradale. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che “per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo” (Cass.
Civ., S.U. n. 8620/2015). Conseguentemente anche nell'eventuale utilizzo dell'autovettura per un fine delittuoso, come ipotizzato dalla compagnia convenuta, sussiste il diritto del terzo danneggiato al risarcimento. Come osservato dalla giurisprudenza invero “in relazione ad ipotesi nelle quali la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un'arma che non ad un mezzo di trasporto, il contratto di assicurazione della responsabilità civile opera in favore del terzo danneggiato che ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno;
ma non opera in favore dell'assicurato danneggiante, contro il quale l'assicuratore avrà il diritto di regresso, come se il contratto in realtà non ci fosse” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19368/2017).
Sussistono pertanto i presupposti per ritenere operativa per il sinistro oggetto di causa la polizza assicurativa stipulata in relazione all'autovettura di proprietà della convenuta anche alla luce CP_3 del fatto che la denuncia di relativo furto inoltrata da quest'ultima è stata fatta il giorno stesso del sinistro (27.7.2017) ma alle ore 7 circa del mattino (quindi dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa occorso verso le 2,30 del mattino).
In secondo luogo, risulta invece fondata l'allegazione della convenuta circa la mancata prova Org_1 da parte dell'attore del nesso causale tra l'impatto dell'autovettura contro la serranda del suo locale (rectius la condotta del relativo conducente) e l'origine dell'incendio divampato nello stesso.
5 Come noto, ai fini dell'accertamento della responsabilità da circolazione stradale, è onere del danneggiato allegare e provare il nesso di causalità c.d. materiale o di fatto ossia la prova del fatto storico del legame tra condotta ed evento dannoso, in ordine al quale i criteri seguiti dall'interprete sono analoghi a quelli dettati in sede penale agli artt. 40 e 41 c.p..
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale nesso di causalità può dirsi sussistente o allorquando il danno possa essere considerato una conseguenza inevitabile della condotta, ovvero allor quando costituisca una conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilità scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr.: Cass. n. 23059/09).
Ciò posto, va rilevato che i Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi (cfr. doc. F allegato all'atto di citazione) hanno riscontrato la presenza di “un incendio che coinvolgeva una autovettura e un'attività commerciale …l'autovettura con targhe distrutte dall'incendio aveva abbattuto la serranda centrale entrandovi per circa la metà della sua lunghezza”. Gli stessi operatori, domato l'incendio e messo in sicurezza il sito, hanno poi ritenuto che “lo stato dei luoghi e degli elementi a disposizione non consentono la determinazione delle cause dell'evento”.
Deve quindi ritenersi che, se risulta provato il nesso di causalità tra la condotta dell'ignoto conducente della autovettura AB192FA e il danneggiamento della serranda centrale (delle 5 presenti sui luoghi) del locale oggetto di causa, non si può ritenere automaticamente provato il nesso causale tra tale impatto e l'origine dell'incendio.
Sul punto va osservato che parte attrice ha sostenuto l'esistenza del predetto nesso causale deducendo che l'incendio era avvenuto a seguito della collisione dell'autovettura contro la serranda e che lo stesso era divampato a seguito dell'urto dei liquidi infiammabili presenti in prossimità della serranda colpita dall'autovettura della convenuta . congiunto della terza intervenuta, ha CP_3 Per_1 rappresentato che “nelle immediate vicinanze della serranda ove ha impattato l'autovettura conservavo in esposizione per la vendita, molteplici contenitori di liquidi infiammabili tra cui alcool denaturato e trielina nella porzione prospicente la serranda e nell'altra bottiglie di alcoolici” (cfr.
S.I.T. del 27.10.2017 , pag. 9 doc. G fascicolo di parte attrice).
Sulla base di tali emergenze, la ricostruzione della dinamica dell'incendio come prospettata da parte attrice non risulta supportata da prova.
Non emerge in primo luogo dalla documentazione versata in atti né dalle richieste di prova articolate dalle parti l'individuazione dell'origine/causa dell'incendio ossia della fiamma o scintilla che ha determinato la combustione dei liquidi infiammabili travolti dall'autovettura Fiat Punto di proprietà della convenuta e quindi il divampare dell'incendio del 27.7.17. CP_3
In secondo luogo deve ritenersi che, se l'impatto dell'auto contro la serranda ha determinato, molto probabilmente, la rottura dei contenitori dei liquidi infiammabili conservati nelle relative prossimità all'interno dei locali, non è possibile ritenere automaticamente, in assenza di altre indicazioni delle parti ovvero di emergenze documentali, che l'origine dell'incendio sia derivata proprio dall'impatto dell'auto contro la serranda ovvero dalla relativa presenza (per altro, per la metà della relativa lunghezza, con esclusione quindi della parte finale ove è collocato il tubo di scappamento che
6 notoriamente si surriscalda con l'uso) all'interno dei locali, non potendosi escludere sic et simpliciter la possibile presenza di altre cause esterne e non riferibili al sinistro di cui è causa che abbiano dato origine all'incendio divampato nei locali. E' poi ovvio che, una volta divampato l'incendio, l'autovettura PA sia stata avvolta anch'essa dalle fiamme, essendo presumibilmente e verosimilmente a quel punto ricoperta dai liquidi infiammabili che aveva travolto entrando nel locale.
In altre parole, deve ritenersi che l'innesco dell'incendio occorso presso i locali dell'attore sia rimasto del tutto ignoto e non verificabile neanche secondo massime d'esperienza. In questo contesto poi parte attrice, a fronte della contestazione sul punto della convenuta , non ha allegato e provato Org_1 in maniera circostanziata e specifica l'esatta dinamica dell'innesco origine dell'incendio come attribuibile al conducente della PA e non appaiono sussistere i presupposti per ritenere che sia probabile, secondo il criterio del più probabile che non, che il solo urto della serranda e dei liquidi infiammabili da parte dell'auto – in assenza di fonti di fiamma/calore riconducibili in maniera quantomeno probabile a quest'ultima – possa aver causato l'innesco dell'incendio. A ciò si aggiunga che non è neanche stata allegata o provata, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata in atti, la velocità tenuta dall'autovettura al momento dell'impatto con la serranda o ancora l'eventuale verificazione in tale sede di corto circuiti del sistema elettrico dell'auto o anche di attriti tali da generare scintille idonee a causare, a seguito dello sversamento dei liquidi infiammabili, il divampare dell'incendio.
Nessuna informazione sul punto è altresì ricavabile dal verbale di SIT reso da (cfr. Testimone_1 pag. 42 doc. all. G parte I di parte attrice) il quale ha solo riferito di aver parcheggiato vicino al luogo del sinistro il suo camion ove stava riposando e che si era svegliato solo alle ore 3.00 circa avendo sentito le sirene rendendosi conto solo in quel momento della presenza dell'incendio, nulla potendo quindi riferire circa le cause dell'incendio.
Non sposta la superiore valutazione quanto ritenuto dal CTU nella perizia in atti, invero chiamato solo a verificare la riconducibilità dei danni all'immobile lamentati dall'attore all'incendio del 27.7.2017, circa la dinamica di innesco dell'incendio ricondotto da quest'ultimo all'abbattimento da parte del conducente della Fiat Punto della serranda centrale del negozio e alla presenza in tale punto di materiale infiammabile. Come sopra esposto infatti, tale ragionamento appare non condivisibile in quanto puramente astratto non contenendo lo stesso indicazione di elementi concreti ed utili al fine di poter ritenere, anche secondo massime di esperienza e un giudizio probabilistico, che l'innesco dell'incendio sia effettivamente propagato dalla autovettura in questione o sia riconducibile ad un comportamento del suo conducente. Non si può ragionevolmente ritenere sufficiente per l'innesco di un incendio il solo urto/impatto di un corpo contro materiale infiammabile ma deve ritenersi altresì necessario, secondo massime d'esperienza e secondo il criterio del più probabile che non, anche che detto materiale infiammabile entri in contatto con una fonte di calore ovvero quantomeno con una scintilla per andare quindi in combustione. Di tale ultimo elemento non solo non vi è prova ma anche non è stato allegato o prospettato dalle parti sicché deve concludersi per ritenere non provato il nesso causale tra condotta del conducente della PA e l'innesco dell'incendio che ha causato (c.d. nesso di causalità giuridica) i danni riportati all'intero immobile dell'attore e alla merce ivi contenuta della parte terza intervenuta.
Ne consegue che deve ritenersi provato da parte attrice il solo nesso causale tra la condotta del conducente ignoto della Fiat PA e lo sfondamento della serranda centrale dei locali di sua proprietà
7 (nonché quello con il danneggiamento e distruzione dei materiali infiammabili posti in prossimità di tale serranda di proprietà del terzo intervenuto), non potendosi ritenere raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non per i motivi sopra esposti, del nesso causale tra la condotta del conducente della Fiat PA e l'origine dell'incendio divampato nella notte del 27.7.2017 presso i locali dell'attore.
Venendo quindi alla liquidazione dei danni, ritenuta operativa la polizza assicurativa relativa all'autovettura Fiat PA di proprietà della con la società convenuta , risulta risarcibile CP_3 Org_1 in favore dei parte attrice il solo danno riportato a seguito dello sfondamento della serranda centrale delle 5 presenti presso i locali di via Nettunense di sua proprietà e quindi i costi per il relativo smaltimento da stimare, in via equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base della fattura n. 660/18 allegata da parte attrice (doc. O) e ritenuta congrua dal CTU, in € 500,00, i costi per la fornitura e posa in opera di nuova serranda pari ad € 976,00 (ossia € 800, oltre IVA come da costo unitario di cui alla fattura allegata al doc. M di parte attrice) e i costi per il ripristino della vetrina presente, da ritenersi senza dubbio danneggiata e infranta a causa dell'impatto con l'auto in questione da liquidarsi, anche questa volta in via equitativa ex art. 1226 c.c., in € 350,00.
Non risultano invece risarcibili i danni arrecati all'immobile di proprietà dell'attrice dall'incendio divampato la notte del 27.7.2017 stante la non raggiunta prova dell'esistenza del nesso di causalità materiale tra l'impatto dell'autovettura della convenuta e il concreto divampare dell'incendio. CP_3
Sulle medesime premesse, va ritenuto sussistente il diritto del terzo intervenuto al risarcimento del materiale che è stato danneggiato a causa della violenta entrata dell'autovettura di proprietà della nei locali oggetto di causa. Sotto tale profilo, va rilevato che dalla documentazione CP_3 fotografica depositata in atti (cfr. all. G parte II allegato all'atto di citazione), non si evince con chiarezza quali siano i beni di proprietà della terza intervenuta davanti alla serranda centrale del negozio e tuttavia, ritenendo sussistente il danno lamentato, sussistono i presupposti per liquidarlo in via equitativa in € 300,00, avuto riguardo quantomeno agli alcoolici e altre sostanze infiammabili nonché i relativi scaffali e luoghi di conservazione andati molto probabilmente distrutti a causa dell'urto con l'autovettura di proprietà della . CP_3
Sussistono pertanto i presupposti per accertare la responsabilità della quale proprietaria della CP_3 autovettura Fiat PA targata AB129FA, per la causazione dei danni riportati alla serranda centrale dei locali dell'attore ai beni siti al relativo interno e posti davanti a detta serranda di proprietà Pt_2 della terza intervenuta e per l'effetto per condannare la convenuta in solido con la convenuta CP_3
, quale compagnia assicuratrice di detta autovettura, al risarcimento dei danni patrimoniali Org_1 subiti dall'attore liquidati in € 1826,00 oltre interessi legali come da domanda e dalla terza intervenuta liquidati in € 300,00 oltre interessi legali come da domanda.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la parziale (minima) fondatezza delle domande di parte attrice e della terza intervenuta nonché la soccombenza reciproca delle parti.
Le spese di CTU , come liquidate in atti, vanno invece poste a carico di parte attrice dal momento che non è risultata fondata la relativa domanda in ragione della quale è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio.
8 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate da parte attrice e dalla terza intervenuta;
2) accerta la responsabilità di quale proprietaria della autovettura Fiat PA Controparte_3 targata AB129FA, per la causazione dei danni riportati alla serranda centrale dei locali dell'attore e ai beni siti al relativo interno di proprietà della terza intervenuta;
3) per l'effetto, condanna in solido con la convenuta , quale compagnia Controparte_3 Org_1 assicuratrice di detta autovettura, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore liquidati in € 1826,00 oltre interessi legali come da domanda e dalla terza intervenuta liquidati in € 300,00 oltre interessi legali come da domanda;
4) rigetta per il resto le domande formulate dall'attore e dalla parte terza intervenuta;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) pone definitivamente le spese di CTU come liquidate in atti a carico di parte attrice.
Così deciso in Velletri , 26 giugno 2024
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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