Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2002, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA C LA CORTE SU REMAD ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 14977/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 2644 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano AR EVANGELISTA Consigliere Ud. 30/11/01 COLETTI ConsigliereDott. Gabriella ha pronunciato la seguente S EN TE NZ A sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NO AR LU;
2001 - intimata 4657 avverso la sentenza n. 176/99 del Tribunale di CASALE -1- MONFERRATO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 529/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta AR CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- R.G. 14977/99 Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 14 ottobre 1998, il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta da RO AR IS per la ricostituzione della propria pensione mediante rivalutazione -sulla base del coefficiente 1,5- del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con esposizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS, deducente l'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo introdotto dal d.l. 1993/n. 169 convertito in legge 1993/n.271, ai soli lavoratori in attività, veniva rigettato dal Tribunale di Casale Monferrato con sentenza del 16 giugno 1999. Avverso tale pronuncia -che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto l'applicabilità del beneficio anche ai lavoratori pensionati- 1'INPS ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituita. Motivi della decisione L'istituto ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione nn. Fees 3 dell'art. 13, comma ottavo, della legge 1992/n.257, modificato dall'art. 1, comma primo, del d.l. 1993/n.169, convertito, con modificazioni. nella legge 1993/n.271- deduce l'erroneità dell'impugnata pronuncia e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n.6620 del 1998, l'inapplicabilità del beneficio al lavoratori già titolari di pensione. Il ricorso è da accogliere per quanto di ragione. Va ricordato, in punto di diritto, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (non del tutto coerentemente citata dall'Istituto a sostegno della propria tesi), ha ritenuto che la fruizione della pensione Xd'invalidità non osti (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità 0 di vecchiaia) alla concessione del beneficio contributivo in questione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito da numerose pronunce (v., in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n. 1976, 19 aprile 2001 n.5764, 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786, l'ultima delle quali ha (ri) affermato il seguente principio: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 commi settimo e ottavo della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 del D.L. 5 prez 4 giugno 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità 0 di vecchiaia 0 di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione 0 di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai superstiti ove il medesimo competesse al dante causa". Il Collegio, facendo proprio tale principio e rinviando alle rileva però che nella speciemotivazioni che lo sorreggono, non risulta stabilito con certezza di quale pensione fruisse la RO, giacché, mentre nella narrativa della sentenza qui impugnata si parla di "pensione INPS cat. VO", nel ricorso dell'Istituto si parla ora (pag. 2) di "pensione I.N.P.S.", ora (pag. 3) di "pensione di reversibilità" e "pensione di invalidità". In tale situazione d'incertezza s'impone quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro accertamenti di giudice, il quale, all'esito dei necessari fatto, farà applicazione del principio suesposto. Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Torino, è demandata, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., anche la disciplina delle spese del giudizio рез di cassazione. 5
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2001 Florist leficaricells Ма сино r Il Presidente Il Cons.-est. - Hillie IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria oggl. 28 GEN 2002 - IL CANCELLIERE I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A T 5 L T R , O . B A A ' N S I L E D L P 3 E S 7 A I - D T 8 I N S - S G O 1 O N P 1 E A M S I E D I G A E A , D G O O E S R T L T T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 6