Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 2
L'ordinanza di liquidazione delle spese, che l'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. dichiara non impugnabile, deve essere considerata suscettibile di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., atteso che, con tale tipo di provvedimento, che è definitivo, si decide in ordine a un diritto.
L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta; ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato TERESINA TITINA MACRÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato ARNALDO AMATUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO SI, LL IA, NI ND;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di AREZZO, depositato il 08/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha conclusa per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
OD TT conveniva avanti al Tribunale di Arezzo VI ST, LL EN e OL AN per sentir dichiarare la sua qualità di figlio naturale di OD LL deceduto in data 6.6.1953.
I convenuti costituitisi in giudizio contestavano nel merito la domanda attrice, e, in via riconvenzionale, proponevano domanda di usucapione dei beni caduti in successione, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta fondata la domanda attrice;
all'udienza del 10.11.1999 eccepivano altresì, in rito, l'improponibilità della domanda avanzata da OD TT per avere questi omesso di attivare preventivamente la fase delibatoria di cui all'art. 274 c.c. Ritenuta fondata l'eccezione sollevata dai convenuti l'attore, con lettera inviata ai legali di controparte e poi con dichiarazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario, rinunziava agli atti del giudizio, offrendo il pagamento delle spese di giudizio. I convenuti dichiaravano di non aderire alla rinunzia. Il G.I. con ordinanza in data 8.2.2000 dichiarava estinto il giudizio e condannava il TT al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti.
Per la cassazione dell'ordinanza del G.I. propone ricorso, fondato su due motivi, OD TT.
Non svolgono attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che l'ordinanza contenente liquidazione delle spese pronunziata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. deve ritenersi ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione anche se emessa in conseguenza della rinunzia agli atti del giudizio, posto che tale ordinanza avente carattere decisorio e definitivo è dichiarata espressamente non impugnabile dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. (Cass. civ. sez. 3 12.6.1992;
contra Cass. civ. sez. 3 3.9.1999 n. 9295) Ciò premesso si osserva che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 306 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Rileva che nel corso del giudizio di merito aveva fatto presente che la condanna alle spese presupponeva l'adesione alla rinunzia agli atti del giudizio da parte del convenuto, mentre nell'ipotesi in cui questi avesse contestato la rinunzia e si fosse opposto all'effetto estintivo del giudizio il problema delle spese doveva essere esaminato complessivamente anche in riferimento alla soccombenza dei convenuti sicché le spese dovevano essere addossate a quest'ultimi o al più compensate fra le parti.
Tale tesi è stata disattesa dal G.I. in quanto, nella specie mancava la condizione della prosecuzione del giudizio, necessaria per la condanna alle spese.
Osserva il ricorrente che il ragionamento espresso nell'ordinanza impugnata è errato sul piano logico e giuridico posto che essendo infondata l'opposizione dei convenuti il giudizio doveva essere dichiarato estinto sicché la prosecuzione dello stesso era giuridicamente impossibile.
Parimenti errata è la seconda proposizione contenuta nell'ordinanza in base alla quale i convenuti non potevano essere condannati alle spese in quanto la domanda era comunque improponibile posto che, in caso di rinunzia agli atti del giudizio, l'unico esame demandate al giudice è quello relativo alla fondatezza o meno dell'opposizione alla rinunzia in quanto il regolamento delle spese, previsto dall'art. 306 c.p.c., non attiene al merito ma solo alla rinunzia.
Con il secondo motivo deduce violazione delle tariffe degli avvocati previste dal D.M. 15.10.1994 n 585, nonché violazione dell'art. 2697 e seguenti c.c. Assume che l'ordinanza dopo avere censurato le note spese in quanto formulate in riferimento agli scaglioni fino a tre miliardi ed oltre tre miliardi, ritenendo applicabile lo scaglione relativo al valore indeterminabile, ha provveduto alla sola riduzione degli onorari, lasciando inalterate le competenze.
Inoltre l'ordinanza non ha dato risposta alle eccezioni sollevate in ordine alla richiesta di rimborso per prestazioni inesistenti, quali la precisazione delle conclusioni e la redazione della comparsa conclusionale, sicché deve ritenersi che tali eccezioni siano state immotivatamente respinte.
Riguardo al primo motivo si osserva che l'art. 306 c.p.c. subordina l'estinzione del giudizio, a seguito di rinunzia agli atti, all'accettazione della rinunzia da parte del convenuto. In difetto di accettazione l'estinzione del giudizio può comunque esser dichiarata qualora la controparte non abbia un interesse alla prosecuzione del giudizio, che va identificato nella possibilità, giuridica e concreta, di ottenere attraverso la pronunzia di merito vantaggi ulteriori rispetto a quelli conseguenti all'estinzione. (Cass.civ. sez. 2^ 3.8.1999 n 8387) Da ciò consegue che allorché ricorrano le condizioni per la declaratoria dell'estinzione del giudizio, sia essa conseguente alla rinunzia accettata sia essa conseguente al difetto di un interesse tutelabile come su precisato, le spese del giudizio ai sensi dell'art. 306 comma 4 c.p.c. devono essere poste a carico del rinunziante, non rilevando ai fini della liquidazione delle spese la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione ma solo la disposta declaratoria di estinzione.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Parimenti infondate è poi il secondo motivo.
Al riguardo si osserva che dalla motivazione dell'impugnata sentenza risulta effettivamente che il G.I. si è limitato a modificare solo gli onorari di avvocato, senza esaminare i diritti di procuratore ma va rilevato che il ricorrente ha omesso di indicare le singole voci che a suo giudizio dovevano essere modificate precisando gli ammontari dovuti.
Questa censura del secondo motivo va quindi dichiarata inammissibile.
Riguardo quindi alla seconda censura, contenuta nel motivo in esame, si osserva che benché nell'ordinanza difetti ogni motivazione in ordine alle censure mosse avverso la richiesta di rimborso delle spese, va tuttavia rilevato che il ricorrente non ha riportato analiticamente il contenuto delle notule depositate dai convenuti e le singole eccezioni da lui sollevate talché, allo stato, il Collegio, non potendo esaminare direttamente gli atti, non è posto in grado di valutare compiutamente la censura in esame, non avendo il ricorrente rispettato il principio di autosufficienza, che deve connotare il ricorso per cassazione.
Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile.
Nulla spese non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002