Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9066
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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L'ordinanza di liquidazione delle spese, che l'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ. dichiara non impugnabile, deve essere considerata suscettibile di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., atteso che, con tale tipo di provvedimento, che è definitivo, si decide in ordine a un diritto.

L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta; ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9066
Data del deposito : 21 giugno 2002

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