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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24212 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Scala Parte_1 C.F._1
(cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Antonio Di Vito (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._3 in atti;
- appellata -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
21976/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Paolo Cantile, in data 26.04.2023 e pubblicata il 27.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 43553/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Parte_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120210006832023000, ruolo n.
2020/12886, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Controparte_2
Strada risalenti agli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di € 614,86.
1 Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella – notificata in data 25.07.2022 – l'istante, pur contestando le pretese notificazioni in data 05.10.2016 e in data 16.02.2017 dei presupposti verbali di infrazione, rispettivamente n. ZT15909163/16 del
30.06.16 e n. ZT14757478/17 del 10.11.16, ne deduceva comunque la tardività in quanto effettuate oltre il termine decadenziale di 90 gg. di cui all'art. 201 C.d.S., come risultante dalla stessa cartella.
Ciò posto, eccepiva “in via assorbente” la prescrizione quinquennale del credito a far data dalle presunte notifiche, la nullità della cartella per omessa allegazione dell'atto prodromico, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché
l'intervenuta decadenza per omessa notifica della cartella entro due anni dalla consegna del ruolo esattoriale come previsto dall'art. 1, co. 153, L. 244/2007.
Convenuta in giudizio la sola chiedeva Controparte_1 Pt_1 dichiararsi – previa sospensione dell'esecutività – la inesistenza, illegittimità e/o nullità del credito azionato, con annullamento della cartella e del ruolo esattoriali, oltre che degli atti sottesi e conseguenziali, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda perché proposta oltre il CP_3 termine di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011, oltre che nelle forme di cui all'art. 615
c.p.c. piuttosto che con ricorso ex L. 689/1981, per quanto concerne le contestazioni relative alla notifica dei verbali;
parimenti per le doglianze attinenti ai vizi formali e di notifica in quanto proposta decorsi 20 gg. previsti dall'art. 617 c.p.c.
L'Agente della riscossione eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per omessa citazione in giudizio dell'ente creditore, quale litisconsorte necessario, Controparte_2 chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio a carico dell'opponente; inoltre, contestava le eccezioni di forma ex adverso sollevate e declinava ogni responsabilità per le attività prodromiche alla riscossione, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato. Quanto all'eccezione di prescrizione, ne deduceva l'infondatezza attesa l'applicazione della normativa COVID-19 sulla sospensione dei termini nel periodo emergenziale dall'08.03.2020 al 28.02.2021 ex art. 68 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. Dunque, chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità e concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con sentenza n. 21976/2023, pubblicata in data 27.04.2023, il Giudice di Pace, ritenuta pacifica la rituale notificazione della cartella in data 25.07.2022, osservava, in via preliminare, che l'atto di citazione in opposizione era stato notificato in data 09.09.2022, con iscrizione a ruolo in data 15.09.2022; dunque, precisava che, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 150/2011, nel caso in cui si deduca l'illegittimità della cartella per omessa notifica dei verbali di contravvenzione, il
2 termine per l'esercizio dell'azione con funzione recuperatoria è di 30 gg. dalla notifica della cartella, conseguendone la definitività dell'accertamento in merito alla violazione laddove la cartella non sia tempestivamente impugnata.
Ciò detto, il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di prescrizione in quanto i verbali risultavano elevati nel 2016 e la cartella esattoriale notificata il 25.07.2022, ma il termine di prescrizione quinquennale non poteva ritenersi decorso in quanto la notificazione delle cartelle era stata sospesa ex art. 10 D.L. 18/2020 (Decreto Covid) nel periodo dal 22.02.2020 all'11.05.2020, con successiva proroga della sospensione al 31.12.2020 e poi al 31.08.2021 ex D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) e D.L. 99/2021. Pertanto, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato all a mezzo Controparte_1
P.E.C. del 20.11.2023, ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le Parte_1 parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, in primis, nella parte in cui, pur avendo fatto corretto riferimento alla disciplina di cui all'art. 7, comma 3, D.lgs. 150/2011, ha erroneamente ritenuto non rispettato il termine di 30 gg. per la proposizione dell'azione, escludendo “implicitamente” l'applicazione del periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1 della L. 742/1969, da computarsi nel caso di specie. ha poi rilevato “la violazione di basilari norme processuali per aver il GdP pronunciato nel Pt_1 merito di una domanda ritenuta – seppure erroneamente – non scrutinabile perché intempestiva”. Secondo
l'appellante, infatti, il primo giudice non avrebbe dovuto esaminare il merito, bensì convertire la citazione in ricorso, ritenere la domanda tempestiva ed accoglierla “sotto il profilo della decadenza dalla riscossione delle somme di cui ai verbali di contravvenzione posti a supporto della cartella impugnata, proprio in quanto dagli stessi dati che si evincono da essa cartella si desume l'evidente mancato rispetto della notifica dei detti verbali entro 90 gg. dalle contravvenzioni”. Pertanto, ha chiesto valutarsi in sede di gravame tale ultimo profilo ed ha concluso per la declaratoria di inesistenza, illegittimità e/o nullità del credito vantato, per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, con annullamento della cartella e degli atti presupposti e conseguenziali;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi nulla la cartella per omessa allegazione dell'atto prodromico. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha insistito per l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per violazione del contraddittorio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di impugnazione in quanto, ritenendo qualificata la domanda di I grado, da parte attrice e giudice, come “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, in applicazione del cd.
“principio dell'apparenza”, ha argomentato per la non applicazione al caso di specie della sospensione feriale dei termini processuali.
3 Nel merito ha evidenziato la correttezza della statuizione di prime cure in ordine al CP_3 mancato decorso del termine prescrizionale ed ha insistito per la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di manleva da ogni conseguenza pregiudizievole nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello. Ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
In data 06.03.2024, in sostituzione della precedente procuratrice, si è costituito per Pt_1
l'avv.to Vincenzo Scala, il quale, in data 20.03.2024, ha depositato nel fascicolo telematico un
[...] ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400009761000, asseritamente notificato all'appellante in data 29.02.2024, relativo alla cartella oggetto di opposizione, e ne ha chiesto la sospensione inaudita altera parte.
In sede di deposito delle memorie conclusionali:
- parte appellante ha contestato la carenza di legittimazione passiva eccepita dall
[...]
, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ed unico legittimato passivo Controparte_4 necessario, con onere di chiamata dell'ente creditore ex art. 39 d.lgs. 112/1999; ha poi ribadito – in via assorbente – la tardività della (seppur avvenuta) notificazione dei verbali oltre il termine di 90 gg., come documentato dalla cartella, facendone conseguire la non necessarietà del coinvolgimento in giudizio dell'ente creditore, ferma la tempestività della domanda proposta di
I grado, seppur introdotta con rito sbagliato. Ha insistito poi per la prescrizione del credito e l'applicazione della sola sospensione Covid di 85 gg. ex art. 67 del D.L. 18/2020, evidenziando la portata assorbente di tale eccezione e rimarcando la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come tale esercitabile in ogni tempo.
- ha reiterato le proprie difese ed istanze. CP_3
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
********
§ 1. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto della domanda proposta in I grado e la verifica tecnica circa la qualificazione della stessa ad opera del primo giudice.
§ 2. Innanzitutto, occorre premettere che, in considerazione delle molteplici doglianze lamentate dall'originaria attrice, è evidente che, di fatto, la sig.ra ha spiegato in Parte_1 primo grado un'opposizione “complessa”, riferita cumulativamente a più domande, inerenti sia all'omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, sia alla presunta estinzione della pretesa creditoria per fatti sopravvenuti (prescrizione), sia a presunti vizi di forma
4 e/o di notificazione degli atti impositivi (sul tema cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017; conf. ex multis
Cass. n. 22094/2019, Cass. n. 30094/2019 e Cass. n. 36728/2022).
Orbene, dal tenore della pronuncia impugnata questo giudice non può che rilevare una
“sostanziale” duplice qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado, vale a dire sia in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (relativamente all'eccezione di prescrizione) sia in termini di opposizione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del
D.l.gs. n. 150/2011 (per le doglianze attinenti alla omessa e/o irregolare notificazione dei presupposti verbali di violazione al C.d.S.), con assorbimento delle eccezioni sui presunti vizi di forma ex art. 617 c.p.c., per i quali, in mancanza di un pronunciamento di prime cure sul punto ed in virtù dei limiti devolutivi dell'appello, questo giudicante ritiene non doversi pronunciare.
Non appare poi superfluo ricordare che, come chiarito anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione: “L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per
l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione
"opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia)” (Cass. n.
10868/2024).
§ 3. Alla luce di tali preliminari osservazioni, quindi, non può che rigettarsi l'eccezione sollevata da in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per tardività della sua CP_3 proposizione non essendo applicabile alla materia delle opposizioni all'esecuzione la sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Tuttavia, giova ricordare che – in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all'intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 7824/2017; conf. Cass. 8113/2013; v. da ultimo
5 anche Cass. n. 33464/2024) – i giudici di legittimità hanno recentemente precisato che, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, “deve [..] distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere
l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria” (Cass. Ordinanza n.
5058/2025).
Nel caso di specie l'esame della domanda cd. recuperatoria si pone addirittura come preliminare e condizionante dell'eventuale esame dell'opposizione esecutiva (tra l'altro
“rinunciata” per omesso appello su tale specifico capo – v. infra).
Pertanto, attesa la natura cumulativa della domanda proposta in I grado e la corretta qualificazione della stessa (anche) in termini di opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n.
150/2011 (l'unica sostanzialmente oggetto di gravame), questo giudice non può che fare applicazione del consolidato principio secondo cui: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché
l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass. n. 11478/2017; conf. da ultimo Cass. n.
30427/2022).
Dunque, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del termine lungo di impugnazione, va dichiarata la tempestività del presente gravame in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato all in Controparte_1 data 20.11.2023, ossia entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
(art. 327 c.p.c.) avvenuta in data 27.04.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969, per cui il termine ultimo per la proposizione dell'appello sarebbe stato il 27.11.2023.
§ 4. Va chiarito, oltretutto (come già anticipato), che dal tenore dell'atto introduttivo di questo giudizio non può che evincersi la proposizione, sostanzialmente, di un “unico motivo” di gravame da parte di ossia quello attinente alla – seppur implicita – dichiarazione di Pt_1 inammissibilità dell'opposizione cd. recuperatoria, erroneamente ritenuta intempestiva dal giudice
6 di pace, con conseguente doglianza dell'appellante in ordine all'omesso accoglimento della domanda per intervenuta decadenza dalla riscossione in ragione del mancato rispetto del termine di 90 gg. previsto dalla legge per la notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata.
A tal riguardo, giova precisare che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.
(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. n. 25876/2024; con riferimento all'eccezione di prescrizione respinta in I grado v. Cass. n. 9505/2024. Ed ancora, diffusamente sul tema, cfr. Cass. S.U. n. 7940/2019; conf. Cass. n. 25840/2021; v. pure Cass. n.
9844/2022).
Ciò vale ancor di più se parte appellante sia rimasta del tutto soccombente in I grado –come nel caso di specie – prescrivendo l'art. 342 c.p.c. che per ciascuno dei motivi di appello venga indicato, a pena di inammissibilità, il capo della decisione che si intende impugnare.
Di conseguenza, non possono che ritenersi tardive – e perciò inammissibili – le ulteriori doglianze che il nuovo procuratore della sig.ra a formulato genericamente nel verbale di Pt_1 udienza di prima comparizione.
§ 5. Ciò chiarito, va certamente accolto il motivo di appello relativo all'erronea valutazione del primo giudice sulla tardività della domanda cd. recuperatoria.
Ferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali per le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, per le motivazioni già esposte sub §.3 (cfr. Cass. n. 11478/2017 e Cass. n. 30427/2022 già citate), è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che:
1) «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di
7 notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n.
26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021);
2) «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022);
3) «Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Alla luce dei principi di diritto testé richiamati, dunque, non può che ritenersi tempestiva l'azione lato sensu recuperatoria spiegata prime cure da Parte_1
Come emerge dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle parti, infatti, a fronte della notificazione della cartella n. 07120210006832023000 avvenuta in data 25.07.2022, l'atto di citazione
è stato regolarmente notificato all in data 09.09.2022 (ossia Controparte_1 dopo 15 giorni computati tenendo conto del periodo di sospensione feriale), con successivo deposito in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Ufficio del G.d.P. di Napoli in data 15.09.2022, ergo nel pieno rispetto del termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
§ 6. Ciò malgrado, resta precluso a questo giudicante l'esame del merito della domanda attorea in ragione dell'omessa citazione nel giudizio di I grado dell'ente impositore CP_2
[...]
8 Come anche recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; conf. Cass. n. 15900/2017 e Cass. n.
12385/2013; cfr. pure Cass. n. 8759/2002).
In pratica, nelle opposizioni c.d. recuperatorie sussiste legittimazione concorrente necessaria dell e dell'ente creditore. Controparte_4
Pertanto, considerato che l'ente creditore non risulta essere stato mai citato nel giudizio di I grado, né il Giudice di Pace ha mai rilevato la violazione e/o disposto l'integrazione del contraddittorio, questo giudice di appello non può che dichiarare la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. per violazione del contraddittorio nel I grado di giudizio, con termine di legge per la riassunzione in relazione alla cartella oggetto di gravame.
§ 8. L'accoglimento del solo motivo di appello afferente all'accertamento della tempestività dell'opposizione cd. recuperatoria promossa in I grado porta ad escludere l'applicazione del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, relativamente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Tuttavia, l'evidente corresponsabilità nell'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore
– ancorché litisconsorte necessario – induce a ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di I grado per violazione del contraddittorio nei confronti del per non essere stato citato in giudizio quale titolare del credito portato Controparte_2 nella cartella di pagamento n. 07120210006832023000 oggetto di opposizione lato sensu recuperatoria, come inquadrata in appello.
9 2. Rimanda le parti dinnanzi al primo giudice, con termine di legge per la riassunzione del processo, affinché decida in contraddittorio tra le parti sull'opposizione cd. recuperatoria da ritenersi tempestivamente spiegata.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 09.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 24212 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 08.04.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Scala Parte_1 C.F._1
(cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Antonio Di Vito (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura C.F._3 in atti;
- appellata -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
21976/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. Paolo Cantile, in data 26.04.2023 e pubblicata il 27.04.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 43553/2022, instaurato da con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Parte_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120210006832023000, ruolo n.
2020/12886, con ente impositore il per presunte violazioni del Codice della Controparte_2
Strada risalenti agli anni 2016 e 2017, per un importo complessivo di € 614,86.
1 Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la predetta cartella – notificata in data 25.07.2022 – l'istante, pur contestando le pretese notificazioni in data 05.10.2016 e in data 16.02.2017 dei presupposti verbali di infrazione, rispettivamente n. ZT15909163/16 del
30.06.16 e n. ZT14757478/17 del 10.11.16, ne deduceva comunque la tardività in quanto effettuate oltre il termine decadenziale di 90 gg. di cui all'art. 201 C.d.S., come risultante dalla stessa cartella.
Ciò posto, eccepiva “in via assorbente” la prescrizione quinquennale del credito a far data dalle presunte notifiche, la nullità della cartella per omessa allegazione dell'atto prodromico, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché
l'intervenuta decadenza per omessa notifica della cartella entro due anni dalla consegna del ruolo esattoriale come previsto dall'art. 1, co. 153, L. 244/2007.
Convenuta in giudizio la sola chiedeva Controparte_1 Pt_1 dichiararsi – previa sospensione dell'esecutività – la inesistenza, illegittimità e/o nullità del credito azionato, con annullamento della cartella e del ruolo esattoriali, oltre che degli atti sottesi e conseguenziali, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda perché proposta oltre il CP_3 termine di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. 150/2011, oltre che nelle forme di cui all'art. 615
c.p.c. piuttosto che con ricorso ex L. 689/1981, per quanto concerne le contestazioni relative alla notifica dei verbali;
parimenti per le doglianze attinenti ai vizi formali e di notifica in quanto proposta decorsi 20 gg. previsti dall'art. 617 c.p.c.
L'Agente della riscossione eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per omessa citazione in giudizio dell'ente creditore, quale litisconsorte necessario, Controparte_2 chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio a carico dell'opponente; inoltre, contestava le eccezioni di forma ex adverso sollevate e declinava ogni responsabilità per le attività prodromiche alla riscossione, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato. Quanto all'eccezione di prescrizione, ne deduceva l'infondatezza attesa l'applicazione della normativa COVID-19 sulla sospensione dei termini nel periodo emergenziale dall'08.03.2020 al 28.02.2021 ex art. 68 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. Dunque, chiedeva di essere manlevata da ogni responsabilità e concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con sentenza n. 21976/2023, pubblicata in data 27.04.2023, il Giudice di Pace, ritenuta pacifica la rituale notificazione della cartella in data 25.07.2022, osservava, in via preliminare, che l'atto di citazione in opposizione era stato notificato in data 09.09.2022, con iscrizione a ruolo in data 15.09.2022; dunque, precisava che, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 150/2011, nel caso in cui si deduca l'illegittimità della cartella per omessa notifica dei verbali di contravvenzione, il
2 termine per l'esercizio dell'azione con funzione recuperatoria è di 30 gg. dalla notifica della cartella, conseguendone la definitività dell'accertamento in merito alla violazione laddove la cartella non sia tempestivamente impugnata.
Ciò detto, il primo giudice riteneva infondata l'eccezione di prescrizione in quanto i verbali risultavano elevati nel 2016 e la cartella esattoriale notificata il 25.07.2022, ma il termine di prescrizione quinquennale non poteva ritenersi decorso in quanto la notificazione delle cartelle era stata sospesa ex art. 10 D.L. 18/2020 (Decreto Covid) nel periodo dal 22.02.2020 all'11.05.2020, con successiva proroga della sospensione al 31.12.2020 e poi al 31.08.2021 ex D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) e D.L. 99/2021. Pertanto, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, notificato all a mezzo Controparte_1
P.E.C. del 20.11.2023, ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le Parte_1 parti e le motivazioni ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
Parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, in primis, nella parte in cui, pur avendo fatto corretto riferimento alla disciplina di cui all'art. 7, comma 3, D.lgs. 150/2011, ha erroneamente ritenuto non rispettato il termine di 30 gg. per la proposizione dell'azione, escludendo “implicitamente” l'applicazione del periodo di sospensione feriale previsto dall'art. 1 della L. 742/1969, da computarsi nel caso di specie. ha poi rilevato “la violazione di basilari norme processuali per aver il GdP pronunciato nel Pt_1 merito di una domanda ritenuta – seppure erroneamente – non scrutinabile perché intempestiva”. Secondo
l'appellante, infatti, il primo giudice non avrebbe dovuto esaminare il merito, bensì convertire la citazione in ricorso, ritenere la domanda tempestiva ed accoglierla “sotto il profilo della decadenza dalla riscossione delle somme di cui ai verbali di contravvenzione posti a supporto della cartella impugnata, proprio in quanto dagli stessi dati che si evincono da essa cartella si desume l'evidente mancato rispetto della notifica dei detti verbali entro 90 gg. dalle contravvenzioni”. Pertanto, ha chiesto valutarsi in sede di gravame tale ultimo profilo ed ha concluso per la declaratoria di inesistenza, illegittimità e/o nullità del credito vantato, per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, con annullamento della cartella e degli atti presupposti e conseguenziali;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi nulla la cartella per omessa allegazione dell'atto prodromico. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Si è costituita l , la quale ha insistito per l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per violazione del contraddittorio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di impugnazione in quanto, ritenendo qualificata la domanda di I grado, da parte attrice e giudice, come “opposizione ex art. 615 c.p.c.”, in applicazione del cd.
“principio dell'apparenza”, ha argomentato per la non applicazione al caso di specie della sospensione feriale dei termini processuali.
3 Nel merito ha evidenziato la correttezza della statuizione di prime cure in ordine al CP_3 mancato decorso del termine prescrizionale ed ha insistito per la propria carenza di legittimazione passiva, con richiesta di manleva da ogni conseguenza pregiudizievole nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello. Ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
In data 06.03.2024, in sostituzione della precedente procuratrice, si è costituito per Pt_1
l'avv.to Vincenzo Scala, il quale, in data 20.03.2024, ha depositato nel fascicolo telematico un
[...] ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400009761000, asseritamente notificato all'appellante in data 29.02.2024, relativo alla cartella oggetto di opposizione, e ne ha chiesto la sospensione inaudita altera parte.
In sede di deposito delle memorie conclusionali:
- parte appellante ha contestato la carenza di legittimazione passiva eccepita dall
[...]
, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ed unico legittimato passivo Controparte_4 necessario, con onere di chiamata dell'ente creditore ex art. 39 d.lgs. 112/1999; ha poi ribadito – in via assorbente – la tardività della (seppur avvenuta) notificazione dei verbali oltre il termine di 90 gg., come documentato dalla cartella, facendone conseguire la non necessarietà del coinvolgimento in giudizio dell'ente creditore, ferma la tempestività della domanda proposta di
I grado, seppur introdotta con rito sbagliato. Ha insistito poi per la prescrizione del credito e l'applicazione della sola sospensione Covid di 85 gg. ex art. 67 del D.L. 18/2020, evidenziando la portata assorbente di tale eccezione e rimarcando la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., come tale esercitabile in ogni tempo.
- ha reiterato le proprie difese ed istanze. CP_3
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
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§ 1. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di rigetto della domanda proposta in I grado e la verifica tecnica circa la qualificazione della stessa ad opera del primo giudice.
§ 2. Innanzitutto, occorre premettere che, in considerazione delle molteplici doglianze lamentate dall'originaria attrice, è evidente che, di fatto, la sig.ra ha spiegato in Parte_1 primo grado un'opposizione “complessa”, riferita cumulativamente a più domande, inerenti sia all'omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata, sia alla presunta estinzione della pretesa creditoria per fatti sopravvenuti (prescrizione), sia a presunti vizi di forma
4 e/o di notificazione degli atti impositivi (sul tema cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017; conf. ex multis
Cass. n. 22094/2019, Cass. n. 30094/2019 e Cass. n. 36728/2022).
Orbene, dal tenore della pronuncia impugnata questo giudice non può che rilevare una
“sostanziale” duplice qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado, vale a dire sia in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (relativamente all'eccezione di prescrizione) sia in termini di opposizione lato sensu recuperatoria ex art. 7 del
D.l.gs. n. 150/2011 (per le doglianze attinenti alla omessa e/o irregolare notificazione dei presupposti verbali di violazione al C.d.S.), con assorbimento delle eccezioni sui presunti vizi di forma ex art. 617 c.p.c., per i quali, in mancanza di un pronunciamento di prime cure sul punto ed in virtù dei limiti devolutivi dell'appello, questo giudicante ritiene non doversi pronunciare.
Non appare poi superfluo ricordare che, come chiarito anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione: “L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per
l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione
"opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia)” (Cass. n.
10868/2024).
§ 3. Alla luce di tali preliminari osservazioni, quindi, non può che rigettarsi l'eccezione sollevata da in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per tardività della sua CP_3 proposizione non essendo applicabile alla materia delle opposizioni all'esecuzione la sospensione feriale dei termini processuali.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 – unitamente al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato
“Ordinamento giudiziario” – disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilendo che nel calcolo delle scadenze processuali non vanno computati i giorni ricompresi tra il
1° ed il 31 agosto di ciascun anno (art. 1), ad eccezione di alcuni casi specificamente previsti dalla legge per i quali la sospensione feriale dei termini non trova applicazione, tra cui le cause di
“opposizione all'esecuzione” (cfr. artt. 3 e 4 ex L. n. 742/1969; art. 92 del R.D. n. 12/1941; artt. 409 e
442 c.p.c.).
Tuttavia, giova ricordare che – in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all'intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 7824/2017; conf. Cass. 8113/2013; v. da ultimo
5 anche Cass. n. 33464/2024) – i giudici di legittimità hanno recentemente precisato che, in caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, “deve [..] distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere
l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria” (Cass. Ordinanza n.
5058/2025).
Nel caso di specie l'esame della domanda cd. recuperatoria si pone addirittura come preliminare e condizionante dell'eventuale esame dell'opposizione esecutiva (tra l'altro
“rinunciata” per omesso appello su tale specifico capo – v. infra).
Pertanto, attesa la natura cumulativa della domanda proposta in I grado e la corretta qualificazione della stessa (anche) in termini di opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n.
150/2011 (l'unica sostanzialmente oggetto di gravame), questo giudice non può che fare applicazione del consolidato principio secondo cui: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché
l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (Cass. n. 11478/2017; conf. da ultimo Cass. n.
30427/2022).
Dunque, stante la mancata notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del termine lungo di impugnazione, va dichiarata la tempestività del presente gravame in quanto l'atto di citazione in appello risulta notificato all in Controparte_1 data 20.11.2023, ossia entro il termine decadenziale di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
(art. 327 c.p.c.) avvenuta in data 27.04.2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ex L. n. 742/1969, per cui il termine ultimo per la proposizione dell'appello sarebbe stato il 27.11.2023.
§ 4. Va chiarito, oltretutto (come già anticipato), che dal tenore dell'atto introduttivo di questo giudizio non può che evincersi la proposizione, sostanzialmente, di un “unico motivo” di gravame da parte di ossia quello attinente alla – seppur implicita – dichiarazione di Pt_1 inammissibilità dell'opposizione cd. recuperatoria, erroneamente ritenuta intempestiva dal giudice
6 di pace, con conseguente doglianza dell'appellante in ordine all'omesso accoglimento della domanda per intervenuta decadenza dalla riscossione in ragione del mancato rispetto del termine di 90 gg. previsto dalla legge per la notificazione dei verbali di contravvenzione al C.d.S. presupposti alla cartella impugnata.
A tal riguardo, giova precisare che: “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.
(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. n. 25876/2024; con riferimento all'eccezione di prescrizione respinta in I grado v. Cass. n. 9505/2024. Ed ancora, diffusamente sul tema, cfr. Cass. S.U. n. 7940/2019; conf. Cass. n. 25840/2021; v. pure Cass. n.
9844/2022).
Ciò vale ancor di più se parte appellante sia rimasta del tutto soccombente in I grado –come nel caso di specie – prescrivendo l'art. 342 c.p.c. che per ciascuno dei motivi di appello venga indicato, a pena di inammissibilità, il capo della decisione che si intende impugnare.
Di conseguenza, non possono che ritenersi tardive – e perciò inammissibili – le ulteriori doglianze che il nuovo procuratore della sig.ra a formulato genericamente nel verbale di Pt_1 udienza di prima comparizione.
§ 5. Ciò chiarito, va certamente accolto il motivo di appello relativo all'erronea valutazione del primo giudice sulla tardività della domanda cd. recuperatoria.
Ferma l'applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali per le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, per le motivazioni già esposte sub §.3 (cfr. Cass. n. 11478/2017 e Cass. n. 30427/2022 già citate), è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che:
1) «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di
7 notificazione della cartella di pagamento» (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; conf. Cass. ord. n.
26843/2018; Cass. ord. n. 9059/2021; Cass. ord. n. 14266/2021);
2) «Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del
2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte» (Cass. n. 4690/2022);
3) «Nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo “pro futuro”, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011)» (Cass. S.U. n. 758/2022).
Alla luce dei principi di diritto testé richiamati, dunque, non può che ritenersi tempestiva l'azione lato sensu recuperatoria spiegata prime cure da Parte_1
Come emerge dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle parti, infatti, a fronte della notificazione della cartella n. 07120210006832023000 avvenuta in data 25.07.2022, l'atto di citazione
è stato regolarmente notificato all in data 09.09.2022 (ossia Controparte_1 dopo 15 giorni computati tenendo conto del periodo di sospensione feriale), con successivo deposito in cancelleria per l'iscrizione della causa al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Ufficio del G.d.P. di Napoli in data 15.09.2022, ergo nel pieno rispetto del termine decadenziale di 30 gg. previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
§ 6. Ciò malgrado, resta precluso a questo giudicante l'esame del merito della domanda attorea in ragione dell'omessa citazione nel giudizio di I grado dell'ente impositore CP_2
[...]
8 Come anche recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; conf. Cass. n. 15900/2017 e Cass. n.
12385/2013; cfr. pure Cass. n. 8759/2002).
In pratica, nelle opposizioni c.d. recuperatorie sussiste legittimazione concorrente necessaria dell e dell'ente creditore. Controparte_4
Pertanto, considerato che l'ente creditore non risulta essere stato mai citato nel giudizio di I grado, né il Giudice di Pace ha mai rilevato la violazione e/o disposto l'integrazione del contraddittorio, questo giudice di appello non può che dichiarare la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. per violazione del contraddittorio nel I grado di giudizio, con termine di legge per la riassunzione in relazione alla cartella oggetto di gravame.
§ 8. L'accoglimento del solo motivo di appello afferente all'accertamento della tempestività dell'opposizione cd. recuperatoria promossa in I grado porta ad escludere l'applicazione del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, relativamente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Tuttavia, l'evidente corresponsabilità nell'omessa evocazione in giudizio dell'ente impositore
– ancorché litisconsorte necessario – induce a ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la nullità del giudizio di I grado per violazione del contraddittorio nei confronti del per non essere stato citato in giudizio quale titolare del credito portato Controparte_2 nella cartella di pagamento n. 07120210006832023000 oggetto di opposizione lato sensu recuperatoria, come inquadrata in appello.
9 2. Rimanda le parti dinnanzi al primo giudice, con termine di legge per la riassunzione del processo, affinché decida in contraddittorio tra le parti sull'opposizione cd. recuperatoria da ritenersi tempestivamente spiegata.
3. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, lì 09.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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