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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2349/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CESARE Parte_1 P.IVA_1
DE IS (CF ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO GAVIRAGHI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza non definitiva n.644/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 8/3/2022 e la sentenza definitiva a verbale n.3204/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/11/2022
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto:
NEL MERITO: riformare la sentenza non definitiva n. 644/2022 emessa il 7.3.2022 e pubblicata l'8.3.2022 dal Tribunale di Firenze e/o la sentenza definitiva n. 3204/2022 emessa e pubblicata il 16.11.2022 dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 6897/2016 nelle parti impugnate e per l'effetto:
IN TESI: rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN IPOTESI rideterminare il saldo del conto corrente al 31.1 2 .2013 nella diversa minor somma risultante dall'accoglimento delle eccezioni svolte dalla scrivente difesa e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia;
IN ULTERIORE IPOTESI: sempre previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate dalla comparente nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO: respingere le domande avversarie giacché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio e negli scritti difensivi della convenuta, accertando, con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, che le somme soggette a prescrizione ammontano a Euro 40.303,78.
IN VIA ISTRUTTORIA: si eccepisce l'inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa.
Si chiede che venga disposta una rinnovazione della CTU e dei relativi supplementi, per le ragioni evidenziate nei precedenti scritti difensivi e nelle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta ordinando al CTU di eseguire nuovamente gli accertamenti:
1) applicando gli interessi risultanti dalla documentazione in atti e, per l'effetto, di confermare quale conclusione l'ipotesi di conteggio alternativa formulata a pag. 16 del primo “supplemento di CTU” del 23.1.2019, che prevede un saldo pari a Euro 8.731,23 a credito di parte attrice;
pagina 2 di 24 2) ai fini della prescrizione considerando solutorie tutte le rimesse effettuate nel periodo coperto da prescrizione, quantificando le somme soggette a prescrizione in Euro 40.303,78
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio o in ipotesi con integrale compensazione di quelle di primo grado
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, respingere l'appello avanzato da in persona del legale Parte_2 rappresentante protempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare sia la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze n. 644/2022 emessa il 07.03.2022 e pubblicata il 0803.2022 sia la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 3204/2022 pubblicata il 16.11.2022. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente giudizio d'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 8/3/2022, il Tribunale di Firenze ha così parzialmente deciso:
1) accerta e dichiara, in relazione al c/c bancario n. 000/13752 ed al c/c conto anticipi n. 000/18772, l'invalida determinazione ed applicazione di interessi debitori ultralegali, l'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta che gli interessi non dovuti addebitati sul c/c 13752 ammontano ad €
127.110,50; che le CMS non dovute addebitate sul c/c 13752 ammontano ad €
54.130,28; che le CDF non dovute addebitate sul c/c n. 13752 ammontano ad €
4.910,31; che gli interessi non dovuti addebitati sul c/c n. 18722 ammontano ad
€ 537,02; che gli interessi a debito ricalcolati ammontano ad - € 55.481,82, così come indicati a pag. 23 della CTU - II supplemento;
3) rigetta le doglianze concernenti l'usura oggettiva e soggettiva e la consequenziale domanda risarcitoria;
pagina 3 di 24 4) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di accertare
l'ammontare delle somme prescritte e quindi non ripetibili indicate al punto n. 2 e per ricalcolare conseguentemente il saldo del conto corrente alla data del
31.12.2013”
Poi con sentenza a verbale definitiva n. 3204/2022 pubblicata il 16/11/2022, il
Tribunale di Firenze, ha così deciso:
“1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13752 intrattenuto da con Cassa di Risparmio di Firenze (oggi Controparte_2 [...]
al 31.12.13 ammonta a + € 114.827,43 in favore del correntista, al Parte_2 netto delle somme prescritte;
2) dichiara compensate le spese di lite nei limiti del 30% e condanna
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_2 residua parte che liquida in € 11.361,00 per compensi, € 560,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Gaviraghi;
3) pone integralmente le spese di CTU a carico di Controparte_4
4) dichiara irripetibili le spese di CTP sostenute dalle parti.”
Tali sentenze sono stata emesse sulle domande della Controparte_1 proposte nei confronti di (oggi
[...] Controparte_5
) e volte a sentir rideterminare il saldo del conto corrente Parte_2 bancario n. 000/13752 e del conto anticipi n. 000/18772 e condannare la banca al risarcimento del danno non patrimoniale, derivato dall'ingiustificato e pregiudizievole aumento delle proprie esposizioni debitorie, con riserva di agire per la ripetizione del indebito a seguito della chiusura del conto corrente.
Si era costituita in giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande, per carenza di prova ex art. 2697 c.c., la pagina 4 di 24 prescrizione del diritto e la decadenza ex art. 1832 c.p.c. per l'accettazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati e contestando, nel merito, le domande formulate.
La causa era stata istruita tramite CTU contabile anche integrativa.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 solo o o anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Pt_1 CP_3
Corte di Appello la (di seguito CAT o CORRENTISTA Controparte_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso le suddette sentenze per i seguenti motivi di appello:
1) Inadempimento onere della prova - omessa motivazione;
2) Delle aperture di credito depositate in atti – insussistenza nullità dei tassi pattuiti;
3) Dell'inesatta individuazione delle rimesse prescritte;
4) Delle spese liquidate.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti delle sentenze impugnate, delle quali chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 14/11/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 24 ***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza definitiva impugnata che per il resto va confermata, così come quella non definitiva.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva in primo luogo che, in atto di appello, ha dichiarato di articolare l'impugnazione in via Pt_1 progressiva, esaminando prima la sentenza non definitiva e poi quella definitiva, che sulla prima si basa e che avrebbero dovuto intendersi impugnate tutte le parti della sentenza definitiva che richiamano quanto statuito in quella non definitiva oggetto della presente impugnazione.
1- La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per non avere il Giudice di prime cure affermato l'inottemperanza all'onere della prova, da parte della CORRENTISTA, sebbene il CTU avesse, in tutte le perizie depositate, rilevato l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio ed essa stessa avesse eccepito tali mancanze.
Contr L'APPELLANTE deduce, dunque, che non avrebbe assolto al proprio onere probatorio in punto di produzione documentale e denuncia, inoltre, il vizio di omessa motivazione, in quanto, a suo dire, il Giudice di primo grado, non avrebbe preso posizione sul punto, né nella sentenza non definitiva, né in quella definitiva, con conseguente violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo deciso la controversia aderendo alle conclusioni del CTU, che avrebbe rideterminato il saldo del conto, senza essersi basato sugli estratti conto a ciò necessari.
pagina 6 di 24 In particolare, dall'allegato 5 del secondo supplemento di CTU (cfr. all. 006.3.1), emergerebbe chiaramente che per il conto tecnico n. 18772, mancherebbero numerosi estratti ovvero (v. colonne con indicato 0,00):
Gli APPELLATI hanno replicato eccependo l'infondatezza della doglianza, in quanto la CTU è stata validamente espletata ed il fatto che le competenze del conto tecnico, come spesso accade, fossero state contabilizzate in quello ordinario, ha fatto sì che anche la mancanza degli estratti conto completi per il conto tecnico fosse del tutto irrilevante, ragion per cui il CTU nulla ha dedotto al riguardo, avendo svolto, invece, le operazioni peritali utilizzando un metodo puntuale e non pagina 7 di 24 “di raccordo di saldi” ed avendo in tal modo, proceduto a ricostruire il saldo rettificato dei conti per cui è causa.
Ciò posto, a giudizio del Collegio il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, riguardo all'onere della prova, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, va precisato che il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, è tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso in cui manchino alcuni di essi, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al solo periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda, posto che la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
Infatti, “ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Inoltre, nel caso in cui il correntista abbia omesso di depositare tutti gli estratti conto periodici e “non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022).
pagina 8 di 24 In quest'ultimo caso, quindi, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti.
Nella fattispecie, il CTU ha proceduto alla verifica di tale documentazione con riguardo ai seguenti periodi:
• per il Conto corrente ordinario n. 13752: Estratti conto e scalari interessi
(non completi) dal I Trimestre 2004 al IV trimestre 2013.
• Per il Conto corrente anticipi n. 18772: Estratti conto e scalari interessi (non completi) dal I Trimestre 2004 ai IV trimestre 2013.
Inoltre, l'Ausiliario è riuscito a ricostruire il rapporto sulla base della documentazione in suo possesso, presente nei fascicoli di parte, senza che i CTP abbiano lamentato l'inattendibilità dell'accertamento, a dimostrazione dell'idoneità, a tal fine, degli estratti conto scalari e senza che fossero stati evidenziati concreti motivi per far ritenere inattendibili le risultanze della ricostruzione operata dal Consulente d'Ufficio.
Pertanto, come validamente affermato dal giudice di primo grado, la produzione degli estratti conto in misura solo parziale non conduce tourt court al rigetto della domanda, bensì ad un ricalcolo da effettuarsi anche sulla base della sequenza di movimentazioni documentate. Infatti, là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, si può pervenire all'accertamento del saldo del conto corrente, anche attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio e ciò è sufficiente, come nella fattispecie, all'integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
In secondo luogo, va rilevato che la censura afferisce al conto anticipi n.
18772/00 (su fatture con cessione di credito) che prevede espressamente che gli interessi, le competenze e gli altri oneri accessori sarebbero stati addebitati sul pagina 9 di 24 c/c di corrispondenza n. 13752/00, pur essendo le partite relative alle singole operazioni di anticipo regolate dalle condizioni previste in tale contratto.
Ciò sta a significare che i movimenti salienti delle anticipazioni effettuate risultano espressi nel precitato conto corrente di corrispondenza, data la natura di conto tecnico di appoggio del conto anticipi.
La Corte di legittimità sul punto ha avuto modo di precisare che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il
"conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del
"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
Pertanto, dovendo il conto anticipi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ritenersi strettamente collegato al contratto di conto corrente, non è necessario conteggiare separatamente il saldo in esso riportato sulla base degli estratti conto pagina 10 di 24 ad esso relativi, essendo sufficienti a tal fine le operazioni di accredito delle anticipazioni sul conto corrente di corrispondenza e quelle di rimborso, anche da parte dei terzi delle somme anticipate.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
2- La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE ha impugnato la parte della sentenza non definitiva n. 644/2022, nella quale il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola n. 7, comma 2 del contratto di conto corrente n. 13752/00 del 19.11.1992 ed ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co.7, TUB, procedendo, quindi, alla sostituzione della disciplina pattizia invalida con quella legale.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE, dato che il saggio di interesse era stato fissato ex art. 1284 c.c. in ragione d'anno e non avendo le parti variato tale periodicità, questa avrebbe dovuto considerarsi annuale ed il tasso pattuito ritenersi valido, di talché il Tribunale avrebbe errato, formulando un ragionamento contraddittorio, laddove ha accertato la mancata indicazione della periodicità degli interessi ed ha applicato il predetto tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Gli APPELLATI hanno replicato deducendo che non dev'essere confusa la contabilizzazione degli interessi, con la loro determinazione, atteso che la contabilizzazione ha una periodicità annuale, ma ciò che è stato dichiarato invalido dal Giudice è stata la determinazione degli interessi, in quando il contratto prevedeva una clausola da ritenersi nulla ai sensi del 6° comma dell'art. 117 TUB.
La censura non coglie nel segno.
pagina 11 di 24 Correttamente il giudice di primo grado ha condiviso e fatto proprio il calcolo alternativo degli interessi eseguito dal CTU, data la nullità - eccepita dalla correntista - della clausola di cui all'art. 7 comma 3 del contratto di conto corrente di cui trattasi n.13752/00 del 19/11/1991 (doc. 2 prodotto in primo grado dalla , a fronte del suo rinvio agli usi su piazza per la determinazione CP_3 del tasso degli interessi passivi.
La predetta clausola prevede testualmente che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” ed è nulla ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, che considera nulle e quindi “non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati”.
Conseguentemente, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, per effetto della nullità predetta, si determina nel contratto un'inserzione automatica di clausola, ai sensi dell'art. 1339 c.c., in combinato disposto con l'art. 1419 c.c., inserzione che, nel caso di specie, ha comportato la legittima applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del TUB.
Trattasi di nullità parziale, posto che la suddetta clausola negoziale difforme dalla legge è nulla, senza che ciò comporti la nullità dell'intero negozio, che resta in vita modificato con la clausola sostituita automaticamente dalla legge.
In secondo luogo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la mancata produzione del documento del 31/03/1992 (contratto di apertura di credito per l'importo di £ 400.000.000) - a cui si è fatto riferimento per le successive modifiche (indicato nello scambio di corrispondenza del 16/08/1992) - non possa pagina 12 di 24 provocare la nullità delle pattuizioni di modifica del tasso degli interessi passivi che si sono susseguite, la prima delle quali è quella datata 16/08/1993.
Al riguardo il Tribunale ha precisato che “come accertato dal CTU e non contestato dallo stesso CTP della nelle proprie osservazioni, sino al CP_3
13.10.2005 non vi è una valida pattuizione del tasso di interesse in quanto le clausole riportate nelle lettere precedenti (doc. 2 non indicano la CP_3 periodicità. La clausola risulta quindi indeterminata ex artt. 1284 e 1346 c.c. in quanto il tempo è elemento necessario per la ricerca del tasso di interesse. Il
CTU, sulla base dei rilievi formulati dall'attore, evidenzia quale ulteriore elemento di indeterminatezza la circostanza che in tutti i documenti prodotti non sia specificato se il tasso è applicabile entro o extra fido, nonostante dalla disamina degli estratti conto risulti l'applicazione di diversi tassi di interesse. Il giudicante ritiene che tale omissione non sia tale da rendere l'oggetto indeterminato ex art.
1346 c.c. legittimando quindi l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B. In assenza di alcuna limitazione contenuta nel contratto la Banca non avrà titolo per richiedere per l'ipotesi di utilizzo extra-fido alcuna maggiorazione rispetto all'interesse pattuito”.
Orbene, l'apertura di credito del 16/08/1993, costituisce una modifica di quella precedente, il cui contenuto è peraltro, evincibile dal tenore della stessa che quindi la presuppone, riportandone il contenuto, laddove prevede l'aumento a £
500.000.000 del limite dell'apertura di credito.
Detta modifica risulta peraltro, sottoscritta da entrambe le parti, al pari di quelle successive, a partire dal 01.02.2002, le quali, a loro volta, prevedono una diversa misura del tasso di interesse applicabile e/o del limite dell'affidamento, nel rispetto dell'art. 1842 c.c.
pagina 13 di 24 Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB anche alle aperture di credito prive di indicazione dei tassi intra ed extra fido, fino al momento in cui vi è stata pattuizione scritta al riguardo.
La sentenza non definitiva appellata merita, dunque, sul punto, piena conferma.
3- La terza censura è infondata.
Con il terzo motivo di appello, ha impugnato sia la sentenza non definitiva Pt_1
n. 644/2022, che quella definitiva n. 3204/2022, in punto di presunta inesatta individuazione delle rimesse prescritte, sostenendo che la prova del limite dell'affidamento è un requisito essenziale per individuare le rimesse ripristinatorie, con la conseguenza che, ove essa manchi, tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie.
Pertanto, a detta dell'APPELLANTE, la sentenze sarebbero contraddittorie ed in violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale, da un lato, ritenuta rinunziata l'azione di nullità delle aperture di credito, sebbene dagli atti fosse emerso il contrario e dall'altro, disposto il ricalcolo dei tassi.
Il primo Giudice, stante la reale mancata rinuncia all'azione di nullità delle aperture di credito, per averla CAT coltivata nei successivi atti processuali, avrebbe, dunque, errato nell'aver escluso la natura solutoria di tutte le rimesse, sebbene non fosse risultato agli atti alcun contratto di apertura di credito, ma solo gli estratti conto che non sarebbero sufficienti a provare l'esistenza di uno o più affidamenti e del relativo limite.
A detta di , dunque, essendosi la correntista sostanzialmente avvalsa della Pt_1 nullità delle aperture di credito, il Tribunale avrebbe dovuto precluderle la possibilità di provare l'esistenza del contratto. Contr ha replicato sostenendo, invece, che giustamente il Tribunale ha ritenuto valide ai sensi dell'art. 1842 c.c., le modifiche successive dell'originario contratto pagina 14 di 24 di apertura di credito e, in quanto tali, idonee a dimostrare l'esistenza degli affidamenti.
Ciò posto, rileva il Collegio in primo luogo, che, il primo giudice ha ravvisato esclusivamente la nullità parziale delle aperture di credito limitatamente alla mancata previsione dei tassi passivi da applicare – in quanto non indicati neppure nell'originario contratto di conto corrente - e ciò ha fatto correttamente, disponendo l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB o prima ancora di cui all'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria.
Infatti, tali contratti, per il resto, sono stati ritenuti validi e per quanto concerne il limite degli affidamenti il Tribunale lo ha desunto dai contratti stessi ove ivi indicato oppure da altri presuntivi che ne consentissero l'individuazione.
Concorda la Corte con tale impostazione avendo ritenuto di adeguarsi all'orientamento più recente della Corte di Cassazione (Cass. 2338/2024), secondo cui trattandosi di “nullità di protezione”, il correntista può fornire la prova dell'affidamento anche attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, a condizione che la prova sia piena, attraverso elementi univoci, che offrano dimostrazione rigorosa anche del preciso limite, nel tempo, dell'affidamento.
Per quanto concerne quindi la natura delle rimesse e la prescrizione del diritto di ripeterle, come correttamente rilevato dal primo Giudice, affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito occorre che tale pagamento sia esistito e sia ben individuabile.
Non si può, infatti, ipotizzare il decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito fino a quando non sia intervenuto un atto giuridico definibile appunto tecnicamente come “pagamento”, dovendosi a tal fine tener conto dell'esistenza o meno di una o più apertura di credito, “giacché il
pagina 15 di 24 pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (Sez. U,
Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).
Tale spostamento patrimoniale può per l'appunto, riscontrarsi solo nel caso di rimesse su conto passivo, non assistito da apertura di credito oppure su quello affidato, qualora le rimesse siano state effettuate oltre il limite del fido: solo quelle avvenute intra fido, com'è noto, possono, infatti, essere considerate ripristinatorie della provvista.
Ne deriva che, come correttamente sostenuto dal Tribunale, nella fattispecie, il termine decennale di prescrizione dovrà decorre inevitabilmente soltanto dal momento della chiusura del conto, in caso di rimesse ripristinatorie o dai singoli versamenti quando gli stessi abbiano avuto natura solutoria, per essere stati eseguiti su un conto passivo privo di apertura di credito a favore del correntista o essere stati destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
La Corte di legittimità (Cass. n.27705 del 2018) ha chiarito che è onere del cliente
– che voglia negare la natura solutoria delle rimesse provare l'esistenza di un'apertura di credito, di talché ”eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto (..) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”.
pagina 16 di 24 Infatti, “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
I principi sopra esposti risultano applicabili anche al caso di specie, considerato anche quanto rilevato dal CTU, con la relazione integrativa del 29/07/2022 riguardo ai contratti di affidamento prodotti in giudizio.
Precisamente l'Ausiliario ha evidenziato che con “documento consistente in uno scambio di corrispondenza” del 16/08/1992 “è concessa un'apertura del credito da parte della parte convenuta alla parte attrice ed è indicato in relazione a tale concessione un tasso del 3,5% in più del tasso ufficiale di sconto minimo 12,50%.
Tale documento è firmato dalla parte attrice e dalla parte convenuta” ed è
“riportato che tale documento modifica la lettera del 31/3/1992 non presente agli atti di causa”.
Tale ragionamento è coerente con quanto sopra enunciato, circa la natura ricognitiva ed al contempo modificativa dell'apertura di credito del 16/08/1993, rispetto a quella del 31.03.1992.
Risulta pertanto condivisibile la tesi del Giudice di prime cure, ove si consideri che il CTU, nella sua analisi, oltre ad aver tenuto conto – in conformità all'orientamento più recente della Corte regolatrice sopra richiamato e fatto proprio da questa Corte di merito - di più elementi presuntivi (quali la costante esposizione debitoria, l'indicazione dei tassi intra ed extra fido con diverse basi di calcolo, l'applicazione di CMS) ha anche riscontrato tali elementi nella stessa documentazione contrattuale prodotta in giudizio, riguardante le modifiche delle pagina 17 di 24 condizioni economiche del contratto di apertura del credito, aventi ad oggetto una diversa misura dell'affidamento e/o del tasso di interesse applicabile.
In conclusione, l'individuazione delle rimesse prescritte effettuato dal Giudice di primo grado è da ritenersi corretta e la sentenza impugnata va, quindi, sul punto confermata.
4- La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
L'APPELLANTE ha impugnato, infine, la sentenza definitiva nella parte in cui ha statuito sulle spese legali ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, così come la liquidazione integrale delle spese di CTU a carico della CP_3
A detta dell'APPELLANTE, la motivazione del Tribunale non sarebbe pertinente, in quanto, innanzitutto, la proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. sarebbe risultata superiore di quasi il 30% rispetto alla liquidazione finale (€ 114.000,00) ed inoltre da un lato, che neppure la sua riserva d'appello avrebbe potuto incidere sulla quantificazione delle spese di lite e dall'altro, la prosecuzione del giudizio sarebbe risultata più che fondata alla luce della decisione finale (che si basa integralmente sul terzo supplemento di perizia).
L'APPELLATA ha replicato sostenendo l'infondatezza di tale motivo, in quanto la con il proprio comportamento processuale avrebbe, non solo violato il CP_3 principio di economia processuale, ma anche gravato di spese l'intero procedimento.
Il Tribunale sul punto, si è così espresso:
In ordine alla regolazione delle spese di lite si osserva che:
- a fronte di una richiesta iniziale di parte attrice pari a € 235.336,34, oltre a € 60.000,00 a titolo di risarcimento (per una domanda totale, dunque, pari a € 295.336,34), è stata riconosciuta la minor somma di € 114.827,43;
pagina 18 di 24 - parte attrice ha tuttavia tenuto un contegno processuale volto a favorire la soluzione conciliativa della lite;
infatti, ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 19.10.2021 (seppure non esattamente coincidente con l'esito del giudizio in quanto prevedeva la determinazione del credito in € 140.000,00 anche se era indicato un importo inferiore a quello risultato dovuto per spese processuali) mentre la banca ha declinato la proposta senza alcuna motivazione e senza formulare una controofferta;
- l'attore ha accettato il contenuto della sentenza non definitiva, non ha formulato riserva di appello, ed ha ridotto le proprie pretese conformandosi all'esito della CTU mentre la ha coltivato la lite ed ha contestato anche le ultime CP_3 risultanze (conformi ai criteri indicati nella sentenza non definitiva), determinando pertanto un aggravio di spese, perlomeno per la terza integrazione peritale e la terza fase decisionale.
Per tali ragioni ritenuta prevalente la soccombenza della le spese di lite CP_3 vanno compensate nella misura del 30% mentre il 70% vanno poste a carico dell'istituto di credito.
Va disposto il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Gaviraghi.
Per le medesime ragioni ed in applicazione del principio di causalità le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della banca mentre le spese di CTP possono essere dichiarate irripetibili.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi di cui al DM 147/2022 per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e massimi per la fase decisoria considerato che la causa è stata rimessa in istruttoria per due volte”.
Osserva la Corte che nel primo grado del giudizio sono state depositate n. 4 relazioni peritali, di cui la prima avente ad oggetto la verifica delle condizioni applicate sui suddetti conti correnti nell'arco temporale oggetto di analisi, nonché dell'usura, dell'anatocismo e l'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie e tre supplementi, questi ultimi aventi ad oggetto rispettivamente i seguenti quesiti:
pagina 19 di 24 • Primo supplemento: “verifichi il CTU se esiste pcittuizione nei contratti in essere tra le parti dell'interesse debitorio applicato in concrete;
in caso di mancato riscontro proceda il CTU al ricalcolo dell'interesse debitorio o termini dell'art. 117 TUB."
• Secondo supplemento: “Verifichi il CTU il saldo dei conti correnti oggetto di causa alla data del 31.12.2013, tenendo complessivamente conto dei numeri derivanti dai seguenti accertamenti: 1) in ipotesi di mancato rinvenimento della pattuizione scritta dei tassi concretamente applicati, con riferimento allo specifico periodo di osservazione, e tenendo comunque conto di tutte le specifiche pattuizioni legittimamente intervenute pro tempore applicabili, proceda il CTU a ricostruire il saldo di tali rapporti, applicando, l'art. 117 TUB, quindi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della Banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto); 2) calcoli il CTU l'ammontare dell'anatocismo indebito applicato nel periodo oggetto di analisi (dal 2004 al 2013) in assenza di pattuizione sulla reciprocità; 3) conteggi l'ammontare della CMS indebita applicata per il caso di mancanza di determinatezza nella pattuizione e della Commissione Disponibilità Fondi in caso di mancata specifica pattuizione;
4) Infine, in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta, proceda il CTU a escludere dall'eventuale credito risultato a favore dell'attrice, alla data del 31.12.2013, quegli indebiti che risultano
“pagati” da rimesse aventi carattere “solutorio”, accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione, considerando che: - il termine decennale decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido; - le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento; ne consegue che non possono essere “pagate” finché l'apertura di credito non viene revocata;
- al fine dell'individuazione della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, va tenuta in considerazione esclusivamente la regolare concessione di fido comprovata dal contratto di apertura credito;
- esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, alternativamente, il cd. “saldo banca” (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica) ed il cd. “saldo rettificato” (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale considerato). - al fine della ricostruzione del “saldo disponibile”, necessario per la classificazione delle rimesse in solutorie e ripristinatorie, il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie di rimesse in conto corrente ordinario. - imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa
pagina 20 di 24 solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1.”.
• Terzo supplemento: “1) il CTU, in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 15895 del 10/07/2018, proceda a escludere dal credito risultato a favore dell'attrice così come indicato e quantificato nella sentenza non definitiva, quegli indebiti che risultano “pagati” da rimesse aventi carattere “solutorio”, accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione o da un altro valido atto di interruzione della prescrizione, se anteriore, considerando che: - il termine decennale decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido. - le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento; ne consegue che non possono essere “pagate” finché l'apertura di credito non viene revocata. - al fine dell'individuazione dell'esistenza e della misura della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, vanno equiparate la regolare concessione di fido, documentata con il contratto scritto di apertura di credito depositato in atti e quella la cui esistenza, pur non essendo comprovata da contratto, emerga in modo indiretto da più elementi documentali (quali a titolo di mero esempio, le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, le modalità di utilizzo del conto, all'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissioni connesse con l'affidamento, le risultanze della Centrale Rischi Interbancaria, ecc.), purché idonei a dimostrare altresì la misura dell'affidamento. In particolare, nel caso di specie, il CTU dovrà valutare i documenti prodotti dalla banca sub. 1-2-3 (limitatamente al periodo di riferimento) al fine di verificare l'esistenza e l'ammontare dell'affidamento, prescindendo dalla mancata produzione del contratto originario richiamato;
- esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, alternativamente, il cd. “saldo banca” (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica) ed il cd.
“saldo rettificato” (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale considerato - Cass. 9141/20); - ai fini della verifica e dei calcoli il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie fallimentari di rimesse in conto corrente ordinario, ovvero, a titolo di mero esempio: Riordini preliminarmente le movimentazioni del conto secondo “disponibilità”, ovvero utilizzi il criterio del cd. “saldo disponibile, calcolato tenendo separati capitale e competenze;
Per ciò che concerne l'ordinamento delle partite all'interno della stessa giornata, riporti prima i movimenti in avere, secondo l'usuale criterio seguito per le revocatorie bancarie;
Le competenze pagabili con le rimesse solutorie sono gli interessi debitori, cms, commissioni, oneri e spese varie, maturati extra fido, mentre tutte le competenze maturate sul fido non potranno essere pagate fintantoché l'affidamento rimane in essere;
l'accredito di interessi creditori è una rimessa solutoria se l'accredito
pagina 21 di 24 avviene con saldo negativo extra fido;
i movimenti in avere di storno e rettifiche, non sono mai rimesse solutorie;
- Imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1; 2) Indichi quindi l'ammontare del saldo (rettificato) al 31 dicembre 2013, depurato delle competenze prescritte.”
Come si può notare il terzo supplemento di CTU è stato effettuato “in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 15895 del 10/07/2018” e considerando, ai fini della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, gli eventuali
“fidi di fatto” che invece non erano stati considerati nel secondo supplemento.
Non è dato ritenere quindi che vi sia stato un “aggravio di spese, perlomeno per la terza integrazione peritale e la terza fase decisionale” imputabile alla CP_3 alla quale non può neppure rimproverarsi che abbia formulato riserva d'appello.
Ritiene, quindi, il Collegio che, come rilevato anche dal Tribunale, essendo stata riconosciuta all'attrice una somma (€ 114.827,43) inferiore alla metà di quella complessivamente richiesta (pari ad € 235.336,34 a titolo di ripetizione dell'indebito e ad € 60.000,00 a titolo di risarcimento (per un totale, dunque, pari a € 295.336,34) ed essendo la stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per un importo del credito pari ad € 140.000,00, la giusta percentuale di compensazione delle spese del primo grado del giudizio avrebbe dovuto essere pari al 50%.
La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata nei termini sopra esposti.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Contr del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittoriosa e del fatto che sono state proposte più domande, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in ragione del 50% ed essere poste a carico pagina 22 di 24 di per la residua parte, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Pt_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza non definitiva n.644/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 8/03/2022 e la sentenza definitiva a verbale n.3204/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/11/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza definitiva, DICHIARA le spese del primo grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA la banca APPELLANTE alla rifusione in favore di della restante metà delle Controparte_1 stesse spese che si liquidano per l'intero in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre metà del CU, rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e
Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza definitiva e quella non definitiva;
3. DICHIARA le spese del presente grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 [...] della restante metà delle stesse spese, che si liquidano Controparte_1
pagina 23 di 24 per l'intero in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
4. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 12.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2349/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CESARE Parte_1 P.IVA_1
DE IS (CF ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO GAVIRAGHI (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso la sentenza non definitiva n.644/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 8/3/2022 e la sentenza definitiva a verbale n.3204/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/11/2022
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione ed azione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto:
NEL MERITO: riformare la sentenza non definitiva n. 644/2022 emessa il 7.3.2022 e pubblicata l'8.3.2022 dal Tribunale di Firenze e/o la sentenza definitiva n. 3204/2022 emessa e pubblicata il 16.11.2022 dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 6897/2016 nelle parti impugnate e per l'effetto:
IN TESI: rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN IPOTESI rideterminare il saldo del conto corrente al 31.1 2 .2013 nella diversa minor somma risultante dall'accoglimento delle eccezioni svolte dalla scrivente difesa e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia;
IN ULTERIORE IPOTESI: sempre previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate dalla comparente nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO: respingere le domande avversarie giacché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio e negli scritti difensivi della convenuta, accertando, con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, che le somme soggette a prescrizione ammontano a Euro 40.303,78.
IN VIA ISTRUTTORIA: si eccepisce l'inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa.
Si chiede che venga disposta una rinnovazione della CTU e dei relativi supplementi, per le ragioni evidenziate nei precedenti scritti difensivi e nelle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta ordinando al CTU di eseguire nuovamente gli accertamenti:
1) applicando gli interessi risultanti dalla documentazione in atti e, per l'effetto, di confermare quale conclusione l'ipotesi di conteggio alternativa formulata a pag. 16 del primo “supplemento di CTU” del 23.1.2019, che prevede un saldo pari a Euro 8.731,23 a credito di parte attrice;
pagina 2 di 24 2) ai fini della prescrizione considerando solutorie tutte le rimesse effettuate nel periodo coperto da prescrizione, quantificando le somme soggette a prescrizione in Euro 40.303,78
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio o in ipotesi con integrale compensazione di quelle di primo grado
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, respingere l'appello avanzato da in persona del legale Parte_2 rappresentante protempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare sia la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze n. 644/2022 emessa il 07.03.2022 e pubblicata il 0803.2022 sia la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n. 3204/2022 pubblicata il 16.11.2022. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente giudizio d'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 8/3/2022, il Tribunale di Firenze ha così parzialmente deciso:
1) accerta e dichiara, in relazione al c/c bancario n. 000/13752 ed al c/c conto anticipi n. 000/18772, l'invalida determinazione ed applicazione di interessi debitori ultralegali, l'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta che gli interessi non dovuti addebitati sul c/c 13752 ammontano ad €
127.110,50; che le CMS non dovute addebitate sul c/c 13752 ammontano ad €
54.130,28; che le CDF non dovute addebitate sul c/c n. 13752 ammontano ad €
4.910,31; che gli interessi non dovuti addebitati sul c/c n. 18722 ammontano ad
€ 537,02; che gli interessi a debito ricalcolati ammontano ad - € 55.481,82, così come indicati a pag. 23 della CTU - II supplemento;
3) rigetta le doglianze concernenti l'usura oggettiva e soggettiva e la consequenziale domanda risarcitoria;
pagina 3 di 24 4) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di accertare
l'ammontare delle somme prescritte e quindi non ripetibili indicate al punto n. 2 e per ricalcolare conseguentemente il saldo del conto corrente alla data del
31.12.2013”
Poi con sentenza a verbale definitiva n. 3204/2022 pubblicata il 16/11/2022, il
Tribunale di Firenze, ha così deciso:
“1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 13752 intrattenuto da con Cassa di Risparmio di Firenze (oggi Controparte_2 [...]
al 31.12.13 ammonta a + € 114.827,43 in favore del correntista, al Parte_2 netto delle somme prescritte;
2) dichiara compensate le spese di lite nei limiti del 30% e condanna
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_3 Controparte_2 residua parte che liquida in € 11.361,00 per compensi, € 560,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Gaviraghi;
3) pone integralmente le spese di CTU a carico di Controparte_4
4) dichiara irripetibili le spese di CTP sostenute dalle parti.”
Tali sentenze sono stata emesse sulle domande della Controparte_1 proposte nei confronti di (oggi
[...] Controparte_5
) e volte a sentir rideterminare il saldo del conto corrente Parte_2 bancario n. 000/13752 e del conto anticipi n. 000/18772 e condannare la banca al risarcimento del danno non patrimoniale, derivato dall'ingiustificato e pregiudizievole aumento delle proprie esposizioni debitorie, con riserva di agire per la ripetizione del indebito a seguito della chiusura del conto corrente.
Si era costituita in giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande, per carenza di prova ex art. 2697 c.c., la pagina 4 di 24 prescrizione del diritto e la decadenza ex art. 1832 c.p.c. per l'accettazione tacita degli estratti conto periodicamente inviati e contestando, nel merito, le domande formulate.
La causa era stata istruita tramite CTU contabile anche integrativa.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 solo o o anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Pt_1 CP_3
Corte di Appello la (di seguito CAT o CORRENTISTA Controparte_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso le suddette sentenze per i seguenti motivi di appello:
1) Inadempimento onere della prova - omessa motivazione;
2) Delle aperture di credito depositate in atti – insussistenza nullità dei tassi pattuiti;
3) Dell'inesatta individuazione delle rimesse prescritte;
4) Delle spese liquidate.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti delle sentenze impugnate, delle quali chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 14/11/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 24 ***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza definitiva impugnata che per il resto va confermata, così come quella non definitiva.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva in primo luogo che, in atto di appello, ha dichiarato di articolare l'impugnazione in via Pt_1 progressiva, esaminando prima la sentenza non definitiva e poi quella definitiva, che sulla prima si basa e che avrebbero dovuto intendersi impugnate tutte le parti della sentenza definitiva che richiamano quanto statuito in quella non definitiva oggetto della presente impugnazione.
1- La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per non avere il Giudice di prime cure affermato l'inottemperanza all'onere della prova, da parte della CORRENTISTA, sebbene il CTU avesse, in tutte le perizie depositate, rilevato l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio ed essa stessa avesse eccepito tali mancanze.
Contr L'APPELLANTE deduce, dunque, che non avrebbe assolto al proprio onere probatorio in punto di produzione documentale e denuncia, inoltre, il vizio di omessa motivazione, in quanto, a suo dire, il Giudice di primo grado, non avrebbe preso posizione sul punto, né nella sentenza non definitiva, né in quella definitiva, con conseguente violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., avendo deciso la controversia aderendo alle conclusioni del CTU, che avrebbe rideterminato il saldo del conto, senza essersi basato sugli estratti conto a ciò necessari.
pagina 6 di 24 In particolare, dall'allegato 5 del secondo supplemento di CTU (cfr. all. 006.3.1), emergerebbe chiaramente che per il conto tecnico n. 18772, mancherebbero numerosi estratti ovvero (v. colonne con indicato 0,00):
Gli APPELLATI hanno replicato eccependo l'infondatezza della doglianza, in quanto la CTU è stata validamente espletata ed il fatto che le competenze del conto tecnico, come spesso accade, fossero state contabilizzate in quello ordinario, ha fatto sì che anche la mancanza degli estratti conto completi per il conto tecnico fosse del tutto irrilevante, ragion per cui il CTU nulla ha dedotto al riguardo, avendo svolto, invece, le operazioni peritali utilizzando un metodo puntuale e non pagina 7 di 24 “di raccordo di saldi” ed avendo in tal modo, proceduto a ricostruire il saldo rettificato dei conti per cui è causa.
Ciò posto, a giudizio del Collegio il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, riguardo all'onere della prova, come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure, va precisato che il correntista che agisce per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, è tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso in cui manchino alcuni di essi, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al solo periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda, posto che la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda.
Infatti, “ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Inoltre, nel caso in cui il correntista abbia omesso di depositare tutti gli estratti conto periodici e “non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022).
pagina 8 di 24 In quest'ultimo caso, quindi, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti.
Nella fattispecie, il CTU ha proceduto alla verifica di tale documentazione con riguardo ai seguenti periodi:
• per il Conto corrente ordinario n. 13752: Estratti conto e scalari interessi
(non completi) dal I Trimestre 2004 al IV trimestre 2013.
• Per il Conto corrente anticipi n. 18772: Estratti conto e scalari interessi (non completi) dal I Trimestre 2004 ai IV trimestre 2013.
Inoltre, l'Ausiliario è riuscito a ricostruire il rapporto sulla base della documentazione in suo possesso, presente nei fascicoli di parte, senza che i CTP abbiano lamentato l'inattendibilità dell'accertamento, a dimostrazione dell'idoneità, a tal fine, degli estratti conto scalari e senza che fossero stati evidenziati concreti motivi per far ritenere inattendibili le risultanze della ricostruzione operata dal Consulente d'Ufficio.
Pertanto, come validamente affermato dal giudice di primo grado, la produzione degli estratti conto in misura solo parziale non conduce tourt court al rigetto della domanda, bensì ad un ricalcolo da effettuarsi anche sulla base della sequenza di movimentazioni documentate. Infatti, là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, si può pervenire all'accertamento del saldo del conto corrente, anche attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio e ciò è sufficiente, come nella fattispecie, all'integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
In secondo luogo, va rilevato che la censura afferisce al conto anticipi n.
18772/00 (su fatture con cessione di credito) che prevede espressamente che gli interessi, le competenze e gli altri oneri accessori sarebbero stati addebitati sul pagina 9 di 24 c/c di corrispondenza n. 13752/00, pur essendo le partite relative alle singole operazioni di anticipo regolate dalle condizioni previste in tale contratto.
Ciò sta a significare che i movimenti salienti delle anticipazioni effettuate risultano espressi nel precitato conto corrente di corrispondenza, data la natura di conto tecnico di appoggio del conto anticipi.
La Corte di legittimità sul punto ha avuto modo di precisare che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il
"conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del
"conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un
"conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
Pertanto, dovendo il conto anticipi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, ritenersi strettamente collegato al contratto di conto corrente, non è necessario conteggiare separatamente il saldo in esso riportato sulla base degli estratti conto pagina 10 di 24 ad esso relativi, essendo sufficienti a tal fine le operazioni di accredito delle anticipazioni sul conto corrente di corrispondenza e quelle di rimborso, anche da parte dei terzi delle somme anticipate.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
2- La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE ha impugnato la parte della sentenza non definitiva n. 644/2022, nella quale il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola n. 7, comma 2 del contratto di conto corrente n. 13752/00 del 19.11.1992 ed ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co.7, TUB, procedendo, quindi, alla sostituzione della disciplina pattizia invalida con quella legale.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE, dato che il saggio di interesse era stato fissato ex art. 1284 c.c. in ragione d'anno e non avendo le parti variato tale periodicità, questa avrebbe dovuto considerarsi annuale ed il tasso pattuito ritenersi valido, di talché il Tribunale avrebbe errato, formulando un ragionamento contraddittorio, laddove ha accertato la mancata indicazione della periodicità degli interessi ed ha applicato il predetto tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Gli APPELLATI hanno replicato deducendo che non dev'essere confusa la contabilizzazione degli interessi, con la loro determinazione, atteso che la contabilizzazione ha una periodicità annuale, ma ciò che è stato dichiarato invalido dal Giudice è stata la determinazione degli interessi, in quando il contratto prevedeva una clausola da ritenersi nulla ai sensi del 6° comma dell'art. 117 TUB.
La censura non coglie nel segno.
pagina 11 di 24 Correttamente il giudice di primo grado ha condiviso e fatto proprio il calcolo alternativo degli interessi eseguito dal CTU, data la nullità - eccepita dalla correntista - della clausola di cui all'art. 7 comma 3 del contratto di conto corrente di cui trattasi n.13752/00 del 19/11/1991 (doc. 2 prodotto in primo grado dalla , a fronte del suo rinvio agli usi su piazza per la determinazione CP_3 del tasso degli interessi passivi.
La predetta clausola prevede testualmente che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” ed è nulla ai sensi dell'art. 117 comma 6 TUB, che considera nulle e quindi “non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati”.
Conseguentemente, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, per effetto della nullità predetta, si determina nel contratto un'inserzione automatica di clausola, ai sensi dell'art. 1339 c.c., in combinato disposto con l'art. 1419 c.c., inserzione che, nel caso di specie, ha comportato la legittima applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del TUB.
Trattasi di nullità parziale, posto che la suddetta clausola negoziale difforme dalla legge è nulla, senza che ciò comporti la nullità dell'intero negozio, che resta in vita modificato con la clausola sostituita automaticamente dalla legge.
In secondo luogo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la mancata produzione del documento del 31/03/1992 (contratto di apertura di credito per l'importo di £ 400.000.000) - a cui si è fatto riferimento per le successive modifiche (indicato nello scambio di corrispondenza del 16/08/1992) - non possa pagina 12 di 24 provocare la nullità delle pattuizioni di modifica del tasso degli interessi passivi che si sono susseguite, la prima delle quali è quella datata 16/08/1993.
Al riguardo il Tribunale ha precisato che “come accertato dal CTU e non contestato dallo stesso CTP della nelle proprie osservazioni, sino al CP_3
13.10.2005 non vi è una valida pattuizione del tasso di interesse in quanto le clausole riportate nelle lettere precedenti (doc. 2 non indicano la CP_3 periodicità. La clausola risulta quindi indeterminata ex artt. 1284 e 1346 c.c. in quanto il tempo è elemento necessario per la ricerca del tasso di interesse. Il
CTU, sulla base dei rilievi formulati dall'attore, evidenzia quale ulteriore elemento di indeterminatezza la circostanza che in tutti i documenti prodotti non sia specificato se il tasso è applicabile entro o extra fido, nonostante dalla disamina degli estratti conto risulti l'applicazione di diversi tassi di interesse. Il giudicante ritiene che tale omissione non sia tale da rendere l'oggetto indeterminato ex art.
1346 c.c. legittimando quindi l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B. In assenza di alcuna limitazione contenuta nel contratto la Banca non avrà titolo per richiedere per l'ipotesi di utilizzo extra-fido alcuna maggiorazione rispetto all'interesse pattuito”.
Orbene, l'apertura di credito del 16/08/1993, costituisce una modifica di quella precedente, il cui contenuto è peraltro, evincibile dal tenore della stessa che quindi la presuppone, riportandone il contenuto, laddove prevede l'aumento a £
500.000.000 del limite dell'apertura di credito.
Detta modifica risulta peraltro, sottoscritta da entrambe le parti, al pari di quelle successive, a partire dal 01.02.2002, le quali, a loro volta, prevedono una diversa misura del tasso di interesse applicabile e/o del limite dell'affidamento, nel rispetto dell'art. 1842 c.c.
pagina 13 di 24 Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha applicato i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB anche alle aperture di credito prive di indicazione dei tassi intra ed extra fido, fino al momento in cui vi è stata pattuizione scritta al riguardo.
La sentenza non definitiva appellata merita, dunque, sul punto, piena conferma.
3- La terza censura è infondata.
Con il terzo motivo di appello, ha impugnato sia la sentenza non definitiva Pt_1
n. 644/2022, che quella definitiva n. 3204/2022, in punto di presunta inesatta individuazione delle rimesse prescritte, sostenendo che la prova del limite dell'affidamento è un requisito essenziale per individuare le rimesse ripristinatorie, con la conseguenza che, ove essa manchi, tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie.
Pertanto, a detta dell'APPELLANTE, la sentenze sarebbero contraddittorie ed in violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale, da un lato, ritenuta rinunziata l'azione di nullità delle aperture di credito, sebbene dagli atti fosse emerso il contrario e dall'altro, disposto il ricalcolo dei tassi.
Il primo Giudice, stante la reale mancata rinuncia all'azione di nullità delle aperture di credito, per averla CAT coltivata nei successivi atti processuali, avrebbe, dunque, errato nell'aver escluso la natura solutoria di tutte le rimesse, sebbene non fosse risultato agli atti alcun contratto di apertura di credito, ma solo gli estratti conto che non sarebbero sufficienti a provare l'esistenza di uno o più affidamenti e del relativo limite.
A detta di , dunque, essendosi la correntista sostanzialmente avvalsa della Pt_1 nullità delle aperture di credito, il Tribunale avrebbe dovuto precluderle la possibilità di provare l'esistenza del contratto. Contr ha replicato sostenendo, invece, che giustamente il Tribunale ha ritenuto valide ai sensi dell'art. 1842 c.c., le modifiche successive dell'originario contratto pagina 14 di 24 di apertura di credito e, in quanto tali, idonee a dimostrare l'esistenza degli affidamenti.
Ciò posto, rileva il Collegio in primo luogo, che, il primo giudice ha ravvisato esclusivamente la nullità parziale delle aperture di credito limitatamente alla mancata previsione dei tassi passivi da applicare – in quanto non indicati neppure nell'originario contratto di conto corrente - e ciò ha fatto correttamente, disponendo l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB o prima ancora di cui all'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria.
Infatti, tali contratti, per il resto, sono stati ritenuti validi e per quanto concerne il limite degli affidamenti il Tribunale lo ha desunto dai contratti stessi ove ivi indicato oppure da altri presuntivi che ne consentissero l'individuazione.
Concorda la Corte con tale impostazione avendo ritenuto di adeguarsi all'orientamento più recente della Corte di Cassazione (Cass. 2338/2024), secondo cui trattandosi di “nullità di protezione”, il correntista può fornire la prova dell'affidamento anche attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, a condizione che la prova sia piena, attraverso elementi univoci, che offrano dimostrazione rigorosa anche del preciso limite, nel tempo, dell'affidamento.
Per quanto concerne quindi la natura delle rimesse e la prescrizione del diritto di ripeterle, come correttamente rilevato dal primo Giudice, affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito occorre che tale pagamento sia esistito e sia ben individuabile.
Non si può, infatti, ipotizzare il decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito fino a quando non sia intervenuto un atto giuridico definibile appunto tecnicamente come “pagamento”, dovendosi a tal fine tener conto dell'esistenza o meno di una o più apertura di credito, “giacché il
pagina 15 di 24 pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (Sez. U,
Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).
Tale spostamento patrimoniale può per l'appunto, riscontrarsi solo nel caso di rimesse su conto passivo, non assistito da apertura di credito oppure su quello affidato, qualora le rimesse siano state effettuate oltre il limite del fido: solo quelle avvenute intra fido, com'è noto, possono, infatti, essere considerate ripristinatorie della provvista.
Ne deriva che, come correttamente sostenuto dal Tribunale, nella fattispecie, il termine decennale di prescrizione dovrà decorre inevitabilmente soltanto dal momento della chiusura del conto, in caso di rimesse ripristinatorie o dai singoli versamenti quando gli stessi abbiano avuto natura solutoria, per essere stati eseguiti su un conto passivo privo di apertura di credito a favore del correntista o essere stati destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
La Corte di legittimità (Cass. n.27705 del 2018) ha chiarito che è onere del cliente
– che voglia negare la natura solutoria delle rimesse provare l'esistenza di un'apertura di credito, di talché ”eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto (..) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Apertura di credito che non è di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente”.
pagina 16 di 24 Infatti, “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
I principi sopra esposti risultano applicabili anche al caso di specie, considerato anche quanto rilevato dal CTU, con la relazione integrativa del 29/07/2022 riguardo ai contratti di affidamento prodotti in giudizio.
Precisamente l'Ausiliario ha evidenziato che con “documento consistente in uno scambio di corrispondenza” del 16/08/1992 “è concessa un'apertura del credito da parte della parte convenuta alla parte attrice ed è indicato in relazione a tale concessione un tasso del 3,5% in più del tasso ufficiale di sconto minimo 12,50%.
Tale documento è firmato dalla parte attrice e dalla parte convenuta” ed è
“riportato che tale documento modifica la lettera del 31/3/1992 non presente agli atti di causa”.
Tale ragionamento è coerente con quanto sopra enunciato, circa la natura ricognitiva ed al contempo modificativa dell'apertura di credito del 16/08/1993, rispetto a quella del 31.03.1992.
Risulta pertanto condivisibile la tesi del Giudice di prime cure, ove si consideri che il CTU, nella sua analisi, oltre ad aver tenuto conto – in conformità all'orientamento più recente della Corte regolatrice sopra richiamato e fatto proprio da questa Corte di merito - di più elementi presuntivi (quali la costante esposizione debitoria, l'indicazione dei tassi intra ed extra fido con diverse basi di calcolo, l'applicazione di CMS) ha anche riscontrato tali elementi nella stessa documentazione contrattuale prodotta in giudizio, riguardante le modifiche delle pagina 17 di 24 condizioni economiche del contratto di apertura del credito, aventi ad oggetto una diversa misura dell'affidamento e/o del tasso di interesse applicabile.
In conclusione, l'individuazione delle rimesse prescritte effettuato dal Giudice di primo grado è da ritenersi corretta e la sentenza impugnata va, quindi, sul punto confermata.
4- La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
L'APPELLANTE ha impugnato, infine, la sentenza definitiva nella parte in cui ha statuito sulle spese legali ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite nella misura del 30%, così come la liquidazione integrale delle spese di CTU a carico della CP_3
A detta dell'APPELLANTE, la motivazione del Tribunale non sarebbe pertinente, in quanto, innanzitutto, la proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. sarebbe risultata superiore di quasi il 30% rispetto alla liquidazione finale (€ 114.000,00) ed inoltre da un lato, che neppure la sua riserva d'appello avrebbe potuto incidere sulla quantificazione delle spese di lite e dall'altro, la prosecuzione del giudizio sarebbe risultata più che fondata alla luce della decisione finale (che si basa integralmente sul terzo supplemento di perizia).
L'APPELLATA ha replicato sostenendo l'infondatezza di tale motivo, in quanto la con il proprio comportamento processuale avrebbe, non solo violato il CP_3 principio di economia processuale, ma anche gravato di spese l'intero procedimento.
Il Tribunale sul punto, si è così espresso:
In ordine alla regolazione delle spese di lite si osserva che:
- a fronte di una richiesta iniziale di parte attrice pari a € 235.336,34, oltre a € 60.000,00 a titolo di risarcimento (per una domanda totale, dunque, pari a € 295.336,34), è stata riconosciuta la minor somma di € 114.827,43;
pagina 18 di 24 - parte attrice ha tuttavia tenuto un contegno processuale volto a favorire la soluzione conciliativa della lite;
infatti, ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 19.10.2021 (seppure non esattamente coincidente con l'esito del giudizio in quanto prevedeva la determinazione del credito in € 140.000,00 anche se era indicato un importo inferiore a quello risultato dovuto per spese processuali) mentre la banca ha declinato la proposta senza alcuna motivazione e senza formulare una controofferta;
- l'attore ha accettato il contenuto della sentenza non definitiva, non ha formulato riserva di appello, ed ha ridotto le proprie pretese conformandosi all'esito della CTU mentre la ha coltivato la lite ed ha contestato anche le ultime CP_3 risultanze (conformi ai criteri indicati nella sentenza non definitiva), determinando pertanto un aggravio di spese, perlomeno per la terza integrazione peritale e la terza fase decisionale.
Per tali ragioni ritenuta prevalente la soccombenza della le spese di lite CP_3 vanno compensate nella misura del 30% mentre il 70% vanno poste a carico dell'istituto di credito.
Va disposto il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Gaviraghi.
Per le medesime ragioni ed in applicazione del principio di causalità le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della banca mentre le spese di CTP possono essere dichiarate irripetibili.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi di cui al DM 147/2022 per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e massimi per la fase decisoria considerato che la causa è stata rimessa in istruttoria per due volte”.
Osserva la Corte che nel primo grado del giudizio sono state depositate n. 4 relazioni peritali, di cui la prima avente ad oggetto la verifica delle condizioni applicate sui suddetti conti correnti nell'arco temporale oggetto di analisi, nonché dell'usura, dell'anatocismo e l'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie e tre supplementi, questi ultimi aventi ad oggetto rispettivamente i seguenti quesiti:
pagina 19 di 24 • Primo supplemento: “verifichi il CTU se esiste pcittuizione nei contratti in essere tra le parti dell'interesse debitorio applicato in concrete;
in caso di mancato riscontro proceda il CTU al ricalcolo dell'interesse debitorio o termini dell'art. 117 TUB."
• Secondo supplemento: “Verifichi il CTU il saldo dei conti correnti oggetto di causa alla data del 31.12.2013, tenendo complessivamente conto dei numeri derivanti dai seguenti accertamenti: 1) in ipotesi di mancato rinvenimento della pattuizione scritta dei tassi concretamente applicati, con riferimento allo specifico periodo di osservazione, e tenendo comunque conto di tutte le specifiche pattuizioni legittimamente intervenute pro tempore applicabili, proceda il CTU a ricostruire il saldo di tali rapporti, applicando, l'art. 117 TUB, quindi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della Banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto); 2) calcoli il CTU l'ammontare dell'anatocismo indebito applicato nel periodo oggetto di analisi (dal 2004 al 2013) in assenza di pattuizione sulla reciprocità; 3) conteggi l'ammontare della CMS indebita applicata per il caso di mancanza di determinatezza nella pattuizione e della Commissione Disponibilità Fondi in caso di mancata specifica pattuizione;
4) Infine, in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta, proceda il CTU a escludere dall'eventuale credito risultato a favore dell'attrice, alla data del 31.12.2013, quegli indebiti che risultano
“pagati” da rimesse aventi carattere “solutorio”, accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione, considerando che: - il termine decennale decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido; - le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento; ne consegue che non possono essere “pagate” finché l'apertura di credito non viene revocata;
- al fine dell'individuazione della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, va tenuta in considerazione esclusivamente la regolare concessione di fido comprovata dal contratto di apertura credito;
- esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, alternativamente, il cd. “saldo banca” (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica) ed il cd. “saldo rettificato” (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale considerato). - al fine della ricostruzione del “saldo disponibile”, necessario per la classificazione delle rimesse in solutorie e ripristinatorie, il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie di rimesse in conto corrente ordinario. - imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa
pagina 20 di 24 solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1.”.
• Terzo supplemento: “1) il CTU, in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 15895 del 10/07/2018, proceda a escludere dal credito risultato a favore dell'attrice così come indicato e quantificato nella sentenza non definitiva, quegli indebiti che risultano “pagati” da rimesse aventi carattere “solutorio”, accreditate oltre il decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione o da un altro valido atto di interruzione della prescrizione, se anteriore, considerando che: - il termine decennale decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido. - le competenze (interessi e commissioni) maturate sulle somme messe a disposizione dalla banca (apertura di credito) diventano esigibili solo al momento della revoca dell'affidamento; ne consegue che non possono essere “pagate” finché l'apertura di credito non viene revocata. - al fine dell'individuazione dell'esistenza e della misura della linea di fido (apertura di credito) concessa dalla banca, vanno equiparate la regolare concessione di fido, documentata con il contratto scritto di apertura di credito depositato in atti e quella la cui esistenza, pur non essendo comprovata da contratto, emerga in modo indiretto da più elementi documentali (quali a titolo di mero esempio, le indicazioni fornite dalla stessa banca negli estratti conto e documenti analoghi, le modalità di utilizzo del conto, all'applicazione di tassi differenziati, addebito di commissioni connesse con l'affidamento, le risultanze della Centrale Rischi Interbancaria, ecc.), purché idonei a dimostrare altresì la misura dell'affidamento. In particolare, nel caso di specie, il CTU dovrà valutare i documenti prodotti dalla banca sub. 1-2-3 (limitatamente al periodo di riferimento) al fine di verificare l'esistenza e l'ammontare dell'affidamento, prescindendo dalla mancata produzione del contratto originario richiamato;
- esegua il CTU i calcoli richiesti utilizzando quale saldo bancario di riferimento, alternativamente, il cd. “saldo banca” (saldo che risulta dall'estratto conto bancario senza alcuna rettifica) ed il cd.
“saldo rettificato” (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco temporale considerato - Cass. 9141/20); - ai fini della verifica e dei calcoli il CTU faccia riferimento alla consolidata giurisprudenza che si è formata nel tempo in tema di revocatorie fallimentari di rimesse in conto corrente ordinario, ovvero, a titolo di mero esempio: Riordini preliminarmente le movimentazioni del conto secondo “disponibilità”, ovvero utilizzi il criterio del cd. “saldo disponibile, calcolato tenendo separati capitale e competenze;
Per ciò che concerne l'ordinamento delle partite all'interno della stessa giornata, riporti prima i movimenti in avere, secondo l'usuale criterio seguito per le revocatorie bancarie;
Le competenze pagabili con le rimesse solutorie sono gli interessi debitori, cms, commissioni, oneri e spese varie, maturati extra fido, mentre tutte le competenze maturate sul fido non potranno essere pagate fintantoché l'affidamento rimane in essere;
l'accredito di interessi creditori è una rimessa solutoria se l'accredito
pagina 21 di 24 avviene con saldo negativo extra fido;
i movimenti in avere di storno e rettifiche, non sono mai rimesse solutorie;
- Imputi le rimesse solutorie individuate al pagamento degli oneri del trimestre più lontano nel tempo, e così proceda di volta in volta, ovvero seguendo un criterio di imputazione orizzontale: una rimessa solutoria esaurisce le competenze del trimestre X prima di procedere al pagamento del trimestre successivo X+1; 2) Indichi quindi l'ammontare del saldo (rettificato) al 31 dicembre 2013, depurato delle competenze prescritte.”
Come si può notare il terzo supplemento di CTU è stato effettuato “in virtù dell'eccezione di prescrizione di parte convenuta e della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nr. 15895 del 10/07/2018” e considerando, ai fini della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, gli eventuali
“fidi di fatto” che invece non erano stati considerati nel secondo supplemento.
Non è dato ritenere quindi che vi sia stato un “aggravio di spese, perlomeno per la terza integrazione peritale e la terza fase decisionale” imputabile alla CP_3 alla quale non può neppure rimproverarsi che abbia formulato riserva d'appello.
Ritiene, quindi, il Collegio che, come rilevato anche dal Tribunale, essendo stata riconosciuta all'attrice una somma (€ 114.827,43) inferiore alla metà di quella complessivamente richiesta (pari ad € 235.336,34 a titolo di ripetizione dell'indebito e ad € 60.000,00 a titolo di risarcimento (per un totale, dunque, pari a € 295.336,34) ed essendo la stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. per un importo del credito pari ad € 140.000,00, la giusta percentuale di compensazione delle spese del primo grado del giudizio avrebbe dovuto essere pari al 50%.
La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata nei termini sopra esposti.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Contr del giudizio complessivo (che vede in buona parte vittoriosa e del fatto che sono state proposte più domande, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate in ragione del 50% ed essere poste a carico pagina 22 di 24 di per la residua parte, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Pt_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza non definitiva n.644/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 8/03/2022 e la sentenza definitiva a verbale n.3204/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 16/11/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza definitiva, DICHIARA le spese del primo grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA la banca APPELLANTE alla rifusione in favore di della restante metà delle Controparte_1 stesse spese che si liquidano per l'intero in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre metà del CU, rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e
Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza definitiva e quella non definitiva;
3. DICHIARA le spese del presente grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 [...] della restante metà delle stesse spese, che si liquidano Controparte_1
pagina 23 di 24 per l'intero in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
4. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 12.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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