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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1188/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI _________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore
***** esaminati gli atti della controversia n. 1188 R.G. 2024, uditi i procuratori delle parti presenti all'udienza e sentito il Relatore;
ritenuto che
nella specie non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 431 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
rilevato che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la sentenza in questione non ha natura costitutiva, ma semplicemente accertativa, e che comunque l'unica statuizione di condanna (come tale immediatamente esecutiva a norma degli artt. 282 e 431 c.p.c.) ha per oggetto la regolamentazione delle spese processuali, rispetto alle quali non sono state rappresentate specifiche ragioni che possano indurre a ritenere integrato il presupposto necessario per la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva della pronuncia;
rilevato, difatti, che non risulta affatto allegato il danno che l'appellante subirebbe per effetto dell'eventuale esecuzione del titolo giudiziale impugnato in rapporto a tale statuizione;
rigetta
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4657/2024 pronunciata dal Tribunale del lavoro di Bari in data 26 novembre 2024.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
- 1 -
CORTE DI APPELLO DI BARI _________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore
***** esaminati gli atti della controversia n. 1188 R.G. 2024, uditi i procuratori delle parti presenti all'udienza e sentito il Relatore;
ritenuto che
nella specie non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 431 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
rilevato che, a differenza di quanto affermato dall'appellante, la sentenza in questione non ha natura costitutiva, ma semplicemente accertativa, e che comunque l'unica statuizione di condanna (come tale immediatamente esecutiva a norma degli artt. 282 e 431 c.p.c.) ha per oggetto la regolamentazione delle spese processuali, rispetto alle quali non sono state rappresentate specifiche ragioni che possano indurre a ritenere integrato il presupposto necessario per la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva della pronuncia;
rilevato, difatti, che non risulta affatto allegato il danno che l'appellante subirebbe per effetto dell'eventuale esecuzione del titolo giudiziale impugnato in rapporto a tale statuizione;
rigetta
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 4657/2024 pronunciata dal Tribunale del lavoro di Bari in data 26 novembre 2024.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Ernesta Tarantino
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