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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/11/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1162/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1162/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ND GI e dell'avv. GI SALVATORE ( ) Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ND GI
RICORRENTE nei confronti di
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI IR (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA C.F._3
CE PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA
RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente, chiede la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di rinvio, stante la celerità che informa il rito lavoro.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, si può rilevare che con sentenza n. 450/2022 anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia e ha statuito che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica».
Un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e
2 a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile alla CGUE.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. AN il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui
è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. AN la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/11/2025
Il giudice
Giorgio IS
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
IS, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1162/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ND GI e dell'avv. GI SALVATORE ( ) Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ND GI
RICORRENTE nei confronti di
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI IR (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1 STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA ( ) VIA C.F._3
CE PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA
RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Si costituisce ritualmente il resistente, chiede la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di rinvio, stante la celerità che informa il rito lavoro.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, si può rilevare che con sentenza n. 450/2022 anche la Corte di Giustizia Europea è intervenuta in materia e ha statuito che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica».
Un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e
2 a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di formazione, non pare giustificabile alla CGUE.
Tale essendo l'apporto della giurisprudenza Euro-unitaria questo giudicante non rinviene ragioni per discostarsene.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. AN il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità (indicate in ricorso) in cui
è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. AN la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 26/11/2025
Il giudice
Giorgio IS
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