Articolo 4 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
6 novembre 1969
Art. 4.
Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.
Entrata in vigore il 6 novembre 1969
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