Provvedimento: […] In ordine alle doglianze di parte ricorrente che costituiscono, come sopra evidenziato, opposizione agli atti esecutivi, va dichiarata l'inammissibilità di tale opposizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24/07/2022 e il ricorso è stato depositato in data 02/09/2022, quindi ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Sul punto si sottolinea che, nella fattispecie, non si applica il periodo di sospensione feriale, come si può evincere da una lettura combinata degli artt. 3 e 4 della Legge n. 742/1969, dell'art. 92 R.D. 12/1941 e degli artt. 409 e 442 c.p.c.. Come statuito dalla Corte di Cassazione ( Ordinanza, sez. III, 13 marzo 2018, n. 6028 )
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