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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.6.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16013 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIOLICA LEONARDO E MAIOLINA PAOLA
MIRIAM, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ARENA LOC SAN BENEDETTO CASERTA rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 14030935 a far data da febbraio 2007, avendo maturando contributi da lavoratore dipendente nel corso della propria vita lavorativa;
che, in data 28/07/2023, la sede di Aversa notificava al sig. CP_1
un provvedimento di indebito oggettivo previdenziale, datato 28 Parte_1 giugno 2023, di seguito riportato: “Gentile signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo che va dal 10/08/2005 al 28/02/2007 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 14028203 per un importo di euro
31.165,83 per i seguenti motivi: - quote di pensioni totalmente incumulabili con reddito da lavoro dipendente;
sanzioni”; chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito, vinte le spese. Si costituiva l che eccepiva l'annullamento dell'indebito e chiedeva CP_1 pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto. 1 * Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , essendo intervenuto l'annullamento in data successiva al deposito del CP_1 ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.6.2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 16013 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAIOLICA LEONARDO E MAIOLINA PAOLA
MIRIAM, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ARENA LOC SAN BENEDETTO CASERTA rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 14030935 a far data da febbraio 2007, avendo maturando contributi da lavoratore dipendente nel corso della propria vita lavorativa;
che, in data 28/07/2023, la sede di Aversa notificava al sig. CP_1
un provvedimento di indebito oggettivo previdenziale, datato 28 Parte_1 giugno 2023, di seguito riportato: “Gentile signore, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo che va dal 10/08/2005 al 28/02/2007 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 14028203 per un importo di euro
31.165,83 per i seguenti motivi: - quote di pensioni totalmente incumulabili con reddito da lavoro dipendente;
sanzioni”; chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito, vinte le spese. Si costituiva l che eccepiva l'annullamento dell'indebito e chiedeva CP_1 pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto. 1 * Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , essendo intervenuto l'annullamento in data successiva al deposito del CP_1 ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 11/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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