Decreto cautelare 1 aprile 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03886/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3886 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierno giudizio ha ad oggetto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza con cui il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l’ammissione alle misure di accoglienza previste dall’ordinamento.
Nelle more del giudizio l’Amministrazione, in esecuzione del decreto cautelare n. 2006 del 2026 (che ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche, ordinando al Ministero dell’Interno di riscontrare l’istanza di parte ricorrente con provvedimento espresso), con nota del 27 aprile 2026, ha comunicato l’inserimento del ricorrente presso il CAS Fiano Romano in Provincia di Roma.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e datone avviso alle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, il Collegio rileva che il riconoscimento delle misure di accoglienza è intervenuto in mera esecuzione del decreto cautelare di questo Tribunale, sicché non può ritenersi cessata la materia del contendere; il provvedimento sopravvenuto, infatti, è stato adottato al solo fine di ottemperare a un comando giudiziale e di garantire, nelle more della definizione del giudizio di merito, la posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente, dando luogo a un assetto di interessi intrinsecamente interinale e provvisorio, destinato a venir meno in caso di esito favorevole all’Amministrazione (in termini, C.g.a.R.S., 8 febbraio 2024, n. 281).
Nel merito, il ricorso è fondato.
La posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza.
In tale quadro normativo si inserisce il generale dovere di conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso di specie, a fronte dell’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione è rimasta inerte, non avendo adottato, nel termine di legge, il necessario provvedimento espresso.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, si dispone, sin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, il quale, anche a mezzo di funzionario dal medesimo delegato, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi trenta giorni.
La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Occorre, infine, confermare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio, disposta con decreto n. 233/2026, e liquidare al difensore della parte ricorrente a titolo di onorari la somma di euro 991,90, oltre accessori, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cft. la sentenza di questa sezione, 16/04/2026, n. 6856).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l’accesso alle misure di accoglienza;
- condanna l’Amministrazione resistente ad adottare, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l’istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi 30 giorni, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite;
- liquida complessivamente, a titolo di gratuito patrocinio, in favore del difensore di parte ricorrente, la somma di euro 991,90 per onorari, diritti e spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | CE EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.