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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 17/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2004/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO GENNARO e con lo Parte_1
stesso elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA TENENTE PELLEGRINI, 2
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
CATALANO VINCENZO, elettivamente domiciliato in BENEVENTO LARGO CARDUCCI
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi all'intestata Corte di Appello in data 18.7.2024, Parte_1
, dipendente in quiescenza del con qualifica C5, ha impugnato
[...] Controparte_1
la sentenza del Tribunale del Lavoro di Benevento del 23.1.24, con la quale era stato rigettato il ricorso promosso per la condanna del al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di euro 4.057,40 a titolo di lavoro straordinario.
Ha lamentato l'erronea valutazione delle prove offerte e ritenute dal giudice insufficienti e non adeguate, in violazione degli articoli 115 e 116 cpc e dei principi di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.17192/2024, che ha riconosciuto che le ore lavorative eccedenti devono essere remunerate indipendentemente dalla regolarità delle autorizzazioni qualora vi sia un implicito consenso del datore di lavoro.
1 Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda come proposta in primo grado, vinte le spese di lite.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituito l'appellato che ha resistito con propria CP_1 memoria chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è infondato.
La questione devoluta a questa Corte attiene al malgoverno istruttorio imputato al giudice di prime cure in merito alla valutazione dei documenti prodotti a sostegno dell'effettuazione di lavoro straordinario.
Va rilevato che il ricorrente aveva rivendicato il compenso per 40 ore di straordinario non pagate nel 2020 e 192 ore e 2 minuti di straordinario non pagati nel 2021, svolte in occasione di udienze dinanzi al giudice di pace e di “servizi resi a terzi” durante le partite del Benevento
Calcio.
Il motivo di gravame, sostanzialmente unitario, è infondato.
Come rilevato correttamente in I grado, il non ha fornito prova puntuale del relativo Parte_1
espletamento.
L'appellante si duole della violazione degli art. 115 e 116 cpc., adombrando quindi una difesa dell'ente incompatibile con la negazione dei fatti esposti.
Il invero, costituendosi in primo grado aveva: a) negato di aver mai autorizzato il CP_1
dipendente allo svolgimento dello straordinario;
b) contestato che il lavoro svolto per il quale era azionata la domanda fosse qualificabile come straordinario, deducendo che, invece, fosse stato svolto nell'orario di servizio e rientrante nei compiti ordinari ed istituzionali del dipendente.
Pertanto, mai può ritenersi che l'ente non abbia contestato il fatto costitutivo del diritto;
sicchè, secondo i noti principi dell'onere probatorio, il ricorrente era tenuto a fornire una prova rigorosa delle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario normale.
Il giudice ha, in proposito, ben valutato l'insufficienza della prova documentale e la inammissibilità di quella orale.
La parte ricorrente ha offerto quale prova scritta i prospetti mensili delle ore di lavoro straordinario svolte, che risultano formati e trasmessi dal dipendente stesso e vistati dal comandante del corpo per attestarne la ricezione.
2 Correttamente, ad essi è stata negata efficacia di prova sufficiente, in quanto si tratta di documentazione predisposta e sottoscritta dal diretto interessato e non dall'ente datore di lavoro;
come tale, non può esser invocata in giudizio a proprio vantaggio.
Allo stesso modo, il prospetto relativo agli incontri di calcio da gennaio ad aprile 2021, recante il numero di ore prestate da ciascun addetto al corpo di PM, compreso il (per Parte_1
complessive 60 ore), non reca né data certa, né numero di protocollo, né qualsivoglia altro elemento idoneo a ricondurne la formazione al resistente. CP_1
I provvedimenti di delega per la partecipazione a udienza davanti al giudice di pace non attestano che le corrispondenti attività siano state svolte al di fuori dell'orario ordinario di lavoro né consentono di quantificare l'impegno orario del ricorrente.
Nè può sussistere alcun dubbio sull'inammissibilità della prova per teste articolata nel ricorso di I grado - relativa alla mancata percezione degli emolumenti per “40 ore” o per 60 ore - in quanto generica e non circostanziata.
A fronte degli specifici rilievi mossi al quadro probatorio in atti dal giudice di I grado,
l'appellante nulla ha replicato, non individuando le criticità della valutazione istruttoria, ma si
è limitato ad invocare i principi sulla retribuibilità del lavoro straordinario di cui alla pronunzia della Suprema Corte n. 17193/2024.
E' ben vero, in punto di diritto, che l'orientamento interpretativo in ordine alla necessità di un'autorizzazione preventiva formale dello straordinario ha subito una forte evoluzione.
E' stato, più volte, affermato che compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato dal CCNL di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte dell'Amministrazione circa il lavoro già espletato dal dipendente (cfr. Cass., Sez. lav.,
4.10.2007 n. 20789).
Di recente, invece, è stato precisato che non è di ostacolo alla retribuibilità la mancanza di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso in quanto, in simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito.
Dunque, l'approdo cui è giunta recentemente la Cassazione è nel senso che l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque
3 espresso, è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. (Cass., Sez. L, n. 18063 del 23 giugno 2023)
Il condivisibile orientamento in questione non è, tuttavia, pertinente nel caso di specie ove non si fa questione della forma in cui è stato manifestato il consenso del a Controparte_1
che il dipendente prestasse servizio oltre il debito orario.
Il vulnus è più a monte.
Non è, infatti, stato affermato dal giudice di I grado che fosse la carenza di autorizzazione espressa a pregiudicare la domanda del;
ciò che non è provato, nella specie, è Parte_1
proprio che al sia stato consentito, in qualunque modo, (e dunque autorizzato) lo Parte_1 svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario normale.
Non v'è, infatti, la prova che le prestazioni dedotte in ricorso siano state svolte oltre l'orario normale e che, dunque, di lavoro straordinario possa parlarsi, avendo il Comune ciò negato e non avendo il dipendente fornito la prova di tale circostanza fattuale che costituisce il fatto costitutivo del diritto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
1.458,00 oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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