Articolo 30 della Costituzione
Articolo 29Articolo 31
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1 gennaio 1948
Art. 30.
E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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