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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8425/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8425/2022 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. BALBO ALBERTO Parte_1
Per l'avv. GUERRA MATTEO Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.30.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.19, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Balbo del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
opponente
contro
:
residente a [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Guerra del Foro di Verona;
CodiceFiscale_2
opposto
iscritta al n. 8425/22 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/22 emesso il 30.09.2022 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 15.000,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 3 luglio 2023;
osservato che l'opposto aveva richiesto il pagamento di € 15.000,00, in ragione della vendita della Fiat
500 tg. GC 735 TC fatta alla sig.ra , quindi, da ciò l'odierno opposto richiedeva Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
rilevato che parte opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2703/2022
emesso dal Tribunale di Verona, per l'effetto, chiedeva di dichiarare non dovuto il credito vantato asseritamente da parte opposta e richiedeva di condannarsi lo stesso al pagamento di quanto sarà
stabilito dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e riconoscimento del debito in capo all'odierna opponente,
chiedeva di ridursi il complessivo dovuto, mediante quantificazione esatta dell'ammontare, sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi maturati e in questa sede contestati, con spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
pagina 3 di 5 Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, quindi, per l'effetto, chiedeva di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
2703/2022, emesso dal Tribunale di Verona, conseguentemente, chiedeva di condannare l'ingiunta al pagamento di € 15.000,00 e degli interessi come da domanda monitoria, chiedeva, altresì, di condannarsi, inoltre, la sig.ra al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni per aver agito Pt_1
in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali.
L'opposto sig. aveva disconosciuto la firma apposta sul documento informatico doc. 2 di Parte_2
parte opponente, che attestava la quietanza di pagamento degli € 15.000,00 a saldo di quanto pattuito per la vendita della Fiat 500.
Da ciò, veniva disposta una perizia grafologica, con la nomina della c.t.u. dott.ssa . Persona_1
Successivamente la perizia veniva revocata, poiché, la sig,ra non era riuscita a depositare Pt_1
l'originale del documento da sottoporre a perizia grafologica.
Verificato che l'opposto, ha dimostrato con i documenti in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver venduto la Fiat 500 alla sig.ra e di non aver Pt_1
ricevuto la somma pattuita pari ad € 15.000,00 per la vendita della predetta vettura.
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, incentrata unicamente sul documento 2, documento la cui firma è stata disconosciuta dal sig. . Parte_2
pagina 4 di 5 Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta, liquidate come Pt_1
in dispositivo.
Tenuto conto che l'opposizione aveva solo finalità dilatorie, condanna l'opponente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
condanna la sig.ra al pagamento di € 1.000,00 in favore del sig. , ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 96 c.p.c.;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di procedimento in favore della parte opposta, liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8425/2022 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 28 maggio 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. BALBO ALBERTO Parte_1
Per l'avv. GUERRA MATTEO Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.30.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.19, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Balbo del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
opponente
contro
:
residente a [...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Guerra del Foro di Verona;
CodiceFiscale_2
opposto
iscritta al n. 8425/22 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2703/22 emesso il 30.09.2022 dal Tribunale di Verona per un'importo di € 15.000,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 3 luglio 2023;
osservato che l'opposto aveva richiesto il pagamento di € 15.000,00, in ragione della vendita della Fiat
500 tg. GC 735 TC fatta alla sig.ra , quindi, da ciò l'odierno opposto richiedeva Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
rilevato che parte opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2703/2022
emesso dal Tribunale di Verona, per l'effetto, chiedeva di dichiarare non dovuto il credito vantato asseritamente da parte opposta e richiedeva di condannarsi lo stesso al pagamento di quanto sarà
stabilito dal Giudicante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e riconoscimento del debito in capo all'odierna opponente,
chiedeva di ridursi il complessivo dovuto, mediante quantificazione esatta dell'ammontare, sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi maturati e in questa sede contestati, con spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
pagina 3 di 5 Rilevato che parte opposta, aveva richiesto di respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, quindi, per l'effetto, chiedeva di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
2703/2022, emesso dal Tribunale di Verona, conseguentemente, chiedeva di condannare l'ingiunta al pagamento di € 15.000,00 e degli interessi come da domanda monitoria, chiedeva, altresì, di condannarsi, inoltre, la sig.ra al pagamento delle spese ed al risarcimento dei danni per aver agito Pt_1
in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali.
L'opposto sig. aveva disconosciuto la firma apposta sul documento informatico doc. 2 di Parte_2
parte opponente, che attestava la quietanza di pagamento degli € 15.000,00 a saldo di quanto pattuito per la vendita della Fiat 500.
Da ciò, veniva disposta una perizia grafologica, con la nomina della c.t.u. dott.ssa . Persona_1
Successivamente la perizia veniva revocata, poiché, la sig,ra non era riuscita a depositare Pt_1
l'originale del documento da sottoporre a perizia grafologica.
Verificato che l'opposto, ha dimostrato con i documenti in atti la fondatezza della propria pretesa creditoria, in quanto ha dimostrato di aver venduto la Fiat 500 alla sig.ra e di non aver Pt_1
ricevuto la somma pattuita pari ad € 15.000,00 per la vendita della predetta vettura.
Di contro l'opponente non ha fornito alcun supporto probatorio alla propria opposizione, incentrata unicamente sul documento 2, documento la cui firma è stata disconosciuta dal sig. . Parte_2
pagina 4 di 5 Ritenuta, in definitiva, la totale infondatezza dell'opposizione, alla quale segue l'inevitabile condanna della sig.ra alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta, liquidate come Pt_1
in dispositivo.
Tenuto conto che l'opposizione aveva solo finalità dilatorie, condanna l'opponente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, che viene dichiarato immediatamente esecutivo;
condanna la sig.ra al pagamento di € 1.000,00 in favore del sig. , ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 96 c.p.c.;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di procedimento in favore della parte opposta, liquidate in € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 28 maggio 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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