Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5750/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5750/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. , rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 bo, i ti RICORRENTE E
(CF. Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
C O N
AVV. , quale curatore speciale dei minori CP_2 Persona_1
(26.6.2014), (28.4.2018) e (22.7.2019) Persona_2 Persona_3
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 23.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.07.2022 [nata ad Parte_1
EB (Sa) il 10.03.1994, CF. , premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio il 14.07.2013 ad EB (Sa) con [nato a [...] Controparte_1
(SA) il 20.1.1991, CF. e che dalla loro unione erano nati C.F._2
3 figli, (26.6.2014), (28.4.2018) e (22.7.2019), chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi la separazione dal coniuge.
La ricorrente domandava, inoltre, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole minorenne da porsi a carico del resistente e la contribuzione di quest'ultimo al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Evidenziava, in particolate, che con decreto n. 603/2022 del 14.2.2022 il
Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva dichiarato in via provvisoria la decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei confronti dei tre CP_1 minori in ragione delle gravi condotte maltrattanti poste in essere nei confronti della coniuge ed alla sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.
Con decreto del 29.8.2022 il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava in via definitiva la decadenza dalla responsabilità genitoriale del nei CP_1 confronti dei tre minori con divieto di incontro dei medesimi, nonchè la propria incompetenza funzionale rispetto alle domande ex art. 333 c.c. proposte dal PM minorile nei confronti della trasmettendo gli atti a codesto Tribunale. Parte_1 restava contumace nonostante la regolare notifica. Controparte_1
L'Avv. con comparsa del 14.11.2022 si costituiva in giudizio in CP_2 qualità di curatore speciale dei minori giusta nomina del 30.08.2022.
Espletata l'udienza presidenziale in data 15.11.2022 e fallito il tentativo di conciliazione, data la mancata comparizione del resistente, venivano emessi con ordinanza i provvedimenti provvisori. restava contumace anche nella successiva fase del giudizio. Controparte_1
Con sentenza non definitiva n. 10957/2023 del 13.3.2023 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
2 Proc. R.G. n. 5750/2022
Alla udienza del 23.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 10957/2023 del 13.3.2023, afferisce alla domanda ex art. 333 c.c. proposta dal Pm nei confronti della ricorrente ed alle domande di mantenimento per i minori proposte nei confronti del resistente contumace.
Ebbene, il Tribunale evidenzia che la sig.ra ha dato prova nel corso Parte_1 del procedimento di un importante recupero delle proprie competenze genitoriali avendo maturato una piena consapevolezza della inadeguatezza del CP_1 rispetto al proprio ruolo genitoriale consolidando positivamente il percorso di consapevolezza avviato già nel corso del procedimento dinanzi al TM volto ad evitare una ricaduta nella spirale della violenza domestica.
Anche dalle relazioni trasmesse dai SS di EB (cfr. da ultimo in data 19.6.2024) emerge come l'odierna ricorrente stia ricoprendo in maniera del tutto adeguata e proficua il proprio ruolo genitoriale rispetto ai tre minori, sereni nel nuovo contesto familiare, e ciò anche grazie al forte contributo della propria famiglia di origine.
Di conseguenza il Tribunale, conformemente a quanto evidenziato anche dalla curatrice speciale dei minori, ritiene di dover rigettare la domanda ex art. 333 c.c. proposta dal Pm nei confronti della . Parte_1
Il Collegio non ritiene inopportuno ricordare che, attesa la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del con divieto di incontri CP_1 pronunciata dal TM, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine all'affidamento dei minori atteso che l'unico esercente la responsabilità genitoriale è la odierna ricorrente.
B) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre non collocatario, si ricorda che la valutazione non può
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prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione trasmessa dai SS e dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza, è emerso che:
1) la , di anni 31, è titolare dell'assegno di inclusione (1.300,00 euro), Parte_1 vive con i tre minori presso la propria famiglia di origine, è ancora alla ricerca di un impiego stabile;
2) il di anni 34 sta scontando un periodo di detenzione fuori Regione CP_1
(Forlì) in regime di semilibertà lavorando come gommista;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di circa 11.500,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di circa 12.300,00 euro e per l'anno di imposta 2020 un reddito di circa 10.500,00 euro.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e tenuto conto della totale assenza di forme di mantenimento diretto (atteso il divieto di incontri disposo dal TM, va quantificato a decorrere dalla presente pronuncia in euro 200,00 per ciascun minore l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
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- rigetta la domanda ex art. 333 c.c. proposta dal PM nei confronti della ricorrente;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in complessivi euro 600,00
(200,00 euro per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per i figli minori a carico del sig. da versarsi Controparte_1 alla sig.ra entro il 5 di ogni mese;
Parte_2
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei tre figli nella misura del 50%;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 18.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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