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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 04.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 19.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2461 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente a [...], Controparte_1
via Freud n. 3;
2. nata a [...] il [...], ivi Controparte_2
residente nella via Rattazzi;
3. nato a [...], il [...], residente in Controparte_3
Cagliari, via E. Melis n. 43;
4. nato a [...], il [...], residente in CP_4
Cagliari, via Giudicessa Benedetta n. 22;
5. nato a [...] il [...], ivi CP_5
residente nella via Barletta n. 28;
pagina 1 6. nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(CA), via Montanaru n. 49;
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Einstein n. 8, presso lo Studio
dell'Avv. Sebastiano GHIGINO, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrenti
contro
7. , in persona del Sindaco pro Parte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tola n. 21, presso lo Studio
dell'Avv. Andrea DEDONI, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, per fatto e responsabilità di
controparte (Cassazione 2737/2015), condannare il , Controparte_6
nella persona del Sindaco /legale rapp.te, pro tempore, in favore di ciascuno
degli odierni ricorrenti, al risarcimento del danno cagionato dalla perdita di
chance, inerente la possibilità di conseguire la liquidazione della c.d indennità di
risultato (Cassazione 24833/2015) che, presumibilmente (Cassazione 9392/2017)
(se non certamente), ciascuno dei ricorrenti avrebbe conseguito, in assenza delle
omissioni e dei ritardi denunciati dal Nucleo di Valutazione. Risarcimento da
essere quantificato, anche equitativamente, (Cassazione 495/2016) e comunque
nella misura non inferiore, per ciascuno dei ricorrenti, a €.8.500,00 o somma più
vera accertanda, oltre interessi, rivalutazione sulle somme rivalutate”.
pagina 2 Nell'interesse del resistente:
“In via principale, nel merito:
- Rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avanzate nel
ricorso introduttivo e, per l'effetto, mandare assolto l'odierno convenuto Pt_2
da ogni e qualsivoglia pretesa;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3
e ha proposto ricorso, davanti a questo
[...] CP_5 Parte_1
Tribunale, nei confronti del , al fine di Parte_2
chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla perdita di chance, inerente alla possibilità di conseguire la liquidazione della c.d. indennità di risultato che ciascuno dei ricorrenti avrebbe conseguito, in assenza delle omissioni e dei ritardi denunciati dal Nucleo di Valutazione.
In specie, essi hanno rappresentato:
− di essere tutti dirigenti, inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli del personale del ricoprendo funzioni dirigenziali nei Parte_3
settori specificamente indicati, di essersi visti fissare, per quanto con ritardo, gli obiettivi da perseguire, a cui è commisurata la retribuzione di risultato;
− che, con deliberazione della Giunta Comunale del n. 219 del Pt_2
28.12.2017 era stato approvato il “Piano esecutivo di gestione” (PEG) 2017/2019
(Piano degli obiettivi e Piano delle performance, PEG Finanziario) e che,
pagina 3 nell'anno 2017, per ciascuno di essi era risultato il conseguimento degli obiettivi assegnati, nelle percentuali in dettaglio indicate e, ancora, che la Relazione delle
perfomance - anno 2017- era stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 19.03.2019, relazione che era stata sottoposta alla disamina dell'apposito “Nucleo di Valutazione”, che “verificava il raggiungimento degli
obiettivi di perfomance, nonostante gli stessi fossero stati affidati con grande
ritardo (fine dicembre 2017)”, ma, sotto altro aspetto, aveva evidenziato una serie di criticità specificamente elencate nel “Documento di Validazione della
Relazione sulle Perfomance anno 2017” – Verbale 11 del 03.04.2019 – che avevano determinato la non validazione “nel suo complesso della Relazione sulle
Performance”;
− che, a seguito delle controdeduzioni della Giunta Comunale, come da verbale n. 21 del 24.06.2019, il Nucleo di Valutazione, dopo avere evidenziato, tra le numerose altre criticità : a) “la mancanza di una funzione di supporto
complessivo alla gestione e organizzazione della rendicontazione relativa ai
comportamenti 2017”; b) “l'assenza della fondamentale fase di monitoraggio, non
attuata nel 2017”; c) “la gravità di avere attribuito gli obiettivi il 28/12/2017”,
riteneva che “non si potesse procedere alla validazione della Relazione sulla
Performance del 2017 del ”; Parte_4
− che il Dirigente, che abbia ottenuto i risultati assegnati, ha la legittima aspettativa di vedere corrisposta in proprio favore l'indennità di risultato con riferimento all'anno 2017, in quanto, per espressa ammissione, tanto del
, quanto del “Nucleo di Valutazione”, gli Controparte_6
obiettivi assegnati
pagina 4 agli attuali ricorrenti sono stati raggiunti nelle percentuali sopra segnalate e in quanto la mancata validazione del “Piano delle Performance”, previsto dall'articolo
10, d.lgs. 150/2009, non può costituire, per l'Amministrazione in indirizzo,
legittimo alibi che ostacoli la liquidazione di quanto spettante agli odierni istanti,
in ragione del risultato ottenuto e unanimemente certificato, anche considerato che la mancata validazione, come risulta dalla disamina di entrambi i verbali del
“Nucleo di Valutazione” sopra citati, è il frutto di una serie di gravi molteplici inadempienze dell'Amministrazione comunale, le cui conseguenze negative (la mancata validazione del piano delle performance), non possono andare in capo a essi esponenti, i quali, nelle percentuali sopra ricordate, avevano visto riconosciuto come raggiunto il risultato assegnato e hanno diritto, in ragione del comportamento inadempiente dell'Amministrazione, che ha determinato la perdita della chance di ottenere la liquidazione di quanto essi certamente avrebbero visto corrisposto se il piano delle performance in argomento fosse stato ritualmente approvato dal Nucleo di Valutazione, a essere ristorati dal
[...]
, anche con valutazione equitativa, quantomeno, nella misura CP_6
della somma che avrebbero sicuramente percepito se il “Piano delle Perfomance”
fosse stato approvato dal “Nucleo di Valutazione”, ovvero nella misura, non inferiore, per ciascuno degli esponenti di euro 8.500,00 o veriore, anche in supero,
a cui debbono aggiungersi la rivalutazione, agli interessi sulle somme rivalutate e le spese legali sostenute.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Parte_3
rigetto del ricorso.
In specie, l'Ente ha esposto:
pagina 5 − che, in attuazione dell'art. 11, Regolamento per la misurazione e valutazione delle performance, i dirigenti sono i soggetti che per primi devono dare impulso alla definizione degli obiettivi annuali ai fini che ci occupano,
trasmettendoli al Segretario Generale, il quale, a sua volta, deve trasmetterli all'Organismo Indipendente di Valutazione al fine di consentirne la valutazione e l'inserimento nel Piano delle Performance e, nella prassi del
[...]
, al fine di velocizzare le procedure, i dirigenti inviano, Parte_2
così come accaduto nell'anno 2017, le proprie proposte di obiettivi contestualmente al Segretario Generale e all'Organismo Indipendente di
Valutazione, ora Nucleo di Valutazione;
− che, una volta trasmessi gli obiettivi da parte dei dirigenti, il Segretario
Generale e l'OIV procedono ad un primo esame di valutazione di congruità degli stessi rispetto agli strumenti di programmazione (DUP e Bilancio di Previsione),
potendo richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine agli stessi al fine di addivenire all'individuazione di obiettivi il più aderenti possibili agli interessi dell'Ente e tale attività viene trasfusa nelle schede obiettivo, che costituiscono parte integrante del PEG e del Piano delle Performance Orbene;
fin quando tale attività non si conclude, il Piano delle Performance non può essere portato all'attenzione della Giunta Comunale chiamato a votarlo;
− che, nell'anno 2017, con delibere di Giunta nn. 33 e 34 del 16.06.2017,
esso aveva adottato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e Pt_2
il Documento Unico di Previsione per il triennio 2017/2019, pubblicate il
28.06.2021, e che, ai sensi dell'art. 169, c. 1, e dell'art. 11 Regolamento
valutazione performance, da tale data decorreva il termine di 60 giorni per l'adozione del Piano Economico di Gestione, del Piano delle Performance e del
pagina 6 Piano degli Obiettivi, che sarebbero dovuti essere adottati, dunque, entro il successivo 26.08.2017;
− che è prassi del che i dirigenti Parte_2
partecipino alla seduta di Giunta Comunale di approvazione del Bilancio di previsione e di Documento di Programmazione Economica e, pertanto, erano perfettamente a conoscenza dell'approvazione di tali strumenti programmatici dai quali discendeva poi l'obbligo di procedere alla proposta degli obiettivi;
− che, nel caso che ci occupa, invece, nell'anno 2017, i dirigenti del avevano comunicato soltanto nel mese di ottobre 2017, con estremo Pt_2
ritardo e peraltro dopo numerosi solleciti anche verbali sia da parte del Segretario
Generale che dell'Organismo di Valutazione, le schede di determinazione degli obbiettivi e, pertanto, soltanto nel mese di dicembre 2017, il aveva Pt_2
potuto elaborare il Piano delle Performance 2017, poi approvato unitamente al
PEG 2017 con la deliberazione n. 219/2017, con la conseguenza che i dirigenti hanno causato l'ingiustificato ritardo nell'elaborazione degli obiettivi di loro competenza con le ripercussioni sui tempi di adozione del PEG 2017 e del Piano
delle Performance;
− che l'inerzia dei ricorrenti si è altresì protratta, peraltro, anche con riferimento all'apporto inerente l'attività di rendicontazione delle proprie attività
ai fini della redazione della Relazione delle Performance 2017 che, a mente dell'art. 13 Regolamento, i dirigenti avrebbero dovuto inviare le relazioni finali circa il raggiungimento degli obiettivi sarebbe entro il 28.02.2018, per poi consentirne la redazione della Relazione sulle Performance entro il 30.03.2018 e il vaglio dell'OIV/Nucleo di Valutazione entro il 30.06.2018;
pagina 7 − che il Nucleo di Valutazione stigmatizza, ad esempio, l'omessa trasmissione, da parte dei dirigenti, della documentazione relativa al rispetto dei parametri comportamentali che costituisce espressamente parametro di valutazione ai fini della performance e, ancora una volta, emerge per tabulas la responsabilità degli stessi ricorrenti alla mancata approvazione della relazione sulle performance;
− che, ad abundantiam, si osserva che anche nell'anno 2018 esso non aveva potuto erogare la retribuzione di risultato per mancata Pt_2
validazione della Relazione sulle Performance da parte del Nucleo di Valutazione,
posto che in particolare, anche nell'anno 2018, era accaduto che il PEG e il Piano
delle Performance fosse stato approvato il 28.12.2018 e, nella deliberazione di
Giunta n. 263/2018, si legge che “il Sindaco pro tempore con Decreto sindacale
n. 65 del 9/11/2018, ha nominato il NdV con decorrenza immediata nelle persone
dei Signori: , ; • Il Persona_1 Persona_2 Persona_3
Segretario Generale, assente dal servizio per infortunio lavoro dal 19/7/2018 al
23/9/2018, con nota dell'8/10/2018 Prot. int. n. 119322, stante l'assenza, fino a
quella data dell'approvazione del Piano delle performance 2018/2020, ha invitato
i dirigenti ad adempiere entro il giorno 17/10/2018 a quanto previsto all'art. 11
del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” ed in particolare
alla presentazione di due proposte di obiettivi da effettuare negli anni 2018/2020
e da concordare con gli Assessori di riferimento;
CONSIDERATO che alla data
del 21.11.2018, a seguito verifiche effettuate anche con il nuovo Nucleo di
Valutazione risultavano omesse e quindi sollecitate con nota le consegne degli
obiettivi relative ai seguenti settori: […] successivamente ricevute tutte entro la
data sollecitata del 27/11/218;” EVIDENZIATO CHE: • il Nucleo di Valutazione
pagina 8 ha proceduto alla verifica dello schema del Piano delle performance, proponendo
integrazioni e chiarimenti al Segretario Generale;
• con Verbale n.17/2018,
inviato al Segretario Generale con Prot. n. 91952 del 20.12.2018, integrato con
successiva nota del 21/12/2018, il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad
esprimere le proprie valutazioni sul Piano delle Performance così come
modificate ed integrate dai dirigenti e dal Segretario Generale;
• gli obiettivi
definiti, sono stati considerati approvabili con i rilievi espressi dal Nucleo di
Valutazione anche alla luce delle varie criticità di questa Amministrazione ed in
particolare sui ritardi negli adempimenti istituzionali”;
− che non può certamente sfuggire la coincidenza di date con cui i dirigenti del odierni ricorrenti, avevano inviato le proprie proposte di obiettivo Pt_2
con diretta incidenza, anche per l'anno 2018, sui ritardi di cui si è detto.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, salvo quanto si dirà infra sul doc. 3-bis, prodotto dai ricorrenti con la memoria depositata il 08.10.2021, devono essere confermati integralmente i provvedimenti sui mezzi istruttori, anche nella parte in cui la causa
è stata ritenuta matura per la decisione e implicitamente non sono stati ammessi i mezzi istruttori dedotti, in prima udienza, dai ricorrenti (produzioni documentali,
ordine di esibizione e prove orali per interrogatorio formale e per testi).
E, invero, si tratta di produzioni e deduzioni tardive, come pure eccepito dal resistente sempre in prima udienza, e per nulla conseguenza delle Pt_2
difese formulate dall'Ente nella memoria di costituzione, poiché tali produzioni e deduzioni attengono ai fatti principali di causa, da allegare e provare, a pena di
pagina 9 decadenza, col ricorso introduttivo, con particolare riferimento alla quantificazione del danno da perdita di chance.
Ciò rileva tanto più se si considera che i ricorrenti, nell'atto introduttivo, si sono limitati a dedurre prova per interrogatorio formale su tre capi dell'espositiva,
peraltro da ritenersi tutti documentali.
Per altro verso, nel caso che ci occupa, non vi sono i presupposti per esercitare il potere istruttorio d'ufficio riconosciuto al Giudice nel rito del lavoro, non avendo i medesimi ricorrenti neppure allegato, nel ricorso introduttivo, i dati di indagine a partire dai quali eventualmente esercitare il potere, limitandosi a discorrere di una certa “somma che avrebbero percepito se il “Piano delle Performance” fosse
stato approvato dal “Nucleo di Valutazione”” (art. 421 c.p.c.).
Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Invero, nel ricorso introduttivo manca, ad esempio, la deduzione di una prova testimoniale, mentre la prova per interrogatorio formale verte, come detto, su capi documentali.
pagina 10
5. Nel merito, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Appare opportuno, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 24, “Trattamento economico”, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, dispone che “
1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai
risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di
governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze […]
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al
dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il
periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione
di cui al Titolo II del citato decreto legislativo”.
Ancora, l'art. 29 C.C.N.L. Dirigenti Enti Locali 1998-2001, ratione temporis
applicabile, dispone che “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per
l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.
2. Nella definizione dei
criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di
pagina 11 risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli
obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14,comma1, del
D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione
conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di
valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art.14.
Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra
la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art.
37 del presente CCNL e dell'art. 18 della L. 109/94” .
Inoltre, il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI-T.U.E.L.) prevede che,
nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione, sono approvati, per esserne parte integrante, il piano degli obiettivi ai sensi dell'art. 108, T.U.E.L., e il piano delle
performance ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 27.10.2009, n. 150 ss.mm.ii.
In specie, il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), comprensivo del piano delle
performance e del piano degli obiettivi, traduce in dati concreti e verificabili le linee programmatiche stabilite nel Bilancio di previsione e nel Documento Unico
di Programmazione;
ai sensi dell'art. 169, comma 1°, T.U.E.L., il P.E.G. deve essere approvato entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione,
che, a sua volta, deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente,
salvo l'esercizio provvisorio e/o la gestione provvisoria dell'Ente così come regolamentati dall'art. 163, T.U.E.L.
Inoltre, l'art. 10, d.lgs. 27.10.2009, n. 150 stabilisce che il piano delle
performance è lo strumento attraverso il quale l'Ente pubblico individua i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, nonché l'assegnazione degli stessi ai dirigenti e al personale.
pagina 12 Ai sensi dell'art. 10, comma 5°, d.lgs. n. 150/2009 cit., poi, “
5. In caso di mancata
adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata
adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti,
e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati”.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, deve essere redatta la relazione sulle performance, che evidenzia i risultati individuali raggiunti.
La validazione della Relazione sulle performance è condizione per l'erogazione della retribuzione di risultato ex art. 14, d.lgs. n. 150/2009.
Infine, il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance del approvato con Parte_3
deliberazione di Giunta n. 254 del 28.12.2011 (doc. n. 2) e ss.mm.ii., nel regolamentare il ciclo della performance, introduce un sistema che coinvolge, ai sensi dell'art. 2, i dirigenti e l'Organismo Indipendente di Valutazione (ora
Nucleo di Valutazione).
Nell'ambito delle generali attribuzioni dei dirigenti, previste in linea generale dall'art. 107 T.U.E.L., il Regolamento comunale sopra richiamato, prevede in particolare, all'art. 11, “IL PIANO DELLE PERFORMANCE”, che “Il Piano della
performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le
linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo
da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance
attesa dell'Ente.
pagina 13 Il ciclo di gestione della performance inizia con la proposta al Segretario
Generale da parte dei Dirigenti degli obiettivi da raggiungere nell'anno di
riferimento in attuazione degli strumenti di programmazione indicati nell'articolo
precedente. Le proposte vengono analizzate e validate dal Segretario Generale,
con la collaborazione dei Dirigenti d'Area, il quale potrà introdurre modifiche ed
integrazioni che verranno discusse con i Dirigenti interessati. Il Segretario
Generale, con la collaborazione dei Dirigenti d'Area, predispone lo schema di
piano delle performance sul quale chiede il parere dell'Organismo Indipendente
di Valutazione, quest'ultimo, prima di esprimere il parere, potrà proporre al
Segretario Generale modifiche, integrazioni e specificazioni.
Lo schema di piano delle performance è valutato dalla Giunta Comunale, la
quale potrà proporre modifiche, integrazioni e specificazioni, sentiti i Dirigenti
interessati e il Segretario Generale con la collaborazione dei Dirigenti d'Area.
Il piano delle performance è approvato dalla Giunta Comunale, con la
condivisione dei singoli Dirigenti e la conseguente attribuzione formale degli
obiettivi.
La proposta degli obiettivi e la predisposizione del piano delle performance è
oggetto di valutazione della performance individuale rispettivamente dei Dirigenti
e del Segretario Generale. In ogni caso la predisposizione dello schema del piano
delle performance e la sua approvazione da parte della Giunta Comunale deve
avvenire non oltre i sessanta giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione.
In caso di mancata adozione del piano delle performance è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti e al Segretario Generale
che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti.
pagina 14 Il piano delle performance approvato potrà essere modificato con deliberazione
della Giunta Comunale;
le modifiche vanno comunicate ai Dirigenti interessati”.
Infine, nell'ambito della disciplina del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'art. 39, “Premi annuali sui risultati della performance”, dispone che
“
1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance
organizzativa ed individuale, i Dipendenti e i Dirigenti dell'Ente sono collocati
all'interno di fasce di merito;
2. Le fasce di merito, di cui al comma precedente, non possono essere inferiori a
tre;
3. Al personale Dipendente e Dirigente collocato nella fascia di merito alta è
assegnata annualmente una quota prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio.
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs. n° 150/2009”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che è anzitutto pacifico, in quanto certamente il fatto è allegato dai ricorrenti e non contestato dalla controparte costituita (art. 115 c.p.c.), che i ricorrenti tutti sono dipendenti del in qualità di dirigenti nei settori in dettaglio Parte_3
indicati.
Inoltre, costituisce fatto pacifico, oltre che documentalmente provato, che il bilancio di previsione anni 2017-2019 non era stato approvato dal Consiglio
Comunale entro il 31.12.2016, bensì soltanto il 16.06.2017, con la Delibera del
Consiglio Comunale 16.06.2017 n. 34 (doc. 3, prodotto col ricorso introduttivo).
Sempre documentalmente provata è la circostanza che l'Organo Indipendente di
Valutazione, con il verbale n. 11 del 03.04.2019, aveva individuato le ragioni della mancata validazione, nel suo complesso, della Relazione sulle performance
pagina 15 in una serie di molteplici compiti, atti e attività, prodromici all'approvazione del
Piano, che non erano di attribuzione dirigenziale, ma di competenza del Segretario
Generale e della Giunta: in particolare, si rileva in chiave critica, nel verbale
O.I.V., che “gli obiettivi dell'anno 2017 sono stati affidati anche per una parte
dell'anno 2018”, “gli obiettivi del 2017 sono stati affidati, ufficialmente, con
delibera della Giunta Comunale n° 286, del 28 dicembre 2017” e “la fase del
monitoraggio infrannuale non è stata né svolta, né presa in considerazione” e,
prima ancora, che “Per questo motivo il Nucleo di Valutazione ha verificato anche
il raggiungimento degli obiettivi di performance, nonostante gli stessi siano stati
affidati con grande ritardo (fine Dicembre 2017), senza aver effettuato la
fondamentale fase di monitoraggio” (doc. 7, prodotto col ricorso introduttivo).
Ancora, è documentalmente provato che, soltanto con deliberazione della Giunta
Comunale n. 219 del 28.12.2017, era stato approvato il “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019 (Piano degli obiettivi e Piano delle performance, PEG
Finanziario) (doc. 3 e 4, prodotti con il ricorso introduttivo).
È, altresì, agli atti di causa, la Relazione delle performance anno 2017, approvata dalla Giunta del convenuto con deliberazione n. 50 del 19.03.2019 (doc. Pt_2
5 e 6, prodotti con il ricorso introduttivo), da cui si evince quanto di seguito in dettaglio riportato:
a. dirigente del Comune, nel settore denominato Controparte_2
“Bilancio contabilità ed economato”, aveva raggiunto gli obiettivi, al 100%,
denominato “razionalizziamo...le spese degli automezzi comunali” e, all'80%,
denominato “riclassifichiamo lo stato patrimoniale”;
b. , dirigente nel settore denominato “Attività Controparte_3
produttive”, “Beni Culturali”, “Controllo Partecipate” e “Personale” (ad interim),
pagina 16 aveva raggiunto gli obiettivi, al 90%, denominato “razionalizzazione del mercato settimanale), all'80%, denominato “Biblioteche del sistema urbano: nuove iniziative culturali del sistema bibliotecario urbano”, al 95%, denominato
“inserimenti lavorativi beneficiari povertà estreme” e, al 55%, denominato
“anomalie previdenziali e squadrature estratti contributivi”;
c. dirigente nel settore denominato “Pianificazione CP_4
Urbanistica ed Edilizia Privata (SUE – SUAP) – S.I.C., aveva raggiunto gli obiettivi, al 95%, denominato “Regolamentazione e attuazione del sistema informatico per la gestione dei controlli a Campione dei Procedimenti Edilizi” e,
all'80%, denominato “Efficientamento del sistema istituzionale di connettività:
razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione”;
d. dirigente nei settori denominati “Servizi Socio CP_5
Assistenziali” ed “Entrate” (ad interim), aveva raggiunto gli obiettivi, al 99%,
denominato “definizione carta servizi sociali”, al 70%, denominato “avvio implementazione sistema REIS nell'ambito del servizio sociale”, all'80%,
denominato “Tributi: recupero entrate TARI annualità pregresse e, al 90%,
denominato “sollecito iscrizioni nuovi utenti TARI da incrocio dati SUAPE”;
e. , dirigente nel settore denominato “Lavori Pubblici, Controparte_1
Infrastrutture e Patrimonio” e “Lavori Pubblici”, aveva raggiunto, al 100%, gli obiettivi denominato “Archivio certificazioni edifici scolastici” e denominato
“Quanto vale al 31/12/2016 il nostro patrimonio immobiliare?”;
f. , dirigente nei settori “Polizia Municipale e Protezione Parte_1
Civile, Viabilità, Mobilità e Traffico”, nonché “Ambiente, Manutenzioni e Servizi
Tecnologici”, aveva raggiunto gli obiettivi, al 95%, denominato “più vicini alle nuove generazioni con il nucleo di prossimità”, al 95%, denominato
pagina 17 “potenziamento degli interventi a tutela della modalità sostenibile”, all'80%,
denominato “manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale”, e al 100%, denominato “edifici scolastici comunali...criticità e priorità, piano di monitoraggio dei plessi scolastici per l'individuazione delle criticità e la condivisione coni dirigenti scolastici”.
Gli obiettivi dirigenziali raggiunti e le misure percentuali indicate circa il raggiungimento dei singoli obiettivi, come detto, sono documentalmente provati con la produzione in giudizio della Relazione sulle performance, documento che è
risultato prodotto con talune annotazioni a mano, evidentemente ricognitive delle persone dei dirigenti e dei corrispondenti obiettivi assegnati (sul punto specifico delle annotazioni, la controparte costituita non ha mosso alcuna specifica contestazione).
Come già detto supra, l'Organo Indipendente di Valutazione, con il verbale n. 11
del 03.04.2019, aveva anche constatato il raggiungimento degli obiettivi di
performance, nonostante gli stessi fossero stati affidati con grande ritardo (doc. 7,
prodotto col ricorso introduttivo).
A ciò si aggiunga che, il 12.06.2019, la Giunta Comunale, con deliberazione n.
121, aveva presentato controdeduzioni alla mancata validazione e aveva riapprovato la Relazione sulle performance 2017, ulteriormente integrata con le voci “Risorse, Efficienza, Economicità/ Risultati ottenuti, Analisi e valutazioni
della spesa” e che, con verbale n. 21 del 24.06.2019, il Nucleo di Valutazione, nel replicare alle predette controdeduzioni, aveva evidenziato, tra le criticità, quelle della “mancanza di una funzione di supporto complessivo, gestione e
organizzazione della rendicontazione relativa ai comportamenti 2017”, della
“assenza della fondamentale fase di monitoraggio, non attuata nel 2017” e della
pagina 18 “gravità di avere attribuito gli obiettivi il 28/12/2017” e aveva ritenuto che “non
si potesse procedere alla validazione della Relazione sulla Performance del 2017
del ” (doc. 8 e 9, prodotti col ricorso introduttivo). Parte_4
Non colgono nel segno, poi, le argomentazioni difensive di parte resistente, in specie nella parte in cui si ritiene che il ritardo nell'assegnazione degli obiettivi sia da ricondurre alla responsabilità dei medesimi dirigenti ricorrenti.
Infatti, nella più volte ricordata Relazione sulle performance anno 2017,
approvata dalla Giunta, era stato evidenziato che “In ogni caso [...] ciascun
dirigente, a seguito di negoziazione con l'assessore di competenza, unitamente al
personale assegnato, ha individuato gli obiettivi sia strategici che di
mantenimento, fin dai primi mesi dell'esercizio finanziario 2017. Obiettivi questi,
per la maggior parte dei casi, inseriti, nelle finalità generali, nelle proposte di
ciascun settore del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione numero 65 del 30/05/2017 e
dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 33 del 16 Giugno 2017” (doc.
5, prodotto col ricorso introduttivo, pagg. 3 e 4).
Alla luce del contesto organizzativo dell'Amministrazione resistente, è risultato documentalmente provato, dunque, come il ritardo nell'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti fosse stato riconducibile a fattori strettamente organizzativi dell'apparato amministrativo, quali la decisione del Sindaco di mantenere sette posizioni dirigenziali sui tredici previsti in pianta organica, con conseguente ricorso ampio all'istituto del conferimento di incarico dirigenziale ad interim e rallentamento dell'attività amministrativa e, segnatamente, della gestione degli ordinari adempimenti istituzionali.
pagina 19 Appare decisivo, ancora una volta, in questa direzione, quanto evidenziato dall'Organo Indipendente di Valutazione, che aveva rappresentato compiutamente la tardiva adozione dei documenti programmatici gestionali nei seguenti termini:
“Si continua a perseverare nell'errore di considerare gli obiettivi del DUP-quali
obiettivi di valutazione dirigenziale, nel tentativo di convincere il Nucleo di
Valutazione che essi siano stati affidati in maniera ufficiosa ben prima del 28
dicembre 2017. Al medesimo scopo è finalizzata l'affermazione secondo la quale
alcuni obiettivi sarebbero stati affidati dalla Giunta comunale con l'approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019 e ...
altri, infine, in atti di indirizzo di Giunta e di Consiglio...". Affinché gli obiettivi
attribuiti ai dirigenti possano essere considerati tali, devono necessariamente
essere accompagnati da elementi che ne permettano la misurazione e la
valutazione (indicatori, tempistica e misuratori) in merito ai quali il Nucleo di
Valutazione non è mai stato informato e di cui l'organo di supporto non ha mai
fatto
menzione né li ha mai presentati a sostegno dell'attività, nelle diverse riunioni
nelle quali è stato presente” (doc. 9, prodotto col ricorso introduttivo, pag. 3).
Deve, allora, ritenersi che, per quanto gli obiettivi fossero stati assegnati soltanto a fine anno e, dunque, il conseguimento degli stessi risultasse, per certi versi,
scontato, comunque i dirigenti medesimi potevano legittimamente aspirare alla retribuzione di risultato, che non avevano ottenuto sostanzialmente per effetto delle inadempienze di altri organi comunali.
Così ricostruito il contesto fattuale e normativo complessivo in cui si era venuto a determinare il mancato conseguimento della retribuzione di risultato da parte dei dirigenti ricorrenti, si deve rammentare, in punto di diritto, come osservato nella
pagina 20 giurisprudenza della Suprema Corte, che, nella sfera di tutelabilità delle posizioni soggettive, possono ben essere comprese situazioni caratterizzate dalla potenzialità del pregiudizio, quale la perdita di chance, poiché ai fini della sussistenza e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile.
La perdita di una chance, infatti, produce un danno risarcibile, sempre che ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni (tra le tante, Cass. civ., Sez. L, 03.11.2021, ord. n. 31358; si veda, altresì, in termini,
Cass. civ., Sez. L, 03.11.2021, n. 31479, secondo cui “I dipendenti regionali con
funzione organizzativa che, ai sensi del c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Enti
Locali 1998-2001, propongano domanda di risarcimento del danno per perdita di
"chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, che presuppone
necessariamente non solo lo svolgimento, secondo l'ordinaria diligenza, delle
attività in cui consisteva la posizione organizzativa, ma anche la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi fissati con l'attribuzione di tale posizione direttiva,
non possono allegare quale fondamento della loro richiesta soltanto il mancato
approntamento da parte della Regione del sistema interno di valutazione del
risultato assegnato al dipendente, ma devono anche specificare quale fosse
l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito
dall'Amministrazione - e devono quanto meno allegare (e dimostrare in caso di
contestazione) che quell'obiettivo sia stato raggiunto, pur in mancanza di una
valutazione positiva da parte della Regione, che non si era dotata della struttura
amministrativa per apprezzare tale risultato”).
pagina 21 Quanto alla prova di tale danno, si osserva che il preteso creditore ha l'onere di dimostrare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.
Nella vicenda scrutinata, deve ritenersi, intanto, provato il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno in termini prossimi alla certezza e comunque alla luce del criterio del “più probabile che non”; parimenti, deve ritenersi accertato il conseguimento, da parte dei singoli dirigenti, degli obiettivi prefissati come più sopra in dettaglio esposto.
Risulta, quindi, ad avviso di questo Giudice, dimostrato il danno sofferto dai dirigenti comunali ricorrenti, sotto forma di perdita di risultato probabile, tenendo conto non solo della natura prevalentemente vincolata dell'attività della P.A.
nell'ambito della procedura di riconoscimento della retribuzione di risultato, ma anche della presenza di un certo margine di discrezionalità della stessa
Amministrazione Comunale, considerato che, in specie, l'art. 39, “Premi annuali
sui risultati della performance”, comma 1°, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, prevede che “
1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione
della performance organizzativa ed individuale, i Dipendenti e i Dirigenti
dell'Ente sono collocati all'interno di fasce di merito” e che il avrebbe Pt_2
dovuto formare siffatte fasce di merito al fine di graduare evidentemente la misura dell'indennità di risultato.
In punto di quantum debeatur, i ricorrenti medesimi hanno quantificato il risarcimento richiesto nella cifra minima che asseritamente sarebbe loro spettata se il Piano delle performance fosse stato approvato, ossia in euro 8.500,00, e che
pagina 22 l'importo così indicato sarebbe da reputarsi cristallizzato in quanto non specificamente contestato.
L'assunto, ad avviso del Tribunale, non è condivisibile.
Invero, non può ritenersi che la quantificazione in euro 8.400,00 sia un fatto suscettibile di divenire pacifico per effetto della mancata contestazione (art. 115
c.p.c.), posto che, in difetto di approvazione tempestiva degli atti programmatori gestionali dell'Amministrazione comunale, la predetta somma, evidentemente basata su una precedente liquidazione dell'indennità di risultato (cfr. doc. 3-bis,
prodotto con le memorie depositate il 08.10.2021: questo è l'unico documento da affermarsi, ad avviso del Tribunale, indispensabile ai fini della presente decisione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.), può costituire soltanto un'utile parametro sulla base del quale esercitare il potere equitativo del Giudice nella liquidazione del danno.
Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esercizio in concreto del potere discrezionale, conferito al Giudice,
di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità solo nei casi in cui sia possibile, per il Giudice, dare conto del criterio equitativo utilizzato e consentire la valutazione di congruenza al caso, vale a dire che la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia arbitraria perché
palesemente sproporzionata per difetto o eccesso (così Cass. civ., Sez. III,
08.11.2007, n. 23304, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti).
Ebbene, sulla base del compenso già liquidato in passato, in favore dei dirigenti ricorrenti a titolo di retribuzione di risultato, si ritiene equo riconoscere ai medesimi una somma corrispondente al 40% dello stesso compenso (euro
3.360,00), pari a poco meno della metà di quell'importo e così la somma complessiva di euro 3.500,00 per ciascuno, somma liquidata all'attualità, già
pagina 23 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
6. In forza del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il in persona del Sindaco pro tempore, deve essere Parte_3
condannato a rifondere Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e delle spese del presente giudizio, che CP_4 CP_5 Parte_1
si liquidano in dispositivo, sui medi tariffari, in ragione della complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria, in ragione dell'attività
difensiva effettivamente espletata.
Deve applicarsi un aumento del 10% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (cinque successivi al primo)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da Controparte_1 Controparte_2
e per Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_1
quanto di ragione, e, per l'effetto,
2. condanna il in persona del Sindaco pro Parte_3
tempore, a pagare, a a a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a a e a , per i titoli
[...] CP_4 CP_5 Parte_1
dedotti, la somma di euro 4.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
3. condanna il in persona del Sindaco pro Parte_3
tempore, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e delle spese del
[...] CP_4 CP_5 Parte_1
pagina 24 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.909,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro 4.650,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.VA. e C.P.A.
Cagliari, 19.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 25