Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente Marcello MAGGI
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 804-2025 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PURRONE MICHELA Parte 1
AT ;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. ALLOCCA STEFANIA;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 21/05/2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
,premesso che: il 27/07/2000 Con ricorso depositato il 21/02/2025 Parte 1
in Taranto;
dalla loro unione erano nate aveva contratto matrimonio con Controparte_1 le figlie ormai maggiorenni ed economicamente autonome, Persona 1 e Persona 2
nonché la figlia minore;
l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a Persona 3
separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 27/03/2017; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 21/05/2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di udienza predetto e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 27/03/2017. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di causa del 21-
5-2025fg. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21/02/2025 da nei confronti di Parte 1 Controparte_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 28/07/2000 nel
'nato a [...] il [...], e Comune di Taranto da Parte_1
'nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte_1 civile del comune di Taranto dell'anno 2000, parte 1 numero 26 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
,[...] nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale di causa del 21/05/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI