Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo l'insussistenza del credito per la mancanza della preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli atti esecutivi per la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, legittimato passivo non è il prefetto, quale autorità che ha emesso l'ordinanza, nei cui confronti deve essere proposta l'opposizione a ordinanza - ingiunzione, ma l'ente al quale spettano i proventi, e l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione ,ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.
Commentario • 1
- 1. Sanzioni per violazioni del Codice della Strada: in arrivo nuove cartelle pazze?Accesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8759 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EF NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Cave, n. 55, presso l'avv. Liliana Curtilli, unitamente all'avv. Raffaele Mancini del foro di La Spezia che lo rappresenta e difende per procura in calce la ricorso;
- controricorrente -
contro
PREFETTURA DI LA SPEZIA;
intimata avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 746 pubblicata il giorno 8 ottobre 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 giugno 1999 TO IL conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di La Spezia il locale Prefetto proponendo opposizione contro l'avviso esattoriale con il quale era stato informato della prossima esecuzione di un pignoramento per il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada. A sostegno della pro posta opposizione deduceva che non aveva ricevuto alcuna notificazione ne' della contestazione della violazione a lui addebitata, ne' di alcuna cartella esattoriale o avviso di mora. Con sentenza del 29 settembre - 8 ottobre 1999 il Tribunale di La Spezia rigettava l'opposizione osservando che il Prefetto aveva fornito la prova della tempestiva regolare notificazione del verbale di contestazione della violazione della disciplina della circolazione stradale commessa dal IL e che l'opposizione era inammissibile nei confronti degli atti esecutivi e di riscossione illegittimamente posti in essere, trattandosi di entrate non tributarie, nei cui confronti sarebbero state proponibili le azioni previste dall'art. 29, co. 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Contro la sentenza ricorre per cassazione TO IL con due motivi illustrati da memoria.
Non ha presentato difese la Prefettura di La Spezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che sono suscettibili di esame congiunto, il ricorrente denuncia la violazione degli agli artt 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 39 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, e sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nella specie le disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, entrato in vigore il 1^ luglio 1999, e, quindi, dopo il deposito del ricorso in opposizione con la conseguenza che nella specie dovevano trovare applicazione le norme della legge n. 689 del 1981 le quali consentivano l'opposizione contro gli atti di riscossione della sanzione amministrativa;
sarebbe incorsa, inoltre nel vizio di motivazione avendo omesso di pronunciarsi sul punto relativo alla mancata notifica della cartella esattoriale.
Il ricorso non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere confermata, sia pur previa correzione della motivazione (art. 384, ult. co., cod. proc. civ.).
Va considerato, infatti, che nel giudizio con il quale il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo la insussistenza del credito per la mancata preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, costituito nella specie dal verbale di contestazione della violazione (art. 203, co. 3, cod. strad.) ovvero la nullità degli atti esecutivi per la mancata notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, la legittimazione passiva non appartiene al prefetto, nei cui confronti va proposta unicamente l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione da lui emessa ai sensi dell'art. 204 cod. strad., bensì all'ente cui spettano i proventi, e cioè, nella specie il Comune di La Spezia e l'esattore da esso incaricato della riscossione (art. 206 cod. strad.), poiché in tal caso la contestazione non investe la sussistenza della violazione sanzionata, bensì quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.
E, poiché la carenza di legittimazione passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della preclusione derivante dal giudicato interno che nella specie non sussiste, il ricorso dev'essere rigettato.
La mancata partecipazione al giudizio dell'intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002