Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8759
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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Massime1

Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo l'insussistenza del credito per la mancanza della preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli atti esecutivi per la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, legittimato passivo non è il prefetto, quale autorità che ha emesso l'ordinanza, nei cui confronti deve essere proposta l'opposizione a ordinanza - ingiunzione, ma l'ente al quale spettano i proventi, e l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione ,ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.

Commentario1

  • 1Sanzioni per violazioni del Codice della Strada: in arrivo nuove cartelle pazze?Accesso limitato
    Renato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8759
Data del deposito : 18 giugno 2002

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