Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 12/12/2025, n. 22574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22574 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22574/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa ;
sul ricorso numero di registro generale 13960 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. AN BA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare – del provvedimento dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad di diniego di visto per motivi di studio n. 11160-P del 10/10/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RO MA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con gravame depositato il 13/11/2025, il ricorrente, ingegnere civile pakistano, ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad di diniego di visto per motivi di studio n. 11160-P del 10/10/2025,
La relativa istanza – corredata dalla documentazione utile - è stata proposta dall’interessato il 7/10/2025 , al fine di poter frequentare nell' anno accademico 2025/2026 il Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering presso l' Università degli Studi di Firenze.
La decisione negativa viene motivata - dalla competente Sede Diplomatica - prospettando il cd. rischio migratorio, poiché l’attuale reddito da lavoro remoto dell’ istante sarebbe "di gran lunga inferiore a quello che potrebbe percepire per una posizione analoga in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea".
Il MAECI si è costituito in resistenza – a mezzo della difesa erariale - il 18/11/2025.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato i rispettivi atti e documenti.
All’ udienza camerale del 2/12/2025 – previo avviso ex art. 60 cpa - il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è incentrato – in sintesi – sull’eccesso di potere e sul difetto d’istruttoria e di motivazione congrua.
In particolare, il ricorrente censura che “Nonostante la presentazione di una domanda di visto completa e corredata da tutta la documentazione richiesta –attestante la regolarità dell'ammissione, la disponibilità di cospicui mezzi finanziari personali, il supporto economico paterno, il mantenimento di un rapporto di lavoro da remoto e solidi legami familiari e professionali con il Paese di origine – Rappresentanza l'Ambasciata d'Italia a Islamabad ha respinto l'istanza”.
Invece, la Sede Diplomatica in Pakistan – nella relazione sui fatti di causa del 7/12/2025 - giustifica il provvedimento gravato, rappresentando che ”Dall’analisi della documentazione allegata, è emerso che il Sig. -OMISSIS- si era laureato nel 2017 e che lavorava negli Emirati Arabi Uniti come ingegnere civile percependo prima uno stipendio di 4700 AED mensili (circa 1100 Euro) e, successivamente, lavorando da remoto dal Pakistan, unostipendio di 1500 AED al mese (circa 350 Euro)–Allegato 1 (lettera del richiedente). Inoltre, dall’analisi dei documenti presentati è emersoche il conto corrente allegato alla domanda di visto presentasse 3 bonifici effettuati in 5mesi, oltre ad un deposito di contanti per 1,5 milioni di Rupie pakistane (circa 5mila Euro), dopo la preiscrizione universitaria dello scorso 5 maggio. Sono pertanto stati interpretati come versamenti strumentali all’ottenimento del visto di studio e non tanto indicatori di una situazione socioeconomica soddisfacente–Allegato 2 (estratto del conto corrente bancario) e Allegato 3 (domanda di preiscrizione universitaria). L’esame complessivo della domanda ha fatto emergere un potenziale rischio immigratorio da parte del richiedente, il quale, data la situazione socioeconomica evidenziata, avrebbe potuto preferire di rimanere in Italia o in Europa a fini lavorativi dopo l’eventuale corso di studi intrapreso”.
Ciò premesso, sia la motivazione del provvedimento impugnato che la successiva argomentazione difensiva della stessa Ambasciata d'Italia a Islamabad sono inidonee ad attestare la ragionevolezza e incensurabilità del diniego del 10/10/2025 del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio.
In primo luogo, il programmato Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering presso l’ NE EN è del tutto coerente con il curriculum professionale e lavorativo dell’ingegnere civile pakistano.
Quanto ai necessari mezzi di sussistenza , il ricorrente evidenzia efficacemente, nella sua documentata memoria di replica , che “ L'Amministrazione ha isolato un unico dato –il reddito da consulenza da remoto di 1.500 AED mensili – decontestualizzandolo e ignorando la mole di documentazione che attestava una solidissima capacità finanziaria. In particolare, sono stati del tutto omessi dalla valutazione:•la cospicua disponibilità personale: il ricorrente ha dimostrato di possedere un saldo bancario di 4.002.819,35 PKR, somma ampiamente superiore al requisito minimo richiesto per il sostentamento annuale (cfr. doc. 10 pag. 56).•la co-sponsorizzazione paterna:il padre del ricorrente ha formalmente garantito il supporto economico per l'intera durata degli studi, a fronte di un reddito stabile e documentato di 3.000 AED mensili (cfr. doc. 10 da pag. 79 a pag. 90).•la liceità e tracciabilità dei fondi: l'estratto conto dettagliato, che include la giustificazione di un versamento significativo derivante dalla vendita di un'automobile, smentisce qualsiasi dubbio sulla provenienza lecita delle somme (cfr. doc. 10 pag. 69)”.
Del resto, inizialmente, è sufficiente che il ricorrente dimostri di potersi mantenere – come ha fatto - con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi.
D’altronde, compete esclusivamente alla competente Questura di Firenze – in fase di periodico rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti provenienti da paesi extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno per motivi di studio nel territorio nazionale.
Quanto al presunto rischio migratorio, la Sede di Islamabad , con tutta evidenza, opera una non comune confusione tra l’immigrazione illegale - che implica, necessariamente, una condizione di clandestinità nella cd. area Shenghen – con quella legale , ove l’interessato preferisse ” rimanere in Italia o in Europa a fini lavorativi dopo l’eventuale corso di studi intrapreso” in Geoengineering presso l'Università degli Studi di Firenze. Al fine – legittimo - di fruire di un reddito da lavoro regolare - superiore a quello da remoto, attualmente percepito dall’ingegnere civile pakistano
–“ per una posizione analoga in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea".
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato . Né , in sede di riesercizio del relativo potere, l’ Ufficio procedente potrà adottare – in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad di diniego di visto per motivi di studio n. 11160-P del 10/10/2025.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato - in € 1.000 (mille), a carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO ZI, Presidente
RO MA OR, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA OR | CO ZI |
IL SEGRETARIO