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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1821 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GALLO MARGHERITA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIDORI LORENZO, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le parti dell'odierno giudizio si sono divorziate con sentenza emessa da questo Tribunale in data
09.11.2011, che aveva previsto, per ciò che qui interessa, il pagamento, a carico del padre,
dell'importo di euro 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il Per_1
22.07.1996), all'epoca minorenne, nonché dell'importo di euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile. Con provvedimento emesso in data 20.05.2021 il Tribunale di Savona, su accordo delle parti, aveva previsto, in parziale modifica della sentenza sopra citata, che il avrebbe CP_1
corrisposto direttamente in favore del figlio la ridotta somma di euro 300,00 mensili sino al Per_1
dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'odierna ricorrente, con ricorso depositato in data 20.09.2024 ha richiesto l'aumento dell'assegno divorzile posto a carico dell'ex marito in suo favore, dagli attuali euro 105,00 ad euro 500,00 mensili, nonché la condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio
Con riferimento all'assegno divorzile, la ha dedotto che le sue condizioni Per_1 Parte_2
economiche erano peggiorate a seguito del decesso della di lei madre (avvenuto nel mese di marzo
2024), con la quale la ricorrente aveva sempre convissuto e da cui aveva sempre ricevuto aiuto economico. In relazione alla situazione del figlio la ricorrente ha invece sostenuto che, Per_1
all'epoca del deposito del ricorso, il ragazzo era impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato destinato a scadere nel mese di settembre 2024, senza possibilità di proroga.
Ebbene, per ciò che attiene alla domanda di aumento dell'assegno divorzile, si osserva che, secondo le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente, le condizioni lavorative di quest'ultima non hanno subito alcuna variazione rispetto alla data di emissione del provvedimento attualmente vigente,
risalente all'anno 2021 (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.01.2025 ove la ricorrente ha affermato: “Nel 2021 quando abbiamo fatto l'ultima modifica delle condizioni di divorzio la mia
situazione lavorativa era uguale a quella di oggi”). Si osserva, peraltro, che le condizioni riferite dalla ricorrente durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. appaiono poco credibili, atteso che la ha dichiarato di guadagnare complessivi euro 285,00 mensili (euro 180,00 dalla sua Parte_2
attività lavorativa ed euro 105,00 a titolo di assegno divorzile), somma pacificamente non sufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita della ricorrente, che peraltro provvede al pagamento della somma mensile di euro 550,00 quale canone di locazione e risulta detenere investimenti per complessivi euro 35.324,00 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente). Si
osserva, inoltre, che la ricorrente – sulla quale gravava il relativo onere – ha omesso di depositare gli estratti dei conti correnti alla stessa intestata dell'ultimo triennio, in tal modo impedendo la corretta ricostruzione della sua situazione economico-finanziaria, anche a fronte della scarsa credibilità delle allegazioni effettuate. Ad ogni modo, nel caso specifico, il decesso della madre della ricorrente non può in alcun modo essere considerata una sopravvenienza idonea ad incidere sull'assetto patrimoniale delineato dal precedente provvedimento emesso dal Tribunale di Savona.
Infatti, in primo luogo, si osserva che mai il reddito della madre è stato considerato ai fini della valutazione della complessiva situazione economico-patrimoniale della (cfr. sentenza Parte_2
di divorzio emessa inter partes e comparsa di costituzione depositata dalla ricorrente nel procedimento RG VG 671/2021) e, ad ogni modo, anche a voler considerare l'apporto fornito dalla madre della sino alla data del decesso (08.03.2023) non pare che le condizioni della Parte_2
de cuius, per come riferite dalla stessa ricorrente, fossero idonee ad incidere in senso migliorativo sulla situazione economico-patrimoniale della figlia. In sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la ha, infatti, riferito che la madre convivente percepiva a titolo di pensione di anzianità Parte_2
l'importo complessivo di euro 600,00 mensili, somma che pare appena sufficiente a garantire il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita della percettrice e non certo idonea a determinare un sensibile miglioramento delle condizioni economico-patrimoniale dell'intero nucleo famigliare
(composto, oltre che dalla e dalla madre, anche dal figlio . Né può ritenersi che Parte_2 Per_1
tale miglioramento si sia potuto realizzare grazie all'importo degli ulteriori euro 600,00 percepiti dalla madre della , nel periodo della malattia, a titolo di indennità di Parte_2
accompagnamento, atteso che, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, tale somma era integralmente destinata a coprire le spese di cura della de cuius. La ricorrente ha inoltre dichiarato,
sempre in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., di non avere ereditato nulla dalla morte della madre: “non aveva niente, né immobili, né soldi”, di talché deve escludersi che la de cuius
disponesse di risparmi ai quali la ricorrente potesse liberamente attingere.
Pertanto, nel caso specifico, non sussistono sopravvenienze idonee a giustificare la richiesta di aumento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, che, pertanto, deve essere respinta.
Sempre con riferimento all'assegno divorzile deve rilevarsi che all'udienza del 12.09.2025 il resistente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale di revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dell'ex moglie.
Passando alla domanda relativa all'assegno da porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio si osserva che con il provvedimento emesso nel 2021 su accordo Per_1
delle parti era stata disposta la revoca del predetto assegno di mantenimento, sul presupposto dell'intervenuta autosufficienza economica del ragazzo al raggiungimento dei 27 anni d'età, tenuto conto anche del mancato proseguimento, da parte di del percorso di studi, interrotto orami da Per_1
molti anni. Ebbene, a tal proposito, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli,
anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del
soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la
capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un
sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione
acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria
non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso
formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente
remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati
una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età
raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai
genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia
pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti
crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva
l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la
reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento.” (Cass. Civ., n. 19696/2019; conf. nella giurisprudenza di merito, anche Trib. Salerno, sez. I, 03/09/2020, n. 2106, che ha affermato:
“L'ingresso effettivo del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro, con la percezione di una
retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a
rendimenti crescenti, segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la
successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta
la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento).
Ad ogni modo, nel caso specifico, nessun dubbio può sussistere in relazione alla raggiungimento, da parte del figlio dell'autosufficienza economica, atteso che il ragazzo, che ha ormai compiuto Per_1
29 anni, risulta attualmente impiegato come vigilante, sia pure con contratto a tempo determinato,
che scadrà a dicembre 2025 – e che verosimilmente potrà essere ulteriormente rinnovato, come avvenuto già in passato – percependo una retribuzione mensile pari ad euro 800,00/850,00, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base di valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* respinge il ricorso;
* condanna a rifondere a le spese del presente Parte_3 Controparte_1
giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 13 ottobre 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa RE RO