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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Maria Ida Ercoli Presidente dott. Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 1130/2021 promosso da con sede in Porto Recanati, Corso Matteotti n. 224, ( C.F.: Parte_1
) in persona del curatore Dr.ssa rappresentato e difeso dall' Avv P.IVA_1 Parte_2
Fabrizio Iacopini ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Batà, 21 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro con sede in Macerata (MC), via Ungaretti n. Controparte_1
48 (P. IVA ), in persona dell'Amministratore Provvisorio rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Silvia Squadroni ed elettivamente domiciliata in Civitanova M. in Via Sabotino n. 30 presso lo studio del difensore
APPELLATA
Nonché
e per essa quale mandataria la (C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato la , quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
cessionaria del residuo credito (pari ad €. 4.771.945,84) di cui era in precedenza titolare Banca delle
Marche s.p.a. nei confronti della in forza del mutuo ipotecario stipulato il Parte_3
28.12.2007 per il complessivo importo di €. 5.500.000,00, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Macerata e per sentir Parte_1 Parte_4
dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto del 19.5.2015 con il quale la debitrice aveva conferito nella neocostituita Parte_1 Parte_4
un ramo di azienda comprendente la piena proprietà degli immobili siti in
[...]
Potenza Picena, C.da Torrenova, distinti al Catasto Terreni del Comune di Potenza Picena al foglio 22, part. 264 e part. 270, nonché al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al foglio 22, part. 135, cat.
D/1.
Si costituivano in giudizio con unica comparsa e Parte_1 Parte_4
opponendosi alla domanda
[...]
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento di ( sentenza n. 51/18 Parte_1
Tribunale Macerata il 16.11.2018), e con comparsa depositata il 21.11.2018 interveniva il
[...]
dichiarando di subentrare, nell'interesse della massa, nella posizione Parte_5
processuale della parte attrice facendo proprie le esplicate ragioni.
Non veniva espletata attività istruttoria ed il Tribunale di Macerata con sentenza n. 1016/2021 emessa il 26.10.2021 e pubblicata in data 26.10.21, così decideva : “1) dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice;
2) rigetta la domanda proposta dal Parte_1
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di cancellare la
[...]
trascrizione della domanda revocatoria proposta dal effettuata presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Macerata, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, avente n. reg. gen. 14200, n. reg. part. 10444, presentazione n. 35 del
10.12.2018; 4) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la Curatela Fallimentare in Parte_1
persona del Curatore chiedendo, in riforma della gravata pronuncia “ previo Parte_6 accertamento e declaratoria della sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda revocatoria sopra descritta proposta da quale mandataria di nei Controparte_3 Controparte_2
confronti delle società e Le nella Parte_1 Parte_7
quale a seguito del fallimento della società è subentrato il suo curatore affinché Parte_1
l'inopponibilità dell'atto dispositivo impugnato, depauperativo del patrimonio compiuto dal fallito
[...]
, venisse estesa a beneficio della massa dei creditori concorrenti;
accertato e Parte_1
dichiarato che la domanda proposta dall'attore originario e poi proseguita dalla curatela (senza che questa possa stravolgerne i contenuti) deve ritenersi pienamente provata per tabulas in ogni suo elemento sulla base della documentazione depositata in atti;
accertato e dichiarato che non sussiste,
a seguito del suddetto subentro della curatela, alcun onere allegatorio e/o probatorio aggiuntivo per la stessa rispetto all'oggetto della domanda originaria ed agli elementi e condizioni dell'azione già pendente accertato e dichiarato il pregiudizio subito dalla curatela (e della massa dei crediti rappresentati) a causa dell'atto revocando in quanto esso è in re ipsa e corrisponde a quello subito dall'attore originario così come allegato e provato;
accertato e dichiarato in via subordinata il pregiudizio subito in ogni caso dalla curatela a fronte della insufficienza del valore stimato dei beni residui in capo alla fallita a soddisfare i crediti ammessi al passivo;
accertato e dichiarato peraltro che lo stesso terzo beneficiario ha aderito alla domanda della curatela;
previa declaratoria di accoglimento dei motivi di appello, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 1016/2021, resa inter partes dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 26.10.2021, notificata a mezzo pec in data 28.10.2021 - accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e comunque revocare, nei confronti del con sede in Porto Parte_1
Recanati, Corso Matteotti n. 224, C.F. : , in persona del curatore del fallimento Dr.ssa P.IVA_1
(nata a [...] il [...], C.F. : nominata nella sentenza di Parte_2 C.F._1
fallimento n. 51/2018 del Tribunale di Macerata emessa il 07.11.2018 pubblicata in data 16.11.2018,
RG Fall. 46/2018, le disposizioni patrimoniali contenute nell'atto del 19.05.2015, a rogito notaio di Civitanova Marche, rep. 35099/15682, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Persona_1
Macerata il 22.05.2015, trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006, con cui la
[...]
ha disposto, a mezzo di conferimento in favore della Parte_1 Parte_8
di quanto segue: “piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria di mc.
[...]
40.000 e cabina elettrica con corte, il tutto sito nel Comune di Potenza Picena (MC), C. da Torrenova ed indentificato: - al Catasto Terreni al Foglio 22, part. 264, incolto sterrato, mq. 17.130; part. 270, seminativo, mq. 3.670, r.d.e. 10,42, r.a.e. 12,32 - al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 135, z.c. 2,
Cat. D/1, r.c. Euro 123,95, p. T. Confini proprietà , residua proprietà CP_4 Controparte_5 [...]
salvo altri. Confini all'intero: c. da Torrenova, proprietà demaniale, S.S. Adriatica, salvi Parte_1
altri.” - Ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata di annotare l'emananda sentenza, con esonero da responsabilità del Conservatore. Con vittoria di spese”.
Si costituiva l' appellata chiedendo Controparte_1
“respingere la domanda dell'appellante, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni già formulata nel giudizio di primo grado, condannare la curatela al risarcimento dei danni nella somma che risulterà di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. In via istruttoria acquisirsi gli atti relativi al fallimento n. 51/2018 Trib. Macerata ai danni di incluse le comunicazioni della Parte_1
curatela fin dalla sua apertura e le comunicazioni e le relazioni del custode della procedura RGEI n.
130/2015 Tribunale di Macerata.
Rimaneva contumace la quale mandataria della società Controparte_3 Controparte_2
All' udienza del 26 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che devono essere respinte le richieste istruttorie dell' appellata in quanto tardive e comunque irrilevanti per quanto si dirà in seguito.
L'appellante con i primi tre motivi da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione lamenta 1) “Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto (artt. 66
L.F. - 2901 c.c.), anche alla luce dell'interpretazione costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito, per aver parificato la disciplina del subentro del curatore in azione revocatoria promossa da altro creditore ante fallimento con quella della domanda revocatoria promossa ex novo dal curatore. Travisamento della realtà processuale ed errata sussunzione della fattispecie concreta
(subentro del curatore in revocatoria promossa da altro creditore) in quella astratta (azione revocatoria promossa dal curatore). Illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Errato ed inconferente richiamo a precedenti giurisprudenziali.”; 2) “Violazione dell'art. 112 cpc ed omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla attrice e proseguita dalla curatela. Omessa considerazione della documentazione prodotta da parte attrice in relazione alla fondatezza dell'azione revocatoria per sussistenza dei suoi presupposti”; 3) Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto (artt. 66 L.F. - 2901 c.c.) anche alla luce dell'interpretazione costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito. Errata qualificazione come elemento costitutivo della domanda di elementi (ammissione al passivo di crediti) estranei alla presente domanda ed infondatezza delle carenze allegatorie e probatorie. In subordine: produzione dello stato passivo dichiarato esecutivo (documento di formazione successiva) e ulteriore conferma della sussistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni attoree e della curatela.”.
In particolare, tra l' altro, contesta che il Tribunale abbia ritenuto che la Curatela, anche nel caso in cui essa intervenga in un giudizio revocatorio promosso ex art. 2901 c.c. dal creditore particolare del fallito, subentrando nell'interesse della massa nella posizione processuale dell'attore e nell'azione da esso esercitata, abbia i medesimi oneri processuali, quanto ai requisiti della domanda (in particolare l'eventus damni), che sarebbero gravanti in caso di proposizione ab origine di autonoma azione revocatoria da parte della curatela con la conseguenza che, secondo il primo giudice, “ Se, dunque, viene meno la legittimazione dell'originario creditore a coltivare l'azione, cui si sostituisce quella, propria ed autonoma, del curatore, ne consegue che la domanda proposta dal curatore, pur nell'ambito del processo già instaurato dal singolo creditore, in cui egli subentra, integra pur sempre gli estremi dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 66 L.F., di tal ché il suo accoglimento non può prescindere dalla verifica di sussistenza dei presupposti richiesti per l'esperimento della citata azione” ed ancora “ Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso di specie, deve rilevarsi come il fallimento, nel termine deputato alla formazione del thema decidendum e, quindi, al maturare delle preclusioni assertive, si sia limitato a fare proprie tutte le deduzioni e difese della società attrice ed a sostenere, in punto eventus damni, che l'atto impugnato avrebbe ostacolato o, quanto meno, reso più difficoltosa la realizzazione del credito da parte dei creditori, oltre che dell'attore (cfr. pag. n. 14 della comparsa di costituzione), senza tuttavia avere non solo prodotto, ma invero neppure allegato l'entità della complessiva esposizione debitoria della società fallita o, comunque, l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato di crediti la cui entità era tale da conferire all'atto dispositivo revocando l'idoneità, in relazione alla situazione patrimoniale della debitrice, a rendere quanto meno più difficoltosa la realizzazione dei crediti sociali. Né, tanto meno, la curatela fallimentare ha svolto allegazioni in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio della fallita
[...]
Parte_1
I motivi sono fondati.
Invero la giurisprudenza sul punto è assolutamente pacifica: il Curatore può subentrare in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F. e, in tale caso, accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare: non si tratta quindi di una azione nuova, ma di una azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (ex multis Cass. civ. n. 6795 del 28.2-7.3.2023). Ed il subentro del Curatore non implica alcun mutamento della domanda originaria bensì determina una estensione degli effetti della azione già avviata a vantaggio della massa dei creditori.
Il Curatore, di conseguenza, subentrando nel giudizio nello stato in cui si trova, non ha oneri di allegazione e di prova diversi ed ulteriori rispetto a quelli gravanti sul creditore che ha introdotto il giudizio, essendo sufficiente che egli si costituisca nella causa evidenziando di voler far propria la domanda della quale si controverte (situazione verificatasi nel caso di specie), affinché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti della intera massa dei creditori (cfr. Cass. civ. n. 614/2016).
Di contro il Tribunale ha citato pronunce inconferenti al caso di specie.
Ciò posto quanto alla procedibilità dell' azione, deve essere esaminato il motivo sub 4): “Omessa considerazione della documentazione prodotta in giudizio (pignoramento immobiliare, perizia depositata nell'esecuzione immobiliare RGE 130/15 del Tribunale Macerata, visura ipocatastale srl della società poi fallita, mutuo ipotecario) in relazione alla situazione patrimoniale della fallita in conseguenza del conferimento. Erroneo rilievo circa la non riconosciuta / non provata sussistenza dell'eventus damni. Mancato ed erroneo rilievo circa il fatto che il curatore non subentra nella posizione processuale del fallito e negli oneri probatori allo stesso incombenti. Omessa pronuncia sulla domanda”. Rileva l' appellante che erra il primo giudice nel non ritenere provato il requisito della diminuzione patrimoniale del debitore alienante a seguito del conferimento disposto in favore della
“ e non ha ritenuto l'applicabilità degli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2901 c.c. e dalla Parte_4
giurisprudenza in ordine agli oneri probatori, con la precisazione che il curatore non subentra nella posizione del fallito”.
Fermo restando quanto già statuito in ordine alla posizione del Curatore, resta da esaminare se nel caso in esame sussistano i requisiti richiesti dalla legge per accogliere la domanda di revocatoria.
Invero è previsto, in applicazione dell' art. 2901 c.c., che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore ovvero, se trattasi di atto anteriore al sorgere del credito, quando l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. E presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in revocatoria,
l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto o degli atti traslativi, e la ricorrenza, in capo al debitore della consapevolezza che, con gli atti di disposizione, è stata diminuita la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Conseguentemente il creditore risulta pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore "fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Ne consegue che nel caso in cui intervenga un atto di disposizione immobiliare, la variazione qualitativa del patrimonio configura il presupposto oggettivo dell'azione proposta e il suo atto deve ritenersi certamente assoggettabile a revocatoria, sussistendone tutti i presupposti del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Applicando tali principi al caso di specie il motivo deve essere accolto: a) con l'atto impugnato la
, in data 19.05.2015 a rogito notaio di Civitanova Parte_3 Persona_1
Marche, rep. 35099/15682 registrato presso la Agenzia delle Entrate di Macerata il 22.05.2015 trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006 ( doc. 3 I° ) costituiva unitamente al sig.
una società in accomandita semplice denominata “ Controparte_6 Parte_8
nella quale conferiva un ramo di azienda, comprendente, tra l'altro, i diritti di
[...]
piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria. numerosi beni immobili;
b) il credito vantato dalla ( che ha provato documentalmente in I° la cessione dell'originario Controparte_2
credito vantato da Banca Marche producendo, oltre ad altri documenti, anche la notificazione della cessione a mezzo PEC alla in data 08/02/2018, ) era pari a 4.771.945,84 €, di cui Parte_1
era in precedenza titolare Banca delle Marche S.p.A., deriva da un mutuo ipotecario stipulato il 28 dicembre 2007 per il complessivo importo di 5.500.000,00 munito di formula esecutiva il 09.01.2014,
( cfr atto di precetto notificato alla debitrice il 30.01.2015 - doc. 5).; c) l'atto impugnato è stato stipulato successivamente alla notifica di un atto di pignoramento immobiliare (cfr. pig. Imm doc 6 I° notificato in data 29 aprile 2015 ).
Pacificamente risulta quindi provata sia la consapevolezza, da parte del debitore stesso del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione sia stato in concreto arrecato alle ragioni del creditore e sia la componente oggettiva dell'azione pauliana, che consiste nel pregiudizio ("eventus damni ") arrecato a parte creditrice con la sottrazione degli immobili alla garanzia patrimoniale generica che assiste il credito e per il quale non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma, per converso, soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. ex multis, Cass. Sez. III, 4/7/2006 n. 15265; Cass. Civ., Sez. III,
14/10/2005, n. 19963; Cass. Civ., 24/07/2003, n. 11471).
Quanto alla posizione del terzo è solo da rilevare che la prova sul punto può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici ( cfr . Cass. n. 5658/2018, n.
18315/2015 e n. 27546/2014): e nel caso di specie risulta provato che il ha Controparte_6
Part partecipato al rogito quale legale rappresentante della e quale socio accomandante della Part costituita e quindi non poteva non essere a conoscenza della situazione economica della Società.
Anche questo motivo deve quindi essere accolto, mentre il quinto motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti
Quanto statuito accoglie le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere accolto e la gravata sentenza riformata.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo tra il in persona del curatore e Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore Provvisorio. Nulla tra le parti e la
[...] CP_2
e per essa quale mandataria la rimasta contumace e che non ha quindi svolto
[...] Controparte_3
domande e né attività difensiva
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
in persona del Curatore contro Parte_9 Controparte_1
in persona dell'Amministratore Provvisorio nonché la per
[...] Controparte_2
essa quale mandataria la ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Controparte_3
1016/2021 pubblicata in data 26.10.21 e in riforma della stessa così dispone: - Accoglie l' appello;
- Per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Curatela Fallimentare con Parte_1
sede in Porto Recanati, Corso Matteotti n. 224, in persona del Curatore le disposizioni patrimoniali contenute nell'atto del 19.05.2015, a rogito notaio di Civitanova Marche, rep. Persona_1
35099/15682, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Macerata il 22.05.2015, trascritto a
Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006, con cui la ha disposto, a mezzo di Parte_1
conferimento in favore della i seguenti beni: Parte_8
Piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria di mc. 40.000 e cabina elettrica con corte, il tutto sito nel Comune di Potenza Picena (MC), C. da Torrenova ed indentificato:
- al Catasto Terreni al Foglio 22, part. 264, incolto sterrato, mq. 17.130; part. 270, seminativo, mq.
3.670, r.d.e. 10,42, r.a.e. 12,32
- al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 135, z.c. 2, Cat. D/1, r.c. Euro 123,95, p. T. Confini proprietà
, residua proprietà salvo altri. Confini all'intero: c. da CP_4 Controparte_5 Parte_1
Torrenova, proprietà demaniale, S.S. Adriatica, salvi altri.
- Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata di annotare l'emananda sentenza, con esonero da responsabilità del Conservatore.
- Condanna in persona dell'Amministratore Controparte_1
Provvisorio al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 17.203,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge e per il secondo grado in complessivi €. 20.335,00 oltre €. 2.556,20 per rimborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Maria Ida Ercoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Maria Ida Ercoli Presidente dott. Cecilia Laura Cristina Bellucci Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 1130/2021 promosso da con sede in Porto Recanati, Corso Matteotti n. 224, ( C.F.: Parte_1
) in persona del curatore Dr.ssa rappresentato e difeso dall' Avv P.IVA_1 Parte_2
Fabrizio Iacopini ed elettivamente domiciliato in Macerata, Via Batà, 21 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro con sede in Macerata (MC), via Ungaretti n. Controparte_1
48 (P. IVA ), in persona dell'Amministratore Provvisorio rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Silvia Squadroni ed elettivamente domiciliata in Civitanova M. in Via Sabotino n. 30 presso lo studio del difensore
APPELLATA
Nonché
e per essa quale mandataria la (C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione regolarmente notificato la , quale mandataria di Controparte_3 Controparte_2
cessionaria del residuo credito (pari ad €. 4.771.945,84) di cui era in precedenza titolare Banca delle
Marche s.p.a. nei confronti della in forza del mutuo ipotecario stipulato il Parte_3
28.12.2007 per il complessivo importo di €. 5.500.000,00, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Macerata e per sentir Parte_1 Parte_4
dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto del 19.5.2015 con il quale la debitrice aveva conferito nella neocostituita Parte_1 Parte_4
un ramo di azienda comprendente la piena proprietà degli immobili siti in
[...]
Potenza Picena, C.da Torrenova, distinti al Catasto Terreni del Comune di Potenza Picena al foglio 22, part. 264 e part. 270, nonché al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al foglio 22, part. 135, cat.
D/1.
Si costituivano in giudizio con unica comparsa e Parte_1 Parte_4
opponendosi alla domanda
[...]
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento di ( sentenza n. 51/18 Parte_1
Tribunale Macerata il 16.11.2018), e con comparsa depositata il 21.11.2018 interveniva il
[...]
dichiarando di subentrare, nell'interesse della massa, nella posizione Parte_5
processuale della parte attrice facendo proprie le esplicate ragioni.
Non veniva espletata attività istruttoria ed il Tribunale di Macerata con sentenza n. 1016/2021 emessa il 26.10.2021 e pubblicata in data 26.10.21, così decideva : “1) dichiara improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice;
2) rigetta la domanda proposta dal Parte_1
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di cancellare la
[...]
trascrizione della domanda revocatoria proposta dal effettuata presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Macerata, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, avente n. reg. gen. 14200, n. reg. part. 10444, presentazione n. 35 del
10.12.2018; 4) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la Curatela Fallimentare in Parte_1
persona del Curatore chiedendo, in riforma della gravata pronuncia “ previo Parte_6 accertamento e declaratoria della sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda revocatoria sopra descritta proposta da quale mandataria di nei Controparte_3 Controparte_2
confronti delle società e Le nella Parte_1 Parte_7
quale a seguito del fallimento della società è subentrato il suo curatore affinché Parte_1
l'inopponibilità dell'atto dispositivo impugnato, depauperativo del patrimonio compiuto dal fallito
[...]
, venisse estesa a beneficio della massa dei creditori concorrenti;
accertato e Parte_1
dichiarato che la domanda proposta dall'attore originario e poi proseguita dalla curatela (senza che questa possa stravolgerne i contenuti) deve ritenersi pienamente provata per tabulas in ogni suo elemento sulla base della documentazione depositata in atti;
accertato e dichiarato che non sussiste,
a seguito del suddetto subentro della curatela, alcun onere allegatorio e/o probatorio aggiuntivo per la stessa rispetto all'oggetto della domanda originaria ed agli elementi e condizioni dell'azione già pendente accertato e dichiarato il pregiudizio subito dalla curatela (e della massa dei crediti rappresentati) a causa dell'atto revocando in quanto esso è in re ipsa e corrisponde a quello subito dall'attore originario così come allegato e provato;
accertato e dichiarato in via subordinata il pregiudizio subito in ogni caso dalla curatela a fronte della insufficienza del valore stimato dei beni residui in capo alla fallita a soddisfare i crediti ammessi al passivo;
accertato e dichiarato peraltro che lo stesso terzo beneficiario ha aderito alla domanda della curatela;
previa declaratoria di accoglimento dei motivi di appello, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 1016/2021, resa inter partes dal Tribunale di Macerata, pubblicata in data 26.10.2021, notificata a mezzo pec in data 28.10.2021 - accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e comunque revocare, nei confronti del con sede in Porto Parte_1
Recanati, Corso Matteotti n. 224, C.F. : , in persona del curatore del fallimento Dr.ssa P.IVA_1
(nata a [...] il [...], C.F. : nominata nella sentenza di Parte_2 C.F._1
fallimento n. 51/2018 del Tribunale di Macerata emessa il 07.11.2018 pubblicata in data 16.11.2018,
RG Fall. 46/2018, le disposizioni patrimoniali contenute nell'atto del 19.05.2015, a rogito notaio di Civitanova Marche, rep. 35099/15682, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Persona_1
Macerata il 22.05.2015, trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006, con cui la
[...]
ha disposto, a mezzo di conferimento in favore della Parte_1 Parte_8
di quanto segue: “piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria di mc.
[...]
40.000 e cabina elettrica con corte, il tutto sito nel Comune di Potenza Picena (MC), C. da Torrenova ed indentificato: - al Catasto Terreni al Foglio 22, part. 264, incolto sterrato, mq. 17.130; part. 270, seminativo, mq. 3.670, r.d.e. 10,42, r.a.e. 12,32 - al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 135, z.c. 2,
Cat. D/1, r.c. Euro 123,95, p. T. Confini proprietà , residua proprietà CP_4 Controparte_5 [...]
salvo altri. Confini all'intero: c. da Torrenova, proprietà demaniale, S.S. Adriatica, salvi Parte_1
altri.” - Ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata di annotare l'emananda sentenza, con esonero da responsabilità del Conservatore. Con vittoria di spese”.
Si costituiva l' appellata chiedendo Controparte_1
“respingere la domanda dell'appellante, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni già formulata nel giudizio di primo grado, condannare la curatela al risarcimento dei danni nella somma che risulterà di Giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. In via istruttoria acquisirsi gli atti relativi al fallimento n. 51/2018 Trib. Macerata ai danni di incluse le comunicazioni della Parte_1
curatela fin dalla sua apertura e le comunicazioni e le relazioni del custode della procedura RGEI n.
130/2015 Tribunale di Macerata.
Rimaneva contumace la quale mandataria della società Controparte_3 Controparte_2
All' udienza del 26 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che devono essere respinte le richieste istruttorie dell' appellata in quanto tardive e comunque irrilevanti per quanto si dirà in seguito.
L'appellante con i primi tre motivi da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione lamenta 1) “Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto (artt. 66
L.F. - 2901 c.c.), anche alla luce dell'interpretazione costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito, per aver parificato la disciplina del subentro del curatore in azione revocatoria promossa da altro creditore ante fallimento con quella della domanda revocatoria promossa ex novo dal curatore. Travisamento della realtà processuale ed errata sussunzione della fattispecie concreta
(subentro del curatore in revocatoria promossa da altro creditore) in quella astratta (azione revocatoria promossa dal curatore). Illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Errato ed inconferente richiamo a precedenti giurisprudenziali.”; 2) “Violazione dell'art. 112 cpc ed omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla attrice e proseguita dalla curatela. Omessa considerazione della documentazione prodotta da parte attrice in relazione alla fondatezza dell'azione revocatoria per sussistenza dei suoi presupposti”; 3) Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione di norme e principi di diritto (artt. 66 L.F. - 2901 c.c.) anche alla luce dell'interpretazione costante e uniforme della giurisprudenza di legittimità e di merito. Errata qualificazione come elemento costitutivo della domanda di elementi (ammissione al passivo di crediti) estranei alla presente domanda ed infondatezza delle carenze allegatorie e probatorie. In subordine: produzione dello stato passivo dichiarato esecutivo (documento di formazione successiva) e ulteriore conferma della sussistenza del pregiudizio arrecato alle ragioni attoree e della curatela.”.
In particolare, tra l' altro, contesta che il Tribunale abbia ritenuto che la Curatela, anche nel caso in cui essa intervenga in un giudizio revocatorio promosso ex art. 2901 c.c. dal creditore particolare del fallito, subentrando nell'interesse della massa nella posizione processuale dell'attore e nell'azione da esso esercitata, abbia i medesimi oneri processuali, quanto ai requisiti della domanda (in particolare l'eventus damni), che sarebbero gravanti in caso di proposizione ab origine di autonoma azione revocatoria da parte della curatela con la conseguenza che, secondo il primo giudice, “ Se, dunque, viene meno la legittimazione dell'originario creditore a coltivare l'azione, cui si sostituisce quella, propria ed autonoma, del curatore, ne consegue che la domanda proposta dal curatore, pur nell'ambito del processo già instaurato dal singolo creditore, in cui egli subentra, integra pur sempre gli estremi dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 66 L.F., di tal ché il suo accoglimento non può prescindere dalla verifica di sussistenza dei presupposti richiesti per l'esperimento della citata azione” ed ancora “ Facendo applicazione di tali principi di diritto al caso di specie, deve rilevarsi come il fallimento, nel termine deputato alla formazione del thema decidendum e, quindi, al maturare delle preclusioni assertive, si sia limitato a fare proprie tutte le deduzioni e difese della società attrice ed a sostenere, in punto eventus damni, che l'atto impugnato avrebbe ostacolato o, quanto meno, reso più difficoltosa la realizzazione del credito da parte dei creditori, oltre che dell'attore (cfr. pag. n. 14 della comparsa di costituzione), senza tuttavia avere non solo prodotto, ma invero neppure allegato l'entità della complessiva esposizione debitoria della società fallita o, comunque, l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato di crediti la cui entità era tale da conferire all'atto dispositivo revocando l'idoneità, in relazione alla situazione patrimoniale della debitrice, a rendere quanto meno più difficoltosa la realizzazione dei crediti sociali. Né, tanto meno, la curatela fallimentare ha svolto allegazioni in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio della fallita
[...]
Parte_1
I motivi sono fondati.
Invero la giurisprudenza sul punto è assolutamente pacifica: il Curatore può subentrare in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F. e, in tale caso, accetta la causa nello stato in cui si trova ed esercita un'azione che già esiste nella massa fallimentare: non si tratta quindi di una azione nuova, ma di una azione che si identifica con quella che lo stesso creditore ha esperito prima del fallimento (ex multis Cass. civ. n. 6795 del 28.2-7.3.2023). Ed il subentro del Curatore non implica alcun mutamento della domanda originaria bensì determina una estensione degli effetti della azione già avviata a vantaggio della massa dei creditori.
Il Curatore, di conseguenza, subentrando nel giudizio nello stato in cui si trova, non ha oneri di allegazione e di prova diversi ed ulteriori rispetto a quelli gravanti sul creditore che ha introdotto il giudizio, essendo sufficiente che egli si costituisca nella causa evidenziando di voler far propria la domanda della quale si controverte (situazione verificatasi nel caso di specie), affinché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti della intera massa dei creditori (cfr. Cass. civ. n. 614/2016).
Di contro il Tribunale ha citato pronunce inconferenti al caso di specie.
Ciò posto quanto alla procedibilità dell' azione, deve essere esaminato il motivo sub 4): “Omessa considerazione della documentazione prodotta in giudizio (pignoramento immobiliare, perizia depositata nell'esecuzione immobiliare RGE 130/15 del Tribunale Macerata, visura ipocatastale srl della società poi fallita, mutuo ipotecario) in relazione alla situazione patrimoniale della fallita in conseguenza del conferimento. Erroneo rilievo circa la non riconosciuta / non provata sussistenza dell'eventus damni. Mancato ed erroneo rilievo circa il fatto che il curatore non subentra nella posizione processuale del fallito e negli oneri probatori allo stesso incombenti. Omessa pronuncia sulla domanda”. Rileva l' appellante che erra il primo giudice nel non ritenere provato il requisito della diminuzione patrimoniale del debitore alienante a seguito del conferimento disposto in favore della
“ e non ha ritenuto l'applicabilità degli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2901 c.c. e dalla Parte_4
giurisprudenza in ordine agli oneri probatori, con la precisazione che il curatore non subentra nella posizione del fallito”.
Fermo restando quanto già statuito in ordine alla posizione del Curatore, resta da esaminare se nel caso in esame sussistano i requisiti richiesti dalla legge per accogliere la domanda di revocatoria.
Invero è previsto, in applicazione dell' art. 2901 c.c., che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore ovvero, se trattasi di atto anteriore al sorgere del credito, quando l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. E presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in revocatoria,
l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto o degli atti traslativi, e la ricorrenza, in capo al debitore della consapevolezza che, con gli atti di disposizione, è stata diminuita la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Conseguentemente il creditore risulta pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore "fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Ne consegue che nel caso in cui intervenga un atto di disposizione immobiliare, la variazione qualitativa del patrimonio configura il presupposto oggettivo dell'azione proposta e il suo atto deve ritenersi certamente assoggettabile a revocatoria, sussistendone tutti i presupposti del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Applicando tali principi al caso di specie il motivo deve essere accolto: a) con l'atto impugnato la
, in data 19.05.2015 a rogito notaio di Civitanova Parte_3 Persona_1
Marche, rep. 35099/15682 registrato presso la Agenzia delle Entrate di Macerata il 22.05.2015 trascritto a Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006 ( doc. 3 I° ) costituiva unitamente al sig.
una società in accomandita semplice denominata “ Controparte_6 Parte_8
nella quale conferiva un ramo di azienda, comprendente, tra l'altro, i diritti di
[...]
piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria. numerosi beni immobili;
b) il credito vantato dalla ( che ha provato documentalmente in I° la cessione dell'originario Controparte_2
credito vantato da Banca Marche producendo, oltre ad altri documenti, anche la notificazione della cessione a mezzo PEC alla in data 08/02/2018, ) era pari a 4.771.945,84 €, di cui Parte_1
era in precedenza titolare Banca delle Marche S.p.A., deriva da un mutuo ipotecario stipulato il 28 dicembre 2007 per il complessivo importo di 5.500.000,00 munito di formula esecutiva il 09.01.2014,
( cfr atto di precetto notificato alla debitrice il 30.01.2015 - doc. 5).; c) l'atto impugnato è stato stipulato successivamente alla notifica di un atto di pignoramento immobiliare (cfr. pig. Imm doc 6 I° notificato in data 29 aprile 2015 ).
Pacificamente risulta quindi provata sia la consapevolezza, da parte del debitore stesso del pregiudizio che mediante l'atto di disposizione sia stato in concreto arrecato alle ragioni del creditore e sia la componente oggettiva dell'azione pauliana, che consiste nel pregiudizio ("eventus damni ") arrecato a parte creditrice con la sottrazione degli immobili alla garanzia patrimoniale generica che assiste il credito e per il quale non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma, per converso, soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. ex multis, Cass. Sez. III, 4/7/2006 n. 15265; Cass. Civ., Sez. III,
14/10/2005, n. 19963; Cass. Civ., 24/07/2003, n. 11471).
Quanto alla posizione del terzo è solo da rilevare che la prova sul punto può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici ( cfr . Cass. n. 5658/2018, n.
18315/2015 e n. 27546/2014): e nel caso di specie risulta provato che il ha Controparte_6
Part partecipato al rogito quale legale rappresentante della e quale socio accomandante della Part costituita e quindi non poteva non essere a conoscenza della situazione economica della Società.
Anche questo motivo deve quindi essere accolto, mentre il quinto motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti
Quanto statuito accoglie le ulteriori doglianze delle parti.
L' appello deve pertanto essere accolto e la gravata sentenza riformata.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo tra il in persona del curatore e Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore Provvisorio. Nulla tra le parti e la
[...] CP_2
e per essa quale mandataria la rimasta contumace e che non ha quindi svolto
[...] Controparte_3
domande e né attività difensiva
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da
[...]
in persona del Curatore contro Parte_9 Controparte_1
in persona dell'Amministratore Provvisorio nonché la per
[...] Controparte_2
essa quale mandataria la ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. Controparte_3
1016/2021 pubblicata in data 26.10.21 e in riforma della stessa così dispone: - Accoglie l' appello;
- Per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della Curatela Fallimentare con Parte_1
sede in Porto Recanati, Corso Matteotti n. 224, in persona del Curatore le disposizioni patrimoniali contenute nell'atto del 19.05.2015, a rogito notaio di Civitanova Marche, rep. Persona_1
35099/15682, registrato presso la Agenzia delle Entrate di Macerata il 22.05.2015, trascritto a
Macerata il 25.05.2015 con formalità 4006, con cui la ha disposto, a mezzo di Parte_1
conferimento in favore della i seguenti beni: Parte_8
Piena proprietà di aree edificabili con potenzialità edificatoria di mc. 40.000 e cabina elettrica con corte, il tutto sito nel Comune di Potenza Picena (MC), C. da Torrenova ed indentificato:
- al Catasto Terreni al Foglio 22, part. 264, incolto sterrato, mq. 17.130; part. 270, seminativo, mq.
3.670, r.d.e. 10,42, r.a.e. 12,32
- al Catasto Fabbricati al Foglio 22, part. 135, z.c. 2, Cat. D/1, r.c. Euro 123,95, p. T. Confini proprietà
, residua proprietà salvo altri. Confini all'intero: c. da CP_4 Controparte_5 Parte_1
Torrenova, proprietà demaniale, S.S. Adriatica, salvi altri.
- Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Macerata di annotare l'emananda sentenza, con esonero da responsabilità del Conservatore.
- Condanna in persona dell'Amministratore Controparte_1
Provvisorio al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in €. 17.203,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge e per il secondo grado in complessivi €. 20.335,00 oltre €. 2.556,20 per rimborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Maria Ida Ercoli