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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore sul ricorso ex artt. 375 e 372 c.c. depositato in data 27 febbraio 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._2 preso atto che il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
visto il parere favorevole del G.T.; esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che la minore è erede con beneficio d'inventario del defunto nonno Persona_2 deceduto a Tresignana il 02/12/2023; rilevato che alla minore erede spetta per rappresentazione la quota di 1/6; rilevato che come emerge dal verbale d'inventario dei beni relitti il defunto era titolare, fra l'altro, del conto corrente cointestato alla di lui moglie, presso la filiale di Copparo CP_1
n. 3395693 avente un saldo alla data del decesso di 25607,37; rilevato che come emerge dal verbale d'inventario l'eredità è gravata da passività; preso atto che l'istante ha domandato l'autorizzazione all'estinzione del predetto rapporto con liquidazione a favore della minore della quota di relativa spettanza;
Controparte_2 osservato che la riscossione dei crediti si impone quale atto conseguente all'accettazione dell'eredità da parte degli eredi così come la suddivisione pro quota;
osservato che nonostante la divisione le somme così incassate dovranno previamente essere destinate al pagamento dei debiti dell'eredità qualora ancora esistenti;
ritenuto di concedere la provvisoria esecutività del presente decreto al fine di consentire agli eredi di espletare celermente tutti gli adempimenti relativi alla successione;
visti gli artt. 372 e 375 c.c.; autorizza la ricorrente nella suindicata qualità alla riscossione delle somme di spettanza della figlia minore erede di cui al conto corrente - filiale di Copparo n. 3395693, con obbligo di CP_1 depositarle su conto corrente intestato in via esclusiva alla minore e di destinarle al pagamento dei debiti ereditari se ancora esistenti, il tutto comunque con vincolo pupillare.
Dispone l'immediata efficacia del presente decreto ex art. 741 c.p.c.
Così deciso in Ferrara il giorno 27 marzo 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore sul ricorso ex artt. 375 e 372 c.c. depositato in data 27 febbraio 2025 da parte di:
(c.f. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
, nata a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._2 preso atto che il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
visto il parere favorevole del G.T.; esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che la minore è erede con beneficio d'inventario del defunto nonno Persona_2 deceduto a Tresignana il 02/12/2023; rilevato che alla minore erede spetta per rappresentazione la quota di 1/6; rilevato che come emerge dal verbale d'inventario dei beni relitti il defunto era titolare, fra l'altro, del conto corrente cointestato alla di lui moglie, presso la filiale di Copparo CP_1
n. 3395693 avente un saldo alla data del decesso di 25607,37; rilevato che come emerge dal verbale d'inventario l'eredità è gravata da passività; preso atto che l'istante ha domandato l'autorizzazione all'estinzione del predetto rapporto con liquidazione a favore della minore della quota di relativa spettanza;
Controparte_2 osservato che la riscossione dei crediti si impone quale atto conseguente all'accettazione dell'eredità da parte degli eredi così come la suddivisione pro quota;
osservato che nonostante la divisione le somme così incassate dovranno previamente essere destinate al pagamento dei debiti dell'eredità qualora ancora esistenti;
ritenuto di concedere la provvisoria esecutività del presente decreto al fine di consentire agli eredi di espletare celermente tutti gli adempimenti relativi alla successione;
visti gli artt. 372 e 375 c.c.; autorizza la ricorrente nella suindicata qualità alla riscossione delle somme di spettanza della figlia minore erede di cui al conto corrente - filiale di Copparo n. 3395693, con obbligo di CP_1 depositarle su conto corrente intestato in via esclusiva alla minore e di destinarle al pagamento dei debiti ereditari se ancora esistenti, il tutto comunque con vincolo pupillare.
Dispone l'immediata efficacia del presente decreto ex art. 741 c.p.c.
Così deciso in Ferrara il giorno 27 marzo 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri