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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 01/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 [...]
, e , nata a [...], il [...] c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Grammichele (CT), C.so Vittorio Emanuele n. 49, presso lo studio professionale dell'Avv. Gianfranco Morello, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Giovanni Lisi
( , giusta procura in atti;
Email_1
opponenti
CONTRO
c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Caltagirone, via Vittorio Emanuele Orlando n. 22 presso lo studio professionale dell'avv. Paola Dieli, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spampinato
( , giusta procura in atti;
Email_2
opposta
E codice fiscale e partita IVA n. in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentate pro tempore, e per essa quale nuova denominazione della CP_3
p. IVA quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Enna (EN), via
Roma n. 135, presso lo studio professionale dell'Avv. Marcella Polizzotto
( che la rappresenta e difende giusta procura Email_3
in atti;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2013 emesso da questo Tribunale in data
4.11.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, la complessiva somma di € 62.462,91, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data da giorno 11 ottobre 2012 e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo dei rapporti intrattenuti da con il Parte_1 Controparte_4
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente;
2) l'arbitrario uso, da parte della banca, dello ius variandi nell'applicazione delle condizioni contrattuali;
3)
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
4) la nullità della commissione di massimo scoperto;
5) la nullità del contratto di conto corrente in quanto “non è collegato nelle sue proprie pagine e dette pagine non sono sottoscritte”; 6) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento.
Quanto alle garanzie fideiussorie, gli opponenti hanno rilevato: 1) la decadenza dell'istituto di credito, ex art. 1957 c.c., dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante, per non essersi attivato in via giudiziale nei confronti del debitore principale, “entro due/sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”; 2) l'invalidità delle stesse per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., oltreché la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo l'istituto comunicato al fideiussore il peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito.
Con comparsa del 30.04.2014, si è costituita la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta.
In particolare, la creditrice opposta ha dedotto: 1) la sottoscrizione, da parte degli opponenti, di tutti i contratti, con espressa approvazione delle condizioni contrattuali ivi contenute;
2) la mancata contestazione degli estratti conto ex art. 119 t.u.b.; 3) l'invio regolare delle comunicazioni, ex art. 118
t.u.b., di variazione delle condizioni applicate ai rapporti oggetto di causa;
4) la legittimità della capitalizzazione trimestrale ivi prevista;
5) la prescrizione delle domande relative agli interessi moratori e contabilizzati oltre cinque anni dalla notifica della citazione. Sui rapporti fideiussori, la convenuta ha dedotto che gli opponenti hanno specificatamente sottoscritto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nonché la clausola relativa all'obbligo, a carico del fideiussore, di tenersi informato delle condizioni patrimoniali del debitore.
Con comparsa depositata il 17.01.2018, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
in persona legale rappresentante pro tempore e, per essa, la quale cessionaria
[...] CP_3
del credito oggetto di causa, riportandosi alle difese già svolte da parte opposta.
La causa – istruita mediante la sola produzione documentale e, nelle more, assegnata all'odierna decidente – è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001).
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta, tra l'altro, dei seguenti documenti: contratto di conto corrente n. 300788444 sottoscritto dall'opponente, con allegati estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. ed estratti conto scalari;
contratto di mutuo chirografario del 23.4.2007, con allegato piano di ammortamento ed estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b.; lettera fideiussoria sottoscritta da il 27.06.2002 e successive Parte_2
integrazioni del 19.11.2002, 14.01.2003, 08.08.2006, 23.04.07 e 10.04.2008.
A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha invero contestato la sussistenza dei rapporti negoziali né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Quanto, in primo luogo, alla capitalizzazione degli interessi passivi, si osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso de quo – art. 25, comma 3 D.lgs. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 T.U.B., come attuata dalla delibera CICR 09.02.2000 – essa deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima reciprocità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, la chiara pattuizione della capitalizzazione degli interessi, a credito e a debito, con pari periodicità trimestrale, rende pacificamente valida la clausola contrattuale e gli interessi in tal modo calcolati (cfr. art. 8 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” allegato al contratto di conto corrente, in atti).
Sono svolte in termini assolutamente generici e sono prive di qualsivoglia supporto probatorio le contestazioni svolte in ordine alla lamentata modifica in peius delle condizioni contrattuali;
e alla dedotta applicazione, ai rapporti per cui si controverte, di interessi ultralegali.
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio di diritto, secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni, essendo invece tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso –, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, n. 3869 del 2019).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno invero fornito alcun elemento in tal senso, affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché di carattere esplorativo (cfr.
Cass., n. 10373 del 2019).
Pure svolte in termini assolutamente generici sono le contestazioni formulate in ordine alla, per vero, solo adombrata nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa. È parimenti generica, oltre che infondata, l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente poiché non sottoscritto in tutte le sue pagine, non essendo tale requisito richiesto ai fini della validità del contratto.
L'eccezione di illegittimità ex artt. 1283 e 1284 c.c., del piano di ammortamento cd. alla francese è generica e infondata, in quanto quest'ultimo si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Pertanto, il piano di ammortamento cd. alla francese non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 5583 del 2019; conforme da ultimo, CdA
Roma, n. 2126 del 2023).
E infatti “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024; Cass., n. 1168 del
2025).
Orbene, il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevede, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese, ma anche lo sviluppo del relativo piano (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio), con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi. Pertanto, il cliente è stato messo in grado di conoscere, mediante una semplice sommatoria, quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento pattuiti.
In merito al lamentato fenomeno di anatocismo, si ribadisce che – come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito – il piano di ammortamento contestato non produce di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge, se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo. Tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (cfr. tra le tante, Cass., n. 1168 del 2025; App.
Brescia, n. 1597 del 2019).
Sono infine inammissibili, poiché sollevate per la prima volta soltanto in occasione dell'udienza del 18.5.2022, le contestazioni relative alle eccepita applicazione, al rapporto di conto corrente, di una DIF dello 0,40% e di una “Commissione oltre utilizzi fido”, asseritamente non previste contrattualmente.
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Con riguardo alle contestazioni svolte in merito alle garanzie prestata da , giova Parte_2
preliminarmente rammentare, in punto di diritto che, come confermato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore ( cfr. Cass.
SS.UU., n. 3947 del 2010; Cass., n. 30181 del 2018).
Successivamente è stato, altresì, affermato, in ordine alla interferenza fra le due fattispecie, che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass., n. 30181 del 2018 Cass. 22223 del 2014; Cass.
16213/2015; Trib. Palermo, n. 5294 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, i negozi sottoscritti dalla garante prevedono espressamente la clausola secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni CP_4 altro accessorio” (cfr. art 7 di ciascuno dei negozi di garanzia, in documenti indicati al n. 3 del fascicolo monitorio).
L'inserimento di tale clausola, e segnatamente dell'inciso “immediatamente […], a semplice richiesta”, pur non essendo da solo decisivo nel qualificare il negozio come autonomo di garanzia, costituisce tuttavia significativo indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione (Trib. Napoli, n. 979 del 2023; cfr. in tal senso anche cfr. Cass. SS. UU. sentenza n. 3947 del 2010; Trib. Milano, n. 6297 del 2024, Trib. Vibo Valentia, n.37 del 2023; Trib.
Firenze, n. 1722 del 2020).
A ciò si aggiunga che la garante ha espressamente rinunciato ad opporre eccezioni riguardo all'eventuale recesso del (art. 9), nonché alla citata previsione di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); CP_4
e che la medesima ha sottoscritto la clausola secondo cui “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
Tali previsioni sono da ritenersi sintomatiche della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, tenuto conto che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione proprio per l'assenza di accessorietà della garanzia (cfr. Trib. Milano, n. 6297 del 2024,
Trib. Vibo Valentia, n.37 del 2023).
A tale qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, consegue una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto di cui all'art. 1957 c.c. (nel caso di specie oltretutto espressamente derogato), salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti (cfr. Tribunale,
Chieti, sez. I, 08/09/2023, n. 474; Cass. civ., n. 7883 del 28/03/2017).
Vale appena rilevare infine che, quand'anche si ritenesse integrata la fattispecie fideiussoria,
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sarebbe comunque infondata, atteso che dalla lettura delle condizioni relative ai negozi di cui si tratta, si evince come la garante abbia espressamente rinunciato al ricorso a tale termine, con relativa duplice sottoscrizione della clausola contrattuale di cui all'art. 6 del suddetto contratto (cfr. documenti indicati al n. 3 del fascicolo monitorio).
Si rammenta, in proposito, l'incontroverso principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. può indubbiamente essere oggetto di rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di diritto disponibile, che non viola alcun principio di ordine pubblico. Tale pattuizione, difatti, determina esclusivamente l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (ex multis Cass. n. 9379 del 2018; Cass., n. 28943 del 2017).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata da parte opponente.
************* Alla luce quanto rilevato, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, deve essere altresì rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità (totale o in subordine parziale) delle garanzie prestate da per violazione della normativa antitrust e, segnatamente per violazione delle Parte_2 clausole contenute nello schema ABI sanzionato dalla NC d'LI, eccezione sollevata per la prima volta in seno alle note di udienza depositate il 10.5.2022.
Va in proposito premesso che, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, la NC d'LI ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Con la sentenza n. 2207 del 2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato, fra le altre, la questione concernente la relazione giuridica sussistente tra comportamenti o intese anticoncorrenziali e contratti c.d. “a valle” applicativi dell'intesa, affermando che il consumatore o, comunque, il soggetto operante nel mercato che abbia visto elusa la propria possibilità di scelta nel mercato in virtù della suddetta relazione tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte, può azionare i rimedi previsti dalla legge, quali le azioni di nullità e di risarcimento del danno, davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Quanto al regime probatorio gravante sull'attore e alla valenza da attribuire alle decisioni assunte dall'Autorità garante che abbiano accertato la violazione della disciplina antitrust da parte dell'intesa, la Corte di Cassazione ha sottolineato l'utilizzabilità da parte dei consumatori degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte;
in tal senso, il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico, “impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede” (Cass., n. 13486 del 2019).
Sulla questione, poi, dell'attitudine di detta nullità a travolgere l'intero contratto oppure le sole “clausole conformi” riprodotte nel singolo contratto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il principio secondo cui: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. n. 41994 del 2021). È stato in proposito, anche di recente, confermato che “spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass., n. 30383 del 2024; Cass. n. 18794 del
2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà (Cass., n. 30383 del 2024).
Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, preme osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, come specificamente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., in termini, Cass., n. 30383 del 2024):
i) l'esistenza del provvedimento della NC d'LI;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'LI (ovvero l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005), di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole in un periodo differente, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata. Ed invero, come precisato dalla citata giurisprudenza, la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass., n. 30383 del 2024 e Cass. n. 16102 del 2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(v. ex aliis Cass. n. 4867 del 2024, Cass. n. 34053 del 2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(Cass., n. 26242 del 2014) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr.,
Cass., n. 30383 del 2024 e, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella fattispecie in esame, le garanzie prestate, per un verso non possono essere qualificate come fideiussioni omnibus, dovendosi piuttosto qualificare – alla luce di quanto sopra esposto – come contratti autonomi di garanzia, e, per altro verso, neppure ricadono nel periodo interessato dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della NC d'LI, peraltro nemmeno prodotto in atti dagli opponenti, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 e il maggio 2005, essendo state sottoscritte rispettivamente il 27.6.2002 e il 8.8.2006.
Di conseguenza, come in qualunque causa stand alone, è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile (cfr. Trib. , Milano, n. 6297 del 2024, Trib. Pavia, n.736 del 2022, aventi specifico riguardo ad ipotesi di contratto autonomo di garanzia;
e Trib. Napoli, n. 5264 del 2023).
Più precisamente, è stato affermato che il rilievo che il contratto oggetto di giudizio non può essere ricompreso nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, “determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. – l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.
2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto i fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio, non avendo né documentato né altrimenti provato la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o a restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione dei contratti in analisi;
la relativa eccezione deve pertanto essere rigettata.
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Parimenti infondate sono le contestazioni svolte dall'opponente ai sensi dell'art. 1956 c.c.
L'art. 1956 c.c. – da ritenersi applicabile anche al contratto autonomo di garanzia (Trib.
Milano, n. 9100 del 2015) – prevede infatti che il garante è liberato dalle proprie obbligazioni ogniqualvolta il creditore garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia concesso credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del fideiussore.
Giova in proposito ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sulla questione, secondo cui “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito ” (cfr., tra le tante, Cass. n.
34685 del 2022; Cass. n. 23422 del 17.11.2016; Trib. Lodi, n. 3 del 2022).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. civ., n. 20713 del 2023, cfr. anche Cass., n. 2965 del 2005 e Cass., n. 8485 del 1995).
In applicazione di tali principi, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha dunque ritenuto che tale ultima presunzione può configurarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui “debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia coniuge o familiare convivente” (Cass., n. 54 del 2021; Cass., n. 3761 del 2006; Cass., n. 7587 del
2001; Cass., n. 12456 del 1997).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti non hanno dedotto né documentato la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 1956 c.c. e, per contro, deve ritenersi operante la presunzione di conoscenza delle difficoltà economiche del debitore – alla stregua dei principi sopra richiamati – in considerazione del rapporto di coniugio sussistente tra gli opponenti.
Anche tale eccezione deve dunque essere rigettata.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2
rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 249/2013 emesso dall'intestato
Tribunale il 4.11.2013.
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La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
e vanno condannati in solido al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2
opposta, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 249/13 reso da questo Tribunale in data 04.11.2013, che
DICHIARA esecutivo;
-CONDANNA e al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2
dalla parte opposta che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 [...]
, e , nata a [...], il [...] c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Grammichele (CT), C.so Vittorio Emanuele n. 49, presso lo studio professionale dell'Avv. Gianfranco Morello, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Giovanni Lisi
( , giusta procura in atti;
Email_1
opponenti
CONTRO
c.f. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Caltagirone, via Vittorio Emanuele Orlando n. 22 presso lo studio professionale dell'avv. Paola Dieli, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spampinato
( , giusta procura in atti;
Email_2
opposta
E codice fiscale e partita IVA n. in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentate pro tempore, e per essa quale nuova denominazione della CP_3
p. IVA quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Enna (EN), via
Roma n. 135, presso lo studio professionale dell'Avv. Marcella Polizzotto
( che la rappresenta e difende giusta procura Email_3
in atti;
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02.05.2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 249/2013 emesso da questo Tribunale in data
4.11.2013, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido, rispettivamente quale debitore principale e quale fideiussore, la complessiva somma di € 62.462,91, oltre interessi legali maturati e maturandi a far data da giorno 11 ottobre 2012 e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo dei rapporti intrattenuti da con il Parte_1 Controparte_4
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente;
2) l'arbitrario uso, da parte della banca, dello ius variandi nell'applicazione delle condizioni contrattuali;
3)
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
4) la nullità della commissione di massimo scoperto;
5) la nullità del contratto di conto corrente in quanto “non è collegato nelle sue proprie pagine e dette pagine non sono sottoscritte”; 6) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di finanziamento.
Quanto alle garanzie fideiussorie, gli opponenti hanno rilevato: 1) la decadenza dell'istituto di credito, ex art. 1957 c.c., dal diritto di pretendere l'adempimento dal garante, per non essersi attivato in via giudiziale nei confronti del debitore principale, “entro due/sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale”; 2) l'invalidità delle stesse per violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., oltreché la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo l'istituto comunicato al fideiussore il peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito.
Con comparsa del 30.04.2014, si è costituita la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta.
In particolare, la creditrice opposta ha dedotto: 1) la sottoscrizione, da parte degli opponenti, di tutti i contratti, con espressa approvazione delle condizioni contrattuali ivi contenute;
2) la mancata contestazione degli estratti conto ex art. 119 t.u.b.; 3) l'invio regolare delle comunicazioni, ex art. 118
t.u.b., di variazione delle condizioni applicate ai rapporti oggetto di causa;
4) la legittimità della capitalizzazione trimestrale ivi prevista;
5) la prescrizione delle domande relative agli interessi moratori e contabilizzati oltre cinque anni dalla notifica della citazione. Sui rapporti fideiussori, la convenuta ha dedotto che gli opponenti hanno specificatamente sottoscritto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., nonché la clausola relativa all'obbligo, a carico del fideiussore, di tenersi informato delle condizioni patrimoniali del debitore.
Con comparsa depositata il 17.01.2018, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_2
in persona legale rappresentante pro tempore e, per essa, la quale cessionaria
[...] CP_3
del credito oggetto di causa, riportandosi alle difese già svolte da parte opposta.
La causa – istruita mediante la sola produzione documentale e, nelle more, assegnata all'odierna decidente – è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
Preme osservare, in punto di diritto, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo
è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001).
Tali principi trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore;
raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume veste sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ. n. 4800 del 2007, conf. Cass., n. 21101 del 2015).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo de quo sulla scorta, tra l'altro, dei seguenti documenti: contratto di conto corrente n. 300788444 sottoscritto dall'opponente, con allegati estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. ed estratti conto scalari;
contratto di mutuo chirografario del 23.4.2007, con allegato piano di ammortamento ed estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b.; lettera fideiussoria sottoscritta da il 27.06.2002 e successive Parte_2
integrazioni del 19.11.2002, 14.01.2003, 08.08.2006, 23.04.07 e 10.04.2008.
A fronte di tale produzione, parte opponente – che non ha invero contestato la sussistenza dei rapporti negoziali né il proprio inadempimento contrattuale – ha formulato eccezioni che si rivelano generiche ed infondate per le motivazioni di seguito spiegate.
Quanto, in primo luogo, alla capitalizzazione degli interessi passivi, si osserva che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al caso de quo – art. 25, comma 3 D.lgs. 342/1999, che ha modificato l'art. 120 T.U.B., come attuata dalla delibera CICR 09.02.2000 – essa deve ritenersi ammessa a condizione che sia prevista la medesima reciprocità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, e che la stessa risulti da espressa pattuizione scritta.
Nella fattispecie, la chiara pattuizione della capitalizzazione degli interessi, a credito e a debito, con pari periodicità trimestrale, rende pacificamente valida la clausola contrattuale e gli interessi in tal modo calcolati (cfr. art. 8 delle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” allegato al contratto di conto corrente, in atti).
Sono svolte in termini assolutamente generici e sono prive di qualsivoglia supporto probatorio le contestazioni svolte in ordine alla lamentata modifica in peius delle condizioni contrattuali;
e alla dedotta applicazione, ai rapporti per cui si controverte, di interessi ultralegali.
È appena il caso di rammentare, a tal proposito, l'incontroverso principio di diritto, secondo cui l'attore non può limitarsi a generiche contestazioni, essendo invece tenuto a precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che si ritengono non dovuti, di tal guisa assolvendo ad un preciso onere di specificazione sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Il cliente che si dolga dell'applicazione di un tasso usurario è, invero, tenuto ad indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, specificando il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso –, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i tassi soglia rilevati nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, allegando, a tale fine, i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 relativi ai periodi in contestazione (cfr. tra le tante, Tribunale Roma, n. 3869 del 2019).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno invero fornito alcun elemento in tal senso, affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché di carattere esplorativo (cfr.
Cass., n. 10373 del 2019).
Pure svolte in termini assolutamente generici sono le contestazioni formulate in ordine alla, per vero, solo adombrata nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa. È parimenti generica, oltre che infondata, l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente poiché non sottoscritto in tutte le sue pagine, non essendo tale requisito richiesto ai fini della validità del contratto.
L'eccezione di illegittimità ex artt. 1283 e 1284 c.c., del piano di ammortamento cd. alla francese è generica e infondata, in quanto quest'ultimo si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Pertanto, il piano di ammortamento cd. alla francese non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr., tra le tante, Trib. Roma, n. 5583 del 2019; conforme da ultimo, CdA
Roma, n. 2126 del 2023).
E infatti “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024; Cass., n. 1168 del
2025).
Orbene, il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevede, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese, ma anche lo sviluppo del relativo piano (cfr. documentazione allegata al fascicolo monitorio), con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi. Pertanto, il cliente è stato messo in grado di conoscere, mediante una semplice sommatoria, quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento pattuiti.
In merito al lamentato fenomeno di anatocismo, si ribadisce che – come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito – il piano di ammortamento contestato non produce di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge, se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo. Tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (cfr. tra le tante, Cass., n. 1168 del 2025; App.
Brescia, n. 1597 del 2019).
Sono infine inammissibili, poiché sollevate per la prima volta soltanto in occasione dell'udienza del 18.5.2022, le contestazioni relative alle eccepita applicazione, al rapporto di conto corrente, di una DIF dello 0,40% e di una “Commissione oltre utilizzi fido”, asseritamente non previste contrattualmente.
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Con riguardo alle contestazioni svolte in merito alle garanzie prestata da , giova Parte_2
preliminarmente rammentare, in punto di diritto che, come confermato dalla ormai consolidata giurisprudenza in materia, “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore ( cfr. Cass.
SS.UU., n. 3947 del 2010; Cass., n. 30181 del 2018).
Successivamente è stato, altresì, affermato, in ordine alla interferenza fra le due fattispecie, che "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(cosiddetto "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass., n. 30181 del 2018 Cass. 22223 del 2014; Cass.
16213/2015; Trib. Palermo, n. 5294 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, i negozi sottoscritti dalla garante prevedono espressamente la clausola secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni CP_4 altro accessorio” (cfr. art 7 di ciascuno dei negozi di garanzia, in documenti indicati al n. 3 del fascicolo monitorio).
L'inserimento di tale clausola, e segnatamente dell'inciso “immediatamente […], a semplice richiesta”, pur non essendo da solo decisivo nel qualificare il negozio come autonomo di garanzia, costituisce tuttavia significativo indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione (Trib. Napoli, n. 979 del 2023; cfr. in tal senso anche cfr. Cass. SS. UU. sentenza n. 3947 del 2010; Trib. Milano, n. 6297 del 2024, Trib. Vibo Valentia, n.37 del 2023; Trib.
Firenze, n. 1722 del 2020).
A ciò si aggiunga che la garante ha espressamente rinunciato ad opporre eccezioni riguardo all'eventuale recesso del (art. 9), nonché alla citata previsione di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); CP_4
e che la medesima ha sottoscritto la clausola secondo cui “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).
Tali previsioni sono da ritenersi sintomatiche della volontà di svincolare la garanzia dal rapporto sottostante, tenuto conto che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione proprio per l'assenza di accessorietà della garanzia (cfr. Trib. Milano, n. 6297 del 2024,
Trib. Vibo Valentia, n.37 del 2023).
A tale qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia, consegue una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto di cui all'art. 1957 c.c. (nel caso di specie oltretutto espressamente derogato), salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti (cfr. Tribunale,
Chieti, sez. I, 08/09/2023, n. 474; Cass. civ., n. 7883 del 28/03/2017).
Vale appena rilevare infine che, quand'anche si ritenesse integrata la fattispecie fideiussoria,
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sarebbe comunque infondata, atteso che dalla lettura delle condizioni relative ai negozi di cui si tratta, si evince come la garante abbia espressamente rinunciato al ricorso a tale termine, con relativa duplice sottoscrizione della clausola contrattuale di cui all'art. 6 del suddetto contratto (cfr. documenti indicati al n. 3 del fascicolo monitorio).
Si rammenta, in proposito, l'incontroverso principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. può indubbiamente essere oggetto di rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di diritto disponibile, che non viola alcun principio di ordine pubblico. Tale pattuizione, difatti, determina esclusivamente l'assunzione per il garante del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (ex multis Cass. n. 9379 del 2018; Cass., n. 28943 del 2017).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata da parte opponente.
************* Alla luce quanto rilevato, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, deve essere altresì rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità (totale o in subordine parziale) delle garanzie prestate da per violazione della normativa antitrust e, segnatamente per violazione delle Parte_2 clausole contenute nello schema ABI sanzionato dalla NC d'LI, eccezione sollevata per la prima volta in seno alle note di udienza depositate il 10.5.2022.
Va in proposito premesso che, con provvedimento n. 55 del 2/5/2005, la NC d'LI ha dichiarato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Con la sentenza n. 2207 del 2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato, fra le altre, la questione concernente la relazione giuridica sussistente tra comportamenti o intese anticoncorrenziali e contratti c.d. “a valle” applicativi dell'intesa, affermando che il consumatore o, comunque, il soggetto operante nel mercato che abbia visto elusa la propria possibilità di scelta nel mercato in virtù della suddetta relazione tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte, può azionare i rimedi previsti dalla legge, quali le azioni di nullità e di risarcimento del danno, davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Quanto al regime probatorio gravante sull'attore e alla valenza da attribuire alle decisioni assunte dall'Autorità garante che abbiano accertato la violazione della disciplina antitrust da parte dell'intesa, la Corte di Cassazione ha sottolineato l'utilizzabilità da parte dei consumatori degli accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte;
in tal senso, il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico, “impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede” (Cass., n. 13486 del 2019).
Sulla questione, poi, dell'attitudine di detta nullità a travolgere l'intero contratto oppure le sole “clausole conformi” riprodotte nel singolo contratto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il principio secondo cui: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. n. 41994 del 2021). È stato in proposito, anche di recente, confermato che “spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass., n. 30383 del 2024; Cass. n. 18794 del
2023). Sicché è destituita di qualunque fondamento la pretesa di veder rilevata d'ufficio dal giudice la totale nullità della fideiussione perché le parti non avrebbero concluso il contratto in mancanza delle tre clausole, laddove le parti stesse non abbiano dedotto e provato siffatto assetto della loro volontà (Cass., n. 30383 del 2024).
Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, preme osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè, come specificamente evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., in termini, Cass., n. 30383 del 2024):
i) l'esistenza del provvedimento della NC d'LI;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'LI (ovvero l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005), di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole in un periodo differente, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata. Ed invero, come precisato dalla citata giurisprudenza, la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass., n. 30383 del 2024 e Cass. n. 16102 del 2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(v. ex aliis Cass. n. 4867 del 2024, Cass. n. 34053 del 2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(Cass., n. 26242 del 2014) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr.,
Cass., n. 30383 del 2024 e, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Nella fattispecie in esame, le garanzie prestate, per un verso non possono essere qualificate come fideiussioni omnibus, dovendosi piuttosto qualificare – alla luce di quanto sopra esposto – come contratti autonomi di garanzia, e, per altro verso, neppure ricadono nel periodo interessato dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 della NC d'LI, peraltro nemmeno prodotto in atti dagli opponenti, la cui istruttoria (per come si è detto) ha coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre
2002 e il maggio 2005, essendo state sottoscritte rispettivamente il 27.6.2002 e il 8.8.2006.
Di conseguenza, come in qualunque causa stand alone, è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile (cfr. Trib. , Milano, n. 6297 del 2024, Trib. Pavia, n.736 del 2022, aventi specifico riguardo ad ipotesi di contratto autonomo di garanzia;
e Trib. Napoli, n. 5264 del 2023).
Più precisamente, è stato affermato che il rilievo che il contratto oggetto di giudizio non può essere ricompreso nell'ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente, “determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore - come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta - ex art. 2697 c.c. – l'allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.
2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificamente dell'uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto i fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna rappresentazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica” (cfr. Trib. Napoli, sentenza n. 5264 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio, non avendo né documentato né altrimenti provato la sussistenza di un accordo tra istituti di credito volto a escludere o a restringere la concorrenza nel settore dei contratti autonomi di garanzia al momento della conclusione dei contratti in analisi;
la relativa eccezione deve pertanto essere rigettata.
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Parimenti infondate sono le contestazioni svolte dall'opponente ai sensi dell'art. 1956 c.c.
L'art. 1956 c.c. – da ritenersi applicabile anche al contratto autonomo di garanzia (Trib.
Milano, n. 9100 del 2015) – prevede infatti che il garante è liberato dalle proprie obbligazioni ogniqualvolta il creditore garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia concesso credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del fideiussore.
Giova in proposito ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sulla questione, secondo cui “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito ” (cfr., tra le tante, Cass. n.
34685 del 2022; Cass. n. 23422 del 17.11.2016; Trib. Lodi, n. 3 del 2022).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cass. civ., n. 20713 del 2023, cfr. anche Cass., n. 2965 del 2005 e Cass., n. 8485 del 1995).
In applicazione di tali principi, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha dunque ritenuto che tale ultima presunzione può configurarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui “debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio, ovvero sia coniuge o familiare convivente” (Cass., n. 54 del 2021; Cass., n. 3761 del 2006; Cass., n. 7587 del
2001; Cass., n. 12456 del 1997).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti non hanno dedotto né documentato la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 1956 c.c. e, per contro, deve ritenersi operante la presunzione di conoscenza delle difficoltà economiche del debitore – alla stregua dei principi sopra richiamati – in considerazione del rapporto di coniugio sussistente tra gli opponenti.
Anche tale eccezione deve dunque essere rigettata.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, l'opposizione proposta da e deve essere Parte_1 Parte_2
rigettata e deve pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo n. 249/2013 emesso dall'intestato
Tribunale il 4.11.2013.
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La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e, pertanto,
e vanno condannati in solido al pagamento, in favore della parte Parte_1 Parte_2
opposta, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle allegate, in ragione della non complessità delle questioni trattate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione ed istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 249/13 reso da questo Tribunale in data 04.11.2013, che
DICHIARA esecutivo;
-CONDANNA e al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2
dalla parte opposta che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Caltagirone, 1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore