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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4923/2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Marina Giannini
-ricorrenti -
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2019 con sentenza n. 9523/2019 pubbl. il 7 maggio 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente, con collocamento preferenziale presso la casa materna in Via San
Biagio Platani n. 290 - Roma;
2) il padre, nel rispetto degli impegni scolastici e non del figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì e il mercoledì dall'ora di uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente con accompagno a scuola. Il minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 14,00 del sabato (fine turno lavorativo del padre) fino alla mattina del lunedì seguente con accompagno a scuola.
Riguardo alle vacanze, trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore, Per_1 alternativamente, un periodo di 7/15 giorni alternati durante le vacanze estive (nei mesi di luglio e agosto), da stabilirsi d'accordo tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle vacanze di Natale il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori.
trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre con l'altro Per_1 ad anni alterni;
il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro ad anni alterni.
Per le vacanze pasquali: Pasqua con un genitore e TA con l'altro, sempre ad anni alterni. I ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza. Per il compleanno di , i genitori si renderanno disponibili a Per_1 trascorrerlo insieme;
3) il sig. corrisponderà, quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore , l'importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese presso il domicilio della madre, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
per quanto riguarda le spese straordinarie per il figlio, i ricorrenti dichiarano che saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno e, comunque, secondo quanto previsto per la regolazione delle stesse dal Protocollo
D'Intesa del Tribunale, concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, che le parti dichiarano di aver esaminato ed accettato e da ritenersi parte integrante del presente accordo;
4) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5) compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 7 settembre 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4923/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 7 settembre 2008 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00474, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 11 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4923/2024, vertente
TRA
, Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...]
entrambi con il patrocinio dell'avv. Marina Giannini
-ricorrenti -
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Parte_2 effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2019 con sentenza n. 9523/2019 pubbl. il 7 maggio 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente, con collocamento preferenziale presso la casa materna in Via San
Biagio Platani n. 290 - Roma;
2) il padre, nel rispetto degli impegni scolastici e non del figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì e il mercoledì dall'ora di uscita da scuola fino alla mattina del giorno seguente con accompagno a scuola. Il minore starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 14,00 del sabato (fine turno lavorativo del padre) fino alla mattina del lunedì seguente con accompagno a scuola.
Riguardo alle vacanze, trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore, Per_1 alternativamente, un periodo di 7/15 giorni alternati durante le vacanze estive (nei mesi di luglio e agosto), da stabilirsi d'accordo tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle vacanze di Natale il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori.
trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 e 26 dicembre con l'altro Per_1 ad anni alterni;
il 31 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro ad anni alterni.
Per le vacanze pasquali: Pasqua con un genitore e TA con l'altro, sempre ad anni alterni. I ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza. Per il compleanno di , i genitori si renderanno disponibili a Per_1 trascorrerlo insieme;
3) il sig. corrisponderà, quale contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore , l'importo mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese presso il domicilio della madre, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
per quanto riguarda le spese straordinarie per il figlio, i ricorrenti dichiarano che saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno e, comunque, secondo quanto previsto per la regolazione delle stesse dal Protocollo
D'Intesa del Tribunale, concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, che le parti dichiarano di aver esaminato ed accettato e da ritenersi parte integrante del presente accordo;
4) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
5) compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 7 settembre 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della prole minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4923/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 7 settembre 2008 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00474, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 11 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi