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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 2100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2100 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBARA Parte_1
FRANCESCANGELI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza, in capo al medesimo, delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito della CP_1
visita amministrativa eseguita dalla Commissione Medica in data 5.04.2023.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4691/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1 amministrativa, confermava l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “dichiarare, previa ammissione di consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla
[...]
dalla data della domanda (08/10/2021) ai sensi della Controparte_2
vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, CP_1 della dalla data della domanda Controparte_2
(08/10/2021) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite.”
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito,
l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, prestazione che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Deve infatti evidenziarsi come il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, pur quantificando nella misura del 100% il grado di invalidità del ricorrente, abbia evidenziato che “non ricorrono i requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto in parola in quanto il ricorrente è autonomo nei passaggi di postura e nella deambulazione ed è in grado di mangiare da solo, di vestirsi e di lavarsi, di fare il bagno senza ricevere assistenza, di spostarsi da sedia a letto senza assistenza, di accedere ai servizi igienici ecc.”,
In particolare, in riferimento alla patologia pneumologica esaminata, il consulente nominato ha specificato come il ricorrente risulti “affetto da BPCO a carattere enfisematoso in OLT domiciliare da sforzo e di notte con concentratore
(VMK) patologia per la quale è seguito presso l' dove effettua Controparte_3
controlli periodici, ultimo dei quali il 21.6.2023 (all. 2 - “Eupnoico a riposo,
SpO2 94%. EOT: mv aspro, qualche sibilo in espirazione forzata. Riferisce beneficio con l'utilizzo del Trimbow. … Terapia domiciliare: si conferma la terapia in atto”). Gli esami strumentali - emogasanalisi arteriosa in a.a. – documentano normo-ossiemia ed ipocapnia e, nel corso della visita peritale, la sospensione dell'erogazione di ossigeno fa rilevare, dopo 5 min, un decremento da SaO2 = 98% in concentratore di O2 a SaO2 = 95% in aria ambiente, dunque una soddisfacente perfusione di ossigeno anche senza concentratore”. I puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza non possono ritenersi superati dalla documentazione medica aggiornata versata in atti, atteso che, dal referto del “TEST del cammino con valutazione della saturazione arteriosa” del 20.01.2025 e della “TC del torace” del 22.01.2025 (dep.
3.02.2025), emerge un “quadro stabile”, essendo rimasti invariati i parametri in precedenza riscontrati, pur avendo il ricorrente riferito un peggioramento della sintomatologia respiratoria.
Dunque, non rinvenendosi nelle doglianze espresse dal ricorrente alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tale ambito, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a CP_1
carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP.
Tivoli, 28/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2100 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBARA Parte_1
FRANCESCANGELI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza, in capo al medesimo, delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), non riscontrate dall' all'esito della CP_1
visita amministrativa eseguita dalla Commissione Medica in data 5.04.2023.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4691/2023, il CTU nominato dal Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1 amministrativa, confermava l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “dichiarare, previa ammissione di consulenza tecnica, il diritto dell'instante alla
[...]
dalla data della domanda (08/10/2021) ai sensi della Controparte_2
vigente legislazione o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite;
condannare, per l'effetto, l' alla corresponsione, in favore dell'instante, CP_1 della dalla data della domanda Controparte_2
(08/10/2021) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o con decorrenza diversa accertata nel corso di lite.”
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1
rappresentante, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni, e deducendone comunque, nel merito,
l'infondatezza.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente) e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, prestazione che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Deve infatti evidenziarsi come il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, pur quantificando nella misura del 100% il grado di invalidità del ricorrente, abbia evidenziato che “non ricorrono i requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto in parola in quanto il ricorrente è autonomo nei passaggi di postura e nella deambulazione ed è in grado di mangiare da solo, di vestirsi e di lavarsi, di fare il bagno senza ricevere assistenza, di spostarsi da sedia a letto senza assistenza, di accedere ai servizi igienici ecc.”,
In particolare, in riferimento alla patologia pneumologica esaminata, il consulente nominato ha specificato come il ricorrente risulti “affetto da BPCO a carattere enfisematoso in OLT domiciliare da sforzo e di notte con concentratore
(VMK) patologia per la quale è seguito presso l' dove effettua Controparte_3
controlli periodici, ultimo dei quali il 21.6.2023 (all. 2 - “Eupnoico a riposo,
SpO2 94%. EOT: mv aspro, qualche sibilo in espirazione forzata. Riferisce beneficio con l'utilizzo del Trimbow. … Terapia domiciliare: si conferma la terapia in atto”). Gli esami strumentali - emogasanalisi arteriosa in a.a. – documentano normo-ossiemia ed ipocapnia e, nel corso della visita peritale, la sospensione dell'erogazione di ossigeno fa rilevare, dopo 5 min, un decremento da SaO2 = 98% in concentratore di O2 a SaO2 = 95% in aria ambiente, dunque una soddisfacente perfusione di ossigeno anche senza concentratore”. I puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza non possono ritenersi superati dalla documentazione medica aggiornata versata in atti, atteso che, dal referto del “TEST del cammino con valutazione della saturazione arteriosa” del 20.01.2025 e della “TC del torace” del 22.01.2025 (dep.
3.02.2025), emerge un “quadro stabile”, essendo rimasti invariati i parametri in precedenza riscontrati, pur avendo il ricorrente riferito un peggioramento della sintomatologia respiratoria.
Dunque, non rinvenendosi nelle doglianze espresse dal ricorrente alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tale ambito, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Non rinvenendosi in fatti la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste definitivamente a CP_1
carico del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP.
Tivoli, 28/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli