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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e dall'avv.to Ombretta Caforio in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in San Pietro Vernotico (BR), via
Montepiana n. 13;
1 APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Paride Lo
Muzio in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Bari, piazza Eroi del Mare n. 9;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13273/2022 emessa nel giudizio rubricato al n. 4879/2021 R.G., pubblicata in data 13/09/2022.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia: - Parte_1
(d'ora in avanti anche notificava un atto di pignoramento ai sensi CP_4
dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 nei confronti di Controparte_2
allo scopo di pervenire alla riscossione della somma di €
[...]
13.577,15 nascente da due diverse cartelle di pagamento;
- Proponeva opposizione l'esecutata, deducendo la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n.
602/73, avendo l'istante proposto istanza di rateazione all'agente della riscossione in relazione al credito portato dal predetto atto di pignoramento ed avendo ottenuto dapprima provvedimento di accoglimento da parte di e poi provveduto ad assolvere la prima rata dovuta sulla base del CP_4
2 piano di ammortamento previsto dal medesimo agente della riscossione, senza che lo stesso provvedesse ad annullare il pignoramento, come normativamente previsto, con l'effetto che l'istituto di credito terzo pignorato aveva comunque dato seguito al pagamento dell'intero importo pignorato in favore del creditore procedente;
- Il giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza con la quale sospendeva la procedura ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito;
Introduceva il giudizio di merito l'esecutata notificando atto di citazione tanto all'originario creditore procedente ( , quanto all'istituto di credito originario terzo pignorato;
CP_4
- Nel proprio atto introduttivo la procedente reiterava le doglianze già poste a base del ricorso in opposizione, chiedendo la restituzione dell'importo di €
13.577,15 inopinatamente versato dal ad in Controparte_5 CP_4
ottemperanza all'ordine contenuto nel pignoramento;
Si costituiva la CP_4
quale deduceva la sicura sussistenza del credito portato dalle due cartelle sottese al pignoramento, nonché rilevando la piena correttezza del proprio operato anche ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, dal momento che del tutto correttamente l'agente della riscossione non aveva provveduto all'annullamento del pignoramento atteso che il pagamento della prima rata era avvenuto successivamente alla comunicazione della dichiarazione di disponibilità pervenuta dalla terza pignorata;
- Restava invece contumace la
- All'udienza del 12.4.2022, svolta mediante trattazione Controparte_3
scritta, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13273/2022 così statuiva: << dichiara l'illegittimità della intrapresa esecuzione. Condanna
[...]
alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 13.577,15, oltre interessi legali a far
[...]
data dal 27.4.2022. Condanna alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Paride Lo Muzio, dichiaratosi
3 antistatario delle spese di lite, che si liquidano in € 2.250,00 per compensi e in € 300,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< le domande di parte attrice sono suscettibili di accoglimento. Quanto alla qualificazione delle domande proposte da parte attrice, le stesse paiono riconducibili nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., quanto alla dedotta illegittimità del pignoramento (venendo in rilievo l'esistenza di una causa ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione, costituita dall'accoglimento dell'istanza di rateazione) e paiono inoltre riconducibili nell'ambito dell'art. 59 del D.P.R.
n. 602/73, con riguardo all'istanza di restituzione dell'importo versato dal terzo pignorato in ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento. L'opposizione formulata dalla società attrice appare fondata, per motivi non dissimili da quelli già posti a base dell'ordinanza resa all'esito della fase a cognizione sommaria. Deve in primo luogo ricordarsi come nel presente caso parte opponente non contesti la legittimità delle cartelle di pagamento elevate contro la stessa, limitandosi ad osservarsi come, in ossequio all'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, l'agente della riscossione, una volta accolta l'istanza di rateazione e ricevuto il pagamento della prima rata da parte dell'esecutato, avrebbe dovuto estinguere l'attività esecutiva, come espressamente previsto dal comma 1-quater del citato art. 19. A riguardo, giova riportare di seguito il testo del comma 1-quater dell'art. 19 vigente all'epoca in cui veniva notificato l'atto di pignoramento esattoriale:
“ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non
4 possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Stando alla citata disposizione, deve ritenersi che il debitore abbia la facoltà di formulare istanza di rateazione tanto anteriormente all'inizio di una attività esecutiva, quanto in pendenza della stessa. Ove l'attività esecutiva non sia ancora iniziata al momento dell'invio dell'istanza, l'agente della riscossione è impossibilitato ad avviare nuove procedure esecutive sino all'eventuale rigetto dell'istanza (fatta salva l'ipotesi di pignoramento conseguente a comunicazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73). Ove invece una attività esecutiva risulti già pendente, la stessa non viene neutralizzata per il solo effetto della proposizione dell'istanza di rateazione;
tuttavia, ove l'istanza venga accolta e venga assolta la prima rata dovuta sulla base del piano di rateazione, resta preclusa ogni possibilità, per l'agente della riscossione, di proseguire nell'attività esecutiva, fatto salvo, però, con specifico riguardo all'ipotesi di pignoramento presso terzi, il caso in cui il terzo pignorato abbia già reso la propria dichiarazione di disponibilità, ovvero sia già stato emesso provvedimento di assegnazione. Ora stando alla cronologia degli eventi risultante dagli atti, emerge come inviasse a CP_4
il proprio pignoramento ex art. 72-bis del Controparte_2
D.P.R. n. 602/73 in data 10.12.2019. L'esecutata, da parte sua, proponeva istanza di rateazione, in relazione alle due cartelle veicolate dal pignoramento, in data 13.12.2019. Con comunicazione del 4.3.2020 perveniva a parte esecutata l'accoglimento dell'istanza di rateazione: in particolare, con la pec alla quale era allegato tale provvedimento di
5 accoglimento si rappresentava come ai fini dell'accoglimento dell'istanza di non prosecuzione del pignoramento sarebbe stato necessario procedere al pagamento della prima rata di cui al piano di ammortamento. In data
5.3.2020 parte esecutata provvedeva dunque al versamento della prima delle
72 rate accordate, per un importo di € 313,51 (si veda, in ordine a tale cronologia di atti, la documentazione dimessa da parte attrice in allegato all'atto di citazione). In pari data veniva comunicato all'agente della riscossione l'avvenuto pagamento di tale prima rata. Ciò nonostante, l'agente della riscossione non desisteva affatto dal pignoramento, al punto che in data
27.4.2020 l'istituto terzo pignorato dava seguito all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento (vedasi doc. 17 allegato all'atto di citazione). Una volta rilevato che l'esecutato aveva provveduto tempestivamente ad inviare istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. n. 602/73, che era stato emesso provvedimento di accoglimento e che il debitore aveva corrisposto la prima rata convenuta, dovrebbe concludersi per la sicura ricorrenza dei presupposti per non dare ulteriore seguito all'azione esecutiva, come espressamente previsto dal citato comma 1-quater dell'art. 19. Parte opposta, come illustrato in precedenza, deduce la piena correttezza del proprio operato, atteso che, come espressamente previsto dal già citato comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, l'operatività della causa di estinzione delle procedure pendenti al momento della proposizione dell'istanza di rateazione è subordinata alla mancata dichiarazione del terzo pignorato, precisando come in data 7.2.2020 l'istituto di credito avesse reso dichiarazione positiva. Tuttavia, i rilievi dell'agente della riscossione non paiono condivisibili per almeno due ragioni. Innanzi tutto, deve osservarsi come la speciale procedura di riscossione prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, pur essendo riconducibile nella sua essenza all'istituto del pignoramento presso terzi, presenta della indubbie peculiarità: la più rilevante di esse è costituita dal fatto che l'agente della
6 riscossione non invita il terzo pignorato a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ma gli ordina di provvedere entro 60 giorni al pagamento diretto, in favore dell'agente della riscossione, delle somme dovute all'esecutato. Da quanto emerge, consegue come la peculiarità di questo speciale procedimento di riscossione sia costituita dal fatto che il terzo pignorato non è tenuto all'invio della dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dovendo provvedere al pagamento diretto in favore dell'agente della riscossione di quanto dovuto all'esecutato, entro i limiti dell'importo pignorato, dovendo allora concludersi che, con riguardo alla particolare tipologia di pignoramento prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, non possa trovare applicazione la particolare causa ostativa alla estinzione del pignoramento prevista dal comma 1-quater dell'art. 19, laddove afferma che
“il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (…) a condizione che (…) il terzo non abbia reso dichiarazione positiva”. Peraltro, venendo quindi alla seconda ragione per la quale appare destituita di fondamento la difesa svolta sul punto da parte opposta, la comunicazione resa dall'istituto terzo pignorato in data 7.2.2020 (doc. 4 di parte attrice) non può affatto qualificarsi come dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (mancando tutti i presupposti per la sua riconduzione a tale previsione normativa), trattandosi unicamente di una dichiarazione inviata al difensore del debitore, con la quale si rappresentava l'intenzione di ottemperare all'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento. A ciò aggiungasi che la comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateazione inviata il 4.3.2020, laddove recava l'espresso invito alla parte debitrice a provvedere al pagamento della prima rata ai fini della desistenza dal pignoramento, era tale da generare un sicuro affidamento nella parte debitrice in merito alla idoneità del pagamento della prima rata a spiegare gli effetti normativamente previsti dal comma 1-quater dell'art. 19, apparendo anche sotto tale profilo la condotta tenuta in seguito
7 dall'agente della riscossione alquanto disorientante per il contribuente. Una volta ritenuto che l'esecutata avesse correttamente ottemperato a quanto previsto nel comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R., deve allora concludersi che sussistessero, successivamente al pagamento della prima rata dovuta, tutti i presupposti perché l'agente della riscossione desistesse dalla attività esecutiva posta in essere, apparendo per l'effetto ingiustificata la prosecuzione dell'esecuzione. Da quanto precede consegue che il documentato pagamento di € 13.557,15 da parte della non Controparte_3
trovasse giustificazione ed abbia rappresentato un pregiudizio per l'esecutata che deve essere ristorato mediante restituzione del predetto importo, con aggiunta degli interessi legali a far data dal 27.4.2020. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando Parte_2
un motivo di gravame, di seguito illustrato;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere il presente appello avverso sentenza n. 13273/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Dott. Giuseppe Lauropoli, a definizione del procedimento N.R.G.
4879/2021, depositata in data 13.09.2022, e non notificata, e, per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione della società Controparte_2
avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex
[...]
art. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 09784201900027821001 - fascicolo n.
097/2019/000453538, in quanto infondato, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_2
del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado, stante l'infondatezza del fumus e l'insussistenza del periculum, - rigettare l'appello, - confermare la sentenza n. 13273.2022, emessa dal
8 Tribunale di Roma, nella persona del Dott. Lauropoli, a definizione del giudizio R.G. 4879.2021, - per l'effetto, disporre la revoca ed improcedibilità della procedura esecutiva fascicolo. 097.2019.000453538, avviata a mezzo pignoramento di crediti presso terzi n. 097.84.2019.00027821.001 ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73, - per l'effetto, accertare e dichiarare priva di efficacia Contr ed annullare la suddetta procedura esecutiva;
- per l'effetto, ordinare ad di restituire alla ricorrente tutte la somma di € 13.577,15 riscosso in forza della procedura esecutiva e ad essa riversata dal terzo pignorato in data
27.04.2020, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CAP, C.U., come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.>>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 21 aprile 2023 la Corte dichiarava la contumacia di , rigettava Controparte_3
l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 ottobre 2024, successivamente differita all'udienza del 12 settembre 2025.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore dell'appellata avv.to Lo Muzio.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
9 § 5.1 – L'appello contiene un solo motivo. Con esso l'appellante censura il passo motivazionale della sentenza di primo grado nel quale il Giudice ha affermato << con riguardo alla particolare tipologia del pignoramento prevista dall'art. 72- bis del D.P.R. n. 602/73, non possa trovare applicazione la particolare causa ostativa alla estinzione del pignoramento prevista dal comma 1- quater dell'art. 19, laddove afferma che “il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (…) a condizione che (…) il terzo non abbia reso dichiarazione positiva >>. Evidenzia l'errore in cui è incorso il primo giudice non essendosi reso conto che, nel caso di specie, erano sussistenti le condizioni di applicabilità della suddetta norma poiché il terzo aveva reso la dichiarazione di cui agli artt. 547 c.p.c. e 72-bis D.P.R. n. 602/73 in data
7/02/2020 e, dunque, antecedentemente al pagamento della prima rata del piano di dilazione da parte della società contribuente. Significava che tale circostanza era stata comunicata dall'appellante alla Società appellata con nota del 3/04/2020 nella quale aveva rappresentato di non poter accogliere la revoca del pignoramento in ragione del pagamento della prima rata in quanto al momento di detto pagamento il terzo aveva già reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha evidenziato, con statuizione rimasta immune da censure, la peculiarità della procedura del pignoramento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis del DPR 602/1973. In tale passo motivazionale il primo giudice ha sottolineato che con il pignoramento presso terzi ha CP_4
ordinato al terzo di Controparte_3
pagare direttamente ad esso agente della riscossione il credito oggetto di causa, nel termine di giorni sessanta dalla notifica del pignoramento medesimo.
10 Il tribunale ha sottolineato che, in siffatta procedura, non è prevista la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. in quanto incompatibile con la struttura del pignoramento diretto ex art. 72 bis DRP, 60271973 venendo, con essa impartito al terzo l'ordine di pagamento diretto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla notificazione del pignoramento.
Il motivo in esame è dunque inammissibile nella parte in cui lamenta l'erroneità della statuizione di accoglimento dell'opposizione per non essersi il tribunale avveduto che il terzo aveva reso la dichiarazione in data 7 febbraio 2020 e che il pagamento era avvenuto successivamente a detta dichiarazione e precisamente il 5 marzo 2020 in quanto il motivo, così formulato, muove da presupposti diversi e l'appellante non censura il passo motivazionale sopra trascritto sul quale si fonda la statuizione di accoglimento dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui l'appellante sostiene che vi sia stata dichiarazione del terzo in data 7 febbraio 2020 perché ancora una volta non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale. Il giudice di prime cure, a pagina 5 dell'impugnata sentenza, ultimo capoverso, ha espressamente negato che la comunicazione del 7 febbraio 2020 possa integrare una dichiarazione del terzo, essendo essa costituita da una comunicazione via mail dell'istituto di credito (il terzo) indirizzata al difensore di parte opponente- pignorata nella quale il detto istituto di credito evidenziava al difensore che, essendo stato l'atto di pignoramento notificato ad esso terzo in data 10 dicembre 2019, il termine perentorio di giorni sessanta per effettuare il pagamento diretto ad andava a scadere CP_4
giorno 8 febbraio 2020 e che, nelle more, non aveva comunicato CP_4
alcun provvedimento di revoca e/o sospensione di detto pignoramento a fronte dell'istanza di rateizzazione presentata dalla società pignorata e di cui
11 la stessa aveva dato notizia ad esso terzo ( e dei solleciti inviati ad CP_4
rimasti inevasi).
Osserva, infine, la Corte che dall'esame degli atti emerge che il pagamento diretto da parte del terzo ad risulta effettuato in data 27.04.2020 come CP_4
da allegazione di parte opponente contenuta al paragrafo 16 dell'atto di opposizione rimasta incontestata e non contraddetta.
È altresì incontestato che la società abbia pagato la prima rata in data 5 marzo
2020 ovvero il giorno successivo alla ricezione della comunicazione prot. n.
922261 di di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata il CP_4
13 dicembre 2019 ed acquisita al prot. n. 9310717 del 16.12.2019. CP_4
Ne discende che al momento del pagamento da parte del debitore
[...]
della prima rata della rateizzazione del debito il Parte_3
pagamento diretto - di cui era scaduto il termine perentorio in data 8 febbraio
2020 - non era ancora stato effettuato essendo intervenuto il 27 aprile 2020.
È ben nota la scansione degli eventi: in data 10 dicembre 2019 CP_4
notificava il pignoramento diretto presso terzi ex art. 72 bis DPR n.
602/1973; il debitore non contestava il Parte_3
debito e si attivava il 13 dicembre 2019 per chiedere la rateizzazione del debito. rimaneva silente, anche ai solleciti. Il termine perentorio del CP_4
pagamento (per il terzo ) di giorni sessanta andava a scadere in data 8 febbraio 2020; il terzo comunicava in data 7 febbraio 2020 al difensore di che la scadenza era imminente;
Parte_3 CP_4
accoglieva l'istanza di rateizzazione in data 4 marzo 2020 – nel termine di giorni novanta ma a scadenza del termine perentorio per il terzo già maturata
–; il pagamento della prima rata avveniva il 5 marzo 2020, il pagamento da parte del terzo sopraggiungeva il 27 aprile 2020 e quindi allorché la procedura doveva essere sospesa, ostandovi il disposto di cui all'art, 19 comma 1 quater del DPR n. 602/1973: < 12 l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.
A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati>>, stante la peculiarità della procedura in esame nella quale non è prevista la dichiarazione del terzo.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, con distrazione;
nulla in favore di che Controparte_3
non ha svolto attività defensionale.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
13 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_2
[... e contro la sentenza resa tra le Controparte_3
parti dal Tribunale di Roma n. 13273/2022 pubblicata in data 13/09/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 5.809,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Paride Lo Muzio che ne ha fatto richiesta;
nulla in favore Controparte_3
che non ha svolto attività defensionale;
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 12/09/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e dall'avv.to Ombretta Caforio in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in San Pietro Vernotico (BR), via
Montepiana n. 13;
1 APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Paride Lo
Muzio in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Bari, piazza Eroi del Mare n. 9;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
13273/2022 emessa nel giudizio rubricato al n. 4879/2021 R.G., pubblicata in data 13/09/2022.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << di seguito le circostanze in fatto all'origine della presente controversia: - Parte_1
(d'ora in avanti anche notificava un atto di pignoramento ai sensi CP_4
dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73 nei confronti di Controparte_2
allo scopo di pervenire alla riscossione della somma di €
[...]
13.577,15 nascente da due diverse cartelle di pagamento;
- Proponeva opposizione l'esecutata, deducendo la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n.
602/73, avendo l'istante proposto istanza di rateazione all'agente della riscossione in relazione al credito portato dal predetto atto di pignoramento ed avendo ottenuto dapprima provvedimento di accoglimento da parte di e poi provveduto ad assolvere la prima rata dovuta sulla base del CP_4
2 piano di ammortamento previsto dal medesimo agente della riscossione, senza che lo stesso provvedesse ad annullare il pignoramento, come normativamente previsto, con l'effetto che l'istituto di credito terzo pignorato aveva comunque dato seguito al pagamento dell'intero importo pignorato in favore del creditore procedente;
- Il giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza con la quale sospendeva la procedura ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito;
Introduceva il giudizio di merito l'esecutata notificando atto di citazione tanto all'originario creditore procedente ( , quanto all'istituto di credito originario terzo pignorato;
CP_4
- Nel proprio atto introduttivo la procedente reiterava le doglianze già poste a base del ricorso in opposizione, chiedendo la restituzione dell'importo di €
13.577,15 inopinatamente versato dal ad in Controparte_5 CP_4
ottemperanza all'ordine contenuto nel pignoramento;
Si costituiva la CP_4
quale deduceva la sicura sussistenza del credito portato dalle due cartelle sottese al pignoramento, nonché rilevando la piena correttezza del proprio operato anche ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, dal momento che del tutto correttamente l'agente della riscossione non aveva provveduto all'annullamento del pignoramento atteso che il pagamento della prima rata era avvenuto successivamente alla comunicazione della dichiarazione di disponibilità pervenuta dalla terza pignorata;
- Restava invece contumace la
- All'udienza del 12.4.2022, svolta mediante trattazione Controparte_3
scritta, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13273/2022 così statuiva: << dichiara l'illegittimità della intrapresa esecuzione. Condanna
[...]
alla restituzione in favore di Parte_1 Controparte_2
della somma di € 13.577,15, oltre interessi legali a far
[...]
data dal 27.4.2022. Condanna alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Paride Lo Muzio, dichiaratosi
3 antistatario delle spese di lite, che si liquidano in € 2.250,00 per compensi e in € 300,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< le domande di parte attrice sono suscettibili di accoglimento. Quanto alla qualificazione delle domande proposte da parte attrice, le stesse paiono riconducibili nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., quanto alla dedotta illegittimità del pignoramento (venendo in rilievo l'esistenza di una causa ostativa alla prosecuzione dell'esecuzione, costituita dall'accoglimento dell'istanza di rateazione) e paiono inoltre riconducibili nell'ambito dell'art. 59 del D.P.R.
n. 602/73, con riguardo all'istanza di restituzione dell'importo versato dal terzo pignorato in ottemperanza all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento. L'opposizione formulata dalla società attrice appare fondata, per motivi non dissimili da quelli già posti a base dell'ordinanza resa all'esito della fase a cognizione sommaria. Deve in primo luogo ricordarsi come nel presente caso parte opponente non contesti la legittimità delle cartelle di pagamento elevate contro la stessa, limitandosi ad osservarsi come, in ossequio all'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, l'agente della riscossione, una volta accolta l'istanza di rateazione e ricevuto il pagamento della prima rata da parte dell'esecutato, avrebbe dovuto estinguere l'attività esecutiva, come espressamente previsto dal comma 1-quater del citato art. 19. A riguardo, giova riportare di seguito il testo del comma 1-quater dell'art. 19 vigente all'epoca in cui veniva notificato l'atto di pignoramento esattoriale:
“ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non
4 possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Stando alla citata disposizione, deve ritenersi che il debitore abbia la facoltà di formulare istanza di rateazione tanto anteriormente all'inizio di una attività esecutiva, quanto in pendenza della stessa. Ove l'attività esecutiva non sia ancora iniziata al momento dell'invio dell'istanza, l'agente della riscossione è impossibilitato ad avviare nuove procedure esecutive sino all'eventuale rigetto dell'istanza (fatta salva l'ipotesi di pignoramento conseguente a comunicazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73). Ove invece una attività esecutiva risulti già pendente, la stessa non viene neutralizzata per il solo effetto della proposizione dell'istanza di rateazione;
tuttavia, ove l'istanza venga accolta e venga assolta la prima rata dovuta sulla base del piano di rateazione, resta preclusa ogni possibilità, per l'agente della riscossione, di proseguire nell'attività esecutiva, fatto salvo, però, con specifico riguardo all'ipotesi di pignoramento presso terzi, il caso in cui il terzo pignorato abbia già reso la propria dichiarazione di disponibilità, ovvero sia già stato emesso provvedimento di assegnazione. Ora stando alla cronologia degli eventi risultante dagli atti, emerge come inviasse a CP_4
il proprio pignoramento ex art. 72-bis del Controparte_2
D.P.R. n. 602/73 in data 10.12.2019. L'esecutata, da parte sua, proponeva istanza di rateazione, in relazione alle due cartelle veicolate dal pignoramento, in data 13.12.2019. Con comunicazione del 4.3.2020 perveniva a parte esecutata l'accoglimento dell'istanza di rateazione: in particolare, con la pec alla quale era allegato tale provvedimento di
5 accoglimento si rappresentava come ai fini dell'accoglimento dell'istanza di non prosecuzione del pignoramento sarebbe stato necessario procedere al pagamento della prima rata di cui al piano di ammortamento. In data
5.3.2020 parte esecutata provvedeva dunque al versamento della prima delle
72 rate accordate, per un importo di € 313,51 (si veda, in ordine a tale cronologia di atti, la documentazione dimessa da parte attrice in allegato all'atto di citazione). In pari data veniva comunicato all'agente della riscossione l'avvenuto pagamento di tale prima rata. Ciò nonostante, l'agente della riscossione non desisteva affatto dal pignoramento, al punto che in data
27.4.2020 l'istituto terzo pignorato dava seguito all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento (vedasi doc. 17 allegato all'atto di citazione). Una volta rilevato che l'esecutato aveva provveduto tempestivamente ad inviare istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. n. 602/73, che era stato emesso provvedimento di accoglimento e che il debitore aveva corrisposto la prima rata convenuta, dovrebbe concludersi per la sicura ricorrenza dei presupposti per non dare ulteriore seguito all'azione esecutiva, come espressamente previsto dal citato comma 1-quater dell'art. 19. Parte opposta, come illustrato in precedenza, deduce la piena correttezza del proprio operato, atteso che, come espressamente previsto dal già citato comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, l'operatività della causa di estinzione delle procedure pendenti al momento della proposizione dell'istanza di rateazione è subordinata alla mancata dichiarazione del terzo pignorato, precisando come in data 7.2.2020 l'istituto di credito avesse reso dichiarazione positiva. Tuttavia, i rilievi dell'agente della riscossione non paiono condivisibili per almeno due ragioni. Innanzi tutto, deve osservarsi come la speciale procedura di riscossione prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, pur essendo riconducibile nella sua essenza all'istituto del pignoramento presso terzi, presenta della indubbie peculiarità: la più rilevante di esse è costituita dal fatto che l'agente della
6 riscossione non invita il terzo pignorato a rendere dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., ma gli ordina di provvedere entro 60 giorni al pagamento diretto, in favore dell'agente della riscossione, delle somme dovute all'esecutato. Da quanto emerge, consegue come la peculiarità di questo speciale procedimento di riscossione sia costituita dal fatto che il terzo pignorato non è tenuto all'invio della dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dovendo provvedere al pagamento diretto in favore dell'agente della riscossione di quanto dovuto all'esecutato, entro i limiti dell'importo pignorato, dovendo allora concludersi che, con riguardo alla particolare tipologia di pignoramento prevista dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, non possa trovare applicazione la particolare causa ostativa alla estinzione del pignoramento prevista dal comma 1-quater dell'art. 19, laddove afferma che
“il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (…) a condizione che (…) il terzo non abbia reso dichiarazione positiva”. Peraltro, venendo quindi alla seconda ragione per la quale appare destituita di fondamento la difesa svolta sul punto da parte opposta, la comunicazione resa dall'istituto terzo pignorato in data 7.2.2020 (doc. 4 di parte attrice) non può affatto qualificarsi come dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (mancando tutti i presupposti per la sua riconduzione a tale previsione normativa), trattandosi unicamente di una dichiarazione inviata al difensore del debitore, con la quale si rappresentava l'intenzione di ottemperare all'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento. A ciò aggiungasi che la comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateazione inviata il 4.3.2020, laddove recava l'espresso invito alla parte debitrice a provvedere al pagamento della prima rata ai fini della desistenza dal pignoramento, era tale da generare un sicuro affidamento nella parte debitrice in merito alla idoneità del pagamento della prima rata a spiegare gli effetti normativamente previsti dal comma 1-quater dell'art. 19, apparendo anche sotto tale profilo la condotta tenuta in seguito
7 dall'agente della riscossione alquanto disorientante per il contribuente. Una volta ritenuto che l'esecutata avesse correttamente ottemperato a quanto previsto nel comma 1-quater dell'art. 19 del D.P.R., deve allora concludersi che sussistessero, successivamente al pagamento della prima rata dovuta, tutti i presupposti perché l'agente della riscossione desistesse dalla attività esecutiva posta in essere, apparendo per l'effetto ingiustificata la prosecuzione dell'esecuzione. Da quanto precede consegue che il documentato pagamento di € 13.557,15 da parte della non Controparte_3
trovasse giustificazione ed abbia rappresentato un pregiudizio per l'esecutata che deve essere ristorato mediante restituzione del predetto importo, con aggiunta degli interessi legali a far data dal 27.4.2020. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando Parte_2
un motivo di gravame, di seguito illustrato;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere il presente appello avverso sentenza n. 13273/2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, in persona del Dott. Giuseppe Lauropoli, a definizione del procedimento N.R.G.
4879/2021, depositata in data 13.09.2022, e non notificata, e, per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione della società Controparte_2
avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex
[...]
art. 72-bis D.P.R. 602/73 n. 09784201900027821001 - fascicolo n.
097/2019/000453538, in quanto infondato, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva per chiedere il rigetto Controparte_2
del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado, stante l'infondatezza del fumus e l'insussistenza del periculum, - rigettare l'appello, - confermare la sentenza n. 13273.2022, emessa dal
8 Tribunale di Roma, nella persona del Dott. Lauropoli, a definizione del giudizio R.G. 4879.2021, - per l'effetto, disporre la revoca ed improcedibilità della procedura esecutiva fascicolo. 097.2019.000453538, avviata a mezzo pignoramento di crediti presso terzi n. 097.84.2019.00027821.001 ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73, - per l'effetto, accertare e dichiarare priva di efficacia Contr ed annullare la suddetta procedura esecutiva;
- per l'effetto, ordinare ad di restituire alla ricorrente tutte la somma di € 13.577,15 riscosso in forza della procedura esecutiva e ad essa riversata dal terzo pignorato in data
27.04.2020, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CAP, C.U., come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.>>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 21 aprile 2023 la Corte dichiarava la contumacia di , rigettava Controparte_3
l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 ottobre 2024, successivamente differita all'udienza del 12 settembre 2025.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore dell'appellata avv.to Lo Muzio.
§ 4.5 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale;
la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
9 § 5.1 – L'appello contiene un solo motivo. Con esso l'appellante censura il passo motivazionale della sentenza di primo grado nel quale il Giudice ha affermato << con riguardo alla particolare tipologia del pignoramento prevista dall'art. 72- bis del D.P.R. n. 602/73, non possa trovare applicazione la particolare causa ostativa alla estinzione del pignoramento prevista dal comma 1- quater dell'art. 19, laddove afferma che “il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (…) a condizione che (…) il terzo non abbia reso dichiarazione positiva >>. Evidenzia l'errore in cui è incorso il primo giudice non essendosi reso conto che, nel caso di specie, erano sussistenti le condizioni di applicabilità della suddetta norma poiché il terzo aveva reso la dichiarazione di cui agli artt. 547 c.p.c. e 72-bis D.P.R. n. 602/73 in data
7/02/2020 e, dunque, antecedentemente al pagamento della prima rata del piano di dilazione da parte della società contribuente. Significava che tale circostanza era stata comunicata dall'appellante alla Società appellata con nota del 3/04/2020 nella quale aveva rappresentato di non poter accogliere la revoca del pignoramento in ragione del pagamento della prima rata in quanto al momento di detto pagamento il terzo aveva già reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha evidenziato, con statuizione rimasta immune da censure, la peculiarità della procedura del pignoramento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis del DPR 602/1973. In tale passo motivazionale il primo giudice ha sottolineato che con il pignoramento presso terzi ha CP_4
ordinato al terzo di Controparte_3
pagare direttamente ad esso agente della riscossione il credito oggetto di causa, nel termine di giorni sessanta dalla notifica del pignoramento medesimo.
10 Il tribunale ha sottolineato che, in siffatta procedura, non è prevista la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. in quanto incompatibile con la struttura del pignoramento diretto ex art. 72 bis DRP, 60271973 venendo, con essa impartito al terzo l'ordine di pagamento diretto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla notificazione del pignoramento.
Il motivo in esame è dunque inammissibile nella parte in cui lamenta l'erroneità della statuizione di accoglimento dell'opposizione per non essersi il tribunale avveduto che il terzo aveva reso la dichiarazione in data 7 febbraio 2020 e che il pagamento era avvenuto successivamente a detta dichiarazione e precisamente il 5 marzo 2020 in quanto il motivo, così formulato, muove da presupposti diversi e l'appellante non censura il passo motivazionale sopra trascritto sul quale si fonda la statuizione di accoglimento dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui l'appellante sostiene che vi sia stata dichiarazione del terzo in data 7 febbraio 2020 perché ancora una volta non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale. Il giudice di prime cure, a pagina 5 dell'impugnata sentenza, ultimo capoverso, ha espressamente negato che la comunicazione del 7 febbraio 2020 possa integrare una dichiarazione del terzo, essendo essa costituita da una comunicazione via mail dell'istituto di credito (il terzo) indirizzata al difensore di parte opponente- pignorata nella quale il detto istituto di credito evidenziava al difensore che, essendo stato l'atto di pignoramento notificato ad esso terzo in data 10 dicembre 2019, il termine perentorio di giorni sessanta per effettuare il pagamento diretto ad andava a scadere CP_4
giorno 8 febbraio 2020 e che, nelle more, non aveva comunicato CP_4
alcun provvedimento di revoca e/o sospensione di detto pignoramento a fronte dell'istanza di rateizzazione presentata dalla società pignorata e di cui
11 la stessa aveva dato notizia ad esso terzo ( e dei solleciti inviati ad CP_4
rimasti inevasi).
Osserva, infine, la Corte che dall'esame degli atti emerge che il pagamento diretto da parte del terzo ad risulta effettuato in data 27.04.2020 come CP_4
da allegazione di parte opponente contenuta al paragrafo 16 dell'atto di opposizione rimasta incontestata e non contraddetta.
È altresì incontestato che la società abbia pagato la prima rata in data 5 marzo
2020 ovvero il giorno successivo alla ricezione della comunicazione prot. n.
922261 di di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata il CP_4
13 dicembre 2019 ed acquisita al prot. n. 9310717 del 16.12.2019. CP_4
Ne discende che al momento del pagamento da parte del debitore
[...]
della prima rata della rateizzazione del debito il Parte_3
pagamento diretto - di cui era scaduto il termine perentorio in data 8 febbraio
2020 - non era ancora stato effettuato essendo intervenuto il 27 aprile 2020.
È ben nota la scansione degli eventi: in data 10 dicembre 2019 CP_4
notificava il pignoramento diretto presso terzi ex art. 72 bis DPR n.
602/1973; il debitore non contestava il Parte_3
debito e si attivava il 13 dicembre 2019 per chiedere la rateizzazione del debito. rimaneva silente, anche ai solleciti. Il termine perentorio del CP_4
pagamento (per il terzo ) di giorni sessanta andava a scadere in data 8 febbraio 2020; il terzo comunicava in data 7 febbraio 2020 al difensore di che la scadenza era imminente;
Parte_3 CP_4
accoglieva l'istanza di rateizzazione in data 4 marzo 2020 – nel termine di giorni novanta ma a scadenza del termine perentorio per il terzo già maturata
–; il pagamento della prima rata avveniva il 5 marzo 2020, il pagamento da parte del terzo sopraggiungeva il 27 aprile 2020 e quindi allorché la procedura doveva essere sospesa, ostandovi il disposto di cui all'art, 19 comma 1 quater del DPR n. 602/1973: < 12 l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.
A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati>>, stante la peculiarità della procedura in esame nella quale non è prevista la dichiarazione del terzo.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata costituita sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, con distrazione;
nulla in favore di che Controparte_3
non ha svolto attività defensionale.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
13 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_2
[... e contro la sentenza resa tra le Controparte_3
parti dal Tribunale di Roma n. 13273/2022 pubblicata in data 13/09/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 5.809,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Paride Lo Muzio che ne ha fatto richiesta;
nulla in favore Controparte_3
che non ha svolto attività defensionale;
[...]
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 12/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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