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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 941/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 941 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in ON, via XXIV
Maggio 87, presso lo studio dell'Avv. Parisi Monica che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 16.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in data 10.10.1999 in ON (FR) e che dallo loro unione nasceva la figlia
(il 26.08.2000), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà con la Parte_2 figlia;
l'obbligo per le parti di contribuire al mantenimento della figlia, tramite il pagamento della somma mensile di euro 250,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 sul conto intestato alla figlia;
ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 16.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
941/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 16.06.2025
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in ON (FR) il
10.10.1999 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (FR) dell'anno 1999, al n. 90, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 941 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in ON, via XXIV
Maggio 87, presso lo studio dell'Avv. Parisi Monica che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 16.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in data 10.10.1999 in ON (FR) e che dallo loro unione nasceva la figlia
(il 26.08.2000), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà con la Parte_2 figlia;
l'obbligo per le parti di contribuire al mantenimento della figlia, tramite il pagamento della somma mensile di euro 250,00 ciascuno, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 sul conto intestato alla figlia;
ripartizione delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 16.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
941/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 16.06.2025
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in ON (FR) il
10.10.1999 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ON (FR) dell'anno 1999, al n. 90, parte II, Serie A, Uff.1);
3) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)