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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELI SALVATORE ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 125 CATANIA presso il difensore avv.
MICELI SALVATORE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOBILIO PIER Controparte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 153 FIRENZE presso il difensore avv.
MOBILIO PIER LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 41/2023, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1 medesima di pagare a la somma di € 17.469,12, oltre accessori e spese di lite. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base della fattura elettronica n. 19 del 16.12.2022, emessa dall'agente con causale “compensi per provvigioni attive maturate nel 2021 e nel 2022 CP_1 come da estratto conto”, laddove l'estratto conto è quello del 27.6.2022, denominato “Situazione
Provvigioni per Agente, Cliente e Documento (dettaglio operai)”, consegnato dalla preponente e di cui l'ingiungente ha preso in considerazione il “saldo provvigioni su calcolato” (appunto, € 17.459,12).
In sede di opposizione, ha dedotto che, a mente del contratto di agenzia inter partes ed Parte_1
in deroga all'art. 1748, comma 4, c.c., spettavano all'agente provvigioni solo sull'incassato al netto di iva e sconti (fatturato netto), mentre il decreto ingiuntivo ha avuto ad oggetto pretese provvigioni su affari ancora non eseguiti, ovvero oggetto di disdetta da parte dei clienti oppure respinti dalla preponente, tanto da risultare un anticipo provvigioni concesso a superiore a quanto spettante CP_1 all'agente sull'incassato, con una differenza di € - 5.855,01 (riportato nell'estratto conto del 27.6.2022 come “saldo provvigioni incassato”), poi ridotta ad € - 1.688,23 alla data di deposito della memoria difensiva;
ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo n. 41/2023.
Costituitosi nella presente fase di opposizione, ha contestato le difese ed eccezioni avversarie, CP_1
ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento di ulteriori crediti relativi alle competenze di fine rapporto Parte_1
(legate all'applicabilità della normativa vigente ed a quella prevista dall'AEC), all'indennità sostitutiva del preavviso (avendo unilateralmente la preponente risolto il rapporto di agenzia), nonché al risarcimento del danno ulteriore.
Contestate da parte di la ammissibilità e la fondatezza delle domande riconvenzionali, Parte_1 la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Le parti hanno sottoscritto in data 15.6.2020 contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione della vendita di oggetti “distribuiti e prodotti” dalla preponente (docc.
1-5 fasc. monitorio;
Parte_1
docc.
7-10 fasc. opponente).
In tema di provvigioni, è stato pattuito:
• “L'Agente percepirà un compenso stabilito con il sistema delle provvigioni sugli affari conclusi per effetto del suo intervento ed andati regolarmente a buon fine, ovvero sugli ordini regolarmente evasi dalla mandante e saldati dal cliente (ossia sugli importi realmente incassati) nel periodo di durata del presente accordo ex art. 1748, comma IV, cc,
Inoltre l'agente avrà diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dopo la cessazione della presente stipulazione, relativamente alle proposte contrattuali pervenute alla in data Parte_1
antecedente a quella dello scioglimento del rapporto e sempre che sia stato verificato entra tenta giorni il buon fine delle vendite[…]” (art. 5, “Corrispettivo”).
• “Le provvigioni sopra richiamate maturano sulle vendite andate integralmente a buon fine. Le percentuali provvigionali saranno conteggiate sugli incassi effettivi al netto di IVA, sconti ed abbuoni […]. Qualsiasi somma percepita a titolo di provvigione dovrà comunque essere restituita dall'Agente, in tutti i casi in cui la vendita non possa avere esecuzione per fatto non imputabile alla
Preponente; l'Agente dovrà altresì restituire la provvigione, nei casi di successiva risoluzione della vendita per inadempimento dell'acquirente o per l'esercizio da parte dello stesso del diritto di recesso […]” (art. 6, Modalità e Termini per la Liquidazione della Provvigione).
Pertanto, è stato concordato che il diritto alla provvigione del – maturato al momento in cui si è CP_1 conclusa l'operazione promossa dall'agente, cioè quando vi è stata l'accettazione dell'ordine da parte della preponente (cfr., art. 1748, comma 1, c.c.) – diventasse esigibile (e, quindi, effettivamente liquidabile) nel momento e nella misura in cui il cliente finale avesse pagato la merce, in deroga alla previsione ordinaria di cui all'art. 1748, comma 4, c.c. (che, “salvo che sia diversamente stabilito”, fa coincidere l'esigibilità con il momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo).
Peraltro, la pattuizione dell'art 5 cit. deve essere interpretata alla luce della previsione inderogabile di cui all'art. 1748, comma 4, c.c. (“La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il proponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”) e, quindi, deve essere intesa nel senso che il diritto alla liquidazione della provvigione sorge per l'agente, non solo quando il cliente abbia eseguito la propria prestazione (cioè, abbia effettuato il pagamento), ma anche qualora (e nel momento in cui) la preponente sia rimasta inadempiente al proprio obbligo (per cause ad essa imputabili) e il cliente avrebbe dovuto versare il corrispettivo (che non ha versato per cause ascrivibili alla mandante).
Poiché, quindi, il pagamento della merce da parte del cliente (o, in alternativa, l'inadempimento da parte della proponente alla propria prestazione) è presupposto richiesto ai fini della liquidazione della provvigione (fatto costitutivo del diritto alla esigibilità della medesima), è onere dell'agente (che agisce in giudizio per ottenere il pagamento della relativa provvigione) provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a condotta imputabile alla preponente (Cass., 25023/2013).
In sede monitoria, ha fondato la dimostrazione del proprio credito sulle risultanze dell'estratto CP_1
conto dal 1.1.2020 al 27.6.2022 fornitogli dalla preponente (“Situazione Provvigioni per Agente,
Cliente e Documento (dettaglio operai)”: doc. 11 fasc. monitorio), ma ha preso in considerazione l'importo di € 17.469,12 a titolo di “saldo provvigioni su calcolato”, voce qualitativamente non corrispondente ai concordati criteri contrattuali di liquidazione della provvigione, per i quali al contrario risulta, dal medesimo prospetto, un “saldo provvigioni su incassato” negativo per € -
5.855,911.
Pertanto, le provvigioni inserite nel conto provvigionale come dovute al ricorrente non sono quelle domandate in sede monitoria e, rispetto ad esse, il medesimo conto provvigionale non viene ad assumere, nei confronti della preponente, alcuna valenza di ricognizione di debito che possa dare luogo ad una inversione dell'onere della prova (come invece sostenuto da sulla scorta dei principi CP_1 espressi da Cass., 25544/2018): la “Situazione Provvigioni per Agente, Cliente e Documento (dettaglio operai)” fotografa al 27.6.2022 un “saldo provvigioni incassato” in negativo e, quindi, l'insussistenza di un esigibile debito provvigionale della preponente verso l'agente.
Ciò posto, non ha assolto al proprio onere probatorio. CP_1
Rispetto a tutti i clienti riportati nell'estratto provvisionale per i quali non sono state riconosciute
(ovvero sono stato riconosciute in misura inferiore) provvigioni “su incassato” rispetto a quelle “su calcolato”, l'odierno opposto ha preso posizione (solo) su alcuni di essi, senza peraltro fornire prova della debenza di provvigioni ulteriori.
In particolare:
- con riguardo alla cliente risulta che la stessa abbia respinto la merce (doc. 17 Persona_1 fasc. opponente) e che nei suoi confronti l'opponente abbia emesso nota di credito (doc. 18 fasc. opponente): ha dedotto che ciò sarebbe dipeso da inadempimento della preponente, che avrebbe CP_1
inviato tardivamente la merce oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, ma la circostanza non emerge dal doc. 17 cit. (ove è scritto che il rifiuto è avvenuto “senza specificare il motivo”), né risulta dal contratto stipulato dalla cliente (che non reca alcuna data leggibile: doc. 19 fasc. opposto); né risulta attendibile la dichiarazione stragiudiziale della medesima di non aver mai ricevuto la Per_1 merce da (doc. 17 fasc. opposto), in quanto sconfessata documentalmente dall'attestazione di Pt_1
rifiuto della merce inviata;
- anche per il cliente è stata emessa nota di credito (docc. 19-20 fasc. opponente) e Persona_2
non è stato provato che la merce non sia stata spedita per fatto imputabile alla preponente;
- con riferimento al cliente parte opposta non ha contestato la cessazione dell'obbligo e del Per_3
relativo credito in proprio favore (vd. verbale di udienza del 27.11.2024);
- quanto alla cliente è stata emessa nota di credito (doc. 26 fasc. opponente) e non Persona_4 vi è prova di un pagamento dell'affare oltre quanto indicato come “provv. su incassato” a pag. 14 dell'estratto provvigionale.
- quanto a dato per pacifica la risoluzione del relativo affare, opera la previsione Controparte_2 dell'art. 1748, comma 5 c.c.)2 e non risultano condotte illecite assunte dall'agente (la circostanza nemmeno risulta dal doc. 24 fasc. opponente). Anche volendo quindi dedurre per intero la provvigione relativa a tale ultimo affare (pari ad € 2.973,20, come quantificata da a pag. 15 delle proprie note di trattazione scritta del 14.4.2025), il relativo CP_1 importo è inferiore al “saldo provvigioni su incassato” riportato nella situazione provvigioni al
27.6.2022 e, quindi, non risulta dovuta all'agente alcuna somma a titolo provvigionale relativamente agli affari ivi riportati.
Alla stessa conclusione si giungerebbe anche qualora si volessero considerare, oltre all'affare con il cliente anche quelli con i clienti e per i quali la finanziaria ha respinto la CP_2 Per_2 Per_4
richiesta di finanziamento (come ha riconosciuto parte opponente nella propria memoria di replica alla riconvenzionale) e per i quali, quindi, opera la previsione del comma 4 dell'art. 5 del contratto di agenzia3, da cui parte opposta ha tratto che – in difetto di accordo con l'agente – il rischio dell'insolvenza degli affari comunque accettati dalla preponente venga integralmente assunta dalla stessa: l'importo complessivo delle provvigioni di tal affari per € 5.032,43 (€ 2.973,20 per il cliente
€ 1.662,04 per il cliente ed € 397,19 per la cliente rimane inferiore al saldo CP_2 Per_5 Per_4
provvigioni su incassato per € - 5.855,01; pertanto, in difetto di prova di altri affari per i quali il finanziamento sia stato respinto, non è condivisibile l'assunto per cui “tutti i contratti che sono indicati nell'estratto conto […] devono essere considerati come contratti conclusi con obbligo di pagamento delle provvigioni a favore dell'agente”.
Sotto altro profilo, non ha pregio rilevare che, in base agli aggiornati estratti provvigionali, sia stata la stessa preponente ad aver riconosciuto un saldo su incassato di segno positivo: la “situazione provvigioni” al 12.11.2024 (depositata dalla opponente come allegato 37 alle note del 21.11.2024) è necessariamente diversa da quella fatta valere in sede monitoria, perchè tiene conto anche delle provvigioni maturate successivamente al 27.6.2022 in corrispondenza dei successivi pagamenti effettuati dai clienti e il relativo saldo su incassato (pari ad € 2.034,70) è stato pagato a (nella CP_1
misura di 4/5) con offerta della relativa somma banco iudicis all'udienza del 27.11.20244. Stesse considerazioni valgono per la aggiornata situazione provvigioni all'8.5.2025 (doc. 38 allegato da parte opponente alle note di trattazione scritta del 12.5.2025), che ha determinato un credito per provvigioni versato all'agente sempre nella misura di 4/5 (vd. doc. 39 allegato alle medesime note). Né può considerarsi dovuto ed esigibile in favore del l'importo di € 5.423,67 riportato nella CP_1
“situazione provvigioni” al 12.11.2024 sotto la colonna “provv. da autorizzare” (così come il precedente di € 5.442,27 presente nella “situazione provvigioni” al 30.9.2024): tale colonna “indica la quota di provvigioni potenziale alla data di emissione, ma non ancora maturata perché in attesa dell'adempimento totale o parziale da parte del cliente finale” (secondo la definizione, non contestata, riportata a pag. 14 del ricorso) e risulta infatti pari alla differenza tra l'importo delle (potenziali) provvigioni calcolate sulla base degli affari conclusi, ove essi avessero integrale esecuzione (colonna
“provv. calcolata), e l'importo delle provvigioni già maturate a seguito di pagamento da parte del cliente (colonna “provv. su incassato).
In conclusione, difetta la prova del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, deve essere revocato il d.i. opposto n. 41/2023.
Sono invece inammissibili le domande riconvenzionali svolte dall'opposto in memoria difensiva e relative al pagamento:
- dell'indennità sostitutiva del preavviso per € 7.111,75;
- del FIRR per € 1.178,97
- dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. per € 17.595,82 (ovvero, in subordine, dell'indennità meritocratica ai sensi dell'AEC per € 7.918,19);
- dell'indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'AEC per € 1.583,62;
- del danno ulteriore pari ad € 9.602,00, quale morosità maturata da in relazione al contratto di CP_1
locazione abitativa (oggetto di sfratto), morosità conseguente alla cessazione da parte della preponente di corrispondere i corrispettivi pattuiti per il rimborso delle spese e per gli anticipi provvigionali.
Invero, nessuna domanda riconvenzionale è stata formulata dall'opponente e, pertanto, opera il principio secondo cui, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può – di regola – avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis (cfr. Cass.,
5415/2019, Cass., 16564/2018).
Nè può applicarsi al caso di specie l'innovativo orientamento espresso da Cass., 9633/22 (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”) e da Cass., SU 26727/2024 (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”), in quanto le domande riconvenzionali qui svolte non sono connesse per incompatibilità a quelle originariamente proposte, né sono alternative a queste ultime.
Inammissibile è altresì l'ulteriore domanda di di pagamento del “credito documentale” di € CP_1
3.749,24 (risultate dal confronto tra la CU - doc. 34 fasc. opposto - e quanto effettivamente versato all'agente come acconti nell'anno 2022 per € 9.046,45): oltre alle ragioni che precedono, si aggiunge la circostanza che tale domanda sia stata formulata per la prima volta all'udienza del 27.11.2024.
Stante la complessità della vicenda, le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione) sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) revoca il d.i. opposto n. 41/2023;
2) dichiara inammissibili la domanda riconvenzionali svolte da parte opposta;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo quanto riportato in memoria difensiva (pagg. 13 e 14) e non specificamente contestato, per
“saldo provvigioni su calcolato” si intende, “alla data di emissione, la differenza tra le provvigioni che l'agente potrebbe complessivamente maturare laddove tutti i contratti stipulati avessero regolare esecuzione e le somme già corrispostegli”, mentre per “saldo provvigioni su incassato” si “indica la differenza tra le provvigioni già maturate dall'agente e le somme già corrispostegli” 2 “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per l parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza dal giudice secondo equità”. 3 “Nel caso di mancata accettazione del finanziamento da parte delle finanziarie convenzionate la mandante si impegna a comunicare all' agente tempestivamente in forma scritta, ovvero entro i 7 gg lavorativi successivi alla comunicazione da parte della finanziaria, la mancata accettazione del finanziamento riservandosi di accettare tali ordini previo accordo con l'agente finalizzato alla riduzione del rischio di insolvenza, alle modalità di liquidazione delle provvigioni, al recupero degli importi eventualmente insoluti o dell'opera consegnata”. 4 In quella sede è stato corrisposto al l'importo di € 1.627,76 a mezzo assegno circolare, importo CP_1 pari a 4/5 della somma di € 2.034,70 riportata nell'estratto provvigionale quale saldo su incassato (atteso che 1/5 è stato trattenuto per conto di chi spetta in esecuzione di ordinanza del GE).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICELI SALVATORE ANDREA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 125 CATANIA presso il difensore avv.
MICELI SALVATORE ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOBILIO PIER Controparte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MASACCIO 153 FIRENZE presso il difensore avv.
MOBILIO PIER LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 41/2023, con il quale è stato ingiunto alla Parte_1 medesima di pagare a la somma di € 17.469,12, oltre accessori e spese di lite. Controparte_1
Il decreto ingiuntivo opposto è stato concesso sulla base della fattura elettronica n. 19 del 16.12.2022, emessa dall'agente con causale “compensi per provvigioni attive maturate nel 2021 e nel 2022 CP_1 come da estratto conto”, laddove l'estratto conto è quello del 27.6.2022, denominato “Situazione
Provvigioni per Agente, Cliente e Documento (dettaglio operai)”, consegnato dalla preponente e di cui l'ingiungente ha preso in considerazione il “saldo provvigioni su calcolato” (appunto, € 17.459,12).
In sede di opposizione, ha dedotto che, a mente del contratto di agenzia inter partes ed Parte_1
in deroga all'art. 1748, comma 4, c.c., spettavano all'agente provvigioni solo sull'incassato al netto di iva e sconti (fatturato netto), mentre il decreto ingiuntivo ha avuto ad oggetto pretese provvigioni su affari ancora non eseguiti, ovvero oggetto di disdetta da parte dei clienti oppure respinti dalla preponente, tanto da risultare un anticipo provvigioni concesso a superiore a quanto spettante CP_1 all'agente sull'incassato, con una differenza di € - 5.855,01 (riportato nell'estratto conto del 27.6.2022 come “saldo provvigioni incassato”), poi ridotta ad € - 1.688,23 alla data di deposito della memoria difensiva;
ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo n. 41/2023.
Costituitosi nella presente fase di opposizione, ha contestato le difese ed eccezioni avversarie, CP_1
ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento di ulteriori crediti relativi alle competenze di fine rapporto Parte_1
(legate all'applicabilità della normativa vigente ed a quella prevista dall'AEC), all'indennità sostitutiva del preavviso (avendo unilateralmente la preponente risolto il rapporto di agenzia), nonché al risarcimento del danno ulteriore.
Contestate da parte di la ammissibilità e la fondatezza delle domande riconvenzionali, Parte_1 la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Le parti hanno sottoscritto in data 15.6.2020 contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione della vendita di oggetti “distribuiti e prodotti” dalla preponente (docc.
1-5 fasc. monitorio;
Parte_1
docc.
7-10 fasc. opponente).
In tema di provvigioni, è stato pattuito:
• “L'Agente percepirà un compenso stabilito con il sistema delle provvigioni sugli affari conclusi per effetto del suo intervento ed andati regolarmente a buon fine, ovvero sugli ordini regolarmente evasi dalla mandante e saldati dal cliente (ossia sugli importi realmente incassati) nel periodo di durata del presente accordo ex art. 1748, comma IV, cc,
Inoltre l'agente avrà diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dopo la cessazione della presente stipulazione, relativamente alle proposte contrattuali pervenute alla in data Parte_1
antecedente a quella dello scioglimento del rapporto e sempre che sia stato verificato entra tenta giorni il buon fine delle vendite[…]” (art. 5, “Corrispettivo”).
• “Le provvigioni sopra richiamate maturano sulle vendite andate integralmente a buon fine. Le percentuali provvigionali saranno conteggiate sugli incassi effettivi al netto di IVA, sconti ed abbuoni […]. Qualsiasi somma percepita a titolo di provvigione dovrà comunque essere restituita dall'Agente, in tutti i casi in cui la vendita non possa avere esecuzione per fatto non imputabile alla
Preponente; l'Agente dovrà altresì restituire la provvigione, nei casi di successiva risoluzione della vendita per inadempimento dell'acquirente o per l'esercizio da parte dello stesso del diritto di recesso […]” (art. 6, Modalità e Termini per la Liquidazione della Provvigione).
Pertanto, è stato concordato che il diritto alla provvigione del – maturato al momento in cui si è CP_1 conclusa l'operazione promossa dall'agente, cioè quando vi è stata l'accettazione dell'ordine da parte della preponente (cfr., art. 1748, comma 1, c.c.) – diventasse esigibile (e, quindi, effettivamente liquidabile) nel momento e nella misura in cui il cliente finale avesse pagato la merce, in deroga alla previsione ordinaria di cui all'art. 1748, comma 4, c.c. (che, “salvo che sia diversamente stabilito”, fa coincidere l'esigibilità con il momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo).
Peraltro, la pattuizione dell'art 5 cit. deve essere interpretata alla luce della previsione inderogabile di cui all'art. 1748, comma 4, c.c. (“La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il proponente avesse eseguito la prestazione a suo carico”) e, quindi, deve essere intesa nel senso che il diritto alla liquidazione della provvigione sorge per l'agente, non solo quando il cliente abbia eseguito la propria prestazione (cioè, abbia effettuato il pagamento), ma anche qualora (e nel momento in cui) la preponente sia rimasta inadempiente al proprio obbligo (per cause ad essa imputabili) e il cliente avrebbe dovuto versare il corrispettivo (che non ha versato per cause ascrivibili alla mandante).
Poiché, quindi, il pagamento della merce da parte del cliente (o, in alternativa, l'inadempimento da parte della proponente alla propria prestazione) è presupposto richiesto ai fini della liquidazione della provvigione (fatto costitutivo del diritto alla esigibilità della medesima), è onere dell'agente (che agisce in giudizio per ottenere il pagamento della relativa provvigione) provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine ovvero che il mancato pagamento sia dovuto a condotta imputabile alla preponente (Cass., 25023/2013).
In sede monitoria, ha fondato la dimostrazione del proprio credito sulle risultanze dell'estratto CP_1
conto dal 1.1.2020 al 27.6.2022 fornitogli dalla preponente (“Situazione Provvigioni per Agente,
Cliente e Documento (dettaglio operai)”: doc. 11 fasc. monitorio), ma ha preso in considerazione l'importo di € 17.469,12 a titolo di “saldo provvigioni su calcolato”, voce qualitativamente non corrispondente ai concordati criteri contrattuali di liquidazione della provvigione, per i quali al contrario risulta, dal medesimo prospetto, un “saldo provvigioni su incassato” negativo per € -
5.855,911.
Pertanto, le provvigioni inserite nel conto provvigionale come dovute al ricorrente non sono quelle domandate in sede monitoria e, rispetto ad esse, il medesimo conto provvigionale non viene ad assumere, nei confronti della preponente, alcuna valenza di ricognizione di debito che possa dare luogo ad una inversione dell'onere della prova (come invece sostenuto da sulla scorta dei principi CP_1 espressi da Cass., 25544/2018): la “Situazione Provvigioni per Agente, Cliente e Documento (dettaglio operai)” fotografa al 27.6.2022 un “saldo provvigioni incassato” in negativo e, quindi, l'insussistenza di un esigibile debito provvigionale della preponente verso l'agente.
Ciò posto, non ha assolto al proprio onere probatorio. CP_1
Rispetto a tutti i clienti riportati nell'estratto provvisionale per i quali non sono state riconosciute
(ovvero sono stato riconosciute in misura inferiore) provvigioni “su incassato” rispetto a quelle “su calcolato”, l'odierno opposto ha preso posizione (solo) su alcuni di essi, senza peraltro fornire prova della debenza di provvigioni ulteriori.
In particolare:
- con riguardo alla cliente risulta che la stessa abbia respinto la merce (doc. 17 Persona_1 fasc. opponente) e che nei suoi confronti l'opponente abbia emesso nota di credito (doc. 18 fasc. opponente): ha dedotto che ciò sarebbe dipeso da inadempimento della preponente, che avrebbe CP_1
inviato tardivamente la merce oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, ma la circostanza non emerge dal doc. 17 cit. (ove è scritto che il rifiuto è avvenuto “senza specificare il motivo”), né risulta dal contratto stipulato dalla cliente (che non reca alcuna data leggibile: doc. 19 fasc. opposto); né risulta attendibile la dichiarazione stragiudiziale della medesima di non aver mai ricevuto la Per_1 merce da (doc. 17 fasc. opposto), in quanto sconfessata documentalmente dall'attestazione di Pt_1
rifiuto della merce inviata;
- anche per il cliente è stata emessa nota di credito (docc. 19-20 fasc. opponente) e Persona_2
non è stato provato che la merce non sia stata spedita per fatto imputabile alla preponente;
- con riferimento al cliente parte opposta non ha contestato la cessazione dell'obbligo e del Per_3
relativo credito in proprio favore (vd. verbale di udienza del 27.11.2024);
- quanto alla cliente è stata emessa nota di credito (doc. 26 fasc. opponente) e non Persona_4 vi è prova di un pagamento dell'affare oltre quanto indicato come “provv. su incassato” a pag. 14 dell'estratto provvigionale.
- quanto a dato per pacifica la risoluzione del relativo affare, opera la previsione Controparte_2 dell'art. 1748, comma 5 c.c.)2 e non risultano condotte illecite assunte dall'agente (la circostanza nemmeno risulta dal doc. 24 fasc. opponente). Anche volendo quindi dedurre per intero la provvigione relativa a tale ultimo affare (pari ad € 2.973,20, come quantificata da a pag. 15 delle proprie note di trattazione scritta del 14.4.2025), il relativo CP_1 importo è inferiore al “saldo provvigioni su incassato” riportato nella situazione provvigioni al
27.6.2022 e, quindi, non risulta dovuta all'agente alcuna somma a titolo provvigionale relativamente agli affari ivi riportati.
Alla stessa conclusione si giungerebbe anche qualora si volessero considerare, oltre all'affare con il cliente anche quelli con i clienti e per i quali la finanziaria ha respinto la CP_2 Per_2 Per_4
richiesta di finanziamento (come ha riconosciuto parte opponente nella propria memoria di replica alla riconvenzionale) e per i quali, quindi, opera la previsione del comma 4 dell'art. 5 del contratto di agenzia3, da cui parte opposta ha tratto che – in difetto di accordo con l'agente – il rischio dell'insolvenza degli affari comunque accettati dalla preponente venga integralmente assunta dalla stessa: l'importo complessivo delle provvigioni di tal affari per € 5.032,43 (€ 2.973,20 per il cliente
€ 1.662,04 per il cliente ed € 397,19 per la cliente rimane inferiore al saldo CP_2 Per_5 Per_4
provvigioni su incassato per € - 5.855,01; pertanto, in difetto di prova di altri affari per i quali il finanziamento sia stato respinto, non è condivisibile l'assunto per cui “tutti i contratti che sono indicati nell'estratto conto […] devono essere considerati come contratti conclusi con obbligo di pagamento delle provvigioni a favore dell'agente”.
Sotto altro profilo, non ha pregio rilevare che, in base agli aggiornati estratti provvigionali, sia stata la stessa preponente ad aver riconosciuto un saldo su incassato di segno positivo: la “situazione provvigioni” al 12.11.2024 (depositata dalla opponente come allegato 37 alle note del 21.11.2024) è necessariamente diversa da quella fatta valere in sede monitoria, perchè tiene conto anche delle provvigioni maturate successivamente al 27.6.2022 in corrispondenza dei successivi pagamenti effettuati dai clienti e il relativo saldo su incassato (pari ad € 2.034,70) è stato pagato a (nella CP_1
misura di 4/5) con offerta della relativa somma banco iudicis all'udienza del 27.11.20244. Stesse considerazioni valgono per la aggiornata situazione provvigioni all'8.5.2025 (doc. 38 allegato da parte opponente alle note di trattazione scritta del 12.5.2025), che ha determinato un credito per provvigioni versato all'agente sempre nella misura di 4/5 (vd. doc. 39 allegato alle medesime note). Né può considerarsi dovuto ed esigibile in favore del l'importo di € 5.423,67 riportato nella CP_1
“situazione provvigioni” al 12.11.2024 sotto la colonna “provv. da autorizzare” (così come il precedente di € 5.442,27 presente nella “situazione provvigioni” al 30.9.2024): tale colonna “indica la quota di provvigioni potenziale alla data di emissione, ma non ancora maturata perché in attesa dell'adempimento totale o parziale da parte del cliente finale” (secondo la definizione, non contestata, riportata a pag. 14 del ricorso) e risulta infatti pari alla differenza tra l'importo delle (potenziali) provvigioni calcolate sulla base degli affari conclusi, ove essi avessero integrale esecuzione (colonna
“provv. calcolata), e l'importo delle provvigioni già maturate a seguito di pagamento da parte del cliente (colonna “provv. su incassato).
In conclusione, difetta la prova del credito azionato in sede monitoria e, pertanto, deve essere revocato il d.i. opposto n. 41/2023.
Sono invece inammissibili le domande riconvenzionali svolte dall'opposto in memoria difensiva e relative al pagamento:
- dell'indennità sostitutiva del preavviso per € 7.111,75;
- del FIRR per € 1.178,97
- dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. per € 17.595,82 (ovvero, in subordine, dell'indennità meritocratica ai sensi dell'AEC per € 7.918,19);
- dell'indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'AEC per € 1.583,62;
- del danno ulteriore pari ad € 9.602,00, quale morosità maturata da in relazione al contratto di CP_1
locazione abitativa (oggetto di sfratto), morosità conseguente alla cessazione da parte della preponente di corrispondere i corrispettivi pattuiti per il rimborso delle spese e per gli anticipi provvigionali.
Invero, nessuna domanda riconvenzionale è stata formulata dall'opponente e, pertanto, opera il principio secondo cui, nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può – di regola – avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis (cfr. Cass.,
5415/2019, Cass., 16564/2018).
Nè può applicarsi al caso di specie l'innovativo orientamento espresso da Cass., 9633/22 (“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”) e da Cass., SU 26727/2024 (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”), in quanto le domande riconvenzionali qui svolte non sono connesse per incompatibilità a quelle originariamente proposte, né sono alternative a queste ultime.
Inammissibile è altresì l'ulteriore domanda di di pagamento del “credito documentale” di € CP_1
3.749,24 (risultate dal confronto tra la CU - doc. 34 fasc. opposto - e quanto effettivamente versato all'agente come acconti nell'anno 2022 per € 9.046,45): oltre alle ragioni che precedono, si aggiunge la circostanza che tale domanda sia stata formulata per la prima volta all'udienza del 27.11.2024.
Stante la complessità della vicenda, le spese di lite (fase monitoria e fase di opposizione) sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) revoca il d.i. opposto n. 41/2023;
2) dichiara inammissibili la domanda riconvenzionali svolte da parte opposta;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 14 maggio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo quanto riportato in memoria difensiva (pagg. 13 e 14) e non specificamente contestato, per
“saldo provvigioni su calcolato” si intende, “alla data di emissione, la differenza tra le provvigioni che l'agente potrebbe complessivamente maturare laddove tutti i contratti stipulati avessero regolare esecuzione e le somme già corrispostegli”, mentre per “saldo provvigioni su incassato” si “indica la differenza tra le provvigioni già maturate dall'agente e le somme già corrispostegli” 2 “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per l parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza dal giudice secondo equità”. 3 “Nel caso di mancata accettazione del finanziamento da parte delle finanziarie convenzionate la mandante si impegna a comunicare all' agente tempestivamente in forma scritta, ovvero entro i 7 gg lavorativi successivi alla comunicazione da parte della finanziaria, la mancata accettazione del finanziamento riservandosi di accettare tali ordini previo accordo con l'agente finalizzato alla riduzione del rischio di insolvenza, alle modalità di liquidazione delle provvigioni, al recupero degli importi eventualmente insoluti o dell'opera consegnata”. 4 In quella sede è stato corrisposto al l'importo di € 1.627,76 a mezzo assegno circolare, importo CP_1 pari a 4/5 della somma di € 2.034,70 riportata nell'estratto provvigionale quale saldo su incassato (atteso che 1/5 è stato trattenuto per conto di chi spetta in esecuzione di ordinanza del GE).