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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Antonio Mondino (pec C.F._1 domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, con l'avv. Salvatore Martinico (pec C.F._2 domiciliazione: Email_2
CONVENUTO nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_2
), con l'avv. Salvatore D'Angelo (pec C.F._3 domiciliazione: Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: Invalidità contrattuali e divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe indicati, espone: Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
i) che in data 28.02.2021 è deceduto in Trapani ab intestato
[...]
nato a [...] il [...], che al momento della morte Per_1
era vedovo e aveva tre figli: l'odierno attore e i due convenuti;
ii) che, quando era in vita, il de cuius, con atto di “cessione onerosa”
del 29.05.2012, in notar di Trapani (n. rep. 718, Persona_2
n. racc. 467), ha trasferito al convenuto l'immobile di CP_1
sua proprietà, sito in Paceco, alla via Archimede n. 21, p.t.-1-2-3,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 231,
riservandosi il diritto di abitazione sulla porzione corrispondente ai due vani di piano terra e trasferendo la piena proprietà del restante immobile al compratore, a fronte dell'obbligo del cessionario
(dedotto quale corrispettivo) di fornire al cedente assistenza e cure;
iii) che alla morte del de cuius la massa ereditaria è risultata costituita dai seguenti beni:
- immobile sito in Paceco, nella via Torrearsa n. 84b, p.3.,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 230, sub. 1;
- immobile sito in Paceco, nella via Pecoreria p.t., identificato al
NCEU del detto comune al Fg. 9, part. 247;
- bene mobile registrato, autovettura Opel Corsa Tg AW087JF
- deposito bancario presso la BCC Don Rizzo di € 11.629,26;
iv) che il deposito bancario, da ultimo citato, successivamente alla morte del padre, è stato integralmente prelevato dal convenuto
, in data 01.03.2021. CP_1
Ciò premesso, parte attrice spiega preliminare domanda di nullità della suddetta “cessione onerosa” (sopra al ii), stipulata dal
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
genitore col fratello stante la palese inconsistenza CP_1
della prestazione assistenziale cui si è obbligato il cessionario in considerazione del fatto che il padre/cedente, “all'epoca della cessione
e fino alla di lui dipartita, non necessitava di assistenza fisica né morale, in
quanto non inficiato da patologie che limitavano anche parzialmente la
deambulazione, oltre che economicamente indipendente, ragion per cui il
cedente provvedeva in autonomia a quanto gli occorreva. Si evidenzia che
avendo alienato gli appartamenti soprastanti al piano terreno, il
[...]
si provava della facoltà di poter usufruire di una rendita Per_1
conseguente all'affitto di detto immobile, introito economico che gli poteva
permettere quell'assistenza a cui il figlio si obbligava”.
Per lo stesso motivo, deduce altresì che la Parte_1
“cessione onerosa” in questione dissimula, in realtà, una donazione da ritenersi nulla per difetto dei requisiti di forma.
All'esito della declaratoria di nullità dell'atto di cessione e dell'accertamento della sua natura (simulata) di donazione (in ogni caso nulla per difetto di forma), nonché della consequenziale restituzione dell'immobile all'asse ereditario del de cuius (anche previa collazione ex art. 737 c.c. della donazione dissimulata,
eventualmente ritenuta valida), l'attore chiede procedersi alla divisione della massa ereditaria.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto CP_1
delle domande attoree di impugnativa dell'atto di “cessione onerosa”
dell'immobile di via Archimede n. 21, ma associandosi alla domanda di divisione degli altri beni relitti, sopra individuati sub
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
iii). Analoghe conclusioni sono state svolte dall'altro convenuto costituitosi, CP_2
La causa, istruita mediante prove orali e lo svolgimento di
CTU ai fini divisionali, viene ora decisa.
*.*.*
Le domande che vengono alla cognizione del Tribunale (di nullità e simulazione dell'atto di “cessione onerosa” stipulato da e , e quella di scioglimento della Persona_1 Parte_1
divisione ereditaria, anche previa collazione, nel caso di ritenuta validità della donazione dissimulata, eventualmente ritenuta valida) sono da esaminare secondo preciso ordine di pregiudizialità
- dunque anteponendo lo scrutinio delle domande di impugnativa e simulazione contrattuale rispetto a quella ereditaria.
S'impone, dunque, la preliminare qualificazione del negozio concluso da e . Persona_1 CP_1
L'esame del contratto di "cessione onerosa" (così l'intestazione)
consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dal vitaliziante - per la sua sussunzione nella fattispecie CP_1
di matrice giurisprudenziale del c.d. “vitalizio assistenziale ”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..
Si fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) “l'obbligo di prestare [al cedente] assistenza morale e materiale, servizi e cure specie in caso di
malattie ed in particolare la pulizia della casa, del vestiario e della
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biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi, per tutto il tempo della vita
del cedente medesimo" (così il contratto questione).
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n°
1503.1998, n° 8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio assistenziale è costituito dall'alea,
ossia dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto
(cfr. Cass. sez. II, 24.6.2009 n. 14796: "Nel contratto atipico di vitalizio
alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento
essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del
contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale
in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale
incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle
prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla
sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il
cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite
patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio)”.
Se al momento della stipula del contratto manca l'alea (i.e.
l'incertezza in ordine alla convenienza del risultato economico finale dell'operazione) il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa (in tal senso Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 23895 del 23/11/2016).
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata,
dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella
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valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: (i) l'età del vitaliziato, (ii) le sue condizioni di salute e (ii) il valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni,
che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma, nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze, l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Nel caso di specie, (nato il [...]) ha Persona_1
stipulato la “cessione onerosa” per cui è causa il 29.05.2012, all'età di
73 anni.
Ora, è pacifico che il vitaliziato sia deceduto oltre nove anni dopo la cessione (segnatamente il 21.02.2021) ed è lo stesso attore ad
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affermare che all'epoca della conclusione del contratto il cedente godeva di buona salute, compatibilmente con la sua età (le prove orali svolte depongono nello stesso senso).
In altri termini, l'età e lo stato di salute del vitaliziato all'epoca della stipula dell'atto impugnato permettono di concludere nel senso che le prestazioni del vitaliziante non fossero circoscrivibili entro un arco di tempo contenuto.
Con riferimento al valore del bene ceduto, il CTU ing. Per_3
ha stimato la piena proprietà dell'intero lotto oggetto del
[...]
contratto di cessione onerosa (senza scomputare il diritto di abitazione che il cedente si è riservato sui vani a piano terra), nel contenuto valore di € 51.000.
Ebbene, effettuando una comparazione delle prestazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale stipulato dal de cuius
col convenuto , sulla base di dati omogenei, ovvero CP_1
considerando da un lato, il valore della proprietà ceduta
(certamente inferiore a € 50.000), e, per altro lato, le prestazioni di cui si è fatto carico il vitaliziante per un lasso di tempo certamente non contenuto (in ragione dell'aspettativa di vita del vitaliziato,
consideratene l'età e le condizioni di salute al momento della stipula), ritiene il Tribunale che le contrapposte prestazioni dedotte nel contratto impugnato si pongano in un rapporto di presumibile equivalenza, o comunque, di non palese sproporzione.
E' doveroso precisare, in relazione alle difese svolte dall'attore,
che, in realtà, a nulla rileva che il cedente “non necessitava assistenza
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fisica né morale, in quanto non inficiato da patologie che limitavano anche
parzialmente la deambulazione”, né che lo stesso fosse “economicamente
indipendente, ragion per cui [poteva provvedere] in autonomia a quanto
gli occorreva”.
Invero, la conclusione di un vitalizio assistenziale non presuppone che il vitaliziante versi in scadenti condizioni fisiche, né
che egli non abbia la possibilità economica per provvedere in altro modo alla propria assistenza: è banale osservare che un soggetto può scegliere di farsi assistere ne “la pulizia della casa, del vestiario e
della biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi” (cfr. contratto in questione) anche se non a ciò inabile, e può preferire che tale assistenza gli sia garantita da un familiare, portatore anche di un supporto morale, piuttosto che da un estraneo periodicamente retribuito (questa essendo proprio una delle caratteristiche della fattispecie atipica in esame).
Peraltro, il fatto che il vitaliziato, al momento della stipula del contratto, “non necessitava di assistenza fisica né morale, in quanto non
inficiato da patologie che limitavano anche parzialmente la deambulazione”
(e che, dunque, le prestazioni assistenziali cui si è obbligato il vitaliziante non erano – inizialmente – particolarmente onerose) è
inconducente ai fini del chiesto accertamento della nullità
contrattuale. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea contrattuale non può prescindere dalla considerazione che quello in esame non è un vincolo istantaneo, ma destinato a prorogarsi nel tempo, fino alla morte del vitaliziato. Dunque, stante l'ordinario e
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costante accrescimento delle necessità assistenziali cui vanno incontro le persone dopo una certa età, il fatto che al momento della stipula il vitaliziato era in buone condizioni di salute, non esclude un'obiettiva incertezza iniziale in ordine al valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante per tutto l'arco del rapporto,
dipendendo esse dalla sopravvivenza del beneficiario e dalle sue condizioni di salute, il cui – plausibile – peggioramento col trascorrere del tempo implica un aggravio delle cure.
In ragione di quanto sopra va rigettata ogni impugnativa del contratto di “cessione onerosa” proposta dall'attore, e – come sostenuto dai convenutoi - il compendio ereditario in comune tra i tre fratelli, odierne parti del giudizio, va circoscritto ai seguenti beni:
- immobile sito in Paceco, nella via Torrearsa n. 84b, p.3.,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 230, sub. 1;
- immobile sito in Paceco, nella via Pecoreria p.t., identificato al
NCEU del detto comune al Fg. 9, part. 247;
- bene mobile registrato, autovettura Opel Corsa Tg AW087JF;
- deposito bancario presso la BCC Don Rizzo;
Venendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, va rilevato che i due beni immobili sopra individuati non possono essere divisi in ragione del difetto di una condizione dell'azione.
Al riguardo è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985
prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
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vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti
reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.
La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Si ha riguardo, nella specie, ad una figura di nullità formale,
assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge,
con la quale si è inteso perseguire al contempo: 1) l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. Anagrafe Immobiliare Integrata),
garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo) sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo); 2) l'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale,
consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani
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produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. n.
8611/2014).
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo Cass.
n.18043/2020) la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata,
non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione volta ad assicurare la c.d.
congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [e sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 la quale rileva come “dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia
retroattiva dell'atto divisionale, non può argomentarsi la natura
meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno,
la sua natura di atto mortis causa. La divisione non ha causa ricognitiva di
effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e
distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare
di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un
procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti
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costitutivi, lo scioglimento di quella comunione”], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è
necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il ctu abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che 'la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino
le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie
quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la
conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in
comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico -
edilizio').
Tanto premesso, secondo la ctu disposta in corso di causa, le cui risultanze vanno condivise in quanto logicamente motivate sulla scorta dei precisi accertamenti effettuati,
i) l'immobile sito in Paceco, c/da Pecoreria, via Mauro Rostagno,
individuato al NCEU del detto comune al fg. 9 part. 247, presenta le seguenti difformità catastali: “la realizzazione di un piccolo locale di
sgombero (di mq.2.35) posto a ridosso del prospetto sud-ovest
dell'immobile con copertura in cemento-amianto (eternit). Occorrerà
ripristinare lo stato dei luoghi previa demolizione dello stesso e rimozione
della copertura che dovrà effettuarsi secondo le procedure ai sensi della
normativa vigente in materia.” Inoltre, “Da un esame della
documentazione catastale inerente l'immobile, in particolare della
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planimetria catastale, si è riscontrato una lieve difformità consistente
nell'assenza di rappresentazione dei setti murari della veranda coperta
(così come indicati negli elaborati grafici della sanatoria), sicuramente
dovuto ad un mero errore di tipo grafico. Occorrerà inoltrare, presso
l'agenzia del Territorio – Entrate (catasto), una pratica docfa per
variazione catastale.”
ii) l'immobile sito in Paceco, Immobile sito in Paceco, via Torrearsa
nn.84/A-84/B individuato al NCEU del detto comune al fg. 56 (ex
13/C), part. 230 sub. 1, presenta le seguenti difformità catastali:
“Relativamente alla conformità catastale, la sottoscritta, a seguito di
consultazione telematica degli archivi del catasto, non ha reperito alcuna
planimetria. Occorrerà inoltrare, presso l'agenzia del Territorio – Entrate
(catasto), o una pratica docfa per planimetria mancante o un'istanza di
rasterizzazione di un'eventuale planimetria esistente negli archivi
cartacei”.
Sulla scorta del richiamato quadro normativo, deve dunque concludersi che tali unità immobiliari risultano prive del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva e sono, dunque, allo stato indivisibili.
In relazione agli altri beni facenti parte del compendio ereditario comune, deve procedersi unicamente alla divisione della liquidità presente sul conto corrente acceso presso la BCC Don
Rizzo alla data della morte del de cuius (posto che l'altro bene mobile facente parte della comunione, ossia l'autovettura Opel
Corsa, ha valore pressocché nullo).
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Dagli atti in fascicolo si rileva l'esistenza di un libretto deposito a risparmio n. 23/701760, intestato a Persona_1
presso la Banca Don Rizzo, Agenzia di Paceco (cfr. all. 5 produzione parte attrice) che è stato estinto in data 30/03/2021 (cfr. scrittura privata “Accordo per avvio di operazioni di divisione ereditaria”
del 07/04/2021 allegata alla produzione del convenuto
[...]
), che al momento del decesso del de cuius, presentava un CP_1
saldo contabile di € 10.706,57 (cfr. allegato 10 produzione parte attrice – comunicazione della Banca Don Rizzo del 05/10/2021).
Nella predetta scrittura privata, sottoscritta dai germani
[...]
e , a fini ricognitivi, viene indicata la CP_2 Parte_1 CP_1
somma di € 6.000,00 come importo disponibile del citato libretto,
calcolato al netto delle spese funerarie pagate.
Tale importo, come sostenuto da parte attrice, è nella disponibilità di che ha estinto il deposito in CP_1
questione, prelevandone le somme. La circostanza è stata confermata, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso convenuto che, dunque va condannato a corrispondere a ciascun fratello € 2.000 ai fini divisionali.
*.*.*
Considerato che tutti i fratelli hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, le spese per la CTU, a tal uopo svolta,
vanno poste a carico di tutte le parti in egual quota e va disposta la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in
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applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M.
55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa,
opportunamente differenziando la liquidazione in favore del convenuto , direttamente interessato dalla domanda CP_1
di invalidità contrattuale proposta dall'attore, da quella in favore del convenuto CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara aperta la successione di , nato a Persona_1
Paceco il 31.01.1939 e deceduto a Trapani il 28.02.2021;
dichiara che la successione di è regolata dalla Persona_1
legge;
dichiara valido ed efficace il contratto di “cessione onerosa”
concluso da e in data 29.05.2012, in Persona_1 CP_1
notar di Trapani (n. rep. 718, n. racc. 467); Persona_2
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativamente all'immobile sito in Paceco,
c/da Pecoreria, via Mauro Rostagno, individuato al NCEU del detto comune al fg. 9 part. 247 e all'immobile sito in Paceco, via Torrearsa
nn.84/A-84/B individuato al NCEU del detto comune al fg. 56 (ex
13/C), part. 230 sub. 1;
dichiara che ai fini divisionali delle somme depositate presso il libretto di risparmio n. 23/701760 ciascuna parte ha diritto ad € 2.000
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
e, consequenzialmente, condanna al pagamento in CP_1
favore di e dell'importo di € CP_2 Parte_1
2.000 ciascuno;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra tutte le parti;
condanna alla refusione della restante Parte_1
quota delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1
complessivi € 3.700 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna alla refusione della restante Parte_1
quota delle spese di lite in favore di che liquida in CP_2
complessivi € 2.500 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
pone definitivamente a carico di tutte le parti, in egual quota,
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, in data 30/11/2025 .
Il Giudice
Carlo MA LO
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Antonio Mondino (pec C.F._1 domiciliazione: Email_1
ATTORE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_1
, con l'avv. Salvatore Martinico (pec C.F._2 domiciliazione: Email_2
CONVENUTO nato ad [...] il [...] (C.F.: CP_2
), con l'avv. Salvatore D'Angelo (pec C.F._3 domiciliazione: Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: Invalidità contrattuali e divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe indicati, espone: Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
i) che in data 28.02.2021 è deceduto in Trapani ab intestato
[...]
nato a [...] il [...], che al momento della morte Per_1
era vedovo e aveva tre figli: l'odierno attore e i due convenuti;
ii) che, quando era in vita, il de cuius, con atto di “cessione onerosa”
del 29.05.2012, in notar di Trapani (n. rep. 718, Persona_2
n. racc. 467), ha trasferito al convenuto l'immobile di CP_1
sua proprietà, sito in Paceco, alla via Archimede n. 21, p.t.-1-2-3,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 231,
riservandosi il diritto di abitazione sulla porzione corrispondente ai due vani di piano terra e trasferendo la piena proprietà del restante immobile al compratore, a fronte dell'obbligo del cessionario
(dedotto quale corrispettivo) di fornire al cedente assistenza e cure;
iii) che alla morte del de cuius la massa ereditaria è risultata costituita dai seguenti beni:
- immobile sito in Paceco, nella via Torrearsa n. 84b, p.3.,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 230, sub. 1;
- immobile sito in Paceco, nella via Pecoreria p.t., identificato al
NCEU del detto comune al Fg. 9, part. 247;
- bene mobile registrato, autovettura Opel Corsa Tg AW087JF
- deposito bancario presso la BCC Don Rizzo di € 11.629,26;
iv) che il deposito bancario, da ultimo citato, successivamente alla morte del padre, è stato integralmente prelevato dal convenuto
, in data 01.03.2021. CP_1
Ciò premesso, parte attrice spiega preliminare domanda di nullità della suddetta “cessione onerosa” (sopra al ii), stipulata dal
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
genitore col fratello stante la palese inconsistenza CP_1
della prestazione assistenziale cui si è obbligato il cessionario in considerazione del fatto che il padre/cedente, “all'epoca della cessione
e fino alla di lui dipartita, non necessitava di assistenza fisica né morale, in
quanto non inficiato da patologie che limitavano anche parzialmente la
deambulazione, oltre che economicamente indipendente, ragion per cui il
cedente provvedeva in autonomia a quanto gli occorreva. Si evidenzia che
avendo alienato gli appartamenti soprastanti al piano terreno, il
[...]
si provava della facoltà di poter usufruire di una rendita Per_1
conseguente all'affitto di detto immobile, introito economico che gli poteva
permettere quell'assistenza a cui il figlio si obbligava”.
Per lo stesso motivo, deduce altresì che la Parte_1
“cessione onerosa” in questione dissimula, in realtà, una donazione da ritenersi nulla per difetto dei requisiti di forma.
All'esito della declaratoria di nullità dell'atto di cessione e dell'accertamento della sua natura (simulata) di donazione (in ogni caso nulla per difetto di forma), nonché della consequenziale restituzione dell'immobile all'asse ereditario del de cuius (anche previa collazione ex art. 737 c.c. della donazione dissimulata,
eventualmente ritenuta valida), l'attore chiede procedersi alla divisione della massa ereditaria.
Si è costituito il convenuto , chiedendo il rigetto CP_1
delle domande attoree di impugnativa dell'atto di “cessione onerosa”
dell'immobile di via Archimede n. 21, ma associandosi alla domanda di divisione degli altri beni relitti, sopra individuati sub
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iii). Analoghe conclusioni sono state svolte dall'altro convenuto costituitosi, CP_2
La causa, istruita mediante prove orali e lo svolgimento di
CTU ai fini divisionali, viene ora decisa.
*.*.*
Le domande che vengono alla cognizione del Tribunale (di nullità e simulazione dell'atto di “cessione onerosa” stipulato da e , e quella di scioglimento della Persona_1 Parte_1
divisione ereditaria, anche previa collazione, nel caso di ritenuta validità della donazione dissimulata, eventualmente ritenuta valida) sono da esaminare secondo preciso ordine di pregiudizialità
- dunque anteponendo lo scrutinio delle domande di impugnativa e simulazione contrattuale rispetto a quella ereditaria.
S'impone, dunque, la preliminare qualificazione del negozio concluso da e . Persona_1 CP_1
L'esame del contratto di "cessione onerosa" (così l'intestazione)
consente di concludere - avuto riguardo agli obblighi assunti dal vitaliziante - per la sua sussunzione nella fattispecie CP_1
di matrice giurisprudenziale del c.d. “vitalizio assistenziale ”, connotata per l'atipicità e per l'autonomia rispetto al contratto disciplinato dall'art. 1872 c.c..
Si fa riferimento a quel peculiare contratto atipico, in cui il vitaliziante assume (come nel caso di specie) “l'obbligo di prestare [al cedente] assistenza morale e materiale, servizi e cure specie in caso di
malattie ed in particolare la pulizia della casa, del vestiario e della
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biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi, per tutto il tempo della vita
del cedente medesimo" (così il contratto questione).
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. n° 1502.1998, n°
1503.1998, n° 8854.1998, n° 5342.1997, n° 1280.1996) è solita affermare che l'elemento che accomuna il contratto tipico di vitalizio oneroso ed il contratto di vitalizio assistenziale è costituito dall'alea,
ossia dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti vanno incontro con la stipulazione dell'atto
(cfr. Cass. sez. II, 24.6.2009 n. 14796: "Nel contratto atipico di vitalizio
alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che ne costituisce elemento
essenziale, va accertata con riguardo al momento della conclusione del
contratto stesso, il quale è caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale
in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale
incertezza in relazione al rapporto tra il valore complessivo delle
prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla
sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il
cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite
patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio)”.
Se al momento della stipula del contratto manca l'alea (i.e.
l'incertezza in ordine alla convenienza del risultato economico finale dell'operazione) il contratto di mantenimento e assistenza deve considerarsi nullo per difetto di causa (in tal senso Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 23895 del 23/11/2016).
Come evidenziato dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata,
dunque, i parametri che il giudice di merito deve scrutinare nella
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valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea in una operazione di tal fatta sono essenzialmente tre e vanno parametrati alla data di conclusione del contratto: (i) l'età del vitaliziato, (ii) le sue condizioni di salute e (ii) il valore del cespite patrimoniale da costui ceduto.
E, così, tendenzialmente, l'alea va esclusa quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte o sia di età talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le più ottimistiche previsioni,
che non potrà sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile;
ma, nondimeno, anche ricorrendo tali circostanze, l'alea non potrebbe essere esclusa tutte le volte in cui il bene ceduto è la nuda proprietà di un immobile di scarso valore.
Parimenti, l'alea va tendenzialmente ritenuta sussistente quando le prestazioni del vitaliziante non siano circoscrivibili entro un arco di tempo particolarmente contenuto (in ragione dell'età non particolarmente avanzata del beneficiario e/o del suo buon stato di salute); ma, nondimeno, anche in tal caso l'alea potrebbe essere esclusa se il corrispettivo è costituito dalla nuda proprietà di un immobile di valore sensibilmente elevato.
Nel caso di specie, (nato il [...]) ha Persona_1
stipulato la “cessione onerosa” per cui è causa il 29.05.2012, all'età di
73 anni.
Ora, è pacifico che il vitaliziato sia deceduto oltre nove anni dopo la cessione (segnatamente il 21.02.2021) ed è lo stesso attore ad
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affermare che all'epoca della conclusione del contratto il cedente godeva di buona salute, compatibilmente con la sua età (le prove orali svolte depongono nello stesso senso).
In altri termini, l'età e lo stato di salute del vitaliziato all'epoca della stipula dell'atto impugnato permettono di concludere nel senso che le prestazioni del vitaliziante non fossero circoscrivibili entro un arco di tempo contenuto.
Con riferimento al valore del bene ceduto, il CTU ing. Per_3
ha stimato la piena proprietà dell'intero lotto oggetto del
[...]
contratto di cessione onerosa (senza scomputare il diritto di abitazione che il cedente si è riservato sui vani a piano terra), nel contenuto valore di € 51.000.
Ebbene, effettuando una comparazione delle prestazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale stipulato dal de cuius
col convenuto , sulla base di dati omogenei, ovvero CP_1
considerando da un lato, il valore della proprietà ceduta
(certamente inferiore a € 50.000), e, per altro lato, le prestazioni di cui si è fatto carico il vitaliziante per un lasso di tempo certamente non contenuto (in ragione dell'aspettativa di vita del vitaliziato,
consideratene l'età e le condizioni di salute al momento della stipula), ritiene il Tribunale che le contrapposte prestazioni dedotte nel contratto impugnato si pongano in un rapporto di presumibile equivalenza, o comunque, di non palese sproporzione.
E' doveroso precisare, in relazione alle difese svolte dall'attore,
che, in realtà, a nulla rileva che il cedente “non necessitava assistenza
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fisica né morale, in quanto non inficiato da patologie che limitavano anche
parzialmente la deambulazione”, né che lo stesso fosse “economicamente
indipendente, ragion per cui [poteva provvedere] in autonomia a quanto
gli occorreva”.
Invero, la conclusione di un vitalizio assistenziale non presuppone che il vitaliziante versi in scadenti condizioni fisiche, né
che egli non abbia la possibilità economica per provvedere in altro modo alla propria assistenza: è banale osservare che un soggetto può scegliere di farsi assistere ne “la pulizia della casa, del vestiario e
della biancheria, la preparazione e la cottura dei cibi” (cfr. contratto in questione) anche se non a ciò inabile, e può preferire che tale assistenza gli sia garantita da un familiare, portatore anche di un supporto morale, piuttosto che da un estraneo periodicamente retribuito (questa essendo proprio una delle caratteristiche della fattispecie atipica in esame).
Peraltro, il fatto che il vitaliziato, al momento della stipula del contratto, “non necessitava di assistenza fisica né morale, in quanto non
inficiato da patologie che limitavano anche parzialmente la deambulazione”
(e che, dunque, le prestazioni assistenziali cui si è obbligato il vitaliziante non erano – inizialmente – particolarmente onerose) è
inconducente ai fini del chiesto accertamento della nullità
contrattuale. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'alea contrattuale non può prescindere dalla considerazione che quello in esame non è un vincolo istantaneo, ma destinato a prorogarsi nel tempo, fino alla morte del vitaliziato. Dunque, stante l'ordinario e
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costante accrescimento delle necessità assistenziali cui vanno incontro le persone dopo una certa età, il fatto che al momento della stipula il vitaliziato era in buone condizioni di salute, non esclude un'obiettiva incertezza iniziale in ordine al valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante per tutto l'arco del rapporto,
dipendendo esse dalla sopravvivenza del beneficiario e dalle sue condizioni di salute, il cui – plausibile – peggioramento col trascorrere del tempo implica un aggravio delle cure.
In ragione di quanto sopra va rigettata ogni impugnativa del contratto di “cessione onerosa” proposta dall'attore, e – come sostenuto dai convenutoi - il compendio ereditario in comune tra i tre fratelli, odierne parti del giudizio, va circoscritto ai seguenti beni:
- immobile sito in Paceco, nella via Torrearsa n. 84b, p.3.,
identificato al NCEU del detto comune al Fg. 56, part. 230, sub. 1;
- immobile sito in Paceco, nella via Pecoreria p.t., identificato al
NCEU del detto comune al Fg. 9, part. 247;
- bene mobile registrato, autovettura Opel Corsa Tg AW087JF;
- deposito bancario presso la BCC Don Rizzo;
Venendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, va rilevato che i due beni immobili sopra individuati non possono essere divisi in ragione del difetto di una condizione dell'azione.
Al riguardo è noto che l'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985
prescrive che "(..) Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra
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vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di
comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti
reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena
di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia
catastale.
La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Si ha riguardo, nella specie, ad una figura di nullità formale,
assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge,
con la quale si è inteso perseguire al contempo: 1) l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. Anagrafe Immobiliare Integrata),
garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo) sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo); 2) l'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale,
consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani
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produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. n.
8611/2014).
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo Cass.
n.18043/2020) la tesi secondo la quale "l'esclusione" appena indicata,
non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione volta ad assicurare la c.d.
congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato, perciò, affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [e sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019 la quale rileva come “dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia
retroattiva dell'atto divisionale, non può argomentarsi la natura
meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno,
la sua natura di atto mortis causa. La divisione non ha causa ricognitiva di
effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e
distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare
di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un
procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti
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costitutivi, lo scioglimento di quella comunione”], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è
necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il ctu abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che 'la divisione intanto è possibile in quanto i beni soddisfino
le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie
quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la
conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in
comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico -
edilizio').
Tanto premesso, secondo la ctu disposta in corso di causa, le cui risultanze vanno condivise in quanto logicamente motivate sulla scorta dei precisi accertamenti effettuati,
i) l'immobile sito in Paceco, c/da Pecoreria, via Mauro Rostagno,
individuato al NCEU del detto comune al fg. 9 part. 247, presenta le seguenti difformità catastali: “la realizzazione di un piccolo locale di
sgombero (di mq.2.35) posto a ridosso del prospetto sud-ovest
dell'immobile con copertura in cemento-amianto (eternit). Occorrerà
ripristinare lo stato dei luoghi previa demolizione dello stesso e rimozione
della copertura che dovrà effettuarsi secondo le procedure ai sensi della
normativa vigente in materia.” Inoltre, “Da un esame della
documentazione catastale inerente l'immobile, in particolare della
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planimetria catastale, si è riscontrato una lieve difformità consistente
nell'assenza di rappresentazione dei setti murari della veranda coperta
(così come indicati negli elaborati grafici della sanatoria), sicuramente
dovuto ad un mero errore di tipo grafico. Occorrerà inoltrare, presso
l'agenzia del Territorio – Entrate (catasto), una pratica docfa per
variazione catastale.”
ii) l'immobile sito in Paceco, Immobile sito in Paceco, via Torrearsa
nn.84/A-84/B individuato al NCEU del detto comune al fg. 56 (ex
13/C), part. 230 sub. 1, presenta le seguenti difformità catastali:
“Relativamente alla conformità catastale, la sottoscritta, a seguito di
consultazione telematica degli archivi del catasto, non ha reperito alcuna
planimetria. Occorrerà inoltrare, presso l'agenzia del Territorio – Entrate
(catasto), o una pratica docfa per planimetria mancante o un'istanza di
rasterizzazione di un'eventuale planimetria esistente negli archivi
cartacei”.
Sulla scorta del richiamato quadro normativo, deve dunque concludersi che tali unità immobiliari risultano prive del necessario requisito dalla conformità catastale oggettiva e sono, dunque, allo stato indivisibili.
In relazione agli altri beni facenti parte del compendio ereditario comune, deve procedersi unicamente alla divisione della liquidità presente sul conto corrente acceso presso la BCC Don
Rizzo alla data della morte del de cuius (posto che l'altro bene mobile facente parte della comunione, ossia l'autovettura Opel
Corsa, ha valore pressocché nullo).
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Dagli atti in fascicolo si rileva l'esistenza di un libretto deposito a risparmio n. 23/701760, intestato a Persona_1
presso la Banca Don Rizzo, Agenzia di Paceco (cfr. all. 5 produzione parte attrice) che è stato estinto in data 30/03/2021 (cfr. scrittura privata “Accordo per avvio di operazioni di divisione ereditaria”
del 07/04/2021 allegata alla produzione del convenuto
[...]
), che al momento del decesso del de cuius, presentava un CP_1
saldo contabile di € 10.706,57 (cfr. allegato 10 produzione parte attrice – comunicazione della Banca Don Rizzo del 05/10/2021).
Nella predetta scrittura privata, sottoscritta dai germani
[...]
e , a fini ricognitivi, viene indicata la CP_2 Parte_1 CP_1
somma di € 6.000,00 come importo disponibile del citato libretto,
calcolato al netto delle spese funerarie pagate.
Tale importo, come sostenuto da parte attrice, è nella disponibilità di che ha estinto il deposito in CP_1
questione, prelevandone le somme. La circostanza è stata confermata, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso convenuto che, dunque va condannato a corrispondere a ciascun fratello € 2.000 ai fini divisionali.
*.*.*
Considerato che tutti i fratelli hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, le spese per la CTU, a tal uopo svolta,
vanno poste a carico di tutte le parti in egual quota e va disposta la compensazione per un terzo delle spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in
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applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M.
55/14 per le cause di valore indeterminato complessità bassa,
opportunamente differenziando la liquidazione in favore del convenuto , direttamente interessato dalla domanda CP_1
di invalidità contrattuale proposta dall'attore, da quella in favore del convenuto CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara aperta la successione di , nato a Persona_1
Paceco il 31.01.1939 e deceduto a Trapani il 28.02.2021;
dichiara che la successione di è regolata dalla Persona_1
legge;
dichiara valido ed efficace il contratto di “cessione onerosa”
concluso da e in data 29.05.2012, in Persona_1 CP_1
notar di Trapani (n. rep. 718, n. racc. 467); Persona_2
dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativamente all'immobile sito in Paceco,
c/da Pecoreria, via Mauro Rostagno, individuato al NCEU del detto comune al fg. 9 part. 247 e all'immobile sito in Paceco, via Torrearsa
nn.84/A-84/B individuato al NCEU del detto comune al fg. 56 (ex
13/C), part. 230 sub. 1;
dichiara che ai fini divisionali delle somme depositate presso il libretto di risparmio n. 23/701760 ciascuna parte ha diritto ad € 2.000
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e, consequenzialmente, condanna al pagamento in CP_1
favore di e dell'importo di € CP_2 Parte_1
2.000 ciascuno;
dichiara compensate per un terzo le spese di lite tra tutte le parti;
condanna alla refusione della restante Parte_1
quota delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1
complessivi € 3.700 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
condanna alla refusione della restante Parte_1
quota delle spese di lite in favore di che liquida in CP_2
complessivi € 2.500 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta;
pone definitivamente a carico di tutte le parti, in egual quota,
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Trapani, in data 30/11/2025 .
Il Giudice
Carlo MA LO
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