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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1013/2022
All'udienza del 16/07/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv BUTTINI EMANUELE . Per parte resistente è presente l' avv GHITTONI BARBARA in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Ghittoni chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.28 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata dagli avv. Buttini Emanuele e Valettini Roberto
- ricorrente – contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro affinché: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarar tenuto e per gli effetti condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in
[...] favore della ricorrente la rendita per i superstiti e l'assegno funerario.
Voglia altresì accertare e riconoscere che aveva contratto m.p. “Mesotelioma epiteliomorfio” e pertanto dichiarare Persona_1 tenuto e per gli effetti condannare l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in favore della ricorrente, quale erede di , Persona_1
i ratei della rendita ex D.Legsl.38/00 maturati ma non riscossi.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda in via amministrativa. Con interessi come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini quali procuratori anticipanti.”
1 La ricorrente vedova del sig. , rappresenta che il decesso del marito è avvenuto in data Persona_1
17.06.2020 per eteroplasia polmonare, insufficienza respiratoria, grave collasso cardiocircolatorio irreversibile.
Espone, altresì, che il de cuius, per tutto il periodo della propria attività lavorativa, aveva svolto la mansione di idraulico in edilizia nonché in cantieristica navale sia in qualità di titolare che di coadiuvante di impresa e
“abbia operato in ambienti sottoposti ad inquinamento derivante dalla esposizione ad amianto”.
La ricorrente lamenta che il de cuius a seguito della diagnosi intervenuta nel marzo 2019 di “carcinoma polmonare squamocellulare in riferita esposizione all'asbesto” aveva presentato in data 29/11/2019 domanda a per il riconoscimento dell'origine professionale di suddetta malattia. CP_1
La domanda veniva respinta in data 27/03/2020 per inidoneità del rischio e veniva, pertanto, presentato ricorso in data 09/06/2020.
Rappresenta che in data 17/06/2020 si verificava il decesso del sig. evidenziando che “La Persona_1 suddetta eteroplasia veniva meglio qualificata da UO Pneomologia Universitaria della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana, vedasi certificazione del 19 febbraio 2020, come “mesotelioma epiteliomorfio del polmone destro” Per Ritenendo dunque che il decesso del sig. fosse stato causato o quantomeno concausato dalla malattia professionale di cui sopra, la ricorrente presentava domanda di riconoscimento della rendita ai superstiti nonché dell'assegno funerario;
in data 10/11/2020 veniva definitivamente rigettata la domanda presentata dal de cuius in data 29/11/2019 per inidoneità del rischio lavorativo a provocare suddetta malattia professionale.
A seguito del rigetto della domanda, la ricorrente adiva, dunque, il Tribunale di Lucca in funzione di
Giudice del Lavoro con le richieste sopra indicate, confermate anche nelle note depositate il 04/07/2025.
CP_ L' si costituiva contestando il ricorso in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
In primis eccepiva che la ricorrente con il ricorso chiedeva esclusivamente i ratei di rendita maturati ma non riscossi “Pertanto il presente giudizio verte esclusivamente sul riconoscimento della malattia professionale e non anche su diritto alla rendita ai superstiti.”
In secondo luogo, rilevava che la ricorrente non ha fornito prova di essere l'unica erede del de cuius e la domanda risulta altresì nulla in quanto indeterminata.
Contestava in subordine circostanze e deduzioni di cui ai capitoli di prova 5, 6 e 7 del ricorso così contestando che vi sia stata l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa svolta, tanto che il caso era stato esaminato dai propri medici i quali avevano escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta fino al 1990 e la patologia e tra la patologia e il decesso.
A tal proposito rinviava integralmente alla relazione medico legale della dott.ssa. . Controparte_2
Per Infine, sottolineava che “1) il sig è stato dichiarato invalido civile al 100% nel lontano 1995 ( doc. 2) 2) è stato
2 dedito al fumo per circa 46 anni fumando 40 sigarette al die (doc.6); 3) le immagini radiologiche (TC_PET) non fanno emergere la presenza di lesioni asbesto correlate (doc. 6).”
In merito alle eccezioni sollevate da , parte ricorrente in sede di udienza dell'08/05/2023 “evidenzia CP_1 che in ricorso ha formulato conclusioni in ordine alla condanna a liquidare la rendita per i superstiti e assegno funerario oltre CP_ ai ratei non corrisposti;
in ordine all'eccezione proposta da chiede poter integrare eventuale documentazione relativa alla presenza di altri eredi essendo tuttavia pacifica la legittimazione della ricorrente in quanto coniuge del defunto;
Persona_1 insiste nelle proprie richieste istruttorie.”, così come nell'udienza svoltasi il 27/03/2024 “precisa che l'altra chiamata all'eredità di vale a dire la figlia , risulta avere rinunciato all'eredità del padre, di talché l'unica Persona_1 CP_3 erede è la ricorrente”
Inoltre, con memoria dell'8/11/2024, parte ricorrente, premettendo che la prova testimoniale ha confermato la ricostruzione in ricorso e che quindi vi è stata un'esposizione all'amianto, produceva il rapporto nel quale vengono evidenziati i rischi di esposizione all'amianto cui sono sottoposti gli CP_4
CP_ idraulici, concludendo, dunque, che “mentre l' sostiene che la patologia tumorale sia da correlare all'abitudine tabagica del Cila, questa difesa rileva come tale patologia sia stata qualificata, dall'UO Pneumologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, vedasi certificazione del 19 febbraio 2020, come “mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro”. Ed è ben noto che tale patologia è inserita nella tabella allegata al DPR 1124/1965 al n°53 lettera b) in presenza di Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.”
La causa è stata in primo luogo istruita tramite l'assunzione di prove orali. Il teste ha sostanzialmente confermato la ricostruzione della ricorrente. Si è quindi proceduto a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria nonché verificare il nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta (o l'ambiente ove la stessa era prestata), la patologia sofferta e l'esito letale.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione. Ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato
3 ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e l'esposizione a sostanze nocive cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il de cuius è stato affetto da malattia professionale consistente in mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro (come conseguenza dell'esposizione pregressa all'asbesto) che ne ha causato il decesso.
In particolare, il C.T.U. incaricato, dottor , all'esito dell'esame, dopo aver premesso che “questo Persona_2 caso è contrassegnato da alcune stranezze” poiché la domanda originaria di riconoscimento di malattia professionale del 25/11/2019 è per “carcinoma polmonare squamocellulare in riferita esposizione all'asbesto” e che
“In effetti da un lato le TC alle quali il paziente fu sottoposto non evidenziarono né un quadro di fibrosi polmonare né con chiarezza placche pleuriche né nel broncolavaggio si riscontrarono corpuscoli dell'asbesto anche se non sembra se ne sia fatta ricerca specifica. Pertanto la valutazione negativa dell' ed il riferire alla abitudine al fumo (40 sigarette al dì per circa CP_1
40 anni) pareva del tutto ragionevole tanto più che il carcinoma a cellule squamose è caratteristico anche se non esclusivo del fumatore.”, rileva, tuttavia, che non era stata presa in considerazione “la positività per mesotelioma alla biopsia linfonodale per via toracotomica eseguita in data 23/09/2019. La diagnosi istologica di mesotelioma cambia completamente lo scenario.”
Pur non essendo in atti il relativo referto istologico il C.T.U osserva che “Nelle schede in atti relative ai controlli presso l'Ospedale di Pisa vediamo: 26/06/2019: NSCLC istologia squamosa a destra;
quindi la diagnosi era di una neoplasia a cellule squamose del polmone destro;
ma in data 13/11/2019 la diagnosi è cambiata: 13/11/2029 mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro”.
Cambiamento di diagnosi che veniva confermato dai successivi controlli effettuati presso
Oncologia dell'azienda ospedaliera pisana, ciò comportando che “il mesotelioma è associato nell'85% CP_5 dei casi a pregressa esposizione ad asbesto e non esiste soglia di sicurezza. L'insorgenza è dopo 20 – 50 anni dalla esposizione.”
Il C.T.U, prosegue rilevando che nel caso di specie, pur non essendo documentata l'esposizione professionale all'asbesto, si deve, tuttavia, ritenere ammissibile tale esposizione considerando che all'epoca il de cuius operava in situazioni in cui era presente l'eternit.
Tutto ciò premesso il C.T.U. ha, quindi, concluso che: “Dalla documentazione in atti è del tutto verosimile che il suddetto sia stato professionalmente esposto all'amianto data la attività idraulico. Gli idraulici rientrano tra le professioni ad alto rischio di esposizione all'asbesto, soprattutto durante interventi su vecchi impianti o edifici costruiti prima del divieto
d'uso di questo materiale.
L'amosite, un tipo di amianto, era comunemente utilizzato in guarnizioni, pannelli isolanti e tubazioni idrauliche per le sue proprietà termoresistenti
4 Tra l'altro all'epoca durante la quale soggetto operava ben scarso era l'uso di dispositivi individuali di protezione.
Dalla documentazione in atti risulta che nel 2019 al soggetto fu fatta diagnosi di carcinoma a cellule squamose del polmone ma in breve tale diagnosi fu sostituita con quella di mesotelioma epiteliomorfo del polmone destr ro.
Purtroppo la documentazione in atti e carenti ma va detto che il soggetto fu seguito presso Centro di elevata specializzazione quale è la Pneumo- Oncologia della Università di Pisa.
Se è ragionevole pensare che il carcinoma a cellule squamose del polmone fosse riconducibile al fumo di sigaretta dato che il soggetto fumava 40 sigarette al giorno dall'età di vent'anni e che l'esposizione all'asbesto era da ammettersi complessivamente modesta in assenza di manifestazioni compatibili con asbestosi (fibrosi polmonare e placche pleuriche) il mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro è da ammettersi conseguenza della pregressa esposizione all'asbesto ove non è ammessa soglia di esposizione per il determinismo della patologia.
La patologia rappresenta all'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa e pertanto la richiesta di parte attrice deve essere integralmente accolta.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006
N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Inoltre, quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius basti rilevare che le mansioni svolte dal predetto risultano documentalmente e, comunque, non sono state oggetto di specifica contestazione.
Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e
5 decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic CASS. LAV. 17/1/2005 N°
753).
Pertanto, dovendosi ritenere accertato che la malattia professionale (cfr. art. 3, co. 2, DPR 1124/65) da cui il de cuius era affetto ha avuto come conseguenza la sua morte, devono ritenersi comprovati i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, in qualità di coniuge, della rendita ai superstiti nei limiti e nella misura specificamente prevista dall'art. 85, comma 1, num. 1), DPR 30.6.1965 n° 1124 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge) con decorrenza dalla data del decesso.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, dell'assegno CP_1 funerario una tantum, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
La domanda della ricorrente deve quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso nonché
l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'art. 16 L.412/91 dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre iva e cpa, in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 luglio 2025
6 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1013/2022
All'udienza del 16/07/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv BUTTINI EMANUELE . Per parte resistente è presente l' avv GHITTONI BARBARA in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Ghittoni chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.28 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata dagli avv. Buttini Emanuele e Valettini Roberto
- ricorrente – contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.12.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro affinché: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute, dichiarar tenuto e per gli effetti condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in
[...] favore della ricorrente la rendita per i superstiti e l'assegno funerario.
Voglia altresì accertare e riconoscere che aveva contratto m.p. “Mesotelioma epiteliomorfio” e pertanto dichiarare Persona_1 tenuto e per gli effetti condannare l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in favore della ricorrente, quale erede di , Persona_1
i ratei della rendita ex D.Legsl.38/00 maturati ma non riscossi.
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda in via amministrativa. Con interessi come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini quali procuratori anticipanti.”
1 La ricorrente vedova del sig. , rappresenta che il decesso del marito è avvenuto in data Persona_1
17.06.2020 per eteroplasia polmonare, insufficienza respiratoria, grave collasso cardiocircolatorio irreversibile.
Espone, altresì, che il de cuius, per tutto il periodo della propria attività lavorativa, aveva svolto la mansione di idraulico in edilizia nonché in cantieristica navale sia in qualità di titolare che di coadiuvante di impresa e
“abbia operato in ambienti sottoposti ad inquinamento derivante dalla esposizione ad amianto”.
La ricorrente lamenta che il de cuius a seguito della diagnosi intervenuta nel marzo 2019 di “carcinoma polmonare squamocellulare in riferita esposizione all'asbesto” aveva presentato in data 29/11/2019 domanda a per il riconoscimento dell'origine professionale di suddetta malattia. CP_1
La domanda veniva respinta in data 27/03/2020 per inidoneità del rischio e veniva, pertanto, presentato ricorso in data 09/06/2020.
Rappresenta che in data 17/06/2020 si verificava il decesso del sig. evidenziando che “La Persona_1 suddetta eteroplasia veniva meglio qualificata da UO Pneomologia Universitaria della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana, vedasi certificazione del 19 febbraio 2020, come “mesotelioma epiteliomorfio del polmone destro” Per Ritenendo dunque che il decesso del sig. fosse stato causato o quantomeno concausato dalla malattia professionale di cui sopra, la ricorrente presentava domanda di riconoscimento della rendita ai superstiti nonché dell'assegno funerario;
in data 10/11/2020 veniva definitivamente rigettata la domanda presentata dal de cuius in data 29/11/2019 per inidoneità del rischio lavorativo a provocare suddetta malattia professionale.
A seguito del rigetto della domanda, la ricorrente adiva, dunque, il Tribunale di Lucca in funzione di
Giudice del Lavoro con le richieste sopra indicate, confermate anche nelle note depositate il 04/07/2025.
CP_ L' si costituiva contestando il ricorso in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
In primis eccepiva che la ricorrente con il ricorso chiedeva esclusivamente i ratei di rendita maturati ma non riscossi “Pertanto il presente giudizio verte esclusivamente sul riconoscimento della malattia professionale e non anche su diritto alla rendita ai superstiti.”
In secondo luogo, rilevava che la ricorrente non ha fornito prova di essere l'unica erede del de cuius e la domanda risulta altresì nulla in quanto indeterminata.
Contestava in subordine circostanze e deduzioni di cui ai capitoli di prova 5, 6 e 7 del ricorso così contestando che vi sia stata l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa svolta, tanto che il caso era stato esaminato dai propri medici i quali avevano escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta fino al 1990 e la patologia e tra la patologia e il decesso.
A tal proposito rinviava integralmente alla relazione medico legale della dott.ssa. . Controparte_2
Per Infine, sottolineava che “1) il sig è stato dichiarato invalido civile al 100% nel lontano 1995 ( doc. 2) 2) è stato
2 dedito al fumo per circa 46 anni fumando 40 sigarette al die (doc.6); 3) le immagini radiologiche (TC_PET) non fanno emergere la presenza di lesioni asbesto correlate (doc. 6).”
In merito alle eccezioni sollevate da , parte ricorrente in sede di udienza dell'08/05/2023 “evidenzia CP_1 che in ricorso ha formulato conclusioni in ordine alla condanna a liquidare la rendita per i superstiti e assegno funerario oltre CP_ ai ratei non corrisposti;
in ordine all'eccezione proposta da chiede poter integrare eventuale documentazione relativa alla presenza di altri eredi essendo tuttavia pacifica la legittimazione della ricorrente in quanto coniuge del defunto;
Persona_1 insiste nelle proprie richieste istruttorie.”, così come nell'udienza svoltasi il 27/03/2024 “precisa che l'altra chiamata all'eredità di vale a dire la figlia , risulta avere rinunciato all'eredità del padre, di talché l'unica Persona_1 CP_3 erede è la ricorrente”
Inoltre, con memoria dell'8/11/2024, parte ricorrente, premettendo che la prova testimoniale ha confermato la ricostruzione in ricorso e che quindi vi è stata un'esposizione all'amianto, produceva il rapporto nel quale vengono evidenziati i rischi di esposizione all'amianto cui sono sottoposti gli CP_4
CP_ idraulici, concludendo, dunque, che “mentre l' sostiene che la patologia tumorale sia da correlare all'abitudine tabagica del Cila, questa difesa rileva come tale patologia sia stata qualificata, dall'UO Pneumologia Universitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, vedasi certificazione del 19 febbraio 2020, come “mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro”. Ed è ben noto che tale patologia è inserita nella tabella allegata al DPR 1124/1965 al n°53 lettera b) in presenza di Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto.”
La causa è stata in primo luogo istruita tramite l'assunzione di prove orali. Il teste ha sostanzialmente confermato la ricostruzione della ricorrente. Si è quindi proceduto a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria nonché verificare il nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta (o l'ambiente ove la stessa era prestata), la patologia sofferta e l'esito letale.
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione. Ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato
3 ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia contratta e l'esposizione a sostanze nocive cui il lavoratore è stato nel tempo esposto.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il de cuius è stato affetto da malattia professionale consistente in mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro (come conseguenza dell'esposizione pregressa all'asbesto) che ne ha causato il decesso.
In particolare, il C.T.U. incaricato, dottor , all'esito dell'esame, dopo aver premesso che “questo Persona_2 caso è contrassegnato da alcune stranezze” poiché la domanda originaria di riconoscimento di malattia professionale del 25/11/2019 è per “carcinoma polmonare squamocellulare in riferita esposizione all'asbesto” e che
“In effetti da un lato le TC alle quali il paziente fu sottoposto non evidenziarono né un quadro di fibrosi polmonare né con chiarezza placche pleuriche né nel broncolavaggio si riscontrarono corpuscoli dell'asbesto anche se non sembra se ne sia fatta ricerca specifica. Pertanto la valutazione negativa dell' ed il riferire alla abitudine al fumo (40 sigarette al dì per circa CP_1
40 anni) pareva del tutto ragionevole tanto più che il carcinoma a cellule squamose è caratteristico anche se non esclusivo del fumatore.”, rileva, tuttavia, che non era stata presa in considerazione “la positività per mesotelioma alla biopsia linfonodale per via toracotomica eseguita in data 23/09/2019. La diagnosi istologica di mesotelioma cambia completamente lo scenario.”
Pur non essendo in atti il relativo referto istologico il C.T.U osserva che “Nelle schede in atti relative ai controlli presso l'Ospedale di Pisa vediamo: 26/06/2019: NSCLC istologia squamosa a destra;
quindi la diagnosi era di una neoplasia a cellule squamose del polmone destro;
ma in data 13/11/2019 la diagnosi è cambiata: 13/11/2029 mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro”.
Cambiamento di diagnosi che veniva confermato dai successivi controlli effettuati presso
Oncologia dell'azienda ospedaliera pisana, ciò comportando che “il mesotelioma è associato nell'85% CP_5 dei casi a pregressa esposizione ad asbesto e non esiste soglia di sicurezza. L'insorgenza è dopo 20 – 50 anni dalla esposizione.”
Il C.T.U, prosegue rilevando che nel caso di specie, pur non essendo documentata l'esposizione professionale all'asbesto, si deve, tuttavia, ritenere ammissibile tale esposizione considerando che all'epoca il de cuius operava in situazioni in cui era presente l'eternit.
Tutto ciò premesso il C.T.U. ha, quindi, concluso che: “Dalla documentazione in atti è del tutto verosimile che il suddetto sia stato professionalmente esposto all'amianto data la attività idraulico. Gli idraulici rientrano tra le professioni ad alto rischio di esposizione all'asbesto, soprattutto durante interventi su vecchi impianti o edifici costruiti prima del divieto
d'uso di questo materiale.
L'amosite, un tipo di amianto, era comunemente utilizzato in guarnizioni, pannelli isolanti e tubazioni idrauliche per le sue proprietà termoresistenti
4 Tra l'altro all'epoca durante la quale soggetto operava ben scarso era l'uso di dispositivi individuali di protezione.
Dalla documentazione in atti risulta che nel 2019 al soggetto fu fatta diagnosi di carcinoma a cellule squamose del polmone ma in breve tale diagnosi fu sostituita con quella di mesotelioma epiteliomorfo del polmone destr ro.
Purtroppo la documentazione in atti e carenti ma va detto che il soggetto fu seguito presso Centro di elevata specializzazione quale è la Pneumo- Oncologia della Università di Pisa.
Se è ragionevole pensare che il carcinoma a cellule squamose del polmone fosse riconducibile al fumo di sigaretta dato che il soggetto fumava 40 sigarette al giorno dall'età di vent'anni e che l'esposizione all'asbesto era da ammettersi complessivamente modesta in assenza di manifestazioni compatibili con asbestosi (fibrosi polmonare e placche pleuriche) il mesotelioma epiteliomorfo del polmone destro è da ammettersi conseguenza della pregressa esposizione all'asbesto ove non è ammessa soglia di esposizione per il determinismo della patologia.
La patologia rappresenta all'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa e pertanto la richiesta di parte attrice deve essere integralmente accolta.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione
(anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006
N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Inoltre, quanto al nesso eziologico tra patologia ed attività lavorativa svolta dal de cuius basti rilevare che le mansioni svolte dal predetto risultano documentalmente e, comunque, non sono state oggetto di specifica contestazione.
Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio, patologie contratte e
5 decesso, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic CASS. LAV. 17/1/2005 N°
753).
Pertanto, dovendosi ritenere accertato che la malattia professionale (cfr. art. 3, co. 2, DPR 1124/65) da cui il de cuius era affetto ha avuto come conseguenza la sua morte, devono ritenersi comprovati i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente, in qualità di coniuge, della rendita ai superstiti nei limiti e nella misura specificamente prevista dall'art. 85, comma 1, num. 1), DPR 30.6.1965 n° 1124 (ossia fino ad eventuale nuovo matrimonio del coniuge) con decorrenza dalla data del decesso.
L' deve dunque essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, dell'assegno CP_1 funerario una tantum, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, dal dovuto al soddisfo.
La domanda della ricorrente deve quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso nonché
l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'art. 16 L.412/91 dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre iva e cpa, in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 luglio 2025
6 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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