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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4214/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(c.f. ), e, per essa la sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
e, per essa, la sua mandataria rappresentata e
[...] Parte_3
difesa dall'avv. Antonio Donvito (c.f. ) giusta procura C.F._1
generale per notar .……………..………..……....APPELLANTE Per_1
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri (c.f.
) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta in appello …..……………………………………….…APPELLATA nonché contro
(p. iva ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla via Roma n. 32 presso l'avv.
UI D'Alterio, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia De Nigris (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta in appello ……………….. ………………………..…APPELLATA
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2215/2020, emessa dal tribunale di
Napoli RD in data 27.10.2020 e pubblicata il 29.10.2020.
Conclusioni delle parti:
-per l'attrice “IN VIA PRELIMINARE: - in accoglimento Parte_1
dell'apposita istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. formulata nel presente atto e
depositata anche in via autonoma, contestualmente al presente atto di appello,
sospendere – inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza in
camera di consiglio di cui all'art. 351, co. 3 c.p.c., l'efficacia esecutiva, ovvero
l'esecuzione ove già iniziata, della sentenza n. 2215/2020, pubblicata in data
29 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Napoli RD, ricorrendo i gravi e
fondati motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, in caso di rigetto
dell'istanza di sospensione proposta, a fronte del rischio di insolvenza della
disporre idonea cauzione da parte della società Controparte_2
appellata per l'importo di € 185.995,90 - oltre €12.619,00 per spese legali ed
€ 6.120,30 per costi della consulenza tecnico contabile, liquidate alla Dott.ssa
- al cui pagamento è stata condannata in Persona_2 Parte_1
forza della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE: in riforma integrale della
sentenza appellata, perché gravemente viziata ed erronea per tutti i motivi diffusamente evidenziati in atti, - accertare il difetto della di legittimazione
passiva di ovvero la sua carenza di titolarità dal lato Parte_1
passivo - trattandosi di società cessionaria a seguito di cartolarizzazione del
credito vantato dalla nei confronti della e, per CP_3 Controparte_2
l'effetto, disporre che nessun importo è dovuto in alla società appellata da
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1
venga confermata la legittimazione passiva di , ovvero la sua titolarità Pt_1
anche dal lato passivo del rapporto per cui è causa e, conseguentemente, venga
confermata la condanna della stessa a restituire alla le Parte_1 CP_2
somme da quest'ultima indebitamente versate, a) accertare la legittima
applicazione degli interessi, ai tassi convenzionali pattuiti, su tutti i saldi a
debito della correntista , nonché la legittima applicazione della CP_2
capitalizzazione trimestrale sia per le competenze del conto corrente n. 7049.71
sia per gli anticipi;
b) conseguentemente, rimettere la causa in istruttoria al
fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, oggetto di causa.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
-per la appellata “Nel merito: Rigettata ogni contraria istanza, CP_4
eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sentenza n° 2215/2020 (R.G. n° 14763/2017) pronunciata dal
Tribunale di Napoli RD, Dr. Giovanni Di Giorgio, pubblicata il 29 ottobre
2020: - Rigettare le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado
dalla società in quanto prescritte, infondate in Controparte_2
fatto ed in diritto, per insanabile carenza documentale o con qualsivoglia altra
statuizione;
- In subordine, rigettare anche solo parzialmente, le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado dalla in Controparte_2
quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, per insanabile carenza
documentale o con qualsivoglia altra statuizione;
In via istruttoria,
rideterminare il saldo del conto corrente n° 7049.71, secondo i seguenti criteri:
a) accertare la legittima applicazione degli interessi, ai tassi convenzionali
pattuiti, su tutti i saldi a debito della correntista , nonché la legittima CP_2
applicazione della capitalizzazione trimestrale sia per le competenze del conto
corrente n. 7049.71 sia per gli anticipi;
b) conseguentemente, rimettere la
causa in istruttoria al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto
corrente, oggetto di causa”;
-per l'appellata “1) Dichiarare inammissibile l'appello Controparte_2
proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Parte_1
Rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza del Tribunale di Napoli nord n.2215/2020 del 29.10.2020 e la
subordinata istanza di diposizione della cauzione per tutti i motivi ex ante
rappresentati;3) Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto
ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli RD n.2215/2020 del
29.10.2020. 3) In subordine, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli RD e di declaratoria del difetto di legittimazione
passiva di confermare l'accoglimento della domanda Parte_1
proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, condannare Controparte_1
, convenuto originariamente citato in giudizio, al pagamento, in
[...]
favore della , dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi Controparte_2
sino al soddisfo;
condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.619,00,
di cui € 1.214,00 per spese ed € 11.405,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
porre definitivamente a carico di Controparte_1
il compenso del CTU dott.ssa , liquidato il 10.5.2019
[...] Persona_2
in € 6.120,30 oltre accessori;
confermare la condanna del Controparte_1
in applicazione dell'art.8 co 4 bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in
[...]
favore dell'Erario di € 1.214,00.4) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di
accoglimento dell'avversa istanza di remissione in istruttoria della causa si
chiede, in primo luogo, che i costi della perizia siano posti a carico di
[...]
e che, nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU la Corte tenga Pt_1
conto di tutte le difese formulate in primo e in secondo grado dalla CP_2
alle quali per brevità si rinvia, con riserva di formulare specifici
[...]
quesiti sul punto e di nominare un consulente tecnico di parte, in sede di
conferimento dell'incarico. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in
favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli RD, la società
conveniva in giudizio la Controparte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 7049.71
intercorso il predetto istituto di credito, l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata al rapporto, della commissione di massimo scoperto, delle spese e oneri non pattuiti, del computo delle valute non pattuite nonché dell'applicazione di tassi d'interesse usurari,
Contr con conseguente rideterminazione del saldo e con condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite;
chiedeva, inoltre,
accertarsi l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale
Rischi, con condanna al risarcimento del danno subito.
Contr Non si costituiva in giudizio la onde se ne dichiarava la contumacia.
Si costituiva, invece, con atto di intervento volontario, la Parte_1
Contr quale avente causa dalla a seguito di cessione di cui all'avviso pubblicato in G.U. n.151/2017, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse effettuate sul conto prima del 21.12.2017 e, nel merito,
chiedendo il rigetto della domanda.
Esperita l'istruttoria, su cui spicca una CTU, sulle precisate conclusioni, il tribunale di Napoli RD, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame,
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la Parte_1
al pagamento della somma di €. 185.995,90, oltre interessi e spese di lite. Il
[...]
giudice di primo grado, nel motivare la sentenza oggetto della presente impugnativa, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ritenendo che, anche in caso di cessione "in blocco" dei Parte_1
crediti (come previsto dalla Legge 130/1999), si verifichi una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, del cedente, e ciò sulla scorta dell'applicazione dell'articolo 58 del TUB,
derogante l'articolo 2560 c.c.; rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione
Parte sollevata dalla in quanto proposta solo con comparsa conclusionale, e quindi tardivamente rispetto ai termini previsti normativamente dall'art. 166
cpc; riteneva, infine, in assenza di una valida pattuizione presente in un contratto stipulato per iscritto - il cui onere della prova ricadeva, nelle azioni di accertamento negativo ove la correntista abbia eccepito la mancanza della forma scritta per inesistenza dei testi contrattuali sulla parte convenuta in ottemperanza del principio della cd. vicinanza della prova - illegittima la contabilizzazione delle appostazioni operata dalla banca con riferimento alla capitalizzazione degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto ed alle altre poste oggetto di giudizio. Rigettava invece la domanda risarcitoria relativa alla segnalazione del nominativo dell'attrice in Centrale Rischi, in quanto non provata.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a cui Parte_1
Contr resiste la mentre la nel costituirsi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento degli addotti motivi di appello.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante Parte_1
risultano essere tre e sono i seguenti:
1) Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione dell'art. 58 TUB in rapporto agli artt.
3-4 della L. 130/1999, in materia di cessione di crediti in blocco a seguito di cartolarizzazione. Carenza di legittimazione passiva di Parte_1
L'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto il verificarsi di una successione a titolo particolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, quindi inclusi i debiti, in capo al cessionario ai sensi dell'articolo
58 TUB;
sostiene, invece, che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione trasferisce solo il lato attivo delle obbligazioni e non l'intero contratto o le passività.
2) Violazione/falsa applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in materia di capitalizzazione trimestrale:
L'appellante contesta l'esclusione totale degli effetti anatocistici dal ricalcolo del saldo del conto corrente, sostenendo che il contratto del 22.06.2005
prevedeva la capitalizzazione trimestrale e che, essendo stato stipulato dopo la delibera CICR del 2000, la semplice sottoscrizione era sufficiente per la sua validità ed efficacia, senza necessità di una specifica accettazione scritta per la clausola anatocistica, che sarebbe richiesta solo per i contratti preesistenti.
3) Violazione/falsa applicazione dell'articolo 117 TUB:
La censura l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT ex art. Parte_1
117 TUB per il calcolo degli interessi debitori, sostenendo che il contratto prevedeva già i tassi di interesse per gli "sconfinamenti salvo buon fine" e che,
in assenza di un contratto di apertura di credito, tutti i saldi dovevano essere considerati extra fido o allo scoperto, con l'applicazione del tasso per gli sconfinamenti extra fido. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che il contratto non disciplinasse il tasso di interesse applicabile alle aperture di credito regolate sul conto, nonostante il rapporto fosse affidato, e aveva applicato l'articolo 117 TUB.
Venendo ai motivi di gravame proposti dalla fondato risulta essere Parte_1
il primo motivo di censura.
Sul punto occorre riferire che, nel costituirsi spontaneamente in primo grado, la ha espressamente dichiarato di essere avente causa della Parte_1 CP_4
per il rapporto in contesa, per averlo acquistato a seguito di cessione ex lege n.
130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 23.12.2017.
Orbene questa Corte, in conformità con l'orientamento prevalente della Cassazione, ritiene che, in tema di cessione delle posizioni bancarie a seguito di cd. cartolarizzazione, non si trasferiscano al cessionario anche le passività
del rapporto ceduto, onde quest'ultimo non diviene parte e diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente,
avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle,
tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.
Infatti i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del
2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Proprio con riferimento al caso di specie, la S.C. più volte ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente (v. Cass. 18454/2024, Cass.
13735/2022, Cass. 21843/2019).
Quindi, in materia di cessione dei crediti in blocco eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente. Nessun dubbio può esserci in merito alla natura di cd. società veicolo della atteso che la stessa risulta iscritta in data 5.12.2017 al n. Parte_1
35412.6 nell'elenco delle SVC (società veicolo cartolarizzazione) tenuto dalla
Banca d'Italia.
Di conseguenza deve rilevarsi il difetto di titolarità passiva della società
cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta Parte_1
dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente.
La difesa della sostiene la tardività dell'eccezione di Controparte_2
carenza di titolarità passiva sollevata da , ma il suddetto rilievo non Parte_1
coglie nel segno;
infatti l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così
come l'eccezione di carenza di titolarità passiva, anche se sollevate nella comparsa conclusionale, costituiscono una contestazione di mera difesa svincolata da limiti cronologici di ammissibilità (Cass. 12729/2016). Pertanto
l'eccezione di difetto di titolarità passiva, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado di giudizio, senza limiti di decadenza.
L'accoglimento del primo motivo di censura fa ritenere assorbite le altre censure sollevate dall'appellante.
Tuttavia occorre esaminare la domanda dell'appellata avente ad CP_2
oggetto la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_4
percepite da quest'ultima, domanda da intendersi riproposta nel giudizio di appello e non abbandonata ai sensi dell'art. 346 cpc;
infatti, nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, la difesa della ha reiterato il proprio CP_2
petitum, così come fatto in primo grado, nei confronti della banca cedente, chiedendo espressamente, al punto n. 3 delle proprio conclusioni, di “In
subordine, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli RD e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Parte_1
confermare l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna
[...]
appellata e, per l'effetto, condannare , convenuto Controparte_1
originariamente citato in giudizio, al pagamento, in favore della CP_2
, dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
condannare al pagamento, in favore di parte Controparte_1
attrice, delle spese di lite”.
E tanto introduce all'esame delle difese spiegate nel presente giudizio di appello dalla , che rimaneva contumace, invece, nel Controparte_1
giudizio di primo grado. Anche a voler ritenere che le difese spiegate dalla nella sua comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 26.6.2021 integrino un appello incidentale avverso la sentenza impugnata,
chiedendo la suddetta banca, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande della , nondimeno detto appello incidentale Controparte_2
è inammissibile, perché non è stato proposto nel termine di venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello (ed invero la comparsa di risposta è stata depositata dalla
[...]
in data 26.2.201, a fronte dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione delle parti fissata nell'atto di appello per il giorno 3.3.2021).
Ciò posto, in assenza di un appello idoneo a riformare in peius la sentenza di prime cure, irrilevante si appalesa la CTU esperita nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la domanda riproposta dalla CP_2
ex art. 346 cpc deve ritenersi accolta, nella misura già accertata e disposta dal giudice di primo grado, nei confronti della che conseguentemente va CP_4
condannata al pagamento, in favore di parte attrice in primo grado, dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi sino al soddisfo
Le spese e competenze professionali seguono le rispettive soccombenze tra le parti: nel rapporto tra la e la le spese del Controparte_2 Parte_1
doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione della metà,
mentre l'altra metà viene posta a carico della atteso Controparte_2
che, se è vero che la in primo grado aveva chiesto nel merito la CP_2
Contr condanna della (e non di verso cui, però aveva chiesto Parte_1
ordinanza ex art. 186 quater), nel giudizio di appello resiste all'appello di Pt_1
Contr e per essa, delle sue procuratrici, e solo in subordine chiede la condanna di
Soccombenza piena, invece, per la nei riguardi della CP_4 [...]
per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_2
Gli esborsi vengono liquidati in € 786,00 per il primo grado ed in €. 1.165,50
per il secondo grado, mentre le competenze professionali, tenuto conto del valore della controversia (€.185.000,00 circa) e sulla scorta dei medi tariffari,
in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado (€ 2.552 per fase studio della controversia, € 1.628 per fase introduttiva, € 5.670 per fase di trattazione/istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale) ed in complessivi €
14.317,00 per il giudizio di appello (€ 2.977 per fase studio della controversia,
€ 1.911 per fase introduttiva, € 4.326 per fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103
per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge.
Vengono interamente poste a carico della le spese della CTU CP_4
effettuata in primo grado, ferma restante la solidarietà passiva delle parti nei riguardi del CTU medesimo, mentre quelle relative alla CTU effettuata in appello, attesa l'ininfluenza ai fini della decisione, vengono poste a carico di tutte le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2215/2020, Parte_1
emessa dal tribunale di Napoli RD in data 27.10.2020 e pubblicata il
29.10.2020, in parziale riforma della stessa, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di ripetizione proposta da nei Controparte_2
suoi confronti;
2. In accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla
[...]
nei confronti della così provvede: a) CP_2 CP_4
ridetermina, alla data del 29.09.2016, il saldo del conto corrente n.7049.71, già in essere tra le parti, in €. 185.995,90; b)
conseguentemente condanna la al pagamento, in favore CP_4
della della somma di €. 185.995,90, oltre Controparte_2
interessi dalla pronuncia al saldo;
3. Compensa per metà le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio tra la e la condannando Controparte_2 Parte_1
la al pagamento dell'altra metà, liquidata per Controparte_2
l'intero, relativamente al primo grado di giudizio, in €. 14.103,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, e, relativamente al secondo grado, in €. 1.165,50 per esborsi ed €. 14.317,00 per competenze professionali,
oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il
Cap come per legge;
4. Condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_4
i gradi di giudizio nei confronti della che si Controparte_2
liquidano in €. 786 per esborsi ed in €. 14.103,00 per competenze professionali in relazione al giudizio di primo grado, nonché in €.
14.317,00 per competenze professionali in relazione al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %
sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta)
ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. Fabrizia De Nigris,
dichiaratosene antistataria;
5. Pone definitivamente a carico della le spese della CTU CP_4
di primo grado, ferma restante la solidarietà passiva delle parti nei riguardi del CTU medesimo;
6. Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, le spese della
CTU effettuata in secondo grado;
7. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_4
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione. Napoli, li 28.10.2025
Il Giudice Ausiliare est.
(dr. Sandro de Paola)
Il Presidente
(dr. Rosaria Morrone)
Ruolo Generale n. 4214/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(c.f. ), e, per essa la sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
e, per essa, la sua mandataria rappresentata e
[...] Parte_3
difesa dall'avv. Antonio Donvito (c.f. ) giusta procura C.F._1
generale per notar .……………..………..……....APPELLANTE Per_1
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri (c.f.
) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2
risposta in appello …..……………………………………….…APPELLATA nonché contro
(p. iva ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla via Roma n. 32 presso l'avv.
UI D'Alterio, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia De Nigris (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta in appello ……………….. ………………………..…APPELLATA
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2215/2020, emessa dal tribunale di
Napoli RD in data 27.10.2020 e pubblicata il 29.10.2020.
Conclusioni delle parti:
-per l'attrice “IN VIA PRELIMINARE: - in accoglimento Parte_1
dell'apposita istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. formulata nel presente atto e
depositata anche in via autonoma, contestualmente al presente atto di appello,
sospendere – inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza in
camera di consiglio di cui all'art. 351, co. 3 c.p.c., l'efficacia esecutiva, ovvero
l'esecuzione ove già iniziata, della sentenza n. 2215/2020, pubblicata in data
29 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Napoli RD, ricorrendo i gravi e
fondati motivi di cui in narrativa;
- in via subordinata, in caso di rigetto
dell'istanza di sospensione proposta, a fronte del rischio di insolvenza della
disporre idonea cauzione da parte della società Controparte_2
appellata per l'importo di € 185.995,90 - oltre €12.619,00 per spese legali ed
€ 6.120,30 per costi della consulenza tecnico contabile, liquidate alla Dott.ssa
- al cui pagamento è stata condannata in Persona_2 Parte_1
forza della sentenza appellata;
IN VIA PRINCIPALE: in riforma integrale della
sentenza appellata, perché gravemente viziata ed erronea per tutti i motivi diffusamente evidenziati in atti, - accertare il difetto della di legittimazione
passiva di ovvero la sua carenza di titolarità dal lato Parte_1
passivo - trattandosi di società cessionaria a seguito di cartolarizzazione del
credito vantato dalla nei confronti della e, per CP_3 Controparte_2
l'effetto, disporre che nessun importo è dovuto in alla società appellata da
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1
venga confermata la legittimazione passiva di , ovvero la sua titolarità Pt_1
anche dal lato passivo del rapporto per cui è causa e, conseguentemente, venga
confermata la condanna della stessa a restituire alla le Parte_1 CP_2
somme da quest'ultima indebitamente versate, a) accertare la legittima
applicazione degli interessi, ai tassi convenzionali pattuiti, su tutti i saldi a
debito della correntista , nonché la legittima applicazione della CP_2
capitalizzazione trimestrale sia per le competenze del conto corrente n. 7049.71
sia per gli anticipi;
b) conseguentemente, rimettere la causa in istruttoria al
fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, oggetto di causa.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
-per la appellata “Nel merito: Rigettata ogni contraria istanza, CP_4
eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sentenza n° 2215/2020 (R.G. n° 14763/2017) pronunciata dal
Tribunale di Napoli RD, Dr. Giovanni Di Giorgio, pubblicata il 29 ottobre
2020: - Rigettare le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado
dalla società in quanto prescritte, infondate in Controparte_2
fatto ed in diritto, per insanabile carenza documentale o con qualsivoglia altra
statuizione;
- In subordine, rigettare anche solo parzialmente, le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado dalla in Controparte_2
quanto prescritte, infondate in fatto ed in diritto, per insanabile carenza
documentale o con qualsivoglia altra statuizione;
In via istruttoria,
rideterminare il saldo del conto corrente n° 7049.71, secondo i seguenti criteri:
a) accertare la legittima applicazione degli interessi, ai tassi convenzionali
pattuiti, su tutti i saldi a debito della correntista , nonché la legittima CP_2
applicazione della capitalizzazione trimestrale sia per le competenze del conto
corrente n. 7049.71 sia per gli anticipi;
b) conseguentemente, rimettere la
causa in istruttoria al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto
corrente, oggetto di causa”;
-per l'appellata “1) Dichiarare inammissibile l'appello Controparte_2
proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Parte_1
Rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza del Tribunale di Napoli nord n.2215/2020 del 29.10.2020 e la
subordinata istanza di diposizione della cauzione per tutti i motivi ex ante
rappresentati;3) Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto
ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare
integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli RD n.2215/2020 del
29.10.2020. 3) In subordine, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli RD e di declaratoria del difetto di legittimazione
passiva di confermare l'accoglimento della domanda Parte_1
proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, condannare Controparte_1
, convenuto originariamente citato in giudizio, al pagamento, in
[...]
favore della , dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi Controparte_2
sino al soddisfo;
condannare al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 12.619,00,
di cui € 1.214,00 per spese ed € 11.405,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
porre definitivamente a carico di Controparte_1
il compenso del CTU dott.ssa , liquidato il 10.5.2019
[...] Persona_2
in € 6.120,30 oltre accessori;
confermare la condanna del Controparte_1
in applicazione dell'art.8 co 4 bis d.lgs. 28/2010, al pagamento in
[...]
favore dell'Erario di € 1.214,00.4) In ogni caso, nella non creduta ipotesi di
accoglimento dell'avversa istanza di remissione in istruttoria della causa si
chiede, in primo luogo, che i costi della perizia siano posti a carico di
[...]
e che, nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU la Corte tenga Pt_1
conto di tutte le difese formulate in primo e in secondo grado dalla CP_2
alle quali per brevità si rinvia, con riserva di formulare specifici
[...]
quesiti sul punto e di nominare un consulente tecnico di parte, in sede di
conferimento dell'incarico. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in
favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Napoli RD, la società
conveniva in giudizio la Controparte_2 Controparte_1
per sentir dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 7049.71
intercorso il predetto istituto di credito, l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata al rapporto, della commissione di massimo scoperto, delle spese e oneri non pattuiti, del computo delle valute non pattuite nonché dell'applicazione di tassi d'interesse usurari,
Contr con conseguente rideterminazione del saldo e con condanna della alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite;
chiedeva, inoltre,
accertarsi l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale
Rischi, con condanna al risarcimento del danno subito.
Contr Non si costituiva in giudizio la onde se ne dichiarava la contumacia.
Si costituiva, invece, con atto di intervento volontario, la Parte_1
Contr quale avente causa dalla a seguito di cessione di cui all'avviso pubblicato in G.U. n.151/2017, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse effettuate sul conto prima del 21.12.2017 e, nel merito,
chiedendo il rigetto della domanda.
Esperita l'istruttoria, su cui spicca una CTU, sulle precisate conclusioni, il tribunale di Napoli RD, a mezzo della sentenza oggetto del presente gravame,
accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la Parte_1
al pagamento della somma di €. 185.995,90, oltre interessi e spese di lite. Il
[...]
giudice di primo grado, nel motivare la sentenza oggetto della presente impugnativa, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ritenendo che, anche in caso di cessione "in blocco" dei Parte_1
crediti (come previsto dalla Legge 130/1999), si verifichi una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, del cedente, e ciò sulla scorta dell'applicazione dell'articolo 58 del TUB,
derogante l'articolo 2560 c.c.; rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione
Parte sollevata dalla in quanto proposta solo con comparsa conclusionale, e quindi tardivamente rispetto ai termini previsti normativamente dall'art. 166
cpc; riteneva, infine, in assenza di una valida pattuizione presente in un contratto stipulato per iscritto - il cui onere della prova ricadeva, nelle azioni di accertamento negativo ove la correntista abbia eccepito la mancanza della forma scritta per inesistenza dei testi contrattuali sulla parte convenuta in ottemperanza del principio della cd. vicinanza della prova - illegittima la contabilizzazione delle appostazioni operata dalla banca con riferimento alla capitalizzazione degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto ed alle altre poste oggetto di giudizio. Rigettava invece la domanda risarcitoria relativa alla segnalazione del nominativo dell'attrice in Centrale Rischi, in quanto non provata.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a cui Parte_1
Contr resiste la mentre la nel costituirsi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento degli addotti motivi di appello.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante Parte_1
risultano essere tre e sono i seguenti:
1) Error in iudicando: violazione/falsa interpretazione dell'art. 58 TUB in rapporto agli artt.
3-4 della L. 130/1999, in materia di cessione di crediti in blocco a seguito di cartolarizzazione. Carenza di legittimazione passiva di Parte_1
L'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto il verificarsi di una successione a titolo particolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, quindi inclusi i debiti, in capo al cessionario ai sensi dell'articolo
58 TUB;
sostiene, invece, che la cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione trasferisce solo il lato attivo delle obbligazioni e non l'intero contratto o le passività.
2) Violazione/falsa applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in materia di capitalizzazione trimestrale:
L'appellante contesta l'esclusione totale degli effetti anatocistici dal ricalcolo del saldo del conto corrente, sostenendo che il contratto del 22.06.2005
prevedeva la capitalizzazione trimestrale e che, essendo stato stipulato dopo la delibera CICR del 2000, la semplice sottoscrizione era sufficiente per la sua validità ed efficacia, senza necessità di una specifica accettazione scritta per la clausola anatocistica, che sarebbe richiesta solo per i contratti preesistenti.
3) Violazione/falsa applicazione dell'articolo 117 TUB:
La censura l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT ex art. Parte_1
117 TUB per il calcolo degli interessi debitori, sostenendo che il contratto prevedeva già i tassi di interesse per gli "sconfinamenti salvo buon fine" e che,
in assenza di un contratto di apertura di credito, tutti i saldi dovevano essere considerati extra fido o allo scoperto, con l'applicazione del tasso per gli sconfinamenti extra fido. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che il contratto non disciplinasse il tasso di interesse applicabile alle aperture di credito regolate sul conto, nonostante il rapporto fosse affidato, e aveva applicato l'articolo 117 TUB.
Venendo ai motivi di gravame proposti dalla fondato risulta essere Parte_1
il primo motivo di censura.
Sul punto occorre riferire che, nel costituirsi spontaneamente in primo grado, la ha espressamente dichiarato di essere avente causa della Parte_1 CP_4
per il rapporto in contesa, per averlo acquistato a seguito di cessione ex lege n.
130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") pubblicata in
Gazzetta Ufficiale in data 23.12.2017.
Orbene questa Corte, in conformità con l'orientamento prevalente della Cassazione, ritiene che, in tema di cessione delle posizioni bancarie a seguito di cd. cartolarizzazione, non si trasferiscano al cessionario anche le passività
del rapporto ceduto, onde quest'ultimo non diviene parte e diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente,
avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle,
tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.
Infatti i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del
2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. Proprio con riferimento al caso di specie, la S.C. più volte ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente (v. Cass. 18454/2024, Cass.
13735/2022, Cass. 21843/2019).
Quindi, in materia di cessione dei crediti in blocco eseguita tramite cartolarizzazione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente. Nessun dubbio può esserci in merito alla natura di cd. società veicolo della atteso che la stessa risulta iscritta in data 5.12.2017 al n. Parte_1
35412.6 nell'elenco delle SVC (società veicolo cartolarizzazione) tenuto dalla
Banca d'Italia.
Di conseguenza deve rilevarsi il difetto di titolarità passiva della società
cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta Parte_1
dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente.
La difesa della sostiene la tardività dell'eccezione di Controparte_2
carenza di titolarità passiva sollevata da , ma il suddetto rilievo non Parte_1
coglie nel segno;
infatti l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, così
come l'eccezione di carenza di titolarità passiva, anche se sollevate nella comparsa conclusionale, costituiscono una contestazione di mera difesa svincolata da limiti cronologici di ammissibilità (Cass. 12729/2016). Pertanto
l'eccezione di difetto di titolarità passiva, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado di giudizio, senza limiti di decadenza.
L'accoglimento del primo motivo di censura fa ritenere assorbite le altre censure sollevate dall'appellante.
Tuttavia occorre esaminare la domanda dell'appellata avente ad CP_2
oggetto la condanna della alla restituzione delle somme indebitamente CP_4
percepite da quest'ultima, domanda da intendersi riproposta nel giudizio di appello e non abbandonata ai sensi dell'art. 346 cpc;
infatti, nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, la difesa della ha reiterato il proprio CP_2
petitum, così come fatto in primo grado, nei confronti della banca cedente, chiedendo espressamente, al punto n. 3 delle proprio conclusioni, di “In
subordine, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli RD e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di Parte_1
confermare l'accoglimento della domanda proposta dall'odierna
[...]
appellata e, per l'effetto, condannare , convenuto Controparte_1
originariamente citato in giudizio, al pagamento, in favore della CP_2
, dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
condannare al pagamento, in favore di parte Controparte_1
attrice, delle spese di lite”.
E tanto introduce all'esame delle difese spiegate nel presente giudizio di appello dalla , che rimaneva contumace, invece, nel Controparte_1
giudizio di primo grado. Anche a voler ritenere che le difese spiegate dalla nella sua comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 26.6.2021 integrino un appello incidentale avverso la sentenza impugnata,
chiedendo la suddetta banca, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande della , nondimeno detto appello incidentale Controparte_2
è inammissibile, perché non è stato proposto nel termine di venti giorni antecedenti la prima udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello (ed invero la comparsa di risposta è stata depositata dalla
[...]
in data 26.2.201, a fronte dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione delle parti fissata nell'atto di appello per il giorno 3.3.2021).
Ciò posto, in assenza di un appello idoneo a riformare in peius la sentenza di prime cure, irrilevante si appalesa la CTU esperita nel corso del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la domanda riproposta dalla CP_2
ex art. 346 cpc deve ritenersi accolta, nella misura già accertata e disposta dal giudice di primo grado, nei confronti della che conseguentemente va CP_4
condannata al pagamento, in favore di parte attrice in primo grado, dell'importo di € 185.995,90, oltre interessi sino al soddisfo
Le spese e competenze professionali seguono le rispettive soccombenze tra le parti: nel rapporto tra la e la le spese del Controparte_2 Parte_1
doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione della metà,
mentre l'altra metà viene posta a carico della atteso Controparte_2
che, se è vero che la in primo grado aveva chiesto nel merito la CP_2
Contr condanna della (e non di verso cui, però aveva chiesto Parte_1
ordinanza ex art. 186 quater), nel giudizio di appello resiste all'appello di Pt_1
Contr e per essa, delle sue procuratrici, e solo in subordine chiede la condanna di
Soccombenza piena, invece, per la nei riguardi della CP_4 [...]
per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_2
Gli esborsi vengono liquidati in € 786,00 per il primo grado ed in €. 1.165,50
per il secondo grado, mentre le competenze professionali, tenuto conto del valore della controversia (€.185.000,00 circa) e sulla scorta dei medi tariffari,
in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado (€ 2.552 per fase studio della controversia, € 1.628 per fase introduttiva, € 5.670 per fase di trattazione/istruttoria ed € 4.253 per fase decisionale) ed in complessivi €
14.317,00 per il giudizio di appello (€ 2.977 per fase studio della controversia,
€ 1.911 per fase introduttiva, € 4.326 per fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103
per fase decisionale); ai suddetti importi va aggiunto il 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge.
Vengono interamente poste a carico della le spese della CTU CP_4
effettuata in primo grado, ferma restante la solidarietà passiva delle parti nei riguardi del CTU medesimo, mentre quelle relative alla CTU effettuata in appello, attesa l'ininfluenza ai fini della decisione, vengono poste a carico di tutte le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2215/2020, Parte_1
emessa dal tribunale di Napoli RD in data 27.10.2020 e pubblicata il
29.10.2020, in parziale riforma della stessa, così dispone:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
rigetta la domanda di ripetizione proposta da nei Controparte_2
suoi confronti;
2. In accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla
[...]
nei confronti della così provvede: a) CP_2 CP_4
ridetermina, alla data del 29.09.2016, il saldo del conto corrente n.7049.71, già in essere tra le parti, in €. 185.995,90; b)
conseguentemente condanna la al pagamento, in favore CP_4
della della somma di €. 185.995,90, oltre Controparte_2
interessi dalla pronuncia al saldo;
3. Compensa per metà le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio tra la e la condannando Controparte_2 Parte_1
la al pagamento dell'altra metà, liquidata per Controparte_2
l'intero, relativamente al primo grado di giudizio, in €. 14.103,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il Cap come per legge, e, relativamente al secondo grado, in €. 1.165,50 per esborsi ed €. 14.317,00 per competenze professionali,
oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta) ed il
Cap come per legge;
4. Condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi CP_4
i gradi di giudizio nei confronti della che si Controparte_2
liquidano in €. 786 per esborsi ed in €. 14.103,00 per competenze professionali in relazione al giudizio di primo grado, nonché in €.
14.317,00 per competenze professionali in relazione al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 %
sulle competenze professionali ex art. 2 DM 55/2014, l'IV (se dovuta)
ed il Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. Fabrizia De Nigris,
dichiaratosene antistataria;
5. Pone definitivamente a carico della le spese della CTU CP_4
di primo grado, ferma restante la solidarietà passiva delle parti nei riguardi del CTU medesimo;
6. Pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, le spese della
CTU effettuata in secondo grado;
7. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_4
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione. Napoli, li 28.10.2025
Il Giudice Ausiliare est.
(dr. Sandro de Paola)
Il Presidente
(dr. Rosaria Morrone)