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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1375/2022 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI Email_1 C.F._1
CO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI Controparte_1 C.F._2
CO
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
QUAGLIERINI CO
ATTORI contro
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CATALDO CLAUDIO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 9 ottobre 2024:
per le attrici “Piaccia Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, accertata la responsabilità del convenuto, per le arbitrarie ed illegittime modifiche poste in essere allo CP_3
scarico pluviale/pilozzo dell'appartamento di proprietà delle istanti, condannare il medesimo convenuto sito in NA AY (LI) - (C.F. ), in persona CP_3 Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore Ing. , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con CP_4
pagina 1 di 6 riferimento alle responsabilità agli stessi ascritte in ordine a quanto verrà accertato in corso di causa, oltre alla refusione integrale delle spese, comprese espressamente quelli tecniche e legali meglio descritte nella parte motiva del presente atto che si quantificano nella somma di € 15.219,12, ovvero nella misura inferiore o superiore che risulterà conforme a giustizia ed accertata in corso di causa”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
per il convenuto , ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76/78: Controparte_3
“Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi. In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 22 aprile 2022, le attrici e Parte_1 Controparte_1 citavano dinanzi al Tribunale di Livorno l'amministrazione del Controparte_2
ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76/78, per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al costo per il ripristino del corretto scarico del pilozzo, illecitamente modificato a seguito dei lavori di appalto dati dal convenuto alla ditta CP_3 Controparte_5
, e al pagamento della somma di euro 11.315,12 per le spese processuali sostenute nel
[...]
procedimento di accertamento tecnico preventivo e per le spese dei procedimenti di mediazione.
A sostegno della domanda le attrici deducevano che il loro appartamento aveva un terrazzo con un pilozzo, il cui tubo di scarico era collocato all'interno della facciata del muro condominiale e scaricava le acque nere nella fognatura comunale. Aggiungevano che, sulla facciata condominiale, era presente anche un discendente pluviale delle acque meteoriche provenienti dal tetto;
tale discendente entrava nella parete condominiale e si collegava al tubo di scarico del pilozzo predetto.
A seguito di lavori eseguiti dalla ditta individuale nel 2018, la porzione Controparte_5 del discendente pluviale e del tubo del pilozzo veniva portata per intero all'esterno della parete condominiale e convogliata nella fognatura bianca delle acque piovane.
Tale opera generava un danno patrimoniale alle attrici perché lo scarico delle acque bianche doveva pagina 2 di 6 rimanere separato dallo scarico delle acque nere e di tale danno doveva rispondere il condominio, che aveva appaltato le opere alla ditta . Controparte_5
Con comunicazione a mezzo pec del 15 gennaio 2021 il contestava al Controparte_6 che, in violazione della legge n.20/2006, l'edificio condominiale presentava dei tubi delle CP_3
acque nere che scaricavano nella fognatura bianca e tale situazione doveva essere sanata.
II. Con comparsa depositata in data 1 settembre 2022 si costituiva in giudizio l'amministrazione del
, ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76 e chiedeva il rigetta della Controparte_3
domanda delle attrici.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
L'amministratore del condominio , sentito in sede di interrogatorio formale CP_4 all'udienza del 18 settembre 2023, ha dichiarato: “non è vero che l'assemblea del condominio ha deciso che lo scarico del pilozzo delle attrici non fosse mantenuto all'interno del muro condominio;
il condominio ha deciso di installare un tubo pluviale esterno al muro del condominio. E' vero che il ha deciso di far transitare tutti gli scarichi dell'acqua dal tetto attraverso degli autonomi CP_3 pluviali esterni. Questo lavoro è stato eseguito e mi pare di ricordare che sono stati messi 4 pluviali. E' Con vero che, prima dei lavori di il pluviale scaricava nella fognatura nera ed invece doveva scaricare nella fognatura bianca o a terra;
durante i lavori di HD lo scarico del pilozzo delle attrici è venuto a confluire nel pluviale discendente condominiale allacciato alla fognatura nera, poi è accaduto che il comune ha chiesto di regolarizzare gli scarichi;
a quel punto l'assemblea ha Controparte_6
deciso di separato lo scarico del pilozzo da quello del pluviale e ha chiesto alle attrici di fare i lavori di separazione”.
Il convenuto ha, quindi, ammesso che lo scarico del pilozzo del terrazzo degli attrici, che correva dentro il muro e che scaricava nelle fognature delle acque nere, era stato dalla ditta appaltatrice collegato all'esterno allo scarico del pluviale delle acque meteoriche.
La circostanza è confermata dal diretto dei lavori che, sentito all'udienza del 24 Parte_2 gennaio 2024, ha dichiarato: “mi sono occupato la ristrutturazione del condominio di NA AY viale Trieste numero 76. Un po' di anni fa, ma non mi ricordo quando. Sono stato il direttore dei lavori, pagina 3 di 6 che hanno interessato il tetto, la facciata e anche ricordo un pluviale discendente dal tetto. Ricordo che la ditta pose il pluviale che era all'interno della muratura, lo spostò all'esterno della muratura. Le CP_1 si sono sempre opposte. Non sono mai state d'accordo sul posizionamento del pluviale sulla facciata esterna del verso la strada. Questi lavori furono concordanti all'interno del , CP_3 CP_3
ma non ricordo se vi furono delle delibere. Le LUPI hanno discusso personalmente anche con me per opporsi al posizionamento di questo tubo. Non erano d'accordo per una questione estetica. Ricordo che lo scarico del lavandino del terrazzo in uso alle LUPI fu inserito nel pluviale esterno. Quando ho prestato la mia opera professionale in favore del condominio non era prevista la creazione di due scarichi separati”.
La condotta della ditta esecutrice dei lavori ha arrecato un danno patrimoniale alle attrici perché il collegamento del tubo di scarico del pilozzo al pluviale non doveva essere eseguito in base alle norme tecniche di riferimento, peraltro contro il volere delle attrici.
Di tale condotta non può, però, rispondere, quale responsabile civile, il , non essendo l'ente CP_3
di gestione responsabile del danno patrimoniale, che è stato arrecato dalla condotta della ditta esecutrice dei lavori, la quale – in violazione del contratto di appalto – non ha eseguito a regola d'arte i lavori a lei commissionati.
L'amministratore del condominio è un mandatario dei condomini e rappresenta i condomini nel contratto di appalto, che rimangono i committenti dell'opera.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7891 del 09/06/2000: “Il non è un soggetto CP_3
giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12304 del 14/12/1993: “il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun pagina 4 di 6 . Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto CP_3
una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti sia esclusivi che comuni”.
La tesi giuridica sostenuta dalle attrici, secondo cui il condominio, quale committente, dovrebbe rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 cc patito dai singoli condomini, non è fondata perché, come si è visto, non vi è distinzione tra i singoli condomini e condominio e l'amministrazione del condominio è un mandatario dei condomini.
L'unica responsabile del danno è la ditta appaltatrice per inadempimento al contratto di appalto.
Non vi è nessuna prova che il abbia dato l'appalto alla ditta individuale CP_3 Controparte_5
di eseguire l'opera di congiunzione del tubo di scarico del pilozzo delle attrici al pluviale
[...]
di scarico delle acque meteoriche.
Le stesse attrici attribuiscono espressamente alla ditta appaltatrice la condotta generatrice del danno patrimoniale, deducendo testualmente nell'atto di citazione: “la tuttavia, procedeva sì CP_5
con l'eliminazione della porzione interna alla muratura del pluviale, portandolo esternamente, ma portava all'esterno anche lo scarico del pilozzo, giuntandolo ancora con il pluviale, e mantenendo la commistione tra i due scarichi al contrario di quanto avrebbe dovuto effettuare, con il risultato di far scaricare anche il pilozzo nella fognatura bianca delle acque piovane;
- ebbene, se la Ditta incaricata dal Condominio non avesse messo mano al pilozzo, infatti, limitandosi a lavorare solo sul pluviale, oggi non ci sarebbe alcuna problematica: il pilozzo scaricherebbe tutt'oggi nella fognatura, come invero ha sempre fatto, ed il pluviale scaricherebbe a terra”.
, e , soccombenti, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
vengono condannate – in solido tra loro - ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore del Trieste n.76-78, spese che vengono liquidate nella Controparte_7
misura di euro 2.538,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo
2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
e contro CP_1 Controparte_2 Controparte_8
, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
pagina 5 di 6 respinge la domanda;
condanna , e a pagare in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali al Controparte_8
la somma di euro 2.538,50, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Livorno, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1375/2022 promossa da:
C.F.: , con il patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI Email_1 C.F._1
CO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIERINI Controparte_1 C.F._2
CO
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
QUAGLIERINI CO
ATTORI contro
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CATALDO CLAUDIO
CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 9 ottobre 2024:
per le attrici “Piaccia Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, accertata la responsabilità del convenuto, per le arbitrarie ed illegittime modifiche poste in essere allo CP_3
scarico pluviale/pilozzo dell'appartamento di proprietà delle istanti, condannare il medesimo convenuto sito in NA AY (LI) - (C.F. ), in persona CP_3 Controparte_3 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore Ing. , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con CP_4
pagina 1 di 6 riferimento alle responsabilità agli stessi ascritte in ordine a quanto verrà accertato in corso di causa, oltre alla refusione integrale delle spese, comprese espressamente quelli tecniche e legali meglio descritte nella parte motiva del presente atto che si quantificano nella somma di € 15.219,12, ovvero nella misura inferiore o superiore che risulterà conforme a giustizia ed accertata in corso di causa”. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
per il convenuto , ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76/78: Controparte_3
“Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte nei propri scritti difensivi. In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 22 aprile 2022, le attrici e Parte_1 Controparte_1 citavano dinanzi al Tribunale di Livorno l'amministrazione del Controparte_2
ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76/78, per sentirla Controparte_3
condannare al pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al costo per il ripristino del corretto scarico del pilozzo, illecitamente modificato a seguito dei lavori di appalto dati dal convenuto alla ditta CP_3 Controparte_5
, e al pagamento della somma di euro 11.315,12 per le spese processuali sostenute nel
[...]
procedimento di accertamento tecnico preventivo e per le spese dei procedimenti di mediazione.
A sostegno della domanda le attrici deducevano che il loro appartamento aveva un terrazzo con un pilozzo, il cui tubo di scarico era collocato all'interno della facciata del muro condominiale e scaricava le acque nere nella fognatura comunale. Aggiungevano che, sulla facciata condominiale, era presente anche un discendente pluviale delle acque meteoriche provenienti dal tetto;
tale discendente entrava nella parete condominiale e si collegava al tubo di scarico del pilozzo predetto.
A seguito di lavori eseguiti dalla ditta individuale nel 2018, la porzione Controparte_5 del discendente pluviale e del tubo del pilozzo veniva portata per intero all'esterno della parete condominiale e convogliata nella fognatura bianca delle acque piovane.
Tale opera generava un danno patrimoniale alle attrici perché lo scarico delle acque bianche doveva pagina 2 di 6 rimanere separato dallo scarico delle acque nere e di tale danno doveva rispondere il condominio, che aveva appaltato le opere alla ditta . Controparte_5
Con comunicazione a mezzo pec del 15 gennaio 2021 il contestava al Controparte_6 che, in violazione della legge n.20/2006, l'edificio condominiale presentava dei tubi delle CP_3
acque nere che scaricavano nella fognatura bianca e tale situazione doveva essere sanata.
II. Con comparsa depositata in data 1 settembre 2022 si costituiva in giudizio l'amministrazione del
, ubicato in NA AY (LI) Viale Trieste n.76 e chiedeva il rigetta della Controparte_3
domanda delle attrici.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene respinta.
L'amministratore del condominio , sentito in sede di interrogatorio formale CP_4 all'udienza del 18 settembre 2023, ha dichiarato: “non è vero che l'assemblea del condominio ha deciso che lo scarico del pilozzo delle attrici non fosse mantenuto all'interno del muro condominio;
il condominio ha deciso di installare un tubo pluviale esterno al muro del condominio. E' vero che il ha deciso di far transitare tutti gli scarichi dell'acqua dal tetto attraverso degli autonomi CP_3 pluviali esterni. Questo lavoro è stato eseguito e mi pare di ricordare che sono stati messi 4 pluviali. E' Con vero che, prima dei lavori di il pluviale scaricava nella fognatura nera ed invece doveva scaricare nella fognatura bianca o a terra;
durante i lavori di HD lo scarico del pilozzo delle attrici è venuto a confluire nel pluviale discendente condominiale allacciato alla fognatura nera, poi è accaduto che il comune ha chiesto di regolarizzare gli scarichi;
a quel punto l'assemblea ha Controparte_6
deciso di separato lo scarico del pilozzo da quello del pluviale e ha chiesto alle attrici di fare i lavori di separazione”.
Il convenuto ha, quindi, ammesso che lo scarico del pilozzo del terrazzo degli attrici, che correva dentro il muro e che scaricava nelle fognature delle acque nere, era stato dalla ditta appaltatrice collegato all'esterno allo scarico del pluviale delle acque meteoriche.
La circostanza è confermata dal diretto dei lavori che, sentito all'udienza del 24 Parte_2 gennaio 2024, ha dichiarato: “mi sono occupato la ristrutturazione del condominio di NA AY viale Trieste numero 76. Un po' di anni fa, ma non mi ricordo quando. Sono stato il direttore dei lavori, pagina 3 di 6 che hanno interessato il tetto, la facciata e anche ricordo un pluviale discendente dal tetto. Ricordo che la ditta pose il pluviale che era all'interno della muratura, lo spostò all'esterno della muratura. Le CP_1 si sono sempre opposte. Non sono mai state d'accordo sul posizionamento del pluviale sulla facciata esterna del verso la strada. Questi lavori furono concordanti all'interno del , CP_3 CP_3
ma non ricordo se vi furono delle delibere. Le LUPI hanno discusso personalmente anche con me per opporsi al posizionamento di questo tubo. Non erano d'accordo per una questione estetica. Ricordo che lo scarico del lavandino del terrazzo in uso alle LUPI fu inserito nel pluviale esterno. Quando ho prestato la mia opera professionale in favore del condominio non era prevista la creazione di due scarichi separati”.
La condotta della ditta esecutrice dei lavori ha arrecato un danno patrimoniale alle attrici perché il collegamento del tubo di scarico del pilozzo al pluviale non doveva essere eseguito in base alle norme tecniche di riferimento, peraltro contro il volere delle attrici.
Di tale condotta non può, però, rispondere, quale responsabile civile, il , non essendo l'ente CP_3
di gestione responsabile del danno patrimoniale, che è stato arrecato dalla condotta della ditta esecutrice dei lavori, la quale – in violazione del contratto di appalto – non ha eseguito a regola d'arte i lavori a lei commissionati.
L'amministratore del condominio è un mandatario dei condomini e rappresenta i condomini nel contratto di appalto, che rimangono i committenti dell'opera.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7891 del 09/06/2000: “Il non è un soggetto CP_3
giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12304 del 14/12/1993: “il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun pagina 4 di 6 . Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 cod. civ. ha soltanto CP_3
una rappresentanza "ex mandato" dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti sia esclusivi che comuni”.
La tesi giuridica sostenuta dalle attrici, secondo cui il condominio, quale committente, dovrebbe rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 cc patito dai singoli condomini, non è fondata perché, come si è visto, non vi è distinzione tra i singoli condomini e condominio e l'amministrazione del condominio è un mandatario dei condomini.
L'unica responsabile del danno è la ditta appaltatrice per inadempimento al contratto di appalto.
Non vi è nessuna prova che il abbia dato l'appalto alla ditta individuale CP_3 Controparte_5
di eseguire l'opera di congiunzione del tubo di scarico del pilozzo delle attrici al pluviale
[...]
di scarico delle acque meteoriche.
Le stesse attrici attribuiscono espressamente alla ditta appaltatrice la condotta generatrice del danno patrimoniale, deducendo testualmente nell'atto di citazione: “la tuttavia, procedeva sì CP_5
con l'eliminazione della porzione interna alla muratura del pluviale, portandolo esternamente, ma portava all'esterno anche lo scarico del pilozzo, giuntandolo ancora con il pluviale, e mantenendo la commistione tra i due scarichi al contrario di quanto avrebbe dovuto effettuare, con il risultato di far scaricare anche il pilozzo nella fognatura bianca delle acque piovane;
- ebbene, se la Ditta incaricata dal Condominio non avesse messo mano al pilozzo, infatti, limitandosi a lavorare solo sul pluviale, oggi non ci sarebbe alcuna problematica: il pilozzo scaricherebbe tutt'oggi nella fognatura, come invero ha sempre fatto, ed il pluviale scaricherebbe a terra”.
, e , soccombenti, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
vengono condannate – in solido tra loro - ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore del Trieste n.76-78, spese che vengono liquidate nella Controparte_7
misura di euro 2.538,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo
2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
e contro CP_1 Controparte_2 Controparte_8
, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
pagina 5 di 6 respinge la domanda;
condanna , e a pagare in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro a titolo di rimborso delle spese processuali al Controparte_8
la somma di euro 2.538,50, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge.
Livorno, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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