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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. P.IVA_1
PROMOSSA DA
attraverso la mandataria , attraverso Parte_1 Parte_2 CP_1
e per essa la procuratrice speciale, in persona del
[...] Parte_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Pesenti e
Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Cutini, in Perugia, Piazza Italia 9, attrice appellante
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Francesconi, CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati nel di lui studio in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri 2, convenuti appellati, appellanti incidentali.
AVVERSO la sentenza n. 380/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona della Dr.ssa Agata Stanga, il 15.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, la quale, a definizione del giudizio di opposizione a precetto n. RG 259/2017, e del giudizio di merito ad esso riunito n. RG 671/2019, promosso da ha dichiarato che , già , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
non hanno diritto ad agire esecutivamente nei confronti di e CP_4 CP_2
per le ragioni di cui alla motivazione, rigettando ogni altra domanda o Controparte_3
eccezione.
CONCLUSIONI
1 Appellante: note del 18.03.2024: Per la e per essa quale mandataria, CP_4 [...]
e per essa, rappresentata, domiciliata e Controparte_1 Parte_3 difesa come in atti, la scrivente difesa impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto dagli appellati, nonché l'appello incidentale promosso nell'interesse degli stessi e, nel riportarsi integralmente al contenuto del proprio atto di appello, insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, precisate in questa sede come di seguito:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione, conclusione
e contestazione, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 15.06.2021, depositata/pubblicata in data 17.06.2021 e non notificata, a definizione del giudizio di opposizione a precetto n. RG 259/2017 (al quale è stato riunito il giudizio n. RG
671/2019), e per l'effetto: - rigettare l'opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. promossa dai
Sigg.ri e dichiarando che la quale cessionaria del CP_2 Controparte_3 CP_4
credito in oggetto, ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti dei Sigg.ri e CP_2
- condannare i Sigg.ri e al pagamento in solido Controparte_3 CP_2 Controparte_3
delle spese processuali in favore dell'odierna parte appellante, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellati e appellanti incidentali: Alla udienza del 21.03.2024 è presente per l'appellata
[...]
l'avv. Antonio Francesconi, il quale insiste per la reiezione dell'appello proposto da CP_2
ed insiste, invece, per l'accoglimento dell'appello incidentale e delle conclusioni ivi CP_4
rassegnate anche per quanto concerne la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, anche, alla luce dei fondamentali principi enunciati dalla
Corte di Cassazione con ordinanza del 28.11.2022 n. 34891 alla cui lettura, per brevità, si rinvia.
In sintesi la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, comporta la nullità del medesimo precetto per il combinato disposto degli articoli 654, 480 e
479 del codice di procedura civile.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
e adivano il Tribunale di Spoleto con opposizione all'atto di CP_2 Controparte_3
precetto notificato il 24.1.2017, con cui la , e per essa la Controparte_7
mandataria , aveva intimato loro il pagamento delle somma di Euro 53.078,80 Parte_4
oltre interessi e spese, oggetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2014 del 4 marzo 2014, notificato il 17 marzo 2014 e non opposto.
Deducevano: a) la violazione dell'art. 654 cpc per l'omessa menzione, nell'atto di precetto, del decreto che aveva disposto l'esecutorietà del d. i. ex art. 654 c. 2 cpc;
b) la conclusione in data
2 15 maggio 2014 di una transazione, che avrebbe determinato la caducazione del decreto monitorio;
c) in subordine, la violazione da parte della Banca dell'art. 1337 cc, posto che dopo la transazione del 15.5.2014 le parti avevano avviato trattative irragionevolmente interrotte dall'istituto di credito;
d) in ulteriore ipotesi la necessità di rideterminare la somma detraendo quanto già pagato dalla parte opponente.
, quale mandatario della , si costituiva in giudizio e Parte_4 Controparte_6
concludeva per il rigetto, giacchè l'inadempimento degli opponenti agli obblighi previsti nella transazione aveva determinato la decadenza dell'accordo e la riattivazione della posizione debitoria.
Intervenuta in giudizio il 21.10.2018 la cessionaria del credito della CP_4 [...]
, tramite la propria mandataria e per essa la Controparte_6 Controparte_8
procuratrice speciale dopo la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva del titolo e della procedura esecutiva n. 36/2017 RGE, precedentemente azionata da
, la instaurava il giudizio di merito nrg 671/2019, dando atto della Parte_4 CP_4
pendenza, davanti al medesimo Tribunale, del giudizio n. 259/2017 rg promosso da
[...]
e OR si costituivano nel giudizio di merito ribadendo il CP_2 Controparte_3 contenuto della opposizione a precetto.
Il 10.11.2020, si costituivano, quali nuovi difensori, gli avvocati Marco Pesenti e Margherita
Domenegotti, allegando procura alle liti conferita il 10.07.2020 dalla Parte_3
procuratrice della , a sua volta mandataria della per la Controparte_1 CP_4
amministrazione, gestione e riscossione dei crediti dalla come da atto del 25 CP_4
giugno 2018 autenticato nella firma dal Notaio rep. 1.451. Persona_1
Riuniti i giudizi e precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava che la e la non avevano il diritto di procedere Controparte_7 CP_4
esecutivamente nei confronti degli opponenti.
In sintesi, il primo giudice riteneva insussistente la violazione dell'art. 654 cpc, in quanto a)
l'atto di precetto del 20.1.2017 menzionava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà nella parte in cui era scritto “IN FORZA del decreto ingiuntivo n. 283/2014, emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 26.02.14, depositato in data 04.03.2014, munito di formula esecutiva in data 05.03.14 (..). b) l'accordo transattivo 15.5.2014, che prevedeva il versamento di 12 soluzioni mensili di euro 250 ciascuna, seguito da una proposta di rientro migliorativa, pur privo di efficacia novativa, non era decaduto, mancando la prova dell'inadempimento dei debitori. Le rate erano infatti state pagate, in quanto la banca aveva lamentato la scarsa
3 regolarità dei pagamenti in modo generico, mentre il nuovo piano di rientro era stato inoltrato nel termine previsto.
La sentenza è stata impugnata dalla e per essa, quale mandataria dalla CP_4 [...]
, tramite la e tramite la Parte_2 Controparte_1 Parte_3
la quale ha censurato, con unico, complesso motivo, la erroneità e l'omessa
[...]
valutazione delle prove, nonché la contraddittorietà della motivazione. La scarsa regolarità dei pagamenti costituisce infatti inadempimento, come comprovato dalla sporadicità e incompletezza dei versamenti Inoltre la proposta formulata da non poteva CP_2 qualificarsi migliorativa. Pertanto anche i successivi versamenti volontari e spontanei dei debitori non rientravano nell'adempimento della transazione. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
e si sono costituiti in giudizio, concludendo per il rigetto per le CP_2 Controparte_3
seguenti ragioni: a) difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
assenza di prova della esistenza del potere rappresentativo della b) Parte_3
regolare adempimento degli obblighi previsti nella transazione del 15.5.2014; c) pagamento dell'importo di euro 250 mensili dal 15.5.2014 alla data di costituzione nel giudizio di appello, con conseguente necessità di rideterminazione del credito. Hanno concluso pertanto per il rigetto del gravame, formulando appello incidentale avverso il rigetto della eccezione per la assenza, nell'atto di precetto, della menzione del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 654
c. 2 cpc. Hanno quindi concluso chiedendo alla Corte: in via incidentale, riformare la sentenza resa al Tribunale di Spoleto nella parte che non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 654 c.p.c e per l'effetto dichiarare il precetto nullo ed improduttivo di effetti;
nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome palesemente infondato sia nella sua CP_4 ricostruzione fattuale, sia negli elementi di diritto addotti e per l'effetto confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Spoleto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale e incidentale sono infondate e devono essere respinte per le ragioni in appresso.
4 1 Sul difetto di legittimazione attiva della . Controparte_1
In via preliminare mette conto di rilevare la infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare (recte, legittimazione processuale) della CP_1 ormulata dai convenuti appellati.
[...]
Dalla documentazione in atti (si vedano, oltre alle procure allegate all'atto di appello, le procure allegate alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado degli Avvocati Marco
2 cessionaria dei Parte_1 Parte_1
crediti della e del Banco di Desio, con atto a firma autenticato dal Controparte_6
Notaio n. Rep. 298497 del 13.6.2018, ha conferito alla Persona_2 Parte_2 mandato e procura speciale per il recupero generale dei propri crediti (doc. 1 atto di
[...]
appello).
Con atto autenticato dal notaio rep. n. 1451 del 25.6.2018 e Rep. 3399 del Persona_1
10.3.2021, la ha a sua volta conferito alla Parte_2 CP_1
procura speciale per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti
[...]
recupero dei crediti della (doc. 2 Atto di appello) CP_4
Con atto autenticato dal notaio n. rep. 67199 del 25.1.2019, la Persona_3 CP_1
quale procuratore della , a sua volta mandataria
[...] Parte_2
della ha conferito alla procura speciale per CP_4 Parte_3
l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti della comprese le attività CP_4
giudiziale.
Pertanto a) la ha conferito mandato e procura speciale e mandato per la gestione dei Pt_1
propri crediti alla b) la in tale qualità, ha Parte_2 Parte_2 conferito alla mandato e procura speciale alla gestione del Controparte_1 recupero dei crediti della c) la in tale qualità, ha CP_9 Controparte_1
conferito mandato e procura speciale alla la quale ha nominato quali Parte_3
difensori gli avvocati Pesenti e Domenegotti, come da procura in atti.
Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare (recte, legittimazione processuale) della , la quale, Controparte_1
in virtù della procura conferitale dalla a sua volta mandataria della Controparte_10
è processualmente legittimata a stare nei giudizi aventi ad oggetto la gestione e CP_4 recupero dei crediti della CP_4
5
2. L'appello principale della Sulla erronea o omessa valutazione delle prove, CP_4 nonchè sulla illogicità e conrtaddittorietà della motivazione.
Il primo motivo censura la sentenza per la errata interpretazione delle risultanze istruttorie. Il
Tribunale avrebbe a torto ritenuto a) che, stante la genericità della eccezione mossa dalla banca, gli opponenti (qui convenuti apppellati) avessero provveduto al pagamento delle 12 rate decorrenti dal 14.5.2015, per poi inviare il nuovo piano di rientro nei termini;
b) che la banca avesse azionato un titolo privo di effetti, in quanto superato dall'accordo transattivo del
15 Maggio 2014.
L'appellante osserva che la transazione prevedeva a) in una prima fase il pagamento di n. 12 versamenti mensili di € 250,00, con scadenze dal 31.05.2014 al 30.04.2015; b) in una seconda fase la presentazione entro il 30.04.2015 di un nuovo piano di rientro migliorativo rispetto a quello precedente. Inoltre la transazione non avrebbe costituito novazione del credito, e in difetto di adempimento sarebbe decaduta, con conseguente libertà della banca di riprendere il recupero del credito.
La osserva a) che la irregolarità e incompletezza dei versamenti avvalora CP_4
l'inadempimento dei convenuti appellati;
b) che la proposta formulata dai sigg.ri e CP_2 il 12.3.2015 non sarebbe migliorativa, avendo previsto il versamento della somma di € CP_3
600,00 in unica soluzione, tesa a ripianare alcune rate previste nell'accordo del 15.05.2014, e il successivo versamento di rate di € 200,00 mensili ciascuna. In proposito le email prodotte con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc dalla documenterebbero che le trattative intessute CP_4
tra banca e cliente tra il 3.11.2016 e il 17.1.2017 erano rimaste prive di esito.
Pertanto la riattivazione della posizione da parte della banca alla scadenza dei dodici mesi, con la notificazione del precetto, sarebbe perfettamente legittima, e i pagamenti effettuati dopo
30.04.2015 sarebbero solo versamenti volontari a deconto della esposizione debitoria, ma avulsi dall'accordo transattivo.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
2.1 Dalle evidenze probatorie emerge che il decreto ingiuntivo 283/2014 del Tribunale di
Spoleto, di euro 48.199,09, provvisoriamente esecutivo, era stato notificato il 17-18 Marzo
2014.
Il 15.05.2014 la aveva accettato la proposta transattiva dei Controparte_6 convenuti appellati, che prevedeva “12 versamenti mensili di euro 250,00 con scadenze dal
31.05.2014 al 30.04.2015, e la presentazione prima del 30.04.2015 di nuovo piano di rientro migliorativo rispetto al precedente. Il contratto (doc. 4 prevedeva altresì che CP_2 CP_3
6 la transazione “non costituisce novazione alcuna del ns credito che resta certo liquido ed esigibile e che, in difetto anche di uno solo dei versamenti previsti, l'accordo transattivo si intenderà decaduto e saremo liberi di dare impulso alle azioni per il recupero del credito”.
Il Tribunale (pag. 10) ha ritenuto che le parti avessero pattuito una sorta di diritto alla risoluzione a favore della Banca. Una più attenta lettura consente di affermare che la decadenza dall'accordo transattivo configuri una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.., prevista per l'inadempimento anche di uno solo dei versamenti di euro 250,00 previsti dal
31.05.2014 al 30.04.2015, in difetto dei quali l'accordo transattivo sarebbe decaduto e la banca sarebbe stata libera di dare impulso alle azioni di recupero del credito.
La decadenza non risulta invece prevista per l'ipotesi del mancato invio del piano di rientro migliorativo, o per l'assenza di contenuto migliorativo del piano. Ne discende che tale obbligo, in caso di inadempimento, esulava dal rimedio di cui all'art. 1456 c.c., e ricadeva nella disciplina della risoluzione giudiziale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Peraltro in relazione ad entrambi tali obblighi il vincolo derivante dal contratto di transazione non può ritenersi rimosso, con conseguente preclusione del diritto della banca a procedere in executivis, per le seguenti ragioni.
2.2 Circa il pagamento rateizzato dal 31.05.2014 al 30.04.2015, nonostante la incompletezza dei versamenti di tale periodo, la Corte reputa che l'art. 1456 c.c. non possa trovare applicazione, e quindi non operi il rimedio della risoluzione di diritto prevista da tale regola. La banca ha infatti rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva, e comunque ha tenuto un comportamento acquiescente e tollerante verso l'adempimento tardivo, che osta alla possibilità di avvalersi della clausola prevista dall'art. 1456 c.c..
Nel dettaglio, dagli estratti conto e dalle contabili di pagamento versate in atti dagli appellati
(doc. 7 emerge inequivocamente che dal 31.05.2014 al 30.04.2015 a fronte di CP_2 CP_3
un totale dovuto di euro 3.000 (euro 250 per 12 mesi), risultano versati euro 2.150,00.
Tuttavia, malgrado tali irregolarità, con email del 21 Aprile 2015 (doc. 8 l'Avv. CP_2 CP_3
Giancarlo Pastorelli, difensore della , aveva scritto all'Avv. Jamila Controparte_6
Beltrammi: Gentile collega, preso atto della ripresa dei versamenti ti comunico che su disposizione della banca non darò ulteriore corso all'atto di precetto notificato in data
03.03.15. La interruzione delle azioni esecutive a seguito dell'adempimento tardivo (ripresa dei pagamenti) dei Sigg.ri accettato dalla banca senza alcuna riserva di far valere CP_2 CP_3
la clausola risolutiva, configura una rinuncia ad essa, segnatamente se combinata con la condotta successiva della banca.
7 Come invero risulta dagli estratti conto e dalle distinte di versamento (doc. 7 CP_2 CP_3 dal 30.04.2015 al 27.10.2016, sempre con la tolleranza della banca, i convenuti appellati hanno continuato a versare l'importo di euro 250 mensili, per un totale di euro 6.650,00, superiore alla differenza residua di euro 850,00 necessaria per coprire l'importo di euro 3.000 da versare dal dal 31.05.2014 al 30.04.2015.
Da ultimo, nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado (pag. 8 comparsa CP_2
e i convenuti appellati hanno affermato che il pagamento mensile di euro 250,00 era CP_3
ancora in corso alla data di costituzione in giudizio.
Solo nel presente giudizio, e solo dopo che l'importo di euro 3.000,00 oggetto della transazione era stato ampiamente superato, la banca, che ha accettato i pagamenti senza mai esternare la avvenuta risoluzione di diritto della transazione o la riserva di far valere il rimedio, ha affermato che tali pagamenti esulavano dall'accordo transattivo (Pag. 8 atto di appello).
Così ricostruito il quadro della vicenda, l'interruzione delle azioni esecutive preannunciata il
21.04.2015 dall'Avv. Pastorelli, e la successiva acquiescenza della banca all'adempimento tardivo dei convenuti appellati, documentata per un consistente lasso temporale fino al
27.10.2016, e non contestata per il periodo successivo, sono indicative della volontà di rinunciare a tale rimedio, perché durante tale periodo la banca non ha mai dichiarato di volersi avvalere del rimedio della risoluzione di diritto, né si è riservata di farlo.
Sull'argomento, posto che in base all'art. 1456 c. 2 c.c. la clausola risolutiva espressa è efficace quando l'altra parte dichiara di volersi avvalere della clausola, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato a) che la clausola risolutiva espressa non può essere invocata dal contraente che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con l'intenzione di avvalersi della clausola (Cass. n. 5457 del 1979), e sia rimasto acquiescente all'inadempimento altrui, ed opera non già in via automatica ed indipendentemente dalla richiesta che il contraente faccia dichiarando di volersene avvalere, bensì in conseguenza di tale richiesta la quale, come preclude la possibilità del pagamento, ormai tardivo, così, per la stessa struttura e finalità della pattuizione, non può più essere effettuata una volta ricevuto il pagamento (Cass. Civ. n. 817 del 29/01/1983); c) il principio per cui la parte che abbia prestato acquiescenza - anche per facta concludentia - alla violazione di un obbligo contrattuale dell'altro contraente, non può più addurre tale violazione come motivo di inadempimento, per intervenuta rinuncia, trova applicazione anche nel caso in cui sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa. (Cass. Civ.
n. 7618 del 17/12/1986; Cass. 2325/74); per cui, nel caso in cui la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza di fronte all'inadempimento, ma rinunci, sia pur
8 implicitamente, alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione a quello stesso inadempimento non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del relativo giudizio (Cass. Civ. n.
20595 del 22/10/2004).
La rinuncia alla esecuzione successiva alla notificazione dell'atto di precetto del 3.3.2015 e la accettazione dei pagamenti successivi, di importo superiore a quello originario di euro
3.000,00, precludono quindi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di transazione.
2.3 In ordine alla proposta di un rientro migliorativo, il 12.3.2015 e CP_2 CP_3 hanno inoltrato alla banca una nuova proposta transattiva che prevede: la
[...]
formulazione di un nuovo accordo transattivo che prevedesse la corresponsione dell'intero importo dovuto fino fino a concorrenza del credito mediante pagamento di euro 200,00 mensili;
il versamento alla stipula dell'atto di transazione della somma di euro 600.00 da imputarsi alla ragione di credito oggetto di transazione;
la rinuncia di e di CP_2
a proporre opposizione a precetto. Controparte_3
La banca non ha risposto a tale proposta, preferendo notificare l'atto di precetto.
La presentazione del nuovo piano di rientro migliorativo entro il 30 Aprile 2015 esula tuttavia, come detto, dalla clausola risolutiva espressa (cd. decadenza).
Pertanto, dopo l'invio della nuova proposta transattiva del 12.3.2015 da parte dell'avv. Jamila
Beltrammi (doc. 6 , l'invito a formulare una proposta transattiva congrua, Parte_5
contenuto nella nota via email dell'avv. Alessandra Meozzi del 17.1.2017 (doc. 2 Memoria 183
c. 6 n. 2 banca), con avvertimento che in mancanza sarebbero proseguite le azioni legali intraprese, non aveva alcun fondato ancoraggio alla decadenza prevista contrattualmente.
Il meccanismo risolutorio di cui all'art. 1456 c.c. non era previsto per il mancato invio della proposta di rientro, o comunque per la assenza di carattere migliorativo di essa, che dovevano quindi essere inquadrate ab origine nell'ambito della ordinaria azione giudiziale di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., che non è stata tuttavia formulata.
2.4 Traendo le fila di quanto detto, la rinuncia della banca alla clausola risolutiva espressa per il ritardo dei pagamenti e la estraneità a tale clausola dell'inadempimento all'invio della proposta di rientro migliorativo, precludono la declaratoria di risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto di transazione del 15.5.2014, e di conseguenza il ripristino della esecutività del decreto ingiuntivo e del diritto a procedere esecutivamente.
9 Ricadendo invece nell'ordinario inadempimento contrattuale, tali presunti inadempimenti avrebbero potuto determinare la risoluzione giudiziale di tale contratto e la reviviscenza del titolo esecutivo originario a seguito di specifica domanda (anche riconvenzionale) e di una sentenza costitutiva, resa ai sensi dell'art. 1453 c.c. in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, la cui valutazione sarebbe stata rimessa al giudice.
Infatti, nell'ipotesi in cui alla transazione non venga riconosciuto carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti). Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il Giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (C. 24377/2006; C.
1690/2006).
In conclusione, in assenza di una specifica domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., e di una pronuncia in tal senso, il contratto di transazione del 15.5.2014 mantiene la propria efficacia, la quale osta alla reviviscenza del titolo e alla ripresa della azione esecutiva.
3. Sulla condanna alla refusione delle spese di lite.
Il gravame principale deve essere pertanto rigettato, in quanto infondato.
Ne deriva che non merita seguito la censura mossa al punto 33 dell'appello, secondo il quale il
Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Ciò sia in quanto la è risultata soccombente sia nel primo che nel presente grado, sia CP_4
in quanto la formulazione attuale dell'art. 92 c. 2 cpc circoscrive la possibilità di compensare le spese di lite alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
4. L'appello incidentale.
L'appello incidentale di e critica il rigetto da parte della CP_2 Controparte_3
sentenza della dedotta nullità dell'atto di precetto per la violazione dell'art. 654 cpc, per
10 l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha infatti a torto ritenuto che nell'atto di precetto del 20 gennaio 2017 fosse espressamente menzionato il provvedimento i esecutorietà del decreto ingiuntivo, identificandolo con la spedizione in forma esecutiva (cfr., doc. 1 fasc. Opponente ove si legge “in forza del decreto ingiuntivo n. 283/2014, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 26.02.14, depositato in data 04.03.2014, munito di formula esecutiva in data 05.03.14
(..)”).
Gli appellanti incidentali affermano che la spedizione in forma esecutiva e la esecutorietà sono operazioni diverse. Dichiarando l'esecutorietà il giudice attesta di avere verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; la spedizione in forma esecutiva, da parte del cancelliere, autorizza invece il richiedente all'utilizzo del titolo a fini coattivi. Quindi il precetto, non recando la indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà di cui all'art. 654 c. 2 cpc, ma solo la data di apposizione della formula esecutiva, deve ritenersi nullo.
L'appello incidentale è privo di consistenza.
4.1 La disposizione dell'art. 654 c. 2 cpc trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art 653 c. 1 cpc, vale a dire in caso di rigetto dell'opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o di estinzione del giudizio di opposizione. Non trova invece applicazione se il decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo, come nel caso di specie (doc. 3 . CP_2 CP_3
In giurisprudenza si è coerentemente affermato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, es- sendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio (Cass. Civ. n. 8870 del 18/03/2022; Cass. Civ. n. 31702 del
04/12/2019).
5. Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite.
11 L'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente reciproci- tà parziale della soccombenza, che deve ritenersi prevalente a carico della in CP_4 quanto, a una valutazione complessiva, l'appello principale non ha demolito la sentenza grava- ta.
Le spese di lite del presente grado, da porre a carico della parte appellante, vengono compen- sate per un terzo.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, in cui rientra l'atto di precetto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n 380/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione principale e incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa per un terzo le spese di lite del presente grado, e condanna l'appellante principale alla refusione in favore dei convenuti appellati dei due terzi residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate in euro 7.400,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %, da distrarre in favore dell'Avv. Antonio Francesconi, antistatario;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 17.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
12
In nome del popolo Italiano la Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Claudia Matteini presidente
2) dott. Arianna De Martino consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r.g. a. c. P.IVA_1
PROMOSSA DA
attraverso la mandataria , attraverso Parte_1 Parte_2 CP_1
e per essa la procuratrice speciale, in persona del
[...] Parte_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Pesenti e
Margherita Domenegotti, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Cutini, in Perugia, Piazza Italia 9, attrice appellante
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Francesconi, CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati nel di lui studio in Campello sul Clitunno (PG), Via Dante Alighieri 2, convenuti appellati, appellanti incidentali.
AVVERSO la sentenza n. 380/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto, in persona della Dr.ssa Agata Stanga, il 15.06.2021, pubblicata il 17.06.2021, la quale, a definizione del giudizio di opposizione a precetto n. RG 259/2017, e del giudizio di merito ad esso riunito n. RG 671/2019, promosso da ha dichiarato che , già , e CP_4 Controparte_5 Controparte_6
non hanno diritto ad agire esecutivamente nei confronti di e CP_4 CP_2
per le ragioni di cui alla motivazione, rigettando ogni altra domanda o Controparte_3
eccezione.
CONCLUSIONI
1 Appellante: note del 18.03.2024: Per la e per essa quale mandataria, CP_4 [...]
e per essa, rappresentata, domiciliata e Controparte_1 Parte_3 difesa come in atti, la scrivente difesa impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto dagli appellati, nonché l'appello incidentale promosso nell'interesse degli stessi e, nel riportarsi integralmente al contenuto del proprio atto di appello, insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e, precisate in questa sede come di seguito:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, eccezione, conclusione
e contestazione, riformare l'impugnata sentenza n. 380/2021, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 15.06.2021, depositata/pubblicata in data 17.06.2021 e non notificata, a definizione del giudizio di opposizione a precetto n. RG 259/2017 (al quale è stato riunito il giudizio n. RG
671/2019), e per l'effetto: - rigettare l'opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c. promossa dai
Sigg.ri e dichiarando che la quale cessionaria del CP_2 Controparte_3 CP_4
credito in oggetto, ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti dei Sigg.ri e CP_2
- condannare i Sigg.ri e al pagamento in solido Controparte_3 CP_2 Controparte_3
delle spese processuali in favore dell'odierna parte appellante, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Appellati e appellanti incidentali: Alla udienza del 21.03.2024 è presente per l'appellata
[...]
l'avv. Antonio Francesconi, il quale insiste per la reiezione dell'appello proposto da CP_2
ed insiste, invece, per l'accoglimento dell'appello incidentale e delle conclusioni ivi CP_4
rassegnate anche per quanto concerne la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, anche, alla luce dei fondamentali principi enunciati dalla
Corte di Cassazione con ordinanza del 28.11.2022 n. 34891 alla cui lettura, per brevità, si rinvia.
In sintesi la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, comporta la nullità del medesimo precetto per il combinato disposto degli articoli 654, 480 e
479 del codice di procedura civile.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
e adivano il Tribunale di Spoleto con opposizione all'atto di CP_2 Controparte_3
precetto notificato il 24.1.2017, con cui la , e per essa la Controparte_7
mandataria , aveva intimato loro il pagamento delle somma di Euro 53.078,80 Parte_4
oltre interessi e spese, oggetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 283/2014 del 4 marzo 2014, notificato il 17 marzo 2014 e non opposto.
Deducevano: a) la violazione dell'art. 654 cpc per l'omessa menzione, nell'atto di precetto, del decreto che aveva disposto l'esecutorietà del d. i. ex art. 654 c. 2 cpc;
b) la conclusione in data
2 15 maggio 2014 di una transazione, che avrebbe determinato la caducazione del decreto monitorio;
c) in subordine, la violazione da parte della Banca dell'art. 1337 cc, posto che dopo la transazione del 15.5.2014 le parti avevano avviato trattative irragionevolmente interrotte dall'istituto di credito;
d) in ulteriore ipotesi la necessità di rideterminare la somma detraendo quanto già pagato dalla parte opponente.
, quale mandatario della , si costituiva in giudizio e Parte_4 Controparte_6
concludeva per il rigetto, giacchè l'inadempimento degli opponenti agli obblighi previsti nella transazione aveva determinato la decadenza dell'accordo e la riattivazione della posizione debitoria.
Intervenuta in giudizio il 21.10.2018 la cessionaria del credito della CP_4 [...]
, tramite la propria mandataria e per essa la Controparte_6 Controparte_8
procuratrice speciale dopo la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva del titolo e della procedura esecutiva n. 36/2017 RGE, precedentemente azionata da
, la instaurava il giudizio di merito nrg 671/2019, dando atto della Parte_4 CP_4
pendenza, davanti al medesimo Tribunale, del giudizio n. 259/2017 rg promosso da
[...]
e OR si costituivano nel giudizio di merito ribadendo il CP_2 Controparte_3 contenuto della opposizione a precetto.
Il 10.11.2020, si costituivano, quali nuovi difensori, gli avvocati Marco Pesenti e Margherita
Domenegotti, allegando procura alle liti conferita il 10.07.2020 dalla Parte_3
procuratrice della , a sua volta mandataria della per la Controparte_1 CP_4
amministrazione, gestione e riscossione dei crediti dalla come da atto del 25 CP_4
giugno 2018 autenticato nella firma dal Notaio rep. 1.451. Persona_1
Riuniti i giudizi e precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava che la e la non avevano il diritto di procedere Controparte_7 CP_4
esecutivamente nei confronti degli opponenti.
In sintesi, il primo giudice riteneva insussistente la violazione dell'art. 654 cpc, in quanto a)
l'atto di precetto del 20.1.2017 menzionava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà nella parte in cui era scritto “IN FORZA del decreto ingiuntivo n. 283/2014, emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 26.02.14, depositato in data 04.03.2014, munito di formula esecutiva in data 05.03.14 (..). b) l'accordo transattivo 15.5.2014, che prevedeva il versamento di 12 soluzioni mensili di euro 250 ciascuna, seguito da una proposta di rientro migliorativa, pur privo di efficacia novativa, non era decaduto, mancando la prova dell'inadempimento dei debitori. Le rate erano infatti state pagate, in quanto la banca aveva lamentato la scarsa
3 regolarità dei pagamenti in modo generico, mentre il nuovo piano di rientro era stato inoltrato nel termine previsto.
La sentenza è stata impugnata dalla e per essa, quale mandataria dalla CP_4 [...]
, tramite la e tramite la Parte_2 Controparte_1 Parte_3
la quale ha censurato, con unico, complesso motivo, la erroneità e l'omessa
[...]
valutazione delle prove, nonché la contraddittorietà della motivazione. La scarsa regolarità dei pagamenti costituisce infatti inadempimento, come comprovato dalla sporadicità e incompletezza dei versamenti Inoltre la proposta formulata da non poteva CP_2 qualificarsi migliorativa. Pertanto anche i successivi versamenti volontari e spontanei dei debitori non rientravano nell'adempimento della transazione. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
e si sono costituiti in giudizio, concludendo per il rigetto per le CP_2 Controparte_3
seguenti ragioni: a) difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
assenza di prova della esistenza del potere rappresentativo della b) Parte_3
regolare adempimento degli obblighi previsti nella transazione del 15.5.2014; c) pagamento dell'importo di euro 250 mensili dal 15.5.2014 alla data di costituzione nel giudizio di appello, con conseguente necessità di rideterminazione del credito. Hanno concluso pertanto per il rigetto del gravame, formulando appello incidentale avverso il rigetto della eccezione per la assenza, nell'atto di precetto, della menzione del decreto di esecutorietà previsto dall'art. 654
c. 2 cpc. Hanno quindi concluso chiedendo alla Corte: in via incidentale, riformare la sentenza resa al Tribunale di Spoleto nella parte che non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 654 c.p.c e per l'effetto dichiarare il precetto nullo ed improduttivo di effetti;
nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome palesemente infondato sia nella sua CP_4 ricostruzione fattuale, sia negli elementi di diritto addotti e per l'effetto confermare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Spoleto.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza telematica del 21.03.2024, la causa è stata spedita in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale e incidentale sono infondate e devono essere respinte per le ragioni in appresso.
4 1 Sul difetto di legittimazione attiva della . Controparte_1
In via preliminare mette conto di rilevare la infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare (recte, legittimazione processuale) della CP_1 ormulata dai convenuti appellati.
[...]
Dalla documentazione in atti (si vedano, oltre alle procure allegate all'atto di appello, le procure allegate alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado degli Avvocati Marco
2 cessionaria dei Parte_1 Parte_1
crediti della e del Banco di Desio, con atto a firma autenticato dal Controparte_6
Notaio n. Rep. 298497 del 13.6.2018, ha conferito alla Persona_2 Parte_2 mandato e procura speciale per il recupero generale dei propri crediti (doc. 1 atto di
[...]
appello).
Con atto autenticato dal notaio rep. n. 1451 del 25.6.2018 e Rep. 3399 del Persona_1
10.3.2021, la ha a sua volta conferito alla Parte_2 CP_1
procura speciale per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti
[...]
recupero dei crediti della (doc. 2 Atto di appello) CP_4
Con atto autenticato dal notaio n. rep. 67199 del 25.1.2019, la Persona_3 CP_1
quale procuratore della , a sua volta mandataria
[...] Parte_2
della ha conferito alla procura speciale per CP_4 Parte_3
l'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti della comprese le attività CP_4
giudiziale.
Pertanto a) la ha conferito mandato e procura speciale e mandato per la gestione dei Pt_1
propri crediti alla b) la in tale qualità, ha Parte_2 Parte_2 conferito alla mandato e procura speciale alla gestione del Controparte_1 recupero dei crediti della c) la in tale qualità, ha CP_9 Controparte_1
conferito mandato e procura speciale alla la quale ha nominato quali Parte_3
difensori gli avvocati Pesenti e Domenegotti, come da procura in atti.
Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare (recte, legittimazione processuale) della , la quale, Controparte_1
in virtù della procura conferitale dalla a sua volta mandataria della Controparte_10
è processualmente legittimata a stare nei giudizi aventi ad oggetto la gestione e CP_4 recupero dei crediti della CP_4
5
2. L'appello principale della Sulla erronea o omessa valutazione delle prove, CP_4 nonchè sulla illogicità e conrtaddittorietà della motivazione.
Il primo motivo censura la sentenza per la errata interpretazione delle risultanze istruttorie. Il
Tribunale avrebbe a torto ritenuto a) che, stante la genericità della eccezione mossa dalla banca, gli opponenti (qui convenuti apppellati) avessero provveduto al pagamento delle 12 rate decorrenti dal 14.5.2015, per poi inviare il nuovo piano di rientro nei termini;
b) che la banca avesse azionato un titolo privo di effetti, in quanto superato dall'accordo transattivo del
15 Maggio 2014.
L'appellante osserva che la transazione prevedeva a) in una prima fase il pagamento di n. 12 versamenti mensili di € 250,00, con scadenze dal 31.05.2014 al 30.04.2015; b) in una seconda fase la presentazione entro il 30.04.2015 di un nuovo piano di rientro migliorativo rispetto a quello precedente. Inoltre la transazione non avrebbe costituito novazione del credito, e in difetto di adempimento sarebbe decaduta, con conseguente libertà della banca di riprendere il recupero del credito.
La osserva a) che la irregolarità e incompletezza dei versamenti avvalora CP_4
l'inadempimento dei convenuti appellati;
b) che la proposta formulata dai sigg.ri e CP_2 il 12.3.2015 non sarebbe migliorativa, avendo previsto il versamento della somma di € CP_3
600,00 in unica soluzione, tesa a ripianare alcune rate previste nell'accordo del 15.05.2014, e il successivo versamento di rate di € 200,00 mensili ciascuna. In proposito le email prodotte con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc dalla documenterebbero che le trattative intessute CP_4
tra banca e cliente tra il 3.11.2016 e il 17.1.2017 erano rimaste prive di esito.
Pertanto la riattivazione della posizione da parte della banca alla scadenza dei dodici mesi, con la notificazione del precetto, sarebbe perfettamente legittima, e i pagamenti effettuati dopo
30.04.2015 sarebbero solo versamenti volontari a deconto della esposizione debitoria, ma avulsi dall'accordo transattivo.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
2.1 Dalle evidenze probatorie emerge che il decreto ingiuntivo 283/2014 del Tribunale di
Spoleto, di euro 48.199,09, provvisoriamente esecutivo, era stato notificato il 17-18 Marzo
2014.
Il 15.05.2014 la aveva accettato la proposta transattiva dei Controparte_6 convenuti appellati, che prevedeva “12 versamenti mensili di euro 250,00 con scadenze dal
31.05.2014 al 30.04.2015, e la presentazione prima del 30.04.2015 di nuovo piano di rientro migliorativo rispetto al precedente. Il contratto (doc. 4 prevedeva altresì che CP_2 CP_3
6 la transazione “non costituisce novazione alcuna del ns credito che resta certo liquido ed esigibile e che, in difetto anche di uno solo dei versamenti previsti, l'accordo transattivo si intenderà decaduto e saremo liberi di dare impulso alle azioni per il recupero del credito”.
Il Tribunale (pag. 10) ha ritenuto che le parti avessero pattuito una sorta di diritto alla risoluzione a favore della Banca. Una più attenta lettura consente di affermare che la decadenza dall'accordo transattivo configuri una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.., prevista per l'inadempimento anche di uno solo dei versamenti di euro 250,00 previsti dal
31.05.2014 al 30.04.2015, in difetto dei quali l'accordo transattivo sarebbe decaduto e la banca sarebbe stata libera di dare impulso alle azioni di recupero del credito.
La decadenza non risulta invece prevista per l'ipotesi del mancato invio del piano di rientro migliorativo, o per l'assenza di contenuto migliorativo del piano. Ne discende che tale obbligo, in caso di inadempimento, esulava dal rimedio di cui all'art. 1456 c.c., e ricadeva nella disciplina della risoluzione giudiziale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Peraltro in relazione ad entrambi tali obblighi il vincolo derivante dal contratto di transazione non può ritenersi rimosso, con conseguente preclusione del diritto della banca a procedere in executivis, per le seguenti ragioni.
2.2 Circa il pagamento rateizzato dal 31.05.2014 al 30.04.2015, nonostante la incompletezza dei versamenti di tale periodo, la Corte reputa che l'art. 1456 c.c. non possa trovare applicazione, e quindi non operi il rimedio della risoluzione di diritto prevista da tale regola. La banca ha infatti rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva, e comunque ha tenuto un comportamento acquiescente e tollerante verso l'adempimento tardivo, che osta alla possibilità di avvalersi della clausola prevista dall'art. 1456 c.c..
Nel dettaglio, dagli estratti conto e dalle contabili di pagamento versate in atti dagli appellati
(doc. 7 emerge inequivocamente che dal 31.05.2014 al 30.04.2015 a fronte di CP_2 CP_3
un totale dovuto di euro 3.000 (euro 250 per 12 mesi), risultano versati euro 2.150,00.
Tuttavia, malgrado tali irregolarità, con email del 21 Aprile 2015 (doc. 8 l'Avv. CP_2 CP_3
Giancarlo Pastorelli, difensore della , aveva scritto all'Avv. Jamila Controparte_6
Beltrammi: Gentile collega, preso atto della ripresa dei versamenti ti comunico che su disposizione della banca non darò ulteriore corso all'atto di precetto notificato in data
03.03.15. La interruzione delle azioni esecutive a seguito dell'adempimento tardivo (ripresa dei pagamenti) dei Sigg.ri accettato dalla banca senza alcuna riserva di far valere CP_2 CP_3
la clausola risolutiva, configura una rinuncia ad essa, segnatamente se combinata con la condotta successiva della banca.
7 Come invero risulta dagli estratti conto e dalle distinte di versamento (doc. 7 CP_2 CP_3 dal 30.04.2015 al 27.10.2016, sempre con la tolleranza della banca, i convenuti appellati hanno continuato a versare l'importo di euro 250 mensili, per un totale di euro 6.650,00, superiore alla differenza residua di euro 850,00 necessaria per coprire l'importo di euro 3.000 da versare dal dal 31.05.2014 al 30.04.2015.
Da ultimo, nella comparsa di costituzione e risposta del presente grado (pag. 8 comparsa CP_2
e i convenuti appellati hanno affermato che il pagamento mensile di euro 250,00 era CP_3
ancora in corso alla data di costituzione in giudizio.
Solo nel presente giudizio, e solo dopo che l'importo di euro 3.000,00 oggetto della transazione era stato ampiamente superato, la banca, che ha accettato i pagamenti senza mai esternare la avvenuta risoluzione di diritto della transazione o la riserva di far valere il rimedio, ha affermato che tali pagamenti esulavano dall'accordo transattivo (Pag. 8 atto di appello).
Così ricostruito il quadro della vicenda, l'interruzione delle azioni esecutive preannunciata il
21.04.2015 dall'Avv. Pastorelli, e la successiva acquiescenza della banca all'adempimento tardivo dei convenuti appellati, documentata per un consistente lasso temporale fino al
27.10.2016, e non contestata per il periodo successivo, sono indicative della volontà di rinunciare a tale rimedio, perché durante tale periodo la banca non ha mai dichiarato di volersi avvalere del rimedio della risoluzione di diritto, né si è riservata di farlo.
Sull'argomento, posto che in base all'art. 1456 c. 2 c.c. la clausola risolutiva espressa è efficace quando l'altra parte dichiara di volersi avvalere della clausola, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato a) che la clausola risolutiva espressa non può essere invocata dal contraente che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con l'intenzione di avvalersi della clausola (Cass. n. 5457 del 1979), e sia rimasto acquiescente all'inadempimento altrui, ed opera non già in via automatica ed indipendentemente dalla richiesta che il contraente faccia dichiarando di volersene avvalere, bensì in conseguenza di tale richiesta la quale, come preclude la possibilità del pagamento, ormai tardivo, così, per la stessa struttura e finalità della pattuizione, non può più essere effettuata una volta ricevuto il pagamento (Cass. Civ. n. 817 del 29/01/1983); c) il principio per cui la parte che abbia prestato acquiescenza - anche per facta concludentia - alla violazione di un obbligo contrattuale dell'altro contraente, non può più addurre tale violazione come motivo di inadempimento, per intervenuta rinuncia, trova applicazione anche nel caso in cui sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa. (Cass. Civ.
n. 7618 del 17/12/1986; Cass. 2325/74); per cui, nel caso in cui la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza di fronte all'inadempimento, ma rinunci, sia pur
8 implicitamente, alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione a quello stesso inadempimento non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del relativo giudizio (Cass. Civ. n.
20595 del 22/10/2004).
La rinuncia alla esecuzione successiva alla notificazione dell'atto di precetto del 3.3.2015 e la accettazione dei pagamenti successivi, di importo superiore a quello originario di euro
3.000,00, precludono quindi la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di transazione.
2.3 In ordine alla proposta di un rientro migliorativo, il 12.3.2015 e CP_2 CP_3 hanno inoltrato alla banca una nuova proposta transattiva che prevede: la
[...]
formulazione di un nuovo accordo transattivo che prevedesse la corresponsione dell'intero importo dovuto fino fino a concorrenza del credito mediante pagamento di euro 200,00 mensili;
il versamento alla stipula dell'atto di transazione della somma di euro 600.00 da imputarsi alla ragione di credito oggetto di transazione;
la rinuncia di e di CP_2
a proporre opposizione a precetto. Controparte_3
La banca non ha risposto a tale proposta, preferendo notificare l'atto di precetto.
La presentazione del nuovo piano di rientro migliorativo entro il 30 Aprile 2015 esula tuttavia, come detto, dalla clausola risolutiva espressa (cd. decadenza).
Pertanto, dopo l'invio della nuova proposta transattiva del 12.3.2015 da parte dell'avv. Jamila
Beltrammi (doc. 6 , l'invito a formulare una proposta transattiva congrua, Parte_5
contenuto nella nota via email dell'avv. Alessandra Meozzi del 17.1.2017 (doc. 2 Memoria 183
c. 6 n. 2 banca), con avvertimento che in mancanza sarebbero proseguite le azioni legali intraprese, non aveva alcun fondato ancoraggio alla decadenza prevista contrattualmente.
Il meccanismo risolutorio di cui all'art. 1456 c.c. non era previsto per il mancato invio della proposta di rientro, o comunque per la assenza di carattere migliorativo di essa, che dovevano quindi essere inquadrate ab origine nell'ambito della ordinaria azione giudiziale di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., che non è stata tuttavia formulata.
2.4 Traendo le fila di quanto detto, la rinuncia della banca alla clausola risolutiva espressa per il ritardo dei pagamenti e la estraneità a tale clausola dell'inadempimento all'invio della proposta di rientro migliorativo, precludono la declaratoria di risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto di transazione del 15.5.2014, e di conseguenza il ripristino della esecutività del decreto ingiuntivo e del diritto a procedere esecutivamente.
9 Ricadendo invece nell'ordinario inadempimento contrattuale, tali presunti inadempimenti avrebbero potuto determinare la risoluzione giudiziale di tale contratto e la reviviscenza del titolo esecutivo originario a seguito di specifica domanda (anche riconvenzionale) e di una sentenza costitutiva, resa ai sensi dell'art. 1453 c.c. in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, la cui valutazione sarebbe stata rimessa al giudice.
Infatti, nell'ipotesi in cui alla transazione non venga riconosciuto carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti). Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il Giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (C. 24377/2006; C.
1690/2006).
In conclusione, in assenza di una specifica domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., e di una pronuncia in tal senso, il contratto di transazione del 15.5.2014 mantiene la propria efficacia, la quale osta alla reviviscenza del titolo e alla ripresa della azione esecutiva.
3. Sulla condanna alla refusione delle spese di lite.
Il gravame principale deve essere pertanto rigettato, in quanto infondato.
Ne deriva che non merita seguito la censura mossa al punto 33 dell'appello, secondo il quale il
Tribunale avrebbe erroneamente condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Ciò sia in quanto la è risultata soccombente sia nel primo che nel presente grado, sia CP_4
in quanto la formulazione attuale dell'art. 92 c. 2 cpc circoscrive la possibilità di compensare le spese di lite alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie non sussistono.
4. L'appello incidentale.
L'appello incidentale di e critica il rigetto da parte della CP_2 Controparte_3
sentenza della dedotta nullità dell'atto di precetto per la violazione dell'art. 654 cpc, per
10 l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha infatti a torto ritenuto che nell'atto di precetto del 20 gennaio 2017 fosse espressamente menzionato il provvedimento i esecutorietà del decreto ingiuntivo, identificandolo con la spedizione in forma esecutiva (cfr., doc. 1 fasc. Opponente ove si legge “in forza del decreto ingiuntivo n. 283/2014, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 26.02.14, depositato in data 04.03.2014, munito di formula esecutiva in data 05.03.14
(..)”).
Gli appellanti incidentali affermano che la spedizione in forma esecutiva e la esecutorietà sono operazioni diverse. Dichiarando l'esecutorietà il giudice attesta di avere verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; la spedizione in forma esecutiva, da parte del cancelliere, autorizza invece il richiedente all'utilizzo del titolo a fini coattivi. Quindi il precetto, non recando la indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà di cui all'art. 654 c. 2 cpc, ma solo la data di apposizione della formula esecutiva, deve ritenersi nullo.
L'appello incidentale è privo di consistenza.
4.1 La disposizione dell'art. 654 c. 2 cpc trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art 653 c. 1 cpc, vale a dire in caso di rigetto dell'opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, o di estinzione del giudizio di opposizione. Non trova invece applicazione se il decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo, come nel caso di specie (doc. 3 . CP_2 CP_3
In giurisprudenza si è coerentemente affermato che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, es- sendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio (Cass. Civ. n. 8870 del 18/03/2022; Cass. Civ. n. 31702 del
04/12/2019).
5. Considerazioni conclusive e regolazione delle spese di lite.
11 L'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente reciproci- tà parziale della soccombenza, che deve ritenersi prevalente a carico della in CP_4 quanto, a una valutazione complessiva, l'appello principale non ha demolito la sentenza grava- ta.
Le spese di lite del presente grado, da porre a carico della parte appellante, vengono compen- sate per un terzo.
I compensi professionali sono commisurati allo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, in cui rientra l'atto di precetto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n 380/2021 del
Tribunale di Spoleto, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione principale e incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) compensa per un terzo le spese di lite del presente grado, e condanna l'appellante principale alla refusione in favore dei convenuti appellati dei due terzi residui di dette spese, che vengono complessivamente liquidate in euro 7.400,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %, da distrarre in favore dell'Avv. Antonio Francesconi, antistatario;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 17.1.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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