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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONESCHI Parte_1 C.F._1
MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FLORE LUISA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“che codesto Tribunale, parzialmente modificando l'accordo su cui il Tribunale di Lodi ha provveduto in data 22.1.2021 e di cui in allegato, voglia così provvedere:
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE:
1) Tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, disporre il collocamento paritario del figlio, prevedendo che questi stia con ciascun genitore secondo lo schema sotto riportato:
Settimana 1
- Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Martedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Giovedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita al mattino successivo quando lo accompagnerà al pulmino o a scuola;
- Venerdì con la madre dall'uscita sino alle ore 8/8.30 circa del mattino successivo;
- Sabato: tutto il giorno col padre
- Domenica: col padre sino a circa le h. 21.30
Settimana 2
- Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Martedì con il padre dall' uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Mercoledì: con la madre dall'uscita sino al mattino successivo quando lo accompagnerà al pulmino - o a scuola
- Giovedì con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola.
- Venerdì con il padre fino alle h.21.30 circa;
- Sabato: tutto il giorno con la madre
- Domenica: tutto il giorno con la madre
Il padre si rende disponibile a prelevare il figlio, su richiesta della madre il giorno precedente, nei giorni di giovedì e venerdì alle ore 7.45 per accompagnarlo a scuola o alla fermata del pulmino.
Nelle festività diverse dalla domenica e nel periodo non scolastico si seguirà calendario stabilito con passaggio da un genitore all'altro attorno all'ora di pranzo.
pagina 2 di 10 2) Ciascun genitore si farà carico di provvedere a mantenere economicamente il figlio per il tempo in cui questo starà presso ciascuno di loro;
3) Le spese straordinarie verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto determinato nel Protocollo d'intesa in uso presso la Corte di Appello di Milano;
4) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
5) Nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il
15 maggio di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, seguiranno calendario stabilito, salvo accordi diversi fra le parti.
IN VIA SUBORDINATA
In caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale
1) Disporre che il figlio venga collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per Per_1
il padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati, oltre un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel weekend;
2) Disporre che il padre concorra al mantenimento del figlio per il tramite di un contributo mensile di €.200,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
3) Le spese straordinarie verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto determinato nel Protocollo d'intesa in uso presso la Corte di Appello di Milano;
4) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) Nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il
15 maggio di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti.
IN OGNI CASO
- Confermare il provvedimento del Tribunale di Lodi del 22.1.2021 relativamente agli altri capi, non oggetto della presente richiesta di modifica;
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese”
pagina 3 di 10 Conclusioni per Controparte_1
“1) In via preliminare, invitare parte ricorrente a fornire tutta la documentazione necessaria a rendere un fedele quadro della situazione economica e patrimoniale, disponendo il deposito della documentazione fiscale e bancaria relativa alla ditta individuale Cobra 012 di Rezzani
Ettore ordinando di provvedervi nel termine di 5 giorni antecedenti l'udienza gia' fissata;
2) Nel merito: respingere il ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato, con conferma delle precedenti statuizioni contenute nell' ordinanza n. cron. 1049/2021 (R.G. n.
932/2020) del 26.01.2021 emessa dal Tribunale di Lodi, fatta salva l'applicazione della seguente regolamentazione: Settimana 1
Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Martedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
Giovedì con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
Venerdì con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con se' per il pernotto;
Sabato: tutto il giorno col padre
tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola. Per_2
Settimana 2
Lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
Martedì con il padre dall' uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola
Giovedì con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola.
Venerdì con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30;
Sabato: tutto il giorno con la madre tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna Per_2
a scuola
pagina 4 di 10 3) Se del caso, elevare l'assegno di mantenimento posto in capo al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore in misura che il Tribunale adito riterra' congrua alla luce delle risultanze che emergeranno dai disponendi accertamenti tributari;
4) Ai sensi dell'art. 473Bis.39 c.p.c., ammonire e sanzionare il ricorrente per la condotta gravemente non collaborativa dal medesimo posta in essere in violazione dei principi di responsabilita' e condivisione espressi alle lettere B e C del decreto di omologa del 22.01.2021, rifiutandosi in piu' occasioni di individuare di comune accordo una soluzione che fosse compatibile con gli orari lavorativi assegnati alla signora onde provvedere alla CP_1
gestione del piccolo . Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando la modifica del decreto del 22/01/2021 del Tribunale di Lodi in ordine alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio . Per_1
Con comparsa depositata in data 9.6.2025 si è costituita la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso con conferma delle precedenti statuizioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Lodi del 2021, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita del minore per il quale ha proposto un diverso calendario.
2. Anzitutto occorre dare atto che le parti, all'esito della prima udienza, si sono accordate in ordine al calendario di visita del minore.
Conseguentemente – fermo restando l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre – non vi sono ragioni per discostarsi dal calendario concordato dalle parti, così articolato:
- settimana 1 lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
pagina 5 di 10 martedì: con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
giovedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore
7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
venerdì: con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con sé per il pernotto;
sabato: tutto il giorno col padre;
domenica: tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola.
- settimana 2 lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
martedì: con il padre dall'uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
giovedì: con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola;
venerdì: con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30; sabato: tutto il giorno con la madre;
domenica: tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna a scuola;
- nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno;
- tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti.
3. Ciò posto, al fine di decidere in ordine alla richiesta di modifica del contributo paterno per il mantenimento del figlio, occorre ricostruire la situazione economica delle parti.
pagina 6 di 10 in sede di ricorso ha dato atto di lavorare in proprio come meccanico senza Parte_1
tuttavia riuscire a percepire alcun reddito dalla sua attività.
Lo stesso, sentito all'udienza dell'11.7.2025, ha dichiarato: “io lavoro come meccanico a
Borghetto Lodigiano, l'officina è mia, lavoro da solo;
io ho iniziato nel 2012; nelle mie previsioni c'era di guadagnare un po' di più, ma tra i mancati pagamenti e altro nel 2022 e 2023 sono andato in perdita, quest'anno va meglio;
quando ho bisogno chiedo aiuto ai miei genitori;
mio padre è agricoltore e mia madre è coadiuvante nell'azienda di mio padre;
mio padre ha una società semplice con suo fratello;
io abito a Borghetto Lodigiano, la casa è di mia proprietà, non pago il mutuo;
l'ho comprata nel 2015, mi hanno aiutato i miei genitori ad acquistarla;
l'assegno unico lo prende interamente la mia ex compagna;
io vivo da solo”.
Dalla documentazione reddituale si evince che il predetto ha dichiarato un reddito lordo pari a €
2.759,00 in relazione all'anno 2021, € 3.825,00 in relazione all'anno 2022 ed € 5.731,00 in relazione all'anno 2023; rispetto a tali annualità il reddito netto dichiarato è stato pari a 0,00 in relazione agli anni 2021 e 2022 ed a € 1.598,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 8 parte ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto depositati, infine, emerge l'effettuazione di numerosi versamenti in contati per importi compresi tra € 600,00 e € 1.460,00 (doc. 10 parte ricorrente). in sede di costituzione ha dato atto di aver reperito una occupazione Controparte_1
lavorativa stabile nel novembre 2021 – lavoro dapprima a tempo determinato e, a partire dal
16.3.2022 a tempo indeterminato (doc. 10 e 11 parte resistente) – per la quale percepisce uno stipendio di circa € 700,00 al mese. La resistente inoltre, ha riferito di vivere in un appartamento Pers in affitto insieme al nuovo compagno dal quale ha avuto in data 11.11.2023 il figlio (doc. 4 parte resistente).
La stessa, sentita all'udienza dell'11.7.2025, ha dichiarato: “io lavoro come scaffalista per una cooperativa;
lavoro al Famila di Sant'Angelo Lodigiano;
ho un contratto a tempo indeterminato;
lavoro su turni, faccio anche la notte;
guadagno circa 920,00/970,00 euro al mese per 12 mesi;
io prendo per intero l'assegno unico, credo che sia di € 200,00, perché io in tutto prendo €
400,00 considerato anche l'altro mio figlio;
io vivo in affitto, paghiamo € 618,00 al mese;
il mio compagno lavora al Famila come magazziniere, lui dovrebbe prendere circa € 1.400,00 ma ha
pagina 7 di 10 un pignoramento e deve versare il mantenimento di € 700,00 per i suoi due figli, quindi alla fine gli entrano circa € 500,00 ogni mese”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 4.659,00 in relazione all'anno 2021, € 10.701,00 in relazione all'anno
2022 ed € 9.984,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 22-24 parte resistente). Dall'esame delle buste depositate dalla resistente, infine, emerge che la resistente ha percepito € 1.117,00 a gennaio 2025, € 952,00 a febbraio 2025 ed € 974,00 a marzo 2025 (doc. 12 parte resistente).
3.1 Ebbene, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che appare poco verosimile che il ricorrente non abbia alcun ricavo da un attività che svolge da oltre 10 anni, anche in considerazione del fatto che il predetto, pur a fronte di un reddito pari a 0,00, non solo aveva rinunciato alla quota di propria spettanza dell'assegno unico ma si era reso disponibile a corrispondere € 300,00 al mese per il mantenimento del figlio, appare equo rideterminare il contributo paterno per il mantenimento del figlio in € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Al riguardo infatti si osserva che pur avendo reperito un lavoro, la Controparte_1 stessa nel 2023 ha avuto un altro figlio dall'attuale compagno;
la resistente, inoltre, a differenza del ricorrente che vive in un appartamento di sua proprietà per il quale non paga il mutuo, vive in un appartamento in affitto, per il quale paga – insieme al nuovo compagno – un canone di €
618,00 al mese.
3.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con decreto del 26/01/2022, così provvede:
1. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità:
- settimana 1
pagina 8 di 10 lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
martedì: con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
giovedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore
7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
venerdì: con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con sé per il pernotto;
sabato: tutto il giorno col padre;
domenica: tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola.
- settimana 2 lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
martedì: con il padre dall'uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
giovedì: con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola;
venerdì: con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30; sabato: tutto il giorno con la madre;
domenica: tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna a scuola.
- nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno;
- tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti;
pagina 9 di 10 2. dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1 [...] per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00, da versarsi Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONESCHI Parte_1 C.F._1
MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FLORE LUISA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“che codesto Tribunale, parzialmente modificando l'accordo su cui il Tribunale di Lodi ha provveduto in data 22.1.2021 e di cui in allegato, voglia così provvedere:
pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE:
1) Tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, disporre il collocamento paritario del figlio, prevedendo che questi stia con ciascun genitore secondo lo schema sotto riportato:
Settimana 1
- Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Martedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Giovedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita al mattino successivo quando lo accompagnerà al pulmino o a scuola;
- Venerdì con la madre dall'uscita sino alle ore 8/8.30 circa del mattino successivo;
- Sabato: tutto il giorno col padre
- Domenica: col padre sino a circa le h. 21.30
Settimana 2
- Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Martedì con il padre dall' uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
- Mercoledì: con la madre dall'uscita sino al mattino successivo quando lo accompagnerà al pulmino - o a scuola
- Giovedì con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola.
- Venerdì con il padre fino alle h.21.30 circa;
- Sabato: tutto il giorno con la madre
- Domenica: tutto il giorno con la madre
Il padre si rende disponibile a prelevare il figlio, su richiesta della madre il giorno precedente, nei giorni di giovedì e venerdì alle ore 7.45 per accompagnarlo a scuola o alla fermata del pulmino.
Nelle festività diverse dalla domenica e nel periodo non scolastico si seguirà calendario stabilito con passaggio da un genitore all'altro attorno all'ora di pranzo.
pagina 2 di 10 2) Ciascun genitore si farà carico di provvedere a mantenere economicamente il figlio per il tempo in cui questo starà presso ciascuno di loro;
3) Le spese straordinarie verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto determinato nel Protocollo d'intesa in uso presso la Corte di Appello di Milano;
4) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
5) Nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il
15 maggio di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, seguiranno calendario stabilito, salvo accordi diversi fra le parti.
IN VIA SUBORDINATA
In caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale
1) Disporre che il figlio venga collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per Per_1
il padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati, oltre un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non terrà con sé il figlio nel weekend;
2) Disporre che il padre concorra al mantenimento del figlio per il tramite di un contributo mensile di €.200,00 mensili, rivalutabili ISTAT;
3) Le spese straordinarie verranno sopportate da ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto determinato nel Protocollo d'intesa in uso presso la Corte di Appello di Milano;
4) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) Nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il
15 maggio di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti.
IN OGNI CASO
- Confermare il provvedimento del Tribunale di Lodi del 22.1.2021 relativamente agli altri capi, non oggetto della presente richiesta di modifica;
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese”
pagina 3 di 10 Conclusioni per Controparte_1
“1) In via preliminare, invitare parte ricorrente a fornire tutta la documentazione necessaria a rendere un fedele quadro della situazione economica e patrimoniale, disponendo il deposito della documentazione fiscale e bancaria relativa alla ditta individuale Cobra 012 di Rezzani
Ettore ordinando di provvedervi nel termine di 5 giorni antecedenti l'udienza gia' fissata;
2) Nel merito: respingere il ricorso avversario, in quanto inammissibile ed infondato, con conferma delle precedenti statuizioni contenute nell' ordinanza n. cron. 1049/2021 (R.G. n.
932/2020) del 26.01.2021 emessa dal Tribunale di Lodi, fatta salva l'applicazione della seguente regolamentazione: Settimana 1
Lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Martedì con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
Giovedì con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
Venerdì con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con se' per il pernotto;
Sabato: tutto il giorno col padre
tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola. Per_2
Settimana 2
Lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
Martedì con il padre dall' uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
Mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola
Giovedì con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola.
Venerdì con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30;
Sabato: tutto il giorno con la madre tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna Per_2
a scuola
pagina 4 di 10 3) Se del caso, elevare l'assegno di mantenimento posto in capo al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore in misura che il Tribunale adito riterra' congrua alla luce delle risultanze che emergeranno dai disponendi accertamenti tributari;
4) Ai sensi dell'art. 473Bis.39 c.p.c., ammonire e sanzionare il ricorrente per la condotta gravemente non collaborativa dal medesimo posta in essere in violazione dei principi di responsabilita' e condivisione espressi alle lettere B e C del decreto di omologa del 22.01.2021, rifiutandosi in piu' occasioni di individuare di comune accordo una soluzione che fosse compatibile con gli orari lavorativi assegnati alla signora onde provvedere alla CP_1
gestione del piccolo . Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22/04/2025 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando la modifica del decreto del 22/01/2021 del Tribunale di Lodi in ordine alla regolamentazione delle visite e al mantenimento del figlio . Per_1
Con comparsa depositata in data 9.6.2025 si è costituita la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso con conferma delle precedenti statuizioni contenute nel provvedimento del Tribunale di Lodi del 2021, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita del minore per il quale ha proposto un diverso calendario.
2. Anzitutto occorre dare atto che le parti, all'esito della prima udienza, si sono accordate in ordine al calendario di visita del minore.
Conseguentemente – fermo restando l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre – non vi sono ragioni per discostarsi dal calendario concordato dalle parti, così articolato:
- settimana 1 lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
pagina 5 di 10 martedì: con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
giovedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore
7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
venerdì: con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con sé per il pernotto;
sabato: tutto il giorno col padre;
domenica: tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola.
- settimana 2 lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
martedì: con il padre dall'uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
giovedì: con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola;
venerdì: con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30; sabato: tutto il giorno con la madre;
domenica: tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna a scuola;
- nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno;
- tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti.
3. Ciò posto, al fine di decidere in ordine alla richiesta di modifica del contributo paterno per il mantenimento del figlio, occorre ricostruire la situazione economica delle parti.
pagina 6 di 10 in sede di ricorso ha dato atto di lavorare in proprio come meccanico senza Parte_1
tuttavia riuscire a percepire alcun reddito dalla sua attività.
Lo stesso, sentito all'udienza dell'11.7.2025, ha dichiarato: “io lavoro come meccanico a
Borghetto Lodigiano, l'officina è mia, lavoro da solo;
io ho iniziato nel 2012; nelle mie previsioni c'era di guadagnare un po' di più, ma tra i mancati pagamenti e altro nel 2022 e 2023 sono andato in perdita, quest'anno va meglio;
quando ho bisogno chiedo aiuto ai miei genitori;
mio padre è agricoltore e mia madre è coadiuvante nell'azienda di mio padre;
mio padre ha una società semplice con suo fratello;
io abito a Borghetto Lodigiano, la casa è di mia proprietà, non pago il mutuo;
l'ho comprata nel 2015, mi hanno aiutato i miei genitori ad acquistarla;
l'assegno unico lo prende interamente la mia ex compagna;
io vivo da solo”.
Dalla documentazione reddituale si evince che il predetto ha dichiarato un reddito lordo pari a €
2.759,00 in relazione all'anno 2021, € 3.825,00 in relazione all'anno 2022 ed € 5.731,00 in relazione all'anno 2023; rispetto a tali annualità il reddito netto dichiarato è stato pari a 0,00 in relazione agli anni 2021 e 2022 ed a € 1.598,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 8 parte ricorrente).
Dall'esame degli estratti conto depositati, infine, emerge l'effettuazione di numerosi versamenti in contati per importi compresi tra € 600,00 e € 1.460,00 (doc. 10 parte ricorrente). in sede di costituzione ha dato atto di aver reperito una occupazione Controparte_1
lavorativa stabile nel novembre 2021 – lavoro dapprima a tempo determinato e, a partire dal
16.3.2022 a tempo indeterminato (doc. 10 e 11 parte resistente) – per la quale percepisce uno stipendio di circa € 700,00 al mese. La resistente inoltre, ha riferito di vivere in un appartamento Pers in affitto insieme al nuovo compagno dal quale ha avuto in data 11.11.2023 il figlio (doc. 4 parte resistente).
La stessa, sentita all'udienza dell'11.7.2025, ha dichiarato: “io lavoro come scaffalista per una cooperativa;
lavoro al Famila di Sant'Angelo Lodigiano;
ho un contratto a tempo indeterminato;
lavoro su turni, faccio anche la notte;
guadagno circa 920,00/970,00 euro al mese per 12 mesi;
io prendo per intero l'assegno unico, credo che sia di € 200,00, perché io in tutto prendo €
400,00 considerato anche l'altro mio figlio;
io vivo in affitto, paghiamo € 618,00 al mese;
il mio compagno lavora al Famila come magazziniere, lui dovrebbe prendere circa € 1.400,00 ma ha
pagina 7 di 10 un pignoramento e deve versare il mantenimento di € 700,00 per i suoi due figli, quindi alla fine gli entrano circa € 500,00 ogni mese”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 4.659,00 in relazione all'anno 2021, € 10.701,00 in relazione all'anno
2022 ed € 9.984,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 22-24 parte resistente). Dall'esame delle buste depositate dalla resistente, infine, emerge che la resistente ha percepito € 1.117,00 a gennaio 2025, € 952,00 a febbraio 2025 ed € 974,00 a marzo 2025 (doc. 12 parte resistente).
3.1 Ebbene, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori e considerato che appare poco verosimile che il ricorrente non abbia alcun ricavo da un attività che svolge da oltre 10 anni, anche in considerazione del fatto che il predetto, pur a fronte di un reddito pari a 0,00, non solo aveva rinunciato alla quota di propria spettanza dell'assegno unico ma si era reso disponibile a corrispondere € 300,00 al mese per il mantenimento del figlio, appare equo rideterminare il contributo paterno per il mantenimento del figlio in € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Al riguardo infatti si osserva che pur avendo reperito un lavoro, la Controparte_1 stessa nel 2023 ha avuto un altro figlio dall'attuale compagno;
la resistente, inoltre, a differenza del ricorrente che vive in un appartamento di sua proprietà per il quale non paga il mutuo, vive in un appartamento in affitto, per il quale paga – insieme al nuovo compagno – un canone di €
618,00 al mese.
3.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni pronunciate dal Tribunale di Lodi con decreto del 26/01/2022, così provvede:
1. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio – salvo diverso accordo tra le parti – secondo le seguenti modalità:
- settimana 1
pagina 8 di 10 lunedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
martedì: con il padre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre sino all'ingresso a scuola, col padre dall'uscita delle 16.00 sino alle ore 21.30 quando lo riaccompagna dalla madre;
giovedì: con la madre sino all'ingresso a scuola, con la madre dall'uscita sino alle ore
7.45 circa del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
venerdì: con il padre dalle 7.45 sino all'ingresso a scuola, lo riprende all'uscita e lo tiene con sé per il pernotto;
sabato: tutto il giorno col padre;
domenica: tutto il giorno con il padre che lo riaccompagna a scuola.
- settimana 2 lunedì: con la madre dall'uscita da scuola sino il mattino successivo;
martedì: con il padre dall'uscita da scuola alle 16.00 sino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
mercoledì: con la madre dall'uscita sino alle ore 7.45 del mattino successivo quando il padre lo accompagnerá al pulmino o a scuola;
giovedì: con il padre dall'uscita da scuola delle 16.00 fino al mattino seguente a ingresso scuola;
venerdì: con il padre dall'uscita di scuola alle 16 fino alle 21.30; sabato: tutto il giorno con la madre;
domenica: tutto il giorno con la madre che lo riaccompagna a scuola.
- nel periodo estivo, avrà diritto di trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 Per_1
giorni anche non consecutivi mesi di luglio ed agosto: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno;
- tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, salvo accordi diversi fra le parti;
pagina 9 di 10 2. dichiara tenuto e condanna a corrispondere, a far data dalla domanda, a Parte_1 [...] per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00, da versarsi Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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