TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/10/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1578 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa HE MA ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 07/10/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIROTTA RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferente ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2025 ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- Disporsi l'affidamento congiunto di con facoltà alla madre assumere in via esclusiva le Per_1 decisioni rispetto alle scelte scolastiche, alle attività extra-scolastiche relative all'ambiente scolastico (ad es. gite scolastiche, dopo scuola, attività legate alla scuola) e al cambio di residenza;
- Porsi a carico di un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, mensili con CP_1 decorrenza dal deposito della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
pertanto, la mensa scolastica sarà inserita nel mantenimento ordinario;
- Disporsi che l'AU continui ad essere percepito integralmente dalla ricorrente;
- Dichiararsi terminato il monitoraggio da parte del servizio sociale viste le relazioni di aggiornamento che sono molto positive;
- Condanna alle spese, visto che avevamo imbastito una trattativa con un suo legale che poi ha rinunciato al mandato costringendo la signora ad agire in via contenziosa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulle modalità di affidamento e collocamento del minore
Il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta attorea relativa all'affidamento in via condivisa del minore a entrambi i genitori, di concerto con le osservazioni e le istanze formulate da parte dei servizi sociali incaricati, con le precisazioni formulate dalla ricorrente in udienza.
Primariamente, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Rileva che il nucleo familiare in questione si è in precedenza denotato per la conflittualità tra i genitori e per la mancanza di comunicazione tra gli stessi, circostanze che avevano determinato una condizione di pregiudizio per il preminente interesse del minore (04.07.2018), con consequenziale Persona_2 pericolo per il suo corretto sviluppo psicofisico.
In conseguenza di ciò il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 22.11.2019, a seguito dell'apertura del fascicolo da parte del P.M. dovuto a un intervento da parte delle ve le stesse CP_2 autorità constatavano un episodio di violenza tra e la madre, disponeva l'affido del minore al Pt_1
Comune di IN AM con collocamento, unitamente alla madre, presso una comunità.
Dalle relazioni dell'ente affidatario emerge che il progetto comunitario madre-minore ha avuto un esito molto positivo che ha condotto gli operatori ad optare dopo circa un anno per il regime di semiautonomia e successivamente, considerato esaurito anche tale progetto, ad un progetto di autonomia totale. Venivano quindi disposti vari percorsi a supporto, quali l'intervento educativo a completamento del progetto di avvio all'autonomia, la prosecuzione della presa in carico della madre presso il CPS, nonché il supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
L'esito di tali strumenti si rilevava ampiamente positivo e garantiva il conseguimento di un buon assetto tra i genitori, anche in punto di visite tra il padre e il minore;
infatti, lo scemare della conflittualità tra e garantiva il recupero di una condizione di benessere per , e di ciò si Pt_1 CP_1 Persona_2 aveva riscontro anche dalle relazioni dei suoi insegnanti, i quali descrivevano il minore quale “bambino sereno e ben integrato nel gruppo classe”.
Con successiva relazione del 12.07.2024, il servizio sociale di IN AM confermava quanto valutato precedentemente circa il raggiungimento in maniera positiva del progetto di autonomia di e il consolidamento del rapporto del minore con entrambi i genitori, risultanti ormai essere Persona_3 presenti ed attenti ai bisogni del figlio.
Per queste ragioni, l'ente affidatario nella nota di aggiornamento depositata nell'ambito del presente procedimento dava atto di avere già chiesto al na revoca delle precedenti determinazioni relative Pt_2 all'affido all'ente con conseguente riespansione della capacità genitoriale per entrambi i genitori.
Rileva inoltre che ad oggi, grazie anche al percorso di CoGe che i genitori hanno intrapreso e terminato, permangono tali condizioni di benessere del minore ed è pertanto possibile formulare una valutazione prognostica positiva sia per he per . Pt_1 CP_1
Può dunque disporsi la revoca dell'affido all'ente e la riespansione della responsabilità genitoriale in via condivisa a entrambi i genitori.
Tuttavia, si osserva che in capo al padre permangono alcune criticità rispetto alla tempestività nel rendersi disponibile ad attivarsi relativamente ad alcune questioni attinenti al figlio;
la ricorrente ha allegato che la l'inerzia di ha reso più volte difficoltoso il compimento di atti relativi a incombenze del minore, CP_1 quali la firma per questioni scolastiche ed il cambio di residenza.
La circostanza che , nonostante la notifica degli atti introduttivi avvenuta a mani della madre CP_1 convivente, non abbia partecipato al giudizio può essere considerata sintomatica di un atteggiamento poco proattivo del padre.
Di conseguenza, si dispone che la madre potrà assumere in via esclusiva le decisioni in punto scolastico, relativamente alle attività proposte dalla scuola (ad esempio le gite) e relativamente al cambio di residenza del minore.
Quanto al collocamento, in linea con la situazione già in essere da tempo, lo si conferma presso l'abitazione materna, ove vive unitamente al nuovo compagno e al figlio nato da tale unione nel Pt_1
2024.
II. Sul regime di visite tra il padre e il figlio. Il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale regolamentazione delle visite in quanto è apparsa in armonia con gli interessi del minore e confacente con l'organizzazione settimanale dello stesso.
I genitori, anche grazie al percorso di coordinazione genitoriale, sono riusciti ad addivenire a una calendarizzazione delle visite idonea a garantire un buon contemperamento dei rispettivi interessi, anche per quanto riguarda le festività e le vacanze estive.
Non si ravvisano pertanto i presupposti per dare luogo a modifiche del regime di visite.
III. Sul monitoraggio da parte dei servizi sociali.
In considerazione del venir meno della conflittualità tra i genitori e preso atto delle condizioni positive all'interno del nucleo familiare, che vedono ormai il minore sereno e tutelato nel suo preminente interesse, si dispone la revoca del monitoraggio da parte dei servizi sociali.
IV. Sull'assegno per il contributo al mantenimento.
Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a tempo pieno come impiegata amministrativa Parte_1
e di percepire una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.500,00/1.600,00; nessuna dichiarazione dei redditi è stata allegata in atti.
La ricorrente risulta percepire l'A.U., per entrambi i figli, pari ad euro 402,00 mensili.
Quanto alla condizione abitativa, vive in un immobile condotto in locazione con canone mensile Pt_1 di euro 900,00, oltre a spese condominiali, per un totale di euro 1.200,00.
Il nucleo familiare risulta costituito dalla stessa, dal nuovo compagno che presta attività lavorativa di magazziniere con retribuzione di euro 1.700,00 mensili, e dai due figli. La ricorrente non ha allegato nulla in merito alle condizioni lavorative-reddituali di , non essendo CP_1 neppure noto a e lo stesso risulti attualmente occupato oppure no. Pt_1
In ogni caso l'età del resistente, la circostanza che in passato abbia lavorato e l'assenza di CP_1 condizioni note ostative alla possibilità di prestare attività lavorativa conducono a ritenere il resistente capace di produrre reddito.
Sul punto rileva inoltre che il convenuto, a far data dal mese di novembre 2024 e sino al mese di luglio
2025, ha corrisposto alla ricorrente un assegno per il contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
200,00 mensili, oltre alla propria quota di spese straordinarie, e ciò a dimostrazione della capacità del padre del minore di produrre reddito.
Per tali ragioni, si dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad Euro 320,00, oltre al 50% delle Persona_2 spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da settembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
V. Sull'assegno unico INPS
Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento del minore incomberanno in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Pt_1
[...]
VI. Sulle ulteriori richieste.
Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste e/o istanze, non avendo la parte insistito nelle conclusioni formulate all'udienza del 07.10.2025.
VII. Spese di lite
Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dall'accoglimento delle richieste attoree in punto di esercizio della genitorialità, le spese sono da dichiararsi irripetibili.
Rispetto alla richiesta di condanna alle spese nei confronti del convenuto così come richieste dall'attrice, in considerazione del mancato conseguimento delle trattative stragiudiziali, si rileva la mancanza di rilevanza in questa sede, anche in considerazione della mancanza di ogni prova o allegazione al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede: Controparte_1
I. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
la madre potrà assumere Persona_2 in via esclusiva le decisioni in punto scolastico, relativamente alle attività proposte dalla scuola e relativamente alla residenza del minore.
Dispone il collocamento del minore in via prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici. II. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
Rispetto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori proseguiranno con la regolamentazione già intervenuta tramite il percorso Pt_3
III. Dispone la dispone la revoca del monitoraggio da parte dei servizi sociali e degli interventi precedentemente disposti a supporto del nucleo.
IV. Con decorrenza da settembre 2025 si dispone che versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno per il contributo al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad Euro Persona_2
320,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da CP_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
V. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da Parte_1
VI. Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste o istanze.
VII. Spese di lite irripetibili.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di IN AM
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa HE MA ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
04/03/2025, assunto in decisione all'udienza in data 07/10/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIROTTA RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferente ai figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2025 ove parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- Disporsi l'affidamento congiunto di con facoltà alla madre assumere in via esclusiva le Per_1 decisioni rispetto alle scelte scolastiche, alle attività extra-scolastiche relative all'ambiente scolastico (ad es. gite scolastiche, dopo scuola, attività legate alla scuola) e al cambio di residenza;
- Porsi a carico di un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 350,00, mensili con CP_1 decorrenza dal deposito della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
pertanto, la mensa scolastica sarà inserita nel mantenimento ordinario;
- Disporsi che l'AU continui ad essere percepito integralmente dalla ricorrente;
- Dichiararsi terminato il monitoraggio da parte del servizio sociale viste le relazioni di aggiornamento che sono molto positive;
- Condanna alle spese, visto che avevamo imbastito una trattativa con un suo legale che poi ha rinunciato al mandato costringendo la signora ad agire in via contenziosa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sulle modalità di affidamento e collocamento del minore
Il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta attorea relativa all'affidamento in via condivisa del minore a entrambi i genitori, di concerto con le osservazioni e le istanze formulate da parte dei servizi sociali incaricati, con le precisazioni formulate dalla ricorrente in udienza.
Primariamente, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Rileva che il nucleo familiare in questione si è in precedenza denotato per la conflittualità tra i genitori e per la mancanza di comunicazione tra gli stessi, circostanze che avevano determinato una condizione di pregiudizio per il preminente interesse del minore (04.07.2018), con consequenziale Persona_2 pericolo per il suo corretto sviluppo psicofisico.
In conseguenza di ciò il Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 22.11.2019, a seguito dell'apertura del fascicolo da parte del P.M. dovuto a un intervento da parte delle ve le stesse CP_2 autorità constatavano un episodio di violenza tra e la madre, disponeva l'affido del minore al Pt_1
Comune di IN AM con collocamento, unitamente alla madre, presso una comunità.
Dalle relazioni dell'ente affidatario emerge che il progetto comunitario madre-minore ha avuto un esito molto positivo che ha condotto gli operatori ad optare dopo circa un anno per il regime di semiautonomia e successivamente, considerato esaurito anche tale progetto, ad un progetto di autonomia totale. Venivano quindi disposti vari percorsi a supporto, quali l'intervento educativo a completamento del progetto di avvio all'autonomia, la prosecuzione della presa in carico della madre presso il CPS, nonché il supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
L'esito di tali strumenti si rilevava ampiamente positivo e garantiva il conseguimento di un buon assetto tra i genitori, anche in punto di visite tra il padre e il minore;
infatti, lo scemare della conflittualità tra e garantiva il recupero di una condizione di benessere per , e di ciò si Pt_1 CP_1 Persona_2 aveva riscontro anche dalle relazioni dei suoi insegnanti, i quali descrivevano il minore quale “bambino sereno e ben integrato nel gruppo classe”.
Con successiva relazione del 12.07.2024, il servizio sociale di IN AM confermava quanto valutato precedentemente circa il raggiungimento in maniera positiva del progetto di autonomia di e il consolidamento del rapporto del minore con entrambi i genitori, risultanti ormai essere Persona_3 presenti ed attenti ai bisogni del figlio.
Per queste ragioni, l'ente affidatario nella nota di aggiornamento depositata nell'ambito del presente procedimento dava atto di avere già chiesto al na revoca delle precedenti determinazioni relative Pt_2 all'affido all'ente con conseguente riespansione della capacità genitoriale per entrambi i genitori.
Rileva inoltre che ad oggi, grazie anche al percorso di CoGe che i genitori hanno intrapreso e terminato, permangono tali condizioni di benessere del minore ed è pertanto possibile formulare una valutazione prognostica positiva sia per he per . Pt_1 CP_1
Può dunque disporsi la revoca dell'affido all'ente e la riespansione della responsabilità genitoriale in via condivisa a entrambi i genitori.
Tuttavia, si osserva che in capo al padre permangono alcune criticità rispetto alla tempestività nel rendersi disponibile ad attivarsi relativamente ad alcune questioni attinenti al figlio;
la ricorrente ha allegato che la l'inerzia di ha reso più volte difficoltoso il compimento di atti relativi a incombenze del minore, CP_1 quali la firma per questioni scolastiche ed il cambio di residenza.
La circostanza che , nonostante la notifica degli atti introduttivi avvenuta a mani della madre CP_1 convivente, non abbia partecipato al giudizio può essere considerata sintomatica di un atteggiamento poco proattivo del padre.
Di conseguenza, si dispone che la madre potrà assumere in via esclusiva le decisioni in punto scolastico, relativamente alle attività proposte dalla scuola (ad esempio le gite) e relativamente al cambio di residenza del minore.
Quanto al collocamento, in linea con la situazione già in essere da tempo, lo si conferma presso l'abitazione materna, ove vive unitamente al nuovo compagno e al figlio nato da tale unione nel Pt_1
2024.
II. Sul regime di visite tra il padre e il figlio. Il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale regolamentazione delle visite in quanto è apparsa in armonia con gli interessi del minore e confacente con l'organizzazione settimanale dello stesso.
I genitori, anche grazie al percorso di coordinazione genitoriale, sono riusciti ad addivenire a una calendarizzazione delle visite idonea a garantire un buon contemperamento dei rispettivi interessi, anche per quanto riguarda le festività e le vacanze estive.
Non si ravvisano pertanto i presupposti per dare luogo a modifiche del regime di visite.
III. Sul monitoraggio da parte dei servizi sociali.
In considerazione del venir meno della conflittualità tra i genitori e preso atto delle condizioni positive all'interno del nucleo familiare, che vedono ormai il minore sereno e tutelato nel suo preminente interesse, si dispone la revoca del monitoraggio da parte dei servizi sociali.
IV. Sull'assegno per il contributo al mantenimento.
Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato di svolgere attività lavorativa a tempo pieno come impiegata amministrativa Parte_1
e di percepire una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.500,00/1.600,00; nessuna dichiarazione dei redditi è stata allegata in atti.
La ricorrente risulta percepire l'A.U., per entrambi i figli, pari ad euro 402,00 mensili.
Quanto alla condizione abitativa, vive in un immobile condotto in locazione con canone mensile Pt_1 di euro 900,00, oltre a spese condominiali, per un totale di euro 1.200,00.
Il nucleo familiare risulta costituito dalla stessa, dal nuovo compagno che presta attività lavorativa di magazziniere con retribuzione di euro 1.700,00 mensili, e dai due figli. La ricorrente non ha allegato nulla in merito alle condizioni lavorative-reddituali di , non essendo CP_1 neppure noto a e lo stesso risulti attualmente occupato oppure no. Pt_1
In ogni caso l'età del resistente, la circostanza che in passato abbia lavorato e l'assenza di CP_1 condizioni note ostative alla possibilità di prestare attività lavorativa conducono a ritenere il resistente capace di produrre reddito.
Sul punto rileva inoltre che il convenuto, a far data dal mese di novembre 2024 e sino al mese di luglio
2025, ha corrisposto alla ricorrente un assegno per il contributo al mantenimento del figlio pari ad euro
200,00 mensili, oltre alla propria quota di spese straordinarie, e ciò a dimostrazione della capacità del padre del minore di produrre reddito.
Per tali ragioni, si dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad Euro 320,00, oltre al 50% delle Persona_2 spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da settembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
V. Sull'assegno unico INPS
Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento del minore incomberanno in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da Pt_1
[...]
VI. Sulle ulteriori richieste.
Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste e/o istanze, non avendo la parte insistito nelle conclusioni formulate all'udienza del 07.10.2025.
VII. Spese di lite
Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dall'accoglimento delle richieste attoree in punto di esercizio della genitorialità, le spese sono da dichiararsi irripetibili.
Rispetto alla richiesta di condanna alle spese nei confronti del convenuto così come richieste dall'attrice, in considerazione del mancato conseguimento delle trattative stragiudiziali, si rileva la mancanza di rilevanza in questa sede, anche in considerazione della mancanza di ogni prova o allegazione al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 04.03.2025, così provvede: Controparte_1
I. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori;
la madre potrà assumere Persona_2 in via esclusiva le decisioni in punto scolastico, relativamente alle attività proposte dalla scuola e relativamente alla residenza del minore.
Dispone il collocamento del minore in via prevalente presso l'abitazione materna anche ai fini anagrafici. II. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
Rispetto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori proseguiranno con la regolamentazione già intervenuta tramite il percorso Pt_3
III. Dispone la dispone la revoca del monitoraggio da parte dei servizi sociali e degli interventi precedentemente disposti a supporto del nucleo.
IV. Con decorrenza da settembre 2025 si dispone che versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno per il contributo al mantenimento del figlio la somma mensile pari ad Euro Persona_2
320,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da CP_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
V. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sia percepito direttamente e integralmente da Parte_1
VI. Non luogo a provvedere sulle ulteriori richieste o istanze.
VII. Spese di lite irripetibili.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di IN AM
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA CO