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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica e vertente
TRA
(p. IV ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro
Iervolino in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Salerno, via Marietta
Gaudiosi n. 1;
APPELLANTE
1 E
(P. IV ) persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Marenghi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale pec: ; Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12914/2020 pubblicata il 24/09/2020 emessa nel giudizio rubricato al n.
6815/2019 R.G
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Parte_1
ivendicava la piena proprietà e chiedeva l'immediata
[...]
reintegra in forma specifica dei due autocarri targati “CS562XY” e
“BV641DL”, posto che dalla documentazione prodotta risultava che in data
29.08.2018 l'attore aveva preso in affitto il ramo d'azienda della CP_2
in cui erano ricompresi i medesimi automezzi, dei quali pertanto
[...]
affermava la propria qualità di affittuario, asserendo contestualmente di potersi sostituire al proprietario degli stessi, onde esercitare l'azione di rivendica della proprietà. In proposito osservava che: nel mese di settembre
2018 la acquisiva la disponibilità degli Controparte_1
autocarri in questione con l'accordo di riconsegnarli successivamente con modalità e tempistiche da concordare;
lamentava poi la mancata riconsegna dei mezzi, che erano tuttora nella disponibilità della controparte. In subordine, domandava Parte_1
risarcimento del danno per equivalente, in misura da accertare in corso di
2 causa e, infine, risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato in complessivi
€ 26.000,00, per il mancato utilizzo dei suddetti beni, formulando istanze istruttorie di prova orale e richiedendo la rifusione delle spese di giudizio con attribuzione. costituitasi in giudizio, Controparte_1
contestava la ricostruzione di controparte, sostenendo in particolare che i due autocarri le erano stati concessi dalla titolo di comodato d'uso CP_2
gratuito, con l'accordo di un futuro trasferimento di proprietà a saldo di una precedente posizione creditoria vantata nei confronti della stessa società. La convenuta, peraltro, sottolineava che la detenzione qualificata dei due mezzi fosse antecedente al contratto di affitto di ramo d'azienda, intercorso tra la controparte ed nonché che gli stessi erano stati manutenuti, CP_2
utilizzati e dichiarati in un contratto, prodotto in atti, con Anas s.p.a. per la gestione della rete autostradale, da ottobre 2018 ad aprile 2019. Pertanto, formulava preliminare eccezione di Controparte_1
improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nella materia in oggetto;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, formulando altresì domanda riconvenzionale di ripetizione delle spese documentate, sostenute per la manutenzione dei due mezzi, domandando infine anche condanna di controparte per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di giudizio. Rigettate le istanze istruttorie, le parti concludevano ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale in atti.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 12914/2020 così statuiva: <
Tribunale di Roma, nella composizione monocratica di cui in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: Rigetta la domanda dell'attrice; Rigetta la domanda riconvenzionale;
Compensa per metà le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
[...] la residua metà, nella misura di € 2.200,00, oltre iva, spese Parte_2
generali e cpa. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< La domanda principale di parte attrice, nei suoi termini di formulazione in citazione, sostanzialmente ribaditi nella memoria del 11.11.2019, non può essere accolta, perché nel caso di specie difetta proprio il requisito imprescindibile, necessario per esperire l'azione di rivendica della proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c., cioè l'affermarsi proprietario del bene in contestazione. Prendendo spunto da quanto statuito nel precedente della Suprema Corte, peraltro richiamato proprio da parte attrice nell'atto introduttivo (Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 28-03-2014, n. 7305), nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Invece nel caso che ci occupa
[...]
non solo non ha minimamente assolto il Parte_1
richiesto onere della prova, ma ha addirittura contraddetto la propria qualità di proprietario, affermandosi più volte in atti “affittuario” dei mezzi in questione. La circostanza che disponesse dei Controparte_1
suddetti mezzi, dopo averli ritirati dalla sede di Potenza della CP_2
risulta espressamente ammessa dalla convenuta costituita;
la circostanza invece che tale presa di disponibilità sia avvenuta senza autorizzazione e che perduri in modo arbitrario appare del tutto inverosimile secondo un semplice ragionamento presuntivo e in mancanza di diverse evidenze probatorie che possano confutarlo. Si intende riferirsi all'ulteriore circostanza, anch'essa documentata, che evidentemente rappresenta elemento utile per corroborare la logica conclusione che il loro utilizzo sia avvenuto con la consapevolezza e il consenso del proprietario, cioè cioè, che gli automezzi CP_2
siano stati prima dichiarati e poi impiegati in un contratto con CP_3
4
[...] per la gestione di un tratto della rete autostradale. Appare pertanto verosimile che abbia utilizzato i due autocarri a titolo di Controparte_1
comodato d'uso gratuito, fattispecie che, come noto, si perfeziona con la semplice apprensione materiale del bene, rientrando tale schema tra i contratti reali. Ciò comporta altresì che Parte_1
quale affittuaria del ramo di azienda di sia a
[...] CP_2
quest'ultima subentrata nel ruolo di comodante nel rapporto sopra descritto con la Quindi nel caso di specie appare Controparte_1
applicabile anche l'art. 1809 c.c., il quale dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto. In alternativa, prosegue il secondo comma della norma da ultimo citata, il comodante può esigerne l'immediata restituzione al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno. L'attore, tuttavia, ha omesso di fornire allegazioni utili in tal senso. Infatti, sempre dalla sentenza a Sezioni Unite del 2014 già menzionata, si può evincere che il potere del giudice di dare alla domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, vada sempre esercitato alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate, per non incappare nella violazione del superiore principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Alla luce di quanto sin qui esposto discende che anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente, posta in subordine, non può essere accolta, poiché dopo aver appurato che la detenzione dei due automezzi è avvenuta in base al valido titolo giustificativo del comodato d'uso gratuito, è venuto altresì meno l'elemento costitutivo del fatto illecito che giustificherebbe il ricorso alla tutela prevista dall'art. 2058 c.c. Parimenti si ritiene di non accogliere l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale, posto che l'attore non ha allegato adeguatamente in che modo il perdurante utilizzo dei due mezzi da parte di Controparte_1
5 abbia comportato, in termini di conseguenza immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c., perdite subite e mancati introiti, di cui in ogni caso non è stata fornita alcuna prova. Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, la quale afferma ripetutamente di utilizzare i beni a titolo di comodato d'uso gratuito, si intende richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, cui si intende aderire. Tra le altre, con la pronuncia n. 21023 del 18/10/2016 la seconda Sezione della Cassazione ha affermato che il comodatario, che debba affrontare spese relative a tasse o manutenzione del bene al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
[...]
pertanto, non ha diritto di ripetere le spese sostenute per CP_1
preservare i beni in buono stato manutentivo e la relativa domanda deve essere rigettata. Infine, non si riscontrano negli atti di causa elementi sufficienti ad individuare profili di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'attore tali da giustificare una condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dal convenuto. Le spese di lite, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vengono compensate tra le parti per metà, ex art. 92 comma 2 c.p.c., mentre per il residuo sono poste a carico di in ragione dei più Parte_1
marcati profili di inconsistenza delle domande sottoposte e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.>>
§ 4. – Ha proposto appello il di seguito, per Parte_1
brevità, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati e Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On.le CORTE DI APPELLO
CIVILE DI ROMA, contraria ogni istanza ed eccezione ex adverso
6 argomentata, così pronunciarsi. In riforma totale della sentenza n.
129142020 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata in data 24.09.2020,
MAI notificata all'odierna appellante: 1) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di , con conseguente diritto a Parte_3
difesa della proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro, e che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
2) di conseguenza, statuire che l'appellata/convenuta non ha alcun diritto sulle res indicate e pertanto condannare la stessa alla reintegra, ex art. 948 e art. 2058, comma 1, cc, in favore dell'appellante dei beni de quibus, quindi condannare la convenuta, alla immediata consegna dei beni elencati in premessa liberi da persone e cose in favore dell'attore; 3) in subordine, condannare i convenuti, ex art. 2058, comma 2 cc, al risarcimento per equivalente, per un importo pari che verrà accertato in corso di causa;
4) condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari ad € 26.000,00 per detenzione illegittima e/o sine titulo, o quella diversa misura da accertare in corso di causa e/o che il
GI accerterà anche in via equitativa;
5) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento dei danni pari all'importo che verrà accertato in di causa per il canone dovuto in virtù dell'utilizzo dei beni in oggetto, o quella diversa misura che il GI accerterà anche in via equitativa: 6) condannare gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione”. In via istruttoria si reiterano le richieste di cui alla II^ memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia della società e rinviava la causa per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni all'udienza del 23 settembre 2022, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
7 § 4.2 – In data 10 novembre 2023 si costituiva per Controparte_1
eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e per dedurre l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame.
Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza oggetto di impugnazione e vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
§ 4. 3– All'udienza del 13 giugno 2025 le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 20 giugno 2025.
§ 4.4 – All'udienza del 20 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ha depositato comparsa conclusionale il difensore di parte appellata.
In data 10 settembre 2025 sono scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica e successivamente il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 –Con il primo motivo titolato: << erronea applicazione dell'art. 948 cod. civ.>> l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il tribunale considerato che esso è usufruttuario dei beni in Parte_1
contestazione in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda e come tale ha la legittimazione attiva per agire ai sensi dell'art. 948 cod. civ. a difesa della proprietà in luogo del proprietario. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass. n. 6293/2016 che stabilisce che all'usufruttuario si deve
8 riconoscere il potere di esercitare da solo l'azione di rivendica nei confronti di chiunque possieda la cosa, avendo a disposizione tutti gli strumenti processuali a difesa della proprietà al pari del proprietario.
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: <>
l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che esso , quale affittuario del ramo di azienda di Parte_1
era a questa subentrato nel ruolo di comodante nel rapporto con CP_2
sicché era applicabile il disposto di cui all'art. 1809 Controparte_1
cod. civ. che dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità al contratto (…), per poi affermare che esso aveva Parte_1
omesso di fornire allegazioni utili in tal senso. Significava che tale conclusione era errata in quanto, una volta riconosciuta la qualifica di comodante, esso istante poteva richiedere all'appellata la restituzione dei beni mobili da questa detenuti, non essendo stato accordato, in favore di quest'ultima, alcun termine di consegna ex art. 1183 cod. civ.
Ribadiva che, nel caso di specie, non risultava provato che fosse stato convenuto un termine per la riconsegna né che vi fosse per detto contratto un uso per la restituzione entro un detto termine. Rappresentava di aver chiesto la restituzione con pec del 14 dicembre 2018 e che la stagione invernale di utilizzo dei beni era quella 2018/2019, come ammesso da stessa CP_1
che in comparsa di risposta aveva controdedotto di detenere legittimamente gli autocarri per la gestione invernale 2018/2019 che 30 aprile Parte_4
2019.
§ 6 – questioni preliminari
§ 6.1 – Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia di parte appellata, costituitasi nel corso del giudizio in data 10 novembre 2023.
9 § 6.2 – sempre in via preliminarmente si osserva che non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo è inammissibile
10 L'appellante ripropone la domanda svolta in prime cure di rivendica ex art. 948 cod. civ. dell'autocarro targato CS562XY dotato di lama CP_4
Controp spargisale e dell'autocarro targato BV641DL dotato di lama spargisale censurando la sentenza per non avere il Tribunale condiviso la linea difensiva di essa parte attrice secondo la quale l'usufruttuario di azienda ha il diritto di < chiunque possieda la cosa, per cui l'usufruttuario ha a disposizione gli stessi strumenti a difesa della proprietà al pari del titolare dello stesso bene>>.
L'appellante lamenta che il tribunale non ha considerato il principio enunciato da Cass. n. 6293/2016 che riconosce all'usufruttuario di azienda di proporre le azioni a difesa della proprietà.
Osserva la Corte che il motivo di gravame non si confronta con la motivazione di prime cure in quanto il tribunale ha esplicitato, in sintesi, che l'attrice aveva prodotto in giudizio il Parte_1
contratto di affitto di azienda e che esso giudicante esercitava appieno il potere di qualificare la domanda alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7305/2024: <<
l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, vada sempre esercitato alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate, per non incappare nella violazione del superiore principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.>>
L'appellante non coglie che non è in discussione il principio espresso da
Cass. n. 6293/2016 che riconosce all'usufruttuario di azienda di proporre le azioni a difesa della proprietà, in quanto, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di usufrutto di azienda regolato dal disposto di cui all'art. 2561 cod. Civ., ma in un'ipotesi di affitto di azienda regolato dall'art. 2562 cod. civ. e, quindi, l'attrice con il contratto di affitto di Parte_1
11 azienda non ha acquisito la titolarità di un diritto reale, ma un diritto personale di godimento che non consente l'esercizio della tutela petitoria, ma unicamente l'azione personale restitutoria.
§ 7.2 – il secondo motivo è infondato
La sentenza di prime cure non è contraddittoria in quanto il Tribunale, dopo aver ricondotto il rapporto inter partes alla disciplina del comodato discendente dal contratto di affitto di azienda - in quanto Parte_1
per effetto del contratto di affitto di azienda, era subentrato nella
[...]
posizione della cedente che aveva concesso in comodato per la CP_2
stagione invernale 2018- 2019 i detti mezzi a - e Controparte_1
considerato che quest'ultima non li deteneva illegittimamente, non poteva emettere pronuncia di restituzione non avendo l'attrice, che ha espressamente agito solo in rivendica, fornito elementi atti a giustificare la domanda di restituzione prima della scadenza termine convenuto, ovvero al termine della stagione invernale 2018-2019.
Il gravame va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino € 26.000,00), nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
12 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 12914/2020 pubblicata in data
24/09/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida, in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 26 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 20 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica e vertente
TRA
(p. IV ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro
Iervolino in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Salerno, via Marietta
Gaudiosi n. 1;
APPELLANTE
1 E
(P. IV ) persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Marenghi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale pec: ; Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
12914/2020 pubblicata il 24/09/2020 emessa nel giudizio rubricato al n.
6815/2019 R.G
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Parte_1
ivendicava la piena proprietà e chiedeva l'immediata
[...]
reintegra in forma specifica dei due autocarri targati “CS562XY” e
“BV641DL”, posto che dalla documentazione prodotta risultava che in data
29.08.2018 l'attore aveva preso in affitto il ramo d'azienda della CP_2
in cui erano ricompresi i medesimi automezzi, dei quali pertanto
[...]
affermava la propria qualità di affittuario, asserendo contestualmente di potersi sostituire al proprietario degli stessi, onde esercitare l'azione di rivendica della proprietà. In proposito osservava che: nel mese di settembre
2018 la acquisiva la disponibilità degli Controparte_1
autocarri in questione con l'accordo di riconsegnarli successivamente con modalità e tempistiche da concordare;
lamentava poi la mancata riconsegna dei mezzi, che erano tuttora nella disponibilità della controparte. In subordine, domandava Parte_1
risarcimento del danno per equivalente, in misura da accertare in corso di
2 causa e, infine, risarcimento dell'ulteriore danno, quantificato in complessivi
€ 26.000,00, per il mancato utilizzo dei suddetti beni, formulando istanze istruttorie di prova orale e richiedendo la rifusione delle spese di giudizio con attribuzione. costituitasi in giudizio, Controparte_1
contestava la ricostruzione di controparte, sostenendo in particolare che i due autocarri le erano stati concessi dalla titolo di comodato d'uso CP_2
gratuito, con l'accordo di un futuro trasferimento di proprietà a saldo di una precedente posizione creditoria vantata nei confronti della stessa società. La convenuta, peraltro, sottolineava che la detenzione qualificata dei due mezzi fosse antecedente al contratto di affitto di ramo d'azienda, intercorso tra la controparte ed nonché che gli stessi erano stati manutenuti, CP_2
utilizzati e dichiarati in un contratto, prodotto in atti, con Anas s.p.a. per la gestione della rete autostradale, da ottobre 2018 ad aprile 2019. Pertanto, formulava preliminare eccezione di Controparte_1
improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nella materia in oggetto;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, formulando altresì domanda riconvenzionale di ripetizione delle spese documentate, sostenute per la manutenzione dei due mezzi, domandando infine anche condanna di controparte per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di giudizio. Rigettate le istanze istruttorie, le parti concludevano ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale in atti.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 12914/2020 così statuiva: <
Tribunale di Roma, nella composizione monocratica di cui in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione: Rigetta la domanda dell'attrice; Rigetta la domanda riconvenzionale;
Compensa per metà le spese di lite e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
[...] la residua metà, nella misura di € 2.200,00, oltre iva, spese Parte_2
generali e cpa. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< La domanda principale di parte attrice, nei suoi termini di formulazione in citazione, sostanzialmente ribaditi nella memoria del 11.11.2019, non può essere accolta, perché nel caso di specie difetta proprio il requisito imprescindibile, necessario per esperire l'azione di rivendica della proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c., cioè l'affermarsi proprietario del bene in contestazione. Prendendo spunto da quanto statuito nel precedente della Suprema Corte, peraltro richiamato proprio da parte attrice nell'atto introduttivo (Cass. civ. Sez.
Unite, Sent., 28-03-2014, n. 7305), nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Invece nel caso che ci occupa
[...]
non solo non ha minimamente assolto il Parte_1
richiesto onere della prova, ma ha addirittura contraddetto la propria qualità di proprietario, affermandosi più volte in atti “affittuario” dei mezzi in questione. La circostanza che disponesse dei Controparte_1
suddetti mezzi, dopo averli ritirati dalla sede di Potenza della CP_2
risulta espressamente ammessa dalla convenuta costituita;
la circostanza invece che tale presa di disponibilità sia avvenuta senza autorizzazione e che perduri in modo arbitrario appare del tutto inverosimile secondo un semplice ragionamento presuntivo e in mancanza di diverse evidenze probatorie che possano confutarlo. Si intende riferirsi all'ulteriore circostanza, anch'essa documentata, che evidentemente rappresenta elemento utile per corroborare la logica conclusione che il loro utilizzo sia avvenuto con la consapevolezza e il consenso del proprietario, cioè cioè, che gli automezzi CP_2
siano stati prima dichiarati e poi impiegati in un contratto con CP_3
4
[...] per la gestione di un tratto della rete autostradale. Appare pertanto verosimile che abbia utilizzato i due autocarri a titolo di Controparte_1
comodato d'uso gratuito, fattispecie che, come noto, si perfeziona con la semplice apprensione materiale del bene, rientrando tale schema tra i contratti reali. Ciò comporta altresì che Parte_1
quale affittuaria del ramo di azienda di sia a
[...] CP_2
quest'ultima subentrata nel ruolo di comodante nel rapporto sopra descritto con la Quindi nel caso di specie appare Controparte_1
applicabile anche l'art. 1809 c.c., il quale dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto. In alternativa, prosegue il secondo comma della norma da ultimo citata, il comodante può esigerne l'immediata restituzione al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno. L'attore, tuttavia, ha omesso di fornire allegazioni utili in tal senso. Infatti, sempre dalla sentenza a Sezioni Unite del 2014 già menzionata, si può evincere che il potere del giudice di dare alla domanda l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, vada sempre esercitato alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate, per non incappare nella violazione del superiore principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Alla luce di quanto sin qui esposto discende che anche la domanda di risarcimento del danno per equivalente, posta in subordine, non può essere accolta, poiché dopo aver appurato che la detenzione dei due automezzi è avvenuta in base al valido titolo giustificativo del comodato d'uso gratuito, è venuto altresì meno l'elemento costitutivo del fatto illecito che giustificherebbe il ricorso alla tutela prevista dall'art. 2058 c.c. Parimenti si ritiene di non accogliere l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale, posto che l'attore non ha allegato adeguatamente in che modo il perdurante utilizzo dei due mezzi da parte di Controparte_1
5 abbia comportato, in termini di conseguenza immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c., perdite subite e mancati introiti, di cui in ogni caso non è stata fornita alcuna prova. Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, la quale afferma ripetutamente di utilizzare i beni a titolo di comodato d'uso gratuito, si intende richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, cui si intende aderire. Tra le altre, con la pronuncia n. 21023 del 18/10/2016 la seconda Sezione della Cassazione ha affermato che il comodatario, che debba affrontare spese relative a tasse o manutenzione del bene al fine di poterlo utilizzare, può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di sostenerle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
[...]
pertanto, non ha diritto di ripetere le spese sostenute per CP_1
preservare i beni in buono stato manutentivo e la relativa domanda deve essere rigettata. Infine, non si riscontrano negli atti di causa elementi sufficienti ad individuare profili di mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'attore tali da giustificare una condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dal convenuto. Le spese di lite, in ragione della reciproca parziale soccombenza, vengono compensate tra le parti per metà, ex art. 92 comma 2 c.p.c., mentre per il residuo sono poste a carico di in ragione dei più Parte_1
marcati profili di inconsistenza delle domande sottoposte e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.>>
§ 4. – Ha proposto appello il di seguito, per Parte_1
brevità, formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati e Parte_1
rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'On.le CORTE DI APPELLO
CIVILE DI ROMA, contraria ogni istanza ed eccezione ex adverso
6 argomentata, così pronunciarsi. In riforma totale della sentenza n.
129142020 del TRIBUNALE DI ROMA, pubblicata in data 24.09.2020,
MAI notificata all'odierna appellante: 1) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che l'attore ha il diritto di , con conseguente diritto a Parte_3
difesa della proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro, e che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento;
2) di conseguenza, statuire che l'appellata/convenuta non ha alcun diritto sulle res indicate e pertanto condannare la stessa alla reintegra, ex art. 948 e art. 2058, comma 1, cc, in favore dell'appellante dei beni de quibus, quindi condannare la convenuta, alla immediata consegna dei beni elencati in premessa liberi da persone e cose in favore dell'attore; 3) in subordine, condannare i convenuti, ex art. 2058, comma 2 cc, al risarcimento per equivalente, per un importo pari che verrà accertato in corso di causa;
4) condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari ad € 26.000,00 per detenzione illegittima e/o sine titulo, o quella diversa misura da accertare in corso di causa e/o che il
GI accerterà anche in via equitativa;
5) condannare i convenuti all'ulteriore risarcimento dei danni pari all'importo che verrà accertato in di causa per il canone dovuto in virtù dell'utilizzo dei beni in oggetto, o quella diversa misura che il GI accerterà anche in via equitativa: 6) condannare gli stessi convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione”. In via istruttoria si reiterano le richieste di cui alla II^ memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava la contumacia della società e rinviava la causa per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni all'udienza del 23 settembre 2022, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
7 § 4.2 – In data 10 novembre 2023 si costituiva per Controparte_1
eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e per dedurre l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame.
Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza oggetto di impugnazione e vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
§ 4. 3– All'udienza del 13 giugno 2025 le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 20 giugno 2025.
§ 4.4 – All'udienza del 20 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Ha depositato comparsa conclusionale il difensore di parte appellata.
In data 10 settembre 2025 sono scaduti i termini per il deposito delle memorie di replica e successivamente il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
L'appello contiene due motivi.
§ 5.1 –Con il primo motivo titolato: << erronea applicazione dell'art. 948 cod. civ.>> l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il tribunale considerato che esso è usufruttuario dei beni in Parte_1
contestazione in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda e come tale ha la legittimazione attiva per agire ai sensi dell'art. 948 cod. civ. a difesa della proprietà in luogo del proprietario. Richiamava il principio di diritto enunciato da Cass. n. 6293/2016 che stabilisce che all'usufruttuario si deve
8 riconoscere il potere di esercitare da solo l'azione di rivendica nei confronti di chiunque possieda la cosa, avendo a disposizione tutti gli strumenti processuali a difesa della proprietà al pari del proprietario.
§ 5.2 –Con il secondo motivo titolato: <>
l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che esso , quale affittuario del ramo di azienda di Parte_1
era a questa subentrato nel ruolo di comodante nel rapporto con CP_2
sicché era applicabile il disposto di cui all'art. 1809 Controparte_1
cod. civ. che dispone che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità al contratto (…), per poi affermare che esso aveva Parte_1
omesso di fornire allegazioni utili in tal senso. Significava che tale conclusione era errata in quanto, una volta riconosciuta la qualifica di comodante, esso istante poteva richiedere all'appellata la restituzione dei beni mobili da questa detenuti, non essendo stato accordato, in favore di quest'ultima, alcun termine di consegna ex art. 1183 cod. civ.
Ribadiva che, nel caso di specie, non risultava provato che fosse stato convenuto un termine per la riconsegna né che vi fosse per detto contratto un uso per la restituzione entro un detto termine. Rappresentava di aver chiesto la restituzione con pec del 14 dicembre 2018 e che la stagione invernale di utilizzo dei beni era quella 2018/2019, come ammesso da stessa CP_1
che in comparsa di risposta aveva controdedotto di detenere legittimamente gli autocarri per la gestione invernale 2018/2019 che 30 aprile Parte_4
2019.
§ 6 – questioni preliminari
§ 6.1 – Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia di parte appellata, costituitasi nel corso del giudizio in data 10 novembre 2023.
9 § 6.2 – sempre in via preliminarmente si osserva che non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo è inammissibile
10 L'appellante ripropone la domanda svolta in prime cure di rivendica ex art. 948 cod. civ. dell'autocarro targato CS562XY dotato di lama CP_4
Controp spargisale e dell'autocarro targato BV641DL dotato di lama spargisale censurando la sentenza per non avere il Tribunale condiviso la linea difensiva di essa parte attrice secondo la quale l'usufruttuario di azienda ha il diritto di < chiunque possieda la cosa, per cui l'usufruttuario ha a disposizione gli stessi strumenti a difesa della proprietà al pari del titolare dello stesso bene>>.
L'appellante lamenta che il tribunale non ha considerato il principio enunciato da Cass. n. 6293/2016 che riconosce all'usufruttuario di azienda di proporre le azioni a difesa della proprietà.
Osserva la Corte che il motivo di gravame non si confronta con la motivazione di prime cure in quanto il tribunale ha esplicitato, in sintesi, che l'attrice aveva prodotto in giudizio il Parte_1
contratto di affitto di azienda e che esso giudicante esercitava appieno il potere di qualificare la domanda alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7305/2024: <<
l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente in difformità da quella prospettata dalla parte, vada sempre esercitato alla stregua dei fatti allegati, delle ragioni esposte e delle richieste formulate, per non incappare nella violazione del superiore principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.>>
L'appellante non coglie che non è in discussione il principio espresso da
Cass. n. 6293/2016 che riconosce all'usufruttuario di azienda di proporre le azioni a difesa della proprietà, in quanto, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di usufrutto di azienda regolato dal disposto di cui all'art. 2561 cod. Civ., ma in un'ipotesi di affitto di azienda regolato dall'art. 2562 cod. civ. e, quindi, l'attrice con il contratto di affitto di Parte_1
11 azienda non ha acquisito la titolarità di un diritto reale, ma un diritto personale di godimento che non consente l'esercizio della tutela petitoria, ma unicamente l'azione personale restitutoria.
§ 7.2 – il secondo motivo è infondato
La sentenza di prime cure non è contraddittoria in quanto il Tribunale, dopo aver ricondotto il rapporto inter partes alla disciplina del comodato discendente dal contratto di affitto di azienda - in quanto Parte_1
per effetto del contratto di affitto di azienda, era subentrato nella
[...]
posizione della cedente che aveva concesso in comodato per la CP_2
stagione invernale 2018- 2019 i detti mezzi a - e Controparte_1
considerato che quest'ultima non li deteneva illegittimamente, non poteva emettere pronuncia di restituzione non avendo l'attrice, che ha espressamente agito solo in rivendica, fornito elementi atti a giustificare la domanda di restituzione prima della scadenza termine convenuto, ovvero al termine della stagione invernale 2018-2019.
Il gravame va quindi rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino € 26.000,00), nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
12 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 12914/2020 pubblicata in data
24/09/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida, in € 4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 26 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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