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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 22 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8433.22 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, CF: , rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Mariano Cairone ed in uno con lo stesso elettivamente domiciliato, presso il suo studio professionale, in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n°. 95
Ricorrente
E
con sede in via Trento n.° 179 di Salerno, in persona dell'Amministratore Controparte_1
NI, GN Controparte_2
Resistente - contumace
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore del ricorrente si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29 dicembre 2022, il ricorrente esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato, dalla data del 3/03/2015 alla data 31/03/2017, alle dipendenze della
Società Acqua e Farina S.R.L.; che in particolare egli svolgeva mansione di operaio – prevalentemente panettiere ma, a volte, addetto alla consegna del pane ad altri forni nonché addetto alla cucina di pranzi veloci - inquadrabile nel secondo livello, A2, del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione;
precisava che il lavoro era stato prestato, senza soluzione di continuità, dal 3 marzo 2015 al 31 marzo
2017, dal lunedì al sabato osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 5.00 del mattino e fino alle ore 14:00 del pomeriggio;
che per l'intero periodo lavorativo il ricorrente aveva percepito una retribuzione mensile pari ad euro 1.100,00 circa, tranne le mensilità di novembre e dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017; che nell'intercorso rapporto di lavoro aveva maturato spettanze retributive in ragione delle effettive ore di lavoro rese, della tredicesima e quattordicesima mensilità mai percepita , per indennità sostitutiva delle ferie non godute, per le mensilità di novembre e dicembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017 nonché a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
aggiungeva che aveva provato bonariamente ad ottenere quanto dovutogli senza però ottenere riscontro;
tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di “in via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato lavoro subordinato alle dipendenze della Società ACQUA E
FARINA S.R.L., con sede legale in via Trento n°. 179 di Salerno, in persona dell'Amministratore
NI GN ( , con le mansioni di operaio – panettiere - Controparte_2 C.F._2
inquadrato nel secondo livello, A2, di cui al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione, con rapporto di lavoro full-time, non essendo stato retribuito in maniera proporzionata alla quantità e qualità del lavoro reso e quindi per l'effetto:
2) condannare la Società ACQUA E FARINA S.R.L., con sede in via Trento n°. 179, in persona del liquidatore, GN , a pagare in favore del GN , per i titoli Controparte_2 Parte_1
e le voci sopraelencate, la complessiva somma di euro 27.458,94 oltre accessori da calcolarsi secondo legge;
3) in via subordinata, Voglia il GN Giudice condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente, la somma che sarà determinata in corso di causa previa CTU di cui sin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, se ne chiede disposizione;
4) condannare, infine, la convenuta al pagamento di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone, oltre ulteriori accessori di legge da calcolarsi dalla data di presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Con riserva di agire per la regolamentazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente nonché per voci retributive e non al momento non individuate e/o identificate.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, all'udienza dell'1.6.2023 il Giudice dichiarava la contumacia della società resistente.
La causa veniva istruita con il libero interrogatorio del ricorrente e la prova testimoniale da questi richiesta e all'esito , sulle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo , il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale .
**********
CP_ Preliminarmente va ribadita la contumacia della resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo legale rappresentante.
E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
, ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della parte convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea .
Si è peraltro concluso per il solo parziale accoglimento della domanda perché comunque l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare per intero le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda .
Va ribadito , infatti , che la contumacia della parte convenuta non esonera comunque la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda , sicché , laddove tali fatti rimangano indimostrati , non può che concludersi per il rigetto della stessa in ossequio al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio , deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento “. E nel caso di specie alcune delle domande avanzate dal ricorrente vanno sicuramente rigettate nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta proprio perché le emergenze istruttorie non sono apparse sufficienti a confermare i fatti narrati in ricorso e posti a fondamento della domanda.
Premesso che la documentazione in atti appare sufficiente a confermare il rapporto di lavoro intercorso tra le prati tra il 3.3.2015 e il 31.3.2017 , , occorre ribadire che con il presente ricorso , il ricorrente reclama innanzitutto le differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa per un orario diverso e superiore a quello regolarizzato dalla datrice di lavoro.
La Comunicazione obbligatoria Unilav attesta infatti che il rapporto di lavoro formalizzato tra le parti era a tempo parziale e , più specificamente , prevedeva lo svolgimento di 24 ore settimanali , laddove il ricorrente sostiene di avere invece lavorato a tempo pieno , addirittura esorbitando dal normale orario lavorativo .
Sennonché , i testi escussi non sono assolutamente in grado di confermare gli orari lavorativi indicati in ricorso . Tutti , infatti , affermano di aver frequentato il panificio ove lavorava il ricorrente in maniera sporadica e sempre in orari centrali della giornata , sicché essi nulla possono riferire sull'orario di inizio dell'attività lavorativa e, più in generale , sull'impegno giornaliero richiesto al ricorrente . I testi , in definitiva , finiscono per riferire sul punto unicamente quanto appreso dallo stesso ricorrente , in ragione dei rapporti di familiarità esistenti con lo stesso , talvolta addirittura riferendo circostanze ulteriori rispetto a quelle affermate dallo stesso ricorrente , come fa per esempio il teste con riguardo al lavoro domenicale asseritamente svolto dal . Tes_1 Parte_1
Ne consegue che, in assenza di una prova diversa , dovremo dare per assodato che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa unicamente per il part-time al 60% formalizzato in atti .
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Sennonché , nel caso che ci occupa , abbiamo già sopra detto che la sola contumacia della parte convenuta non vale da sola a provare la sussistenza dei fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e , più specificamente , non vale a provare che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa secondo modalità diverse da quelle formalizzate in atti .
Ma se così è , allora non rimane che verificare se il ricorrente è stato correttamente retribuito con riferimento all'attività lavorativa prestata come aiuto panettiere per 24 ore settimanali dal 3 marzo
2015 al 31 marzo 2017 .
Per quanto attiene , tuttavia , alla prova dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro , nonostante la contumacia dello stesso e quindi l'assenza di prova circa l'avvenuta estinzione della obbligazione retributiva , non possiamo ignorare quanto riferito , con dichiarazione avente natura confessoria , dal nel ricorso introduttivo . Parte_1
Al punto 4) del ricorso , infatti , si legge : Per l'intero periodo lavorativo il ricorrente ha percepito una retribuzione mensile pari ad euro 1.100,00 circa tranne le indicate mensilità , di cui al successivo punto , là dove nulla gli è stato corrisposto “ . E a completare tale dichiarazione , al successivo punto 5) il ricorrente riferisce che nulla gli sarebbe stato corrisposto per le mensilità di novembre e dicembre 2016 , nonché per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2017.
In definitiva , sulla base di quanto affermato al punto 4) , dobbiamo dare per assodato che il ricorrente ha percepito la retribuzione mensile di € 1.100,00 fatta eccezione per le mensilità da novembre 2016
a marzo 2017 , quando non gli sarebbe stato corrisposto alcunché.
Ma se queste sono le deduzioni in fatto , non è possibile poi accedere alla richiesta di pagamento di differenze retributive per come formulata in ricorso atteso che la domanda è elaborata sulla base di circostanze mai dedotte .
Dal conteggio allegato al ricorso , infatti , emerge che per talune mensilità dell'anno 2015 e nel mese di ottobre 2017 il ricorrente avrebbe percepito somme inferiori ai 1.100,00 euro mensili , e tale minore somma incide naturalmente sulle differenze rivendicate nel periodo . Ma poiché , come abbiamo detto , la predetta circostanza non è mai stata dedotta , non è possibile accedere alle richieste formulate conformemente al conteggio e ciò nonostante il ricorrente abbia ribadito , nel corso del libero interrogatorio , l'effettiva percezione in taluni mesi di somme inferiore ai 1.100 euro mensili
, riferendo peraltro di pagamento effettuati a mezzo bonifici , mai prodotti . Da quanto detto , ne consegue che nessuna differenza retributiva è ravvisabile per il periodo da marzo
2015 a ottobre 2016 . Se infatti diamo per assodato che il ricorrente ha lavorato per sole 24 ore settimanali , come formalizzato dal datore di lavoro , dobbiamo concludere che l'importo mensile di
€ 1.100,00 , che , a termini del ricorso , sarebbe stato corrisposto nel suddetto periodo , è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e non inferiore alla paga prevista dalla contrattazione collettiva di settore .
Con riferimento al suddetto periodo , pertanto , il ricorrente avrà diritto soltanto alla tredicesima mensilità , e alla indennità sostitutiva delle ferie non godute . Con riferimento a tale ultima rivendicazione , tuttavia , non può non tenersi conto delle dichiarazioni del teste che Tes_1
riferisce del godimento , da parte del ricorrente , di una settimana di ferie nel periodo estivo .
E dunque è possibile riconoscere al ricorrente per l'anno 2015 unicamente l'importo di € 916,00 a titolo di tredicesima mensilità ed € 530,85 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute .
Per l'anno 2016 , invece , oltre all'importo di € 1.100,00 a titolo di tredicesima mensilità e di € 690,84
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute , competerà al ricorrente anche l'importo di €
2.200,00 per le mensilità di novembre e dicembre .
Infine , per l'anno 2017 , al ricorrente ha diritto a percepire la somma di € 275,00 a titolo di tredicesima mensilità , € 236,33 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 3.300,00 per le mensilità non corrisposte nei mesi di gennaio , febbraio e marzo .
La società resistente va condannata , inoltre , al pagamento del trattamento di fine rapporto per
2.203,85 , oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società Acqua e Farina s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 11.452,87, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna inoltre la società Acqua e Farina s.r.l., come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 2540,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 22 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio