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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1123/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ISABELLA CERRUTI del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. GIUSEPPE MARCHETTI del Foro di Pavia;
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie di legge e del caso più favorevoli al concludente, IN VIA PRINCIPALE, - revocare il Decreto Ingiuntivo n. 15/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
08/01/2024, in quanto la pretesa azionata risulta infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura 18/02/2023 redatta e sottoscritta con vizio del consenso;
IN VIA RICONVENZIONALE, - condannare in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore SI.ra , a Controparte_2 corrispondere alla SI.ra la somma di €. 23.894,90 quale credito accertato Parte_1
dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ing. nella propria Controparte_3
relazione, o altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
- condannare
in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1 SI.ra , a rifondere alla SI.ra la somma di €. 12.626,25 Controparte_2 Parte_1
quale compenso del CTU Ing. liquidato dal Giudice nel procedimento ex Controparte_3 art. 696 bis c.p.c. Con vittoria di spese e competenze della presente causa e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (…)”;
- per l'opposta: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Decreto ingiuntivo n. 15/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data
08.01.2024, RG n. 5391/2023, per la somma di € 80.532,85 oltre ad interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 2.530,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi (oltre IVA, CPA e successive occorrende ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché non essendo
l'opposizione fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione;
In principalità: a) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2024, emesso in data 08.01.2024, RG n.
5391/2023 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto confermare in toto il provvedimento opposto, oltre ai successivi interessi di mora e spese occorrende, nonché ai compensi professionali della presente fase di opposizione oltre ad IVA e CPA ai sensi di legge;
b) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente poiché infondata in fatto e in diritto. In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque , a pagare a Parte_1
la somma di € 80.532,85 ovvero alla diversa somma ritenuta dovuta CP dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito dell'esperenda istruttoria, oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi ai sensi del D.Lvo. n. 231/2002, dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, con vittoria di spese e compensi ai sensi del DM 55/2014 di entrambe le fasi - monitoria e di opposizione - del giudizio oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa ai sensi di legge;
(…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.03.2024, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione al decreto n. 15/2024, notificato in data 07.02.2024, con il quale il Tribunale di Pavia
(R.G. n. 5391/2023) le ingiungeva il pagamento in favore di di € 80.532,85, oltre Controparte_1
interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 e spese processuali, a saldo dei lavori edili sulle facciate esterne e finestre come indicati nel computo metrico e di quelli ulteriori eseguiti “in economia” presso l'immobile sito in Godiasco Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, rispettivamente portati dalle fatture n. 9/2023 del 14.04.2023 e n. 17/2023 del 20.10.2023.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: Parte_1
- che in data 02.10.2019 acquistava, in comproprietà con il coniuge Persona_1
l'immobile sito in Godiasco Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, censito al Catasto
Fabbricati al Fg. 10 mapp. 1119; CP_
- che con contratti sottoscritti in data 16.10.2021 l'esponente affidava all'impresa
[...]
l'appalto dei lavori di ristrutturazione del suddetto immobile, per l'esecuzione dei quali CP aveva richiesto le agevolazioni fiscali del c.d. “Superbonus 110%” e del “Sismabonus”;
- che con riferimento ai lavori elencati nei due contratti d'appalto, le parti pattuivano il corrispettivo per complessivi € 82.011,42 (oltre Iva al 10%), di cui € 61.781,45 (oltre Iva al
10%) per quanto concerne il contratto relativo ai lavori c.d. “Sismabonus” ed € 20.229,97
(oltre Iva al 10%) per quanto concerne il contratto relativo ai lavori di “riqualificazione energetica”;
- che i suddetti contratti venivano sottoscritti sia dalla in persona della legale Controparte_1
rappresentante p.t. , quale impresa appaltatrice, sia dal figlio SI. Controparte_2 Parte_2
, il quale di fatto intratteneva tutti i rapporti con la committente (e cugina) e con la
[...]
Direzione lavori per conto di Controparte_1
- che l'appaltatore aveva eseguito in ritardo e solo parzialmente le opere pattuite, le quali presentavano, peraltro, vizi e difetti che dovevano essere ripristinati;
inoltre, l'appaltatrice dimostrava in fase esecutiva la propria incapacità organizzativa e di impiego di uomini e mezzi per la realizzazione delle opere previste nel CME, costringendo più volte la committente a intervenire, pagando direttamente terzi fornitori e artigiani per velocizzare l'esecuzione delle opere;
- che nei primi mesi del 2023, l'appaltatore redigeva un consuntivo dei lavori eseguiti in cui esponeva la somma complessiva aggiornata di € 114.252,50; tuttavia, inspiegabilmente e senza alcuna plausibile ragione, la società per il tramite del SI. richiedeva alla Parte_3 committente il pagamento della complessiva somma di € 160.000,00;
- che a fronte della richiesta da parte della committente e del suo tecnico di fiducia di verificare e quantificare congiuntamente i lavori svolti e i prezzi applicati, il SI. , Parte_2 con atteggiamento pressante e toni aggressivi, minacciava la cugina di “far saltare” la pratica relativa all'ecobonus e di “farle perdere la casa” se non avesse sottoscritto la dichiarazione, redatta sotto dettatura e dipoi allegata dalla società ingiungente al monitorio, nella quale avrebbe riconosciuto l'aumento del costo dei lavori e dei materiali per un valore di €
160.000,00;
- che tale scrittura veniva estorta con violenza e, pertanto, era da considerarsi nulla o annullabile per vizio del consenso e senza effetto alcuno, oltre ad essere vaga e del tutto generica nel contenuto;
- che la committente, avendo già versato all'appaltatrice la somma di € 107.819,58 (Iva compresa), certamente superiore rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, contestava di dovere somme ulteriori e tornava a chiedere un sopralluogo congiunto in cantiere per le verifiche e relativi conteggi;
- che tuttavia la emetteva ulteriore fattura n. 9 del 14.04.2023 per € 24.420,00, Controparte_1
che veniva contestata;
- che unitamente al coniuge depositavano ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in data 11.09.2023 davanti all'intestato Tribunale, affinché il CTU accertasse e quantificasse i lavori effettivamente eseguiti da presso l'immobile in oggetto, nonché la presenza Controparte_1
dei vizi e difetti contestati, calcolando eventuali poste a credito della committente tenendo conto di tutti i pagamenti eseguiti;
- che, nonostante la regolare notifica del ricorso, la società non si costituiva nel procedimento d'istruzione preventiva, sicché le operazioni peritali si svolgevano in sua contumacia;
- che solo a seguito delle contestazioni e della notifica del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la
[...] emetteva la fattura n. 17/2023 del 20.10.2023 per € 56.112,85, mai recapitata, CP
basandola sulla mera scrittura dichiarativa del 18.02.2023, priva di qualsiasi efficacia e valenza probatoria, in quanto viziata;
- che la pre-relazione del CTU, nel frattempo, evidenziava già il minor valore delle opere eseguite e un credito della committente provvisoriamente quantificato in € 2.145,01.
Sulla base di quanto esposto, l'opponente chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando “nulla e di nessun effetto” la scrittura redatta e sottoscritta con vizio del consenso;
in via riconvenzionale, domandava la condanna della società opposta a corrisponderle la somma di € 2.145,01 quale “credito accertato dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ing. nella propria pre-relazione, con riserva di meglio ed Controparte_3 ulteriormente quantificare all'esito del deposito della relazione peritale definitiva”, con vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento ex art. 696-bis.
Con decreto del 19.06.2024, esperite le verifiche preliminari di rito e rilevato che il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era scaduto senza che parte opposta risultasse costituita in giudizio, veniva dichiarata la contumacia di e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione Controparte_1 al 09.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2024, si costituiva tardivamente la contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale, siccome infondate in fatto Controparte_1
e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.
In particolare, l'opposta deduceva: - che il credito ingiunto era riferito alle opere e lavorazioni descritte nel computo metrico allegato e oggetto del “capitolato delle opere” dal valore complessivo di € 160.000,00, oltre al “costo delle lavorazioni a stuccatura, facciata, cartongessi e scala d'ingresso” da conteggiarsi come da preventivo inviato al direttore dei lavori arch. in data Persona_2
02.02.2023;
- che la committente aveva confermato il predetto capitolato ed accettato di corrispondere il prezzo sopra indicato, riconoscendosi espressamente debitrice verso la società per i predetti importi in forza della scrittura privata autografa datata 18.02.2023;
- che l'appaltatrice aveva eseguito i lavori edili di cui al punto precedente, adempiendo integralmente alle proprie obbligazioni, mentre l'opponente rimaneva inadempiente, malgrado i ripetuti solleciti, nel pagamento delle fatture n. 9 del 14.04.2023 e n. 17 del
20.10.2023.
La società contestava, inoltre, la riconducibilità ad essa delle condotte riferite a soggetto privo di alcuna carica formale nella stessa compagine e l'assenza, in ogni caso, di denuncia-querela per i fatti contestati dall'opponente.
Eccepiva, infine, l'inopponibilità delle operazioni consulenziali ex art. 696-bis c.p.c. e delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, inficiate - a suo dire - dalla mancata cognizione da parte del consulente della scrittura redatta e sottoscritta dalla committente in data 18.02.2023, “assolutamente idonea ad assurgere ad elemento di prova sufficiente a suffragare la pretesa creditoria di CP
.
[...]
Venivano successivamente depositate le memorie integrative da entrambe le parti.
Non potendo aver luogo il tentativo di conciliazione in prima udienza, attesa la comparizione per parte opposta del solo difensore privo dei poteri sostanziali, la causa veniva di seguito istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e della consulenza tecnica d'ufficio preventiva depositata in data 13.05.2024 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto a ruolo n.
R.G. 3710/2023 di questo Tribunale.
All'udienza del 13.11.2024 veniva dapprima tentata la conciliazione tra le parti, senza esito positivo. Quindi, esaminata la CTU preventiva e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, venivano assegnati i termini di rito ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi;
all'udienza cartolare del
14.03.2025 la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'opposizione è fondata e merita pieno accoglimento.
1.1 Giova premettere che, per principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio ordinario a cognizione piena (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010), nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, né limitarsi a una pronuncia di mero rito;
deve procedere, invece, a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente, per contestarla (così, tra le tante, Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011; Cass. n.
22281/2013; Cass. n. 14486/2019; Cass. n. 8954/2020; Cass. n. 34064/2024; Cass. n. 9813/2025).
1.2 Ne consegue che, trovando applicazione il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale), che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
1.3 Con specifico riguardo al contratto di appalto tra privati, è onere dell'appaltatore, che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto (come nel caso in esame), provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, specie allorquando il committente contesti l'esistenza del contratto o l'entità delle opere eseguite, eccependo l'imperfetta o incompleta attuazione dell'appalto.
§2. Nel caso di specie si osserva, preliminarmente, come sia incontestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, siccome regolato da due distinti contratti d'appalto, entrambi riguardanti il fabbricato abitativo sito in Godiasco
Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, stipulati tra (committente) e la Parte_1 CP
(appaltatore) in data 16.10.2021:
[...]
- l'uno (cfr. doc. 3 fasc. oppon.), avente ad oggetto “tutte le opere (…) necessarie per la manutenzione straordinaria leggera dell'immobile (…), in conformità al progetto presentato presso il Comune di Godiasco Salice Terme” (art. 1), in forza del quale l'appaltatore si obbligava all'esecuzione dei relativi interventi edilizi - funzionali alla committente per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. “Sismabonus” (v. pag. 1 e premesse) - per l'importo pattuito in € 68.114,51, Iva compresa (art. 3);
- l'altro (cfr. doc. 4 fasc. oppon.), avente ad oggetto “tutte le opere (…) necessarie per la manutenzione straordinaria leggera dell'immobile (…), in conformità al progetto presentato presso il Comune di Godiasco Salice Terme” (art. 1), in forza del quale l'appaltatore si obbligava all'esecuzione dei relativi interventi di riqualificazione energetica
- funzionali alla committente per beneficiare della detrazione fiscale prevista dal c.d. “Superbonus 110” (v. pag. 1 e premesse) - per l'importo pattuito in € 44.149,40, Iva compresa (art. 3).
2.1 In entrambi i contratti d'appalto, le parti contraenti espressamente convenivano - per quanto qui di interesse - che:
- le opere appaltate dovevano essere ultimate e consegnate dall'impresa appaltatrice entro il
31.12.2022 (art. 8);
- il corrispettivo doveva essere corrisposto dal committente a stato avanzamento lavori in corso d'opera, con l'intesa che non sarebbero state conteggiate nei s.a.l. “tutte quelle opere e manufatti che non risulteranno completi, né i soli materiali” (art. 5);
- per le opere eseguite in “variante”, “da concordare per iscritto prima della loro esecuzione”, il direttore dei lavori, previa verifica della quantità delle opere, avrebbe provveduto ad
“emettere di volta in volta stato di avanzamento” e l'appaltatore, di conseguenza, ad emettere le relative fatture intestate alla committente e “domiciliate al suo indirizzo” (art. 5);
- erano a carico dell'appaltatore, “senza diritto a compensi supplementari rispetto al prezzo contrattuale”, “tutti gli oneri, responsabilità ed obblighi a lui competenti, nell'ambito della sua generale organizzazione di provvedere al completamento dell'opera oggetto dell'appalto, a suo rischio con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari”, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e delle maestranze
(art. 7);
- veniva esclusa la “revisione dei prezzi”, dichiarando espressamente l'appaltatore
“sottoscrivendo il presente contratto, che nel formulare la propria offerta, ha debitamente tenuto conto dei processi inflattivi verificatisi nei due anni precedenti” (art. 4).
2.2 È appena il caso di rilevare che i contratti d'appalto in questione risultano chiaramente avere la forma del corrispettivo pattuito “a corpo”, non essendovi alcun riscontro negoziale che corrobori il riferimento testuale alla forma dell'appalto “a misura” (art. 2).
2.3 Tale precisazione, risultato di un'interpretazione in chiave sistematica delle clausole contrattuali
(art. 1363 c.c.) - già condivisibilmente espressa dal giudice del procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 3710/2023), alla base della integrazione della relazione di a.t.p. (v. ord.
21.03.2024) - assume rilevanza nella fase esecutiva del rapporto, nel senso che mentre nell'appalto
“a misura” il corrispettivo può variare, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto “a corpo” il prezzo convenuto è tendenzialmente fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera considerata globalmente e nel suo complesso, tanto da non poter subire modifiche, se non giustificate da “variazioni in corso d'opera”.
In altri termini, nel contratto di appalto con corrispettivo pattuito “a corpo”, il rischio economico della maggiore quantità di lavoro necessaria per l'esecuzione dell'opera ricade, in linea di massima, in capo all'appaltatore (cfr. Cass. n. 21517/2019; v. anche Cass. n. 9246/2012).
2.4 Orbene, dalla documentazione contabile prodotta in atti dall'opponente e non specificamente contestata dall'opposta risulta che la committente abbia pacificamente saldato le fatture emesse in corso d'opera dall'impresa appaltatrice per “lavori di ristrutturazione” presso l'immobile in questione (cfr. doc. da 16 a 25 fasc. opp.), versando a quest'ultima l'importo complessivo di €
107.819,58, Iva al 10% inclusa [€ 98.017,80 capitale + Iva € 9.801,78]. Ciò anche in ragione - come dedotto dalla stessa parte opponente - della presentazione da parte di nei mesi di Controparte_1
gennaio-febbraio 2023, di un consuntivo (non firmato) recante il superiore importo di € 114.252,50
(cfr. doc. 7 fasc. oppon.), per tenere conto di asserite “maggiorazioni” rispetto al prezzo originariamente pattuito per i lavori concordati.
2.5 Nel contesto in disamina, la pretesa dell'appaltatore di conseguire dalla committente la somma ingiunta di ulteriori € 80.532,85, oltre interessi di mora maggiorati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, a saldo dei lavori genericamente descritti nelle fatture n. 9/2023 del 14.04.2023 e n. 17/2023 del
20.10.2023, mai autorizzate e specificamente contestate dalla committente, appare pretestuosa e del tutto infondata, in quanto sfornita di ogni minimo supporto probatorio.
2.6 E ciò, in primo luogo, perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. n. 13651/2006;
Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 299/2016).
In tema di appalto tra privati, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa” (cfr. Cass. n.
10860/2007; conf. ex multis Cass. n. 33575/2021; Cass. n. Cass. n. 7536/2024; Cass. n. 2125/2024;
Cass. n. 14399/2024; Cass. n. 27030/2024).
Pertanto, era senz'altro onere dell'opposta dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture azionate in monitorio. 2.7 Né è stata addotta alcuna argomentazione sull'accettazione di tali due ultime fatture e sul loro inserimento nelle scritture contabili della committente, rilevante peraltro ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (an) da cui si origina l'obbligazione rivendicata (v. Cass.
n. 13651/2006 cit.; conf. Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 3581/2024).
2.8 Piuttosto, l'opponente ha eccepito e provato di aver prontamente contestato fattura n. 9 del
14.04.2023 dell'importo di € 22.200,00 oltre Iva, per il tramite del legale incaricato (v. e-mail del
12.05.2023, sub. doc. 11 fasc. oppon.), ritenendo “…assolutamente inammissibile ed illogica…” la richiesta del versamento della somma portata dalla fattura in questione, a fronte della minore entità dei lavori fino a quel momento eseguiti dall'impresa e degli esborsi sostenuti direttamente dalla committente per sopperire alle carenze organizzative dell'appaltatore (i.e. fornitura di materiale e per l'intervento di prestatori d'opera, quali la “ditta Miotto” per il cartongesso e l'impresa “Mussini
Daniele”), in vista del completamento delle opere incluse nelle commesse.
2.9 Quanto alla fattura n. 17/2023 del 20.10.2023 per l'importo di ulteriori € 51.011,68 oltre Iva, la contestazione da parte della committente è oltremodo evidente, posto che la fattura commerciale è stata emessa dalla società opposta in data successiva alla notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto dall'odierna opponente (v. RdAC “.eml” del 22.09.2023), volto ad accertare l'entità e il valore delle opere eseguite, quelle non eseguite dall'appaltatore o eseguite da terzi (pagati dalla committente) e calcolare eventuali importi a credito rispetto al quantum versato all'impresa edile. Nel relativo procedimento, oltretutto, la società rimaneva contumace.
2.10 Analoga conclusione vale per il “consuntivo” dei lavori asseritamente effettuati presso l'immobile oggetto di causa per l'importo totale di € 114.252,50, redatto dal solo appaltatore e meramente presentato o trasmesso ai direttori dei lavori arch. e Ing. Persona_2 Per_3
Non costituisce, infatti, idonea prova del credito “dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. Cass. n.
10860/2007; Cass. n. 10598/2014; Cass. n. 26517/2018; Cass. n. 2490/2019; Cass. n. 25577/2021;
Cass. n. 13860/2022; Cass. n. 7593/2023; Cass. n. 1918/2024; Cass. n. 14399/2024; Cass. n.
1253/2025).
Ora, non solo non v'è traccia in atti di una specifica accettazione senza riserve, da parte della committente, del consuntivo redatto dall'appaltatore (è fatto appurato che, davanti alle somme ulteriori pretese dall'appaltatore in corso 'opera, la committenza avesse richiesto di svolgere quantomeno un sopralluogo congiunto in cantiere), ma il consuntivo riporta un importo complessivo addirittura inferiore a quello, poi, preteso dalla società opposta con le due fatture azionate nel monitorio.
2.11 Assume a questo punto l'opposta che il credito ingiunto per € 80.532,85 troverebbe, invece, fondamento nel “nuovo” computo metrico (cfr. doc. 1 fasc. mon.) che quantifica l'importo dei lavori eseguiti in € 160.000,00, accompagnato dalla dichiarazione manoscritta con cui la committente avrebbe ammesso di dover corrispondere alla società l'importo maggiorato, riconoscendo asseriti “aumenti di costi” dell'appalto (cfr. doc. 3 fasc.mon.; id. doc. 7 fasc.oppon.); si ritiene che tale scrittura avrebbe valore di “riconoscimento del debito”, di modo che la stessa “è assolutamente idonea ad assurgere ad elemento di prova sufficiente a suffragare la pretesa creditoria di (cfr. pag. 5 comp. risp.). CP
La deduzione è manifestamente infondata, per almeno due evidenti ragioni.
In primo luogo, perché la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. n.
13506/2014). L'atto di riconoscimento, secondo la preferibile dottrina e la maggioritaria giurisprudenza, “non ha natura negoziale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”
(cfr. Cass. n. 15353/2002; Cass. n. 9097/2018).
Ebbene, a fronte delle gravi e specifiche circostanze allegate dall'opponente circa le modalità con cui tale scrittura sarebbe stata redatta e sottoscritta (“sotto dettatura” e dietro la “minaccia” di poter perdere le detrazioni fiscali legati alle pratiche edilizie) - integranti certamente un disconoscimento del contenuto del documento per la divergenza tra “apparenza e volontà” - è evidente che tale scrittura non possa assumere alcun valore probatorio favorevole all'opposta, difettando del requisito della volontarietà della committente di riconoscersi debitrice verso la società per importi ben superiori rispetto al corrispettivo originariamente pattuito.
In secondo luogo, perché anche volendole attribuire il valore di “riconoscimento del debito”, determinando l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essa non può condurre all'accoglimento della domanda di pagamento, una volta acquisita prova di circostanze affatto idonee a paralizzare il preteso adempimento (quali, nello specifico, la presenza di vizi delle opere ed il mancato completamento delle stesse, come si dirà infra).
2.12 Non è dunque necessario l'accertamento dell'invalidità della suddetta dichiarazione per vizio del consenso (artt. 1427 ss c.c.), pur richiesta incidentalmente da parte opponente, che implicherebbe attribuire alla stessa un valore negoziale, qui senza dubbio da escludere.
2.13 Come si esclude che la promessa di pagamento o la ricognizione di debito abbiano natura confessoria (cfr. Cass. n. 13689/2012).
§3. L'opponente ha piuttosto dimostrato, attraverso i documenti prodotti e per il tramite della c.t.u. preventiva, non solo l'inesistenza del maggior debito asserito dall'appaltatrice, ma addirittura di vantare lei stessa un credito verso quest'ultima.
3.1 Sotto tale profilo, va premesso che nel giudizio di merito instaurato da una delle parti che hanno partecipato alla ATP, la consulenza costituisce un elemento di prova, soggetto al prudente apprezzamento del giudice. In particolare, sul punto va richiamato il principio sancito dalla
Suprema Corte, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (cfr. Cass. n.
13385/2025 e Cass. n. 8496/2023; nello stesso senso, Cass. n. 31312/2021, Cass. n. 25162/2020;
Cass. n. 8459/2020; Cass. n. 13229/2015).
3.2 Pertanto, sia l'una che l'altra parte possono agire in giudizio per verificare la correttezza o meno di quanto assunto nella ATP, risultando pertanto infondata l'eccezione di inopponibilità della CTU sollevata dalla difesa di parte opposta, la quale, come detto, nonostante la regolare notificazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., ha scelto liberamente di non costituirsi nel procedimento d'istruzione preventiva.
3.3 D'altronde, nemmeno nel corso del presente giudizio l'opposta ha svolto puntuali osservazioni critiche alla relazione di CTU preventiva, acquisita agli atti del giudizio - previo vaglio di ammissibilità e rilevanza (ord. 10.10.2024) - ed esaminata in contraddittorio per l'udienza del
13.11.2024, estrinsecandosi le sue difese in argomentazioni del tutto generiche e apodittiche, non idonee a confutarne le conclusioni.
3.4 Il CTU, esaminata analiticamente la documentazione prodotta e dai sopralluoghi esperiti presso l'immobile di causa, ha verificato e quantificato le opere effettivamente eseguite da Controparte_1 in complessivi € 87.436,31 al netto di IVA, di cui € 57.559,98 per “lavori contrattualizzati” ed €
29.876,34 per lavori aggiuntivi o “in variante”. 3.5 È appena il caso di precisare che il CTU, attenendosi ai quesiti predisposti dal g.i. e in conformità ai principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità (v. sul punto Cass. n.
34646/2022), ha quantificato, predisponendo computi metrici analitici (cui si rinvia), i suddetti importi assumendo, per i lavori “contrattualizzati”, i prezzi pattuiti e, per le opere aggiuntive, i valori “praticabili nell'area di riferimento”, precisando l'inesistenza agli atti - ivi non smentita - di un accordo scritto afferente a tali ultime lavorazioni, invero richiesto dall'art. 5 dei contratti di appalto per le “variazioni in corso d'opera”.
3.6 Pertanto, tenuto conto di quanto pacificamente versato dalla committente all'appaltatore (€
98.017,80, al netto di IVA), il CTU ha accertato che la società ha ricevuto in eccedenza l'importo di
€ 10.581,48 al netto di IVA, rispetto a quanto dovuto per le opere eseguite, rideterminato con le varianti.
3.7 Il CTU, inoltre, esaminata l'attività svolta da imprese terze presso il cantiere di cui è causa e le fatture emesse (fatture materiali e lavorazioni Mussini, ed con le relative CP_4 Pt_4
contabili di pagamento, prodotte agli atti del presente giudizio (cfr. doc. 6, 15, 37, 38, 39 e 40 fasc. oppon.), ha avuto modo di verificare che la committenza è intervenuta in proprio a sopperire alle carenze organizzative dell'appaltatore riscontrate in corso d'opera, sostenendo esborsi per complessivi € 12.255,27, Iva inclusa, per attività e materiali riconducibili alle opere contrattualizzate e svolte dall'impresa appaltatrice.
3.8 Da quanto esposto, non confutato dalla “perizia estimativa” prodotta da parte opponente (cfr. 1 fasc.opp.), redatta sottraendosi al parallelo contraddittorio tecnico e priva di autonomo valore probatorio, la CTU conclude evidenziando l'esistenza di un credito restitutorio della committente verso l'appaltatore per complessivi € 23.894,90, Iva inclusa [꞊ € 11.639,63 + € 12.255,27], oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
3.9 Posto che quanto allegato dall'opponente ed emerso dalla consulenza preventiva rileva, in punto di diritto, un inadempimento dell'impresa appaltatrice alle obbligazioni assunte con i contratti d'appalto (v. in part. art. 7), la domanda riconvenzionale merita integrale accoglimento. Con la precisazione che la domanda avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione di una determinata somma di denaro con l'espressa “riserva di meglio ed ulteriormente quantificare all'esito del deposito della relazione peritale definitiva”, non rende nuova e inammissibile la domanda di condanna al pagamento di una somma di importo superiore proposta con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., atteso che, avuto riguardo all'intero tenore dell'atto difensivo, essa costituisce non un ampliamento del “petitum”, bensì una precisazione del contenuto delle conclusioni già rassegnate, con formulazione più generica, nell'atto di citazione in opposizione. 3.10 Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al pagamento in favore di della somma di € 23.894,90, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00, tutte le fasi), in misura, comunque, non superiore agli importi indicati nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (v. Cass. n. 14198/2022).
4.1 Con il medesimo criterio e parametri di liquidazione, per quanto riguarda i compensi professionali, vanno poste a carico della parte soccombente le spese per i compensi di avvocato
(liquidate come nel dispositivo con i valori minimi di scaglione, attesa la contumacia della controparte) e le spese di CTU dott. ing. del procedimento di ATP (doc. 33 e 34 Controparte_3 fasc.oppon.), liquidate in complessivi € 12.626,25 (oneri e accessori inclusi) dal giudice della procedura con decreto del 18.06.2024 e poste a carico della parte ivi ricorrente, qui vittoriosa, dovendosi dare continuità al preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023;
Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 3380/2015)” (cfr. Cass. n. 26478/2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 9735/2020; Cass.
n. 14268/2017; Cass. n. 15672/2005; Cass. n. 1690/2000; v. anche C. App. Milano n. 3355/2024).
Da ultimo il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, nel senso che “i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n.
1690/2000)” (cfr. Cass. n. 13154/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 08.01.2024 (R.G. n. 5391/2023); • accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e pertanto condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 23.894,90, oltre interessi legali dalla CP
domanda al soddisfo;
• condanna la parte opposta soccombente, al rimborso delle spese di lite e di Controparte_1
CTU del procedimento di ATP in favore della parte opponente vittoriosa, , Parte_1
liquidate in: - € 406,50 per spese esenti, € 12.626,25 per spese di CTU ed € 1.914,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 567,00 fase studio, € 496,00 fase intr., € 851,00 fase istr.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 3710/2023); - € 406,50 per spese esenti, €
11.333,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 2.900,00 fase istr./trat.; € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente giudizio.
Così è deciso in Pavia, lì 8 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1123/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ISABELLA CERRUTI del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
(P.I: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. GIUSEPPE MARCHETTI del Foro di Pavia;
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie di legge e del caso più favorevoli al concludente, IN VIA PRINCIPALE, - revocare il Decreto Ingiuntivo n. 15/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
08/01/2024, in quanto la pretesa azionata risulta infondata in fatto ed in diritto;
- dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura 18/02/2023 redatta e sottoscritta con vizio del consenso;
IN VIA RICONVENZIONALE, - condannare in persona Controparte_1 dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore SI.ra , a Controparte_2 corrispondere alla SI.ra la somma di €. 23.894,90 quale credito accertato Parte_1
dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ing. nella propria Controparte_3
relazione, o altra maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
- condannare
in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1 SI.ra , a rifondere alla SI.ra la somma di €. 12.626,25 Controparte_2 Parte_1
quale compenso del CTU Ing. liquidato dal Giudice nel procedimento ex Controparte_3 art. 696 bis c.p.c. Con vittoria di spese e competenze della presente causa e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (…)”;
- per l'opposta: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Decreto ingiuntivo n. 15/2024, emesso dal Tribunale di Pavia in data
08.01.2024, RG n. 5391/2023, per la somma di € 80.532,85 oltre ad interessi dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché spese e competenze della procedura monitoria liquidate in complessivi € 2.530,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi (oltre IVA, CPA e successive occorrende ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché non essendo
l'opposizione fondata su idonea prova scritta né di pronta soluzione;
In principalità: a) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/2024, emesso in data 08.01.2024, RG n.
5391/2023 del Tribunale di Pavia e, per l'effetto confermare in toto il provvedimento opposto, oltre ai successivi interessi di mora e spese occorrende, nonché ai compensi professionali della presente fase di opposizione oltre ad IVA e CPA ai sensi di legge;
b) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente poiché infondata in fatto e in diritto. In subordine: in denegata e non creduta ipotesi di revoca o declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque , a pagare a Parte_1
la somma di € 80.532,85 ovvero alla diversa somma ritenuta dovuta CP dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito dell'esperenda istruttoria, oltre agli interessi di mora, maturati e maturandi ai sensi del D.Lvo. n. 231/2002, dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, con vittoria di spese e compensi ai sensi del DM 55/2014 di entrambe le fasi - monitoria e di opposizione - del giudizio oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa ai sensi di legge;
(…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.03.2024, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione al decreto n. 15/2024, notificato in data 07.02.2024, con il quale il Tribunale di Pavia
(R.G. n. 5391/2023) le ingiungeva il pagamento in favore di di € 80.532,85, oltre Controparte_1
interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 e spese processuali, a saldo dei lavori edili sulle facciate esterne e finestre come indicati nel computo metrico e di quelli ulteriori eseguiti “in economia” presso l'immobile sito in Godiasco Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, rispettivamente portati dalle fatture n. 9/2023 del 14.04.2023 e n. 17/2023 del 20.10.2023.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: Parte_1
- che in data 02.10.2019 acquistava, in comproprietà con il coniuge Persona_1
l'immobile sito in Godiasco Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, censito al Catasto
Fabbricati al Fg. 10 mapp. 1119; CP_
- che con contratti sottoscritti in data 16.10.2021 l'esponente affidava all'impresa
[...]
l'appalto dei lavori di ristrutturazione del suddetto immobile, per l'esecuzione dei quali CP aveva richiesto le agevolazioni fiscali del c.d. “Superbonus 110%” e del “Sismabonus”;
- che con riferimento ai lavori elencati nei due contratti d'appalto, le parti pattuivano il corrispettivo per complessivi € 82.011,42 (oltre Iva al 10%), di cui € 61.781,45 (oltre Iva al
10%) per quanto concerne il contratto relativo ai lavori c.d. “Sismabonus” ed € 20.229,97
(oltre Iva al 10%) per quanto concerne il contratto relativo ai lavori di “riqualificazione energetica”;
- che i suddetti contratti venivano sottoscritti sia dalla in persona della legale Controparte_1
rappresentante p.t. , quale impresa appaltatrice, sia dal figlio SI. Controparte_2 Parte_2
, il quale di fatto intratteneva tutti i rapporti con la committente (e cugina) e con la
[...]
Direzione lavori per conto di Controparte_1
- che l'appaltatore aveva eseguito in ritardo e solo parzialmente le opere pattuite, le quali presentavano, peraltro, vizi e difetti che dovevano essere ripristinati;
inoltre, l'appaltatrice dimostrava in fase esecutiva la propria incapacità organizzativa e di impiego di uomini e mezzi per la realizzazione delle opere previste nel CME, costringendo più volte la committente a intervenire, pagando direttamente terzi fornitori e artigiani per velocizzare l'esecuzione delle opere;
- che nei primi mesi del 2023, l'appaltatore redigeva un consuntivo dei lavori eseguiti in cui esponeva la somma complessiva aggiornata di € 114.252,50; tuttavia, inspiegabilmente e senza alcuna plausibile ragione, la società per il tramite del SI. richiedeva alla Parte_3 committente il pagamento della complessiva somma di € 160.000,00;
- che a fronte della richiesta da parte della committente e del suo tecnico di fiducia di verificare e quantificare congiuntamente i lavori svolti e i prezzi applicati, il SI. , Parte_2 con atteggiamento pressante e toni aggressivi, minacciava la cugina di “far saltare” la pratica relativa all'ecobonus e di “farle perdere la casa” se non avesse sottoscritto la dichiarazione, redatta sotto dettatura e dipoi allegata dalla società ingiungente al monitorio, nella quale avrebbe riconosciuto l'aumento del costo dei lavori e dei materiali per un valore di €
160.000,00;
- che tale scrittura veniva estorta con violenza e, pertanto, era da considerarsi nulla o annullabile per vizio del consenso e senza effetto alcuno, oltre ad essere vaga e del tutto generica nel contenuto;
- che la committente, avendo già versato all'appaltatrice la somma di € 107.819,58 (Iva compresa), certamente superiore rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, contestava di dovere somme ulteriori e tornava a chiedere un sopralluogo congiunto in cantiere per le verifiche e relativi conteggi;
- che tuttavia la emetteva ulteriore fattura n. 9 del 14.04.2023 per € 24.420,00, Controparte_1
che veniva contestata;
- che unitamente al coniuge depositavano ricorso ex art. 696-bis c.p.c. in data 11.09.2023 davanti all'intestato Tribunale, affinché il CTU accertasse e quantificasse i lavori effettivamente eseguiti da presso l'immobile in oggetto, nonché la presenza Controparte_1
dei vizi e difetti contestati, calcolando eventuali poste a credito della committente tenendo conto di tutti i pagamenti eseguiti;
- che, nonostante la regolare notifica del ricorso, la società non si costituiva nel procedimento d'istruzione preventiva, sicché le operazioni peritali si svolgevano in sua contumacia;
- che solo a seguito delle contestazioni e della notifica del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la
[...] emetteva la fattura n. 17/2023 del 20.10.2023 per € 56.112,85, mai recapitata, CP
basandola sulla mera scrittura dichiarativa del 18.02.2023, priva di qualsiasi efficacia e valenza probatoria, in quanto viziata;
- che la pre-relazione del CTU, nel frattempo, evidenziava già il minor valore delle opere eseguite e un credito della committente provvisoriamente quantificato in € 2.145,01.
Sulla base di quanto esposto, l'opponente chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando “nulla e di nessun effetto” la scrittura redatta e sottoscritta con vizio del consenso;
in via riconvenzionale, domandava la condanna della società opposta a corrisponderle la somma di € 2.145,01 quale “credito accertato dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ing. nella propria pre-relazione, con riserva di meglio ed Controparte_3 ulteriormente quantificare all'esito del deposito della relazione peritale definitiva”, con vittoria di spese e competenze di giudizio e del procedimento ex art. 696-bis.
Con decreto del 19.06.2024, esperite le verifiche preliminari di rito e rilevato che il termine di cui all'art. 166 c.p.c. era scaduto senza che parte opposta risultasse costituita in giudizio, veniva dichiarata la contumacia di e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione Controparte_1 al 09.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.07.2024, si costituiva tardivamente la contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale, siccome infondate in fatto Controparte_1
e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.
In particolare, l'opposta deduceva: - che il credito ingiunto era riferito alle opere e lavorazioni descritte nel computo metrico allegato e oggetto del “capitolato delle opere” dal valore complessivo di € 160.000,00, oltre al “costo delle lavorazioni a stuccatura, facciata, cartongessi e scala d'ingresso” da conteggiarsi come da preventivo inviato al direttore dei lavori arch. in data Persona_2
02.02.2023;
- che la committente aveva confermato il predetto capitolato ed accettato di corrispondere il prezzo sopra indicato, riconoscendosi espressamente debitrice verso la società per i predetti importi in forza della scrittura privata autografa datata 18.02.2023;
- che l'appaltatrice aveva eseguito i lavori edili di cui al punto precedente, adempiendo integralmente alle proprie obbligazioni, mentre l'opponente rimaneva inadempiente, malgrado i ripetuti solleciti, nel pagamento delle fatture n. 9 del 14.04.2023 e n. 17 del
20.10.2023.
La società contestava, inoltre, la riconducibilità ad essa delle condotte riferite a soggetto privo di alcuna carica formale nella stessa compagine e l'assenza, in ogni caso, di denuncia-querela per i fatti contestati dall'opponente.
Eccepiva, infine, l'inopponibilità delle operazioni consulenziali ex art. 696-bis c.p.c. e delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, inficiate - a suo dire - dalla mancata cognizione da parte del consulente della scrittura redatta e sottoscritta dalla committente in data 18.02.2023, “assolutamente idonea ad assurgere ad elemento di prova sufficiente a suffragare la pretesa creditoria di CP
.
[...]
Venivano successivamente depositate le memorie integrative da entrambe le parti.
Non potendo aver luogo il tentativo di conciliazione in prima udienza, attesa la comparizione per parte opposta del solo difensore privo dei poteri sostanziali, la causa veniva di seguito istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e della consulenza tecnica d'ufficio preventiva depositata in data 13.05.2024 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto a ruolo n.
R.G. 3710/2023 di questo Tribunale.
All'udienza del 13.11.2024 veniva dapprima tentata la conciliazione tra le parti, senza esito positivo. Quindi, esaminata la CTU preventiva e ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, venivano assegnati i termini di rito ex artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi;
all'udienza cartolare del
14.03.2025 la causa veniva assunta in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'opposizione è fondata e merita pieno accoglimento.
1.1 Giova premettere che, per principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. instaura un giudizio ordinario a cognizione piena (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010), nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, né limitarsi a una pronuncia di mero rito;
deve procedere, invece, a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente, per contestarla (così, tra le tante, Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011; Cass. n.
22281/2013; Cass. n. 14486/2019; Cass. n. 8954/2020; Cass. n. 34064/2024; Cass. n. 9813/2025).
1.2 Ne consegue che, trovando applicazione il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale), che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
1.3 Con specifico riguardo al contratto di appalto tra privati, è onere dell'appaltatore, che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto (come nel caso in esame), provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, specie allorquando il committente contesti l'esistenza del contratto o l'entità delle opere eseguite, eccependo l'imperfetta o incompleta attuazione dell'appalto.
§2. Nel caso di specie si osserva, preliminarmente, come sia incontestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del rapporto negoziale intercorso tra le parti, siccome regolato da due distinti contratti d'appalto, entrambi riguardanti il fabbricato abitativo sito in Godiasco
Salice Terme (PV), Via del Forno n. 14, stipulati tra (committente) e la Parte_1 CP
(appaltatore) in data 16.10.2021:
[...]
- l'uno (cfr. doc. 3 fasc. oppon.), avente ad oggetto “tutte le opere (…) necessarie per la manutenzione straordinaria leggera dell'immobile (…), in conformità al progetto presentato presso il Comune di Godiasco Salice Terme” (art. 1), in forza del quale l'appaltatore si obbligava all'esecuzione dei relativi interventi edilizi - funzionali alla committente per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. “Sismabonus” (v. pag. 1 e premesse) - per l'importo pattuito in € 68.114,51, Iva compresa (art. 3);
- l'altro (cfr. doc. 4 fasc. oppon.), avente ad oggetto “tutte le opere (…) necessarie per la manutenzione straordinaria leggera dell'immobile (…), in conformità al progetto presentato presso il Comune di Godiasco Salice Terme” (art. 1), in forza del quale l'appaltatore si obbligava all'esecuzione dei relativi interventi di riqualificazione energetica
- funzionali alla committente per beneficiare della detrazione fiscale prevista dal c.d. “Superbonus 110” (v. pag. 1 e premesse) - per l'importo pattuito in € 44.149,40, Iva compresa (art. 3).
2.1 In entrambi i contratti d'appalto, le parti contraenti espressamente convenivano - per quanto qui di interesse - che:
- le opere appaltate dovevano essere ultimate e consegnate dall'impresa appaltatrice entro il
31.12.2022 (art. 8);
- il corrispettivo doveva essere corrisposto dal committente a stato avanzamento lavori in corso d'opera, con l'intesa che non sarebbero state conteggiate nei s.a.l. “tutte quelle opere e manufatti che non risulteranno completi, né i soli materiali” (art. 5);
- per le opere eseguite in “variante”, “da concordare per iscritto prima della loro esecuzione”, il direttore dei lavori, previa verifica della quantità delle opere, avrebbe provveduto ad
“emettere di volta in volta stato di avanzamento” e l'appaltatore, di conseguenza, ad emettere le relative fatture intestate alla committente e “domiciliate al suo indirizzo” (art. 5);
- erano a carico dell'appaltatore, “senza diritto a compensi supplementari rispetto al prezzo contrattuale”, “tutti gli oneri, responsabilità ed obblighi a lui competenti, nell'ambito della sua generale organizzazione di provvedere al completamento dell'opera oggetto dell'appalto, a suo rischio con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari”, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera e delle maestranze
(art. 7);
- veniva esclusa la “revisione dei prezzi”, dichiarando espressamente l'appaltatore
“sottoscrivendo il presente contratto, che nel formulare la propria offerta, ha debitamente tenuto conto dei processi inflattivi verificatisi nei due anni precedenti” (art. 4).
2.2 È appena il caso di rilevare che i contratti d'appalto in questione risultano chiaramente avere la forma del corrispettivo pattuito “a corpo”, non essendovi alcun riscontro negoziale che corrobori il riferimento testuale alla forma dell'appalto “a misura” (art. 2).
2.3 Tale precisazione, risultato di un'interpretazione in chiave sistematica delle clausole contrattuali
(art. 1363 c.c.) - già condivisibilmente espressa dal giudice del procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 3710/2023), alla base della integrazione della relazione di a.t.p. (v. ord.
21.03.2024) - assume rilevanza nella fase esecutiva del rapporto, nel senso che mentre nell'appalto
“a misura” il corrispettivo può variare, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto “a corpo” il prezzo convenuto è tendenzialmente fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera considerata globalmente e nel suo complesso, tanto da non poter subire modifiche, se non giustificate da “variazioni in corso d'opera”.
In altri termini, nel contratto di appalto con corrispettivo pattuito “a corpo”, il rischio economico della maggiore quantità di lavoro necessaria per l'esecuzione dell'opera ricade, in linea di massima, in capo all'appaltatore (cfr. Cass. n. 21517/2019; v. anche Cass. n. 9246/2012).
2.4 Orbene, dalla documentazione contabile prodotta in atti dall'opponente e non specificamente contestata dall'opposta risulta che la committente abbia pacificamente saldato le fatture emesse in corso d'opera dall'impresa appaltatrice per “lavori di ristrutturazione” presso l'immobile in questione (cfr. doc. da 16 a 25 fasc. opp.), versando a quest'ultima l'importo complessivo di €
107.819,58, Iva al 10% inclusa [€ 98.017,80 capitale + Iva € 9.801,78]. Ciò anche in ragione - come dedotto dalla stessa parte opponente - della presentazione da parte di nei mesi di Controparte_1
gennaio-febbraio 2023, di un consuntivo (non firmato) recante il superiore importo di € 114.252,50
(cfr. doc. 7 fasc. oppon.), per tenere conto di asserite “maggiorazioni” rispetto al prezzo originariamente pattuito per i lavori concordati.
2.5 Nel contesto in disamina, la pretesa dell'appaltatore di conseguire dalla committente la somma ingiunta di ulteriori € 80.532,85, oltre interessi di mora maggiorati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, a saldo dei lavori genericamente descritti nelle fatture n. 9/2023 del 14.04.2023 e n. 17/2023 del
20.10.2023, mai autorizzate e specificamente contestate dalla committente, appare pretestuosa e del tutto infondata, in quanto sfornita di ogni minimo supporto probatorio.
2.6 E ciò, in primo luogo, perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (cfr. Cass. n. 13651/2006;
Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 299/2016).
In tema di appalto tra privati, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa” (cfr. Cass. n.
10860/2007; conf. ex multis Cass. n. 33575/2021; Cass. n. Cass. n. 7536/2024; Cass. n. 2125/2024;
Cass. n. 14399/2024; Cass. n. 27030/2024).
Pertanto, era senz'altro onere dell'opposta dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture azionate in monitorio. 2.7 Né è stata addotta alcuna argomentazione sull'accettazione di tali due ultime fatture e sul loro inserimento nelle scritture contabili della committente, rilevante peraltro ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (an) da cui si origina l'obbligazione rivendicata (v. Cass.
n. 13651/2006 cit.; conf. Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 26801/2019; Cass. n. 3581/2024).
2.8 Piuttosto, l'opponente ha eccepito e provato di aver prontamente contestato fattura n. 9 del
14.04.2023 dell'importo di € 22.200,00 oltre Iva, per il tramite del legale incaricato (v. e-mail del
12.05.2023, sub. doc. 11 fasc. oppon.), ritenendo “…assolutamente inammissibile ed illogica…” la richiesta del versamento della somma portata dalla fattura in questione, a fronte della minore entità dei lavori fino a quel momento eseguiti dall'impresa e degli esborsi sostenuti direttamente dalla committente per sopperire alle carenze organizzative dell'appaltatore (i.e. fornitura di materiale e per l'intervento di prestatori d'opera, quali la “ditta Miotto” per il cartongesso e l'impresa “Mussini
Daniele”), in vista del completamento delle opere incluse nelle commesse.
2.9 Quanto alla fattura n. 17/2023 del 20.10.2023 per l'importo di ulteriori € 51.011,68 oltre Iva, la contestazione da parte della committente è oltremodo evidente, posto che la fattura commerciale è stata emessa dalla società opposta in data successiva alla notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto dall'odierna opponente (v. RdAC “.eml” del 22.09.2023), volto ad accertare l'entità e il valore delle opere eseguite, quelle non eseguite dall'appaltatore o eseguite da terzi (pagati dalla committente) e calcolare eventuali importi a credito rispetto al quantum versato all'impresa edile. Nel relativo procedimento, oltretutto, la società rimaneva contumace.
2.10 Analoga conclusione vale per il “consuntivo” dei lavori asseritamente effettuati presso l'immobile oggetto di causa per l'importo totale di € 114.252,50, redatto dal solo appaltatore e meramente presentato o trasmesso ai direttori dei lavori arch. e Ing. Persona_2 Per_3
Non costituisce, infatti, idonea prova del credito “dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. Cass. n.
10860/2007; Cass. n. 10598/2014; Cass. n. 26517/2018; Cass. n. 2490/2019; Cass. n. 25577/2021;
Cass. n. 13860/2022; Cass. n. 7593/2023; Cass. n. 1918/2024; Cass. n. 14399/2024; Cass. n.
1253/2025).
Ora, non solo non v'è traccia in atti di una specifica accettazione senza riserve, da parte della committente, del consuntivo redatto dall'appaltatore (è fatto appurato che, davanti alle somme ulteriori pretese dall'appaltatore in corso 'opera, la committenza avesse richiesto di svolgere quantomeno un sopralluogo congiunto in cantiere), ma il consuntivo riporta un importo complessivo addirittura inferiore a quello, poi, preteso dalla società opposta con le due fatture azionate nel monitorio.
2.11 Assume a questo punto l'opposta che il credito ingiunto per € 80.532,85 troverebbe, invece, fondamento nel “nuovo” computo metrico (cfr. doc. 1 fasc. mon.) che quantifica l'importo dei lavori eseguiti in € 160.000,00, accompagnato dalla dichiarazione manoscritta con cui la committente avrebbe ammesso di dover corrispondere alla società l'importo maggiorato, riconoscendo asseriti “aumenti di costi” dell'appalto (cfr. doc. 3 fasc.mon.; id. doc. 7 fasc.oppon.); si ritiene che tale scrittura avrebbe valore di “riconoscimento del debito”, di modo che la stessa “è assolutamente idonea ad assurgere ad elemento di prova sufficiente a suffragare la pretesa creditoria di (cfr. pag. 5 comp. risp.). CP
La deduzione è manifestamente infondata, per almeno due evidenti ragioni.
In primo luogo, perché la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente (cfr. Cass. n.
13506/2014). L'atto di riconoscimento, secondo la preferibile dottrina e la maggioritaria giurisprudenza, “non ha natura negoziale e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”
(cfr. Cass. n. 15353/2002; Cass. n. 9097/2018).
Ebbene, a fronte delle gravi e specifiche circostanze allegate dall'opponente circa le modalità con cui tale scrittura sarebbe stata redatta e sottoscritta (“sotto dettatura” e dietro la “minaccia” di poter perdere le detrazioni fiscali legati alle pratiche edilizie) - integranti certamente un disconoscimento del contenuto del documento per la divergenza tra “apparenza e volontà” - è evidente che tale scrittura non possa assumere alcun valore probatorio favorevole all'opposta, difettando del requisito della volontarietà della committente di riconoscersi debitrice verso la società per importi ben superiori rispetto al corrispettivo originariamente pattuito.
In secondo luogo, perché anche volendole attribuire il valore di “riconoscimento del debito”, determinando l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essa non può condurre all'accoglimento della domanda di pagamento, una volta acquisita prova di circostanze affatto idonee a paralizzare il preteso adempimento (quali, nello specifico, la presenza di vizi delle opere ed il mancato completamento delle stesse, come si dirà infra).
2.12 Non è dunque necessario l'accertamento dell'invalidità della suddetta dichiarazione per vizio del consenso (artt. 1427 ss c.c.), pur richiesta incidentalmente da parte opponente, che implicherebbe attribuire alla stessa un valore negoziale, qui senza dubbio da escludere.
2.13 Come si esclude che la promessa di pagamento o la ricognizione di debito abbiano natura confessoria (cfr. Cass. n. 13689/2012).
§3. L'opponente ha piuttosto dimostrato, attraverso i documenti prodotti e per il tramite della c.t.u. preventiva, non solo l'inesistenza del maggior debito asserito dall'appaltatrice, ma addirittura di vantare lei stessa un credito verso quest'ultima.
3.1 Sotto tale profilo, va premesso che nel giudizio di merito instaurato da una delle parti che hanno partecipato alla ATP, la consulenza costituisce un elemento di prova, soggetto al prudente apprezzamento del giudice. In particolare, sul punto va richiamato il principio sancito dalla
Suprema Corte, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (cfr. Cass. n.
13385/2025 e Cass. n. 8496/2023; nello stesso senso, Cass. n. 31312/2021, Cass. n. 25162/2020;
Cass. n. 8459/2020; Cass. n. 13229/2015).
3.2 Pertanto, sia l'una che l'altra parte possono agire in giudizio per verificare la correttezza o meno di quanto assunto nella ATP, risultando pertanto infondata l'eccezione di inopponibilità della CTU sollevata dalla difesa di parte opposta, la quale, come detto, nonostante la regolare notificazione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., ha scelto liberamente di non costituirsi nel procedimento d'istruzione preventiva.
3.3 D'altronde, nemmeno nel corso del presente giudizio l'opposta ha svolto puntuali osservazioni critiche alla relazione di CTU preventiva, acquisita agli atti del giudizio - previo vaglio di ammissibilità e rilevanza (ord. 10.10.2024) - ed esaminata in contraddittorio per l'udienza del
13.11.2024, estrinsecandosi le sue difese in argomentazioni del tutto generiche e apodittiche, non idonee a confutarne le conclusioni.
3.4 Il CTU, esaminata analiticamente la documentazione prodotta e dai sopralluoghi esperiti presso l'immobile di causa, ha verificato e quantificato le opere effettivamente eseguite da Controparte_1 in complessivi € 87.436,31 al netto di IVA, di cui € 57.559,98 per “lavori contrattualizzati” ed €
29.876,34 per lavori aggiuntivi o “in variante”. 3.5 È appena il caso di precisare che il CTU, attenendosi ai quesiti predisposti dal g.i. e in conformità ai principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità (v. sul punto Cass. n.
34646/2022), ha quantificato, predisponendo computi metrici analitici (cui si rinvia), i suddetti importi assumendo, per i lavori “contrattualizzati”, i prezzi pattuiti e, per le opere aggiuntive, i valori “praticabili nell'area di riferimento”, precisando l'inesistenza agli atti - ivi non smentita - di un accordo scritto afferente a tali ultime lavorazioni, invero richiesto dall'art. 5 dei contratti di appalto per le “variazioni in corso d'opera”.
3.6 Pertanto, tenuto conto di quanto pacificamente versato dalla committente all'appaltatore (€
98.017,80, al netto di IVA), il CTU ha accertato che la società ha ricevuto in eccedenza l'importo di
€ 10.581,48 al netto di IVA, rispetto a quanto dovuto per le opere eseguite, rideterminato con le varianti.
3.7 Il CTU, inoltre, esaminata l'attività svolta da imprese terze presso il cantiere di cui è causa e le fatture emesse (fatture materiali e lavorazioni Mussini, ed con le relative CP_4 Pt_4
contabili di pagamento, prodotte agli atti del presente giudizio (cfr. doc. 6, 15, 37, 38, 39 e 40 fasc. oppon.), ha avuto modo di verificare che la committenza è intervenuta in proprio a sopperire alle carenze organizzative dell'appaltatore riscontrate in corso d'opera, sostenendo esborsi per complessivi € 12.255,27, Iva inclusa, per attività e materiali riconducibili alle opere contrattualizzate e svolte dall'impresa appaltatrice.
3.8 Da quanto esposto, non confutato dalla “perizia estimativa” prodotta da parte opponente (cfr. 1 fasc.opp.), redatta sottraendosi al parallelo contraddittorio tecnico e priva di autonomo valore probatorio, la CTU conclude evidenziando l'esistenza di un credito restitutorio della committente verso l'appaltatore per complessivi € 23.894,90, Iva inclusa [꞊ € 11.639,63 + € 12.255,27], oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
3.9 Posto che quanto allegato dall'opponente ed emerso dalla consulenza preventiva rileva, in punto di diritto, un inadempimento dell'impresa appaltatrice alle obbligazioni assunte con i contratti d'appalto (v. in part. art. 7), la domanda riconvenzionale merita integrale accoglimento. Con la precisazione che la domanda avanzata dall'opponente, in via riconvenzionale, di condannare l'opposta alla restituzione di una determinata somma di denaro con l'espressa “riserva di meglio ed ulteriormente quantificare all'esito del deposito della relazione peritale definitiva”, non rende nuova e inammissibile la domanda di condanna al pagamento di una somma di importo superiore proposta con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., atteso che, avuto riguardo all'intero tenore dell'atto difensivo, essa costituisce non un ampliamento del “petitum”, bensì una precisazione del contenuto delle conclusioni già rassegnate, con formulazione più generica, nell'atto di citazione in opposizione. 3.10 Segue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di al pagamento in favore di della somma di € 23.894,90, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore da €
52.000,01 a € 260.000,00, tutte le fasi), in misura, comunque, non superiore agli importi indicati nella nota spese ex art. 75 disp.att. c.p.c. (v. Cass. n. 14198/2022).
4.1 Con il medesimo criterio e parametri di liquidazione, per quanto riguarda i compensi professionali, vanno poste a carico della parte soccombente le spese per i compensi di avvocato
(liquidate come nel dispositivo con i valori minimi di scaglione, attesa la contumacia della controparte) e le spese di CTU dott. ing. del procedimento di ATP (doc. 33 e 34 Controparte_3 fasc.oppon.), liquidate in complessivi € 12.626,25 (oneri e accessori inclusi) dal giudice della procedura con decreto del 18.06.2024 e poste a carico della parte ivi ricorrente, qui vittoriosa, dovendosi dare continuità al preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023;
Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma,
c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n.
84/2013; n. 3380/2015)” (cfr. Cass. n. 26478/2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 9735/2020; Cass.
n. 14268/2017; Cass. n. 15672/2005; Cass. n. 1690/2000; v. anche C. App. Milano n. 3355/2024).
Da ultimo il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, nel senso che “i costi sostenuti nella fase dell'ATP, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione (Cass. n. 12759/1993; n.
1690/2000)” (cfr. Cass. n. 13154/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15/2024 emesso dal
Tribunale di Pavia in data 08.01.2024 (R.G. n. 5391/2023); • accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e pertanto condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 23.894,90, oltre interessi legali dalla CP
domanda al soddisfo;
• condanna la parte opposta soccombente, al rimborso delle spese di lite e di Controparte_1
CTU del procedimento di ATP in favore della parte opponente vittoriosa, , Parte_1
liquidate in: - € 406,50 per spese esenti, € 12.626,25 per spese di CTU ed € 1.914,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 567,00 fase studio, € 496,00 fase intr., € 851,00 fase istr.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 3710/2023); - € 406,50 per spese esenti, €
11.333,00 per compensi di avvocato (così determinati: € 2.552,00 fase studio, € 1.628,00 fase intr., € 2.900,00 fase istr./trat.; € 4.253,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente giudizio.
Così è deciso in Pavia, lì 8 giugno 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti