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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/12/2024, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
995 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 995 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/03/2018 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. VALENTINI GIANNI e dall' avv. CALBOLI MARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 06/03/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/03/2018 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al numero 15, parte 1, anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/05/2024, che integralmente si riportano:
A) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
B) A titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 L. 898/1970, le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo complessivo di € CP_1 Pt_1
4.000,00 (euro quattromila/00) tramite accredito sulla postepay Evolution intestata
2 alla sig.ra IBAN [...] entro dieci giorni Parte_1
dalla pubblicazione della richiesta sentenza di scioglimento del matrimonio.
C) Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 06/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 995 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/03/2018 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. VALENTINI GIANNI e dall' avv. CALBOLI MARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 06/03/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 04/03/2018 tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al numero 15, parte 1, anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/05/2024, che integralmente si riportano:
A) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
B) A titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 L. 898/1970, le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo complessivo di € CP_1 Pt_1
4.000,00 (euro quattromila/00) tramite accredito sulla postepay Evolution intestata
2 alla sig.ra IBAN [...] entro dieci giorni Parte_1
dalla pubblicazione della richiesta sentenza di scioglimento del matrimonio.
C) Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 06/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)