Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 gennaio 1958
Art. 6.
Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle Amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.
In base ai rendiconti stessi potra' essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.
Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.
I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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