TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14693/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giacinto Donvito, Parte_1
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Stefania Capozzi,
Convenuto nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Donato Armenio, Controparte_2
Convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 il patrocinio dell'Avv. Vittorio Russi,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha citato in giudizio per l'udienza del 15.2.2019 il Parte_1 [...]
, quale titolare della ditta individuale “Immagine Controparte_4
Pag. 1 a 10 ”, affinché fossero condannati ex art. 2051 c.c., in via Controparte_5
esclusiva e/o concorrente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella somma di euro 12.162,79, oltre interessi e rivalutazione – patiti a seguito della caduta verificatasi in l'1.8.2017, alle ore 19.00 circa, allorquando Controparte_1
l'attrice, mentre percorreva c.so AL servendosi del marciapiedi posto a destra rispetto alla direzione di marcia p.zza Plebiscito-via Mazzini, giunta all'altezza del civico
26 nell'area antistante i locali della ditta scivolava e rovinava al Controparte_4
suolo a causa di una sconnessione presente sul bordo del suddetto marciapiedi, sconnessione resa peraltro viscida dalla condensa fuoriuscita dal condizionatore d'aria che serviva i locali della predetta ditta.
L'attrice, inoltre, ha dedotto che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.M.,
i quali redigevano il relativo verbale, e che successivamente la stessa veniva accompagnata presso il P.S. di Putignano, ove i sanitari formulavano la diagnosi di
“frattura scomposta rotula destra”, cui seguivano interventi chirurgici e controlli sanitari.
Il si è costituito il 25.1.2019, contestando la pretesa Controparte_1
attorea ed instando, in via principale, per il rigetto della domanda, anche alla luce del concorso colposo dell'attrice, nonché, in via subordinata, per l'accertamento dell'esclusiva o concorrente responsabilità di nella causazione del Controparte_2
sinistro.
si è costituito il 24.1.2019, instando, in via preliminare, per Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni (
[...]
e, nel merito, in via principale, per il rigetto della domanda Controparte_6
attrice in quanto infondata e, in via subordinata, per la condanna alla manleva della propria compagnia di assicurazioni. All'uopo, il convenuto ha dedotto che:
- il giorno 1.8.2017 alle ore 19,00 circa la sig.ra percorreva C.so AL, Pt_1
seguendo il senso di marcia consentito ai veicoli su quella strada e camminando sul bordo del marciapiedi;
- la stessa, in occasione del sinistro, era in compagnia del coniuge sig. il quale CP_7
camminava al suo fianco, occupando la parte interna del marciapiedi e quindi costeggiando il muro;
giunta in prossimità del civico 26, la sig.ra inciampava e Pt_1
cadeva al suolo sul tratto di strada adiacente allo stesso marciapiedi;
- a seguito della caduta, la sig.ra veniva soccorsa dal sig. odierno Pt_1 CP_2 convenuto, e dal sig. , titolare dell'esercizio commerciale adiacente a quello del CP_8
Pag. 2 a 10 i quali notavano, peraltro, che sotto la gamba della sig.ra vi era un cane, CP_2 Pt_1
il cui guinzaglio era attorcigliato alla gamba della stessa;
- successivamente giungevano sul luogo del sinistro gli agenti della P.M. i quali effettuavano gli accertamenti di rito e redigevano “verbale di dichiarazioni spontanee”;
- con l'atto di citazione la sig.ra asserisce di esser scivolata e rovinata al suolo “a Pt_1
causa di una sconnessione presente sul bordo del marciapiede;
sconnessione resa peraltro viscida dalla condensa fuoriuscita dal tubo del condizionatore d'aria che asserviva i locali della … ditta ”; aggiunge l'attrice che il sig. “evidentemente Controparte_2 CP_2 allarmato … provvedeva nei giorni successivi ad interrare tali tubi parallelamente a quelli
(già interrati) utilizzati dall'esercizio commerciale contiguo”; trattasi di circostanza non veritiera, come attesta la documentazione fotografica prodotta in all. 10 da parte attrice, in cui non v'è traccia di alcun interramento dei tubi appartenenti al sistema di condizionatore d'aria dell'odierno convenuto;
- dalla documentazione in atti, e in particolare dal doc. n. 2 allegato alla produzione attorea
(fotocopia verbale VV. UU. di , prot. 22289), si evince che la macchia di Controparte_1
umido ivi evidenziata risulta ben lontana dalla richiamata sconnessione presente sul bordo del marciapiedi, e quindi dal punto in cui la sig.ra cadeva;
a ciò aggiungasi che la Pt_1
zona del marciapiedi su cui si trovava la macchia di umido è collocata sotto le vetrine del negozio adiacente l'esercizio commerciale del in una posizione circoscritta e CP_2
non calpestabile, stante la sporgenza delle suddette vetrine, posizione peraltro ostacolata dalla presenza del marito dell'odierna attrice, il quale camminava al suo fianco, occupando la parte interna del ridetto marciapiedi;
la sig.ra cadeva sul tratto di Pt_1
strada adiacente al marciapiede e, come dalla stessa riferito, in un punto che obiettivamente è diametralmente opposto e notevolmente lontano rispetto alla macchia di umido in parola;
- le considerazioni che precedono permettono di escludere che la caduta dell'odierna attrice sia dipesa da un concorso tra le due cause dedotte;
ne deriva, pertanto, la mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che giustificherebbe la responsabilità del sig. la caduta causativa delle lesioni riportate dall'attrice CP_2
sarebbe semmai da attribuire in via esclusiva alla sua condotta distratta ed eventualmente alla sconnessione presente sul marciapiedi, e non anche ad un difetto di custodia del sistema di condizionatore del sig. non è escluso, nella dinamica del sinistro, il CP_2 concorso causale del guinzaglio del cane attorcigliato alla gamba dell'attrice; a ciò aggiungasi che la modesta macchia di umido, dedotta da parte attrice come concausa
Pag. 3 a 10 dell'evento dannoso, proviene non dall'impianto dell'esercizio del ma da CP_2
quello del negozio confinante.
Autorizzata la chiamata in causa di essa si è Controparte_6
costituita il 9.5.2019, instando per il rigetto della domanda attorea e, in via meramente gradata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'assicurato sig. per la declaratoria di perdita totale o parziale del diritto alla garanzia in CP_2 capo al predetto assicurato ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1915 cc. 1 e
2 c.c. e, in via gradata, per l'accoglimento della domanda di manleva unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa, e dunque nei limiti del massimale previsto, con le esclusioni previste in polizza.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
(“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità
Pag. 4 a 10 oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale
Pag. 5 a 10 autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali
è possibile affermare che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
In particolare:
- il sinistro si è verificato alle 19.00 circa dell'1.8.2017, ossia in piena estate e, in assenza di dimostrazione del contrario, in condizioni di perfetta visibilità;
- la sconnessione del cordolo del marciapiedi, oltre che incontestata, era, dunque, perfettamente visibile ed evidente (cfr. il materiale fotografico allegato dall'attrice sub 2
e 10 al fascicolo di parte);
- in base all'istruttoria orale, è risultato provato che l'attrice camminava sul cordolo del marciapiedi, in compagnia del marito, che camminava sulla parte interna del marciapiedi
(cfr. le dichiarazioni del testimone , escusso l'1.12.2021, e del testimone , Tes_1 Tes_2 escusso il 16.3.2022), onde è evidente che l'attrice nel camminare sul cordolo del marciapiedi non abbia prestato adeguata attenzione alla sconnessione ivi presente e tanto
Pag. 6 a 10 a prescindere dalla condensa causata dall'impianto dell'attività professionale del convenuto CP_2
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (come nel caso di specie), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. n. 21212/2015): come visto, dall'esame delle foto in atti è da escludere che lo stato dei luoghi fosse tale da rendere probabile o inevitabile il danno;
- tra l'altro, va evidenziato che l'attrice non si è presentata senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio formale (cfr. verbale del 17.3.2021); tra i capitoli di prova vi era la circostanza dedotta dal convenuto circa il fatto che sotto le gambe dell'attrice CP_2
vi era un cane, il cui guinzaglio era attorcigliato ad una gamba, circostanza che deve ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c. in quanto tale versione ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testimoni (escusso l'1.12.2021, il quale ha dichiarato che, pur non Tes_3 avendo assistito alla caduta, attorno alla gamba dell'attrice aveva visto il guinzaglio del cane e quest'ultimo che si agitava) e (escusso l'1.12.2021, il quale ha dichiarato Tes_1 che nell'occasione l'attrice passeggiava sul cordolo, avendo il marito alla propria destra, in prossimità del muro con il cane e che, nel confermare la circostanza n. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del convenuto il guinzaglio era attorcigliato alla CP_2
gamba al momento della caduta); inoltre, anche il testimone , escusso il 16.3.2022, Tes_2 ha riferito che al momento della caduta l'attrice era accompagnata da un signore con un cane al guinzaglio.
Orbene, alla luce di tanto, è evidente che la versione attorea non risulta confermata dall'istruttoria svolta, fermo restando che ove la caduta sia da intendersi causata dal cane alcunché è imputabile ai convenuti, mentre ove sia da intendersi causata dalla sconnessione del marciapiedi/condensa dell'attività del parimenti alcunché è CP_2 imputabile ai convenuti, posto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta). In particolare, non risulta dimostrato che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta
Pag. 7 a 10 possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo del suolo pubblico, specie in presenza di evidenti sconnessioni del cordolo del marciapiedi: invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano
(cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008); da ultimo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, altresì, che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiedi, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza pacifica di essere caduta mentre percorreva c.so AL e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
Pag. 8 a 10 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., ex multis, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata - come eccepito dai convenuti e dal terzo chiamato in causa - dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata ai convenuti.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 e con esclusione dell'aumento ex art. 4 c. 2, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate), laddove la nota spese depositata da risulta eccessiva rispetto all'attività espletata ed alla Controparte_2
bassa difficoltà delle questioni di diritto e di fatto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali ed in CP_2
euro 286,95 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A, se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi Controparte_3
Pag. 9 a 10 professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14693/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Giacinto Donvito, Parte_1
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Stefania Capozzi,
Convenuto nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Donato Armenio, Controparte_2
Convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 il patrocinio dell'Avv. Vittorio Russi,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha citato in giudizio per l'udienza del 15.2.2019 il Parte_1 [...]
, quale titolare della ditta individuale “Immagine Controparte_4
Pag. 1 a 10 ”, affinché fossero condannati ex art. 2051 c.c., in via Controparte_5
esclusiva e/o concorrente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella somma di euro 12.162,79, oltre interessi e rivalutazione – patiti a seguito della caduta verificatasi in l'1.8.2017, alle ore 19.00 circa, allorquando Controparte_1
l'attrice, mentre percorreva c.so AL servendosi del marciapiedi posto a destra rispetto alla direzione di marcia p.zza Plebiscito-via Mazzini, giunta all'altezza del civico
26 nell'area antistante i locali della ditta scivolava e rovinava al Controparte_4
suolo a causa di una sconnessione presente sul bordo del suddetto marciapiedi, sconnessione resa peraltro viscida dalla condensa fuoriuscita dal condizionatore d'aria che serviva i locali della predetta ditta.
L'attrice, inoltre, ha dedotto che sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della P.M.,
i quali redigevano il relativo verbale, e che successivamente la stessa veniva accompagnata presso il P.S. di Putignano, ove i sanitari formulavano la diagnosi di
“frattura scomposta rotula destra”, cui seguivano interventi chirurgici e controlli sanitari.
Il si è costituito il 25.1.2019, contestando la pretesa Controparte_1
attorea ed instando, in via principale, per il rigetto della domanda, anche alla luce del concorso colposo dell'attrice, nonché, in via subordinata, per l'accertamento dell'esclusiva o concorrente responsabilità di nella causazione del Controparte_2
sinistro.
si è costituito il 24.1.2019, instando, in via preliminare, per Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni (
[...]
e, nel merito, in via principale, per il rigetto della domanda Controparte_6
attrice in quanto infondata e, in via subordinata, per la condanna alla manleva della propria compagnia di assicurazioni. All'uopo, il convenuto ha dedotto che:
- il giorno 1.8.2017 alle ore 19,00 circa la sig.ra percorreva C.so AL, Pt_1
seguendo il senso di marcia consentito ai veicoli su quella strada e camminando sul bordo del marciapiedi;
- la stessa, in occasione del sinistro, era in compagnia del coniuge sig. il quale CP_7
camminava al suo fianco, occupando la parte interna del marciapiedi e quindi costeggiando il muro;
giunta in prossimità del civico 26, la sig.ra inciampava e Pt_1
cadeva al suolo sul tratto di strada adiacente allo stesso marciapiedi;
- a seguito della caduta, la sig.ra veniva soccorsa dal sig. odierno Pt_1 CP_2 convenuto, e dal sig. , titolare dell'esercizio commerciale adiacente a quello del CP_8
Pag. 2 a 10 i quali notavano, peraltro, che sotto la gamba della sig.ra vi era un cane, CP_2 Pt_1
il cui guinzaglio era attorcigliato alla gamba della stessa;
- successivamente giungevano sul luogo del sinistro gli agenti della P.M. i quali effettuavano gli accertamenti di rito e redigevano “verbale di dichiarazioni spontanee”;
- con l'atto di citazione la sig.ra asserisce di esser scivolata e rovinata al suolo “a Pt_1
causa di una sconnessione presente sul bordo del marciapiede;
sconnessione resa peraltro viscida dalla condensa fuoriuscita dal tubo del condizionatore d'aria che asserviva i locali della … ditta ”; aggiunge l'attrice che il sig. “evidentemente Controparte_2 CP_2 allarmato … provvedeva nei giorni successivi ad interrare tali tubi parallelamente a quelli
(già interrati) utilizzati dall'esercizio commerciale contiguo”; trattasi di circostanza non veritiera, come attesta la documentazione fotografica prodotta in all. 10 da parte attrice, in cui non v'è traccia di alcun interramento dei tubi appartenenti al sistema di condizionatore d'aria dell'odierno convenuto;
- dalla documentazione in atti, e in particolare dal doc. n. 2 allegato alla produzione attorea
(fotocopia verbale VV. UU. di , prot. 22289), si evince che la macchia di Controparte_1
umido ivi evidenziata risulta ben lontana dalla richiamata sconnessione presente sul bordo del marciapiedi, e quindi dal punto in cui la sig.ra cadeva;
a ciò aggiungasi che la Pt_1
zona del marciapiedi su cui si trovava la macchia di umido è collocata sotto le vetrine del negozio adiacente l'esercizio commerciale del in una posizione circoscritta e CP_2
non calpestabile, stante la sporgenza delle suddette vetrine, posizione peraltro ostacolata dalla presenza del marito dell'odierna attrice, il quale camminava al suo fianco, occupando la parte interna del ridetto marciapiedi;
la sig.ra cadeva sul tratto di Pt_1
strada adiacente al marciapiede e, come dalla stessa riferito, in un punto che obiettivamente è diametralmente opposto e notevolmente lontano rispetto alla macchia di umido in parola;
- le considerazioni che precedono permettono di escludere che la caduta dell'odierna attrice sia dipesa da un concorso tra le due cause dedotte;
ne deriva, pertanto, la mancanza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che giustificherebbe la responsabilità del sig. la caduta causativa delle lesioni riportate dall'attrice CP_2
sarebbe semmai da attribuire in via esclusiva alla sua condotta distratta ed eventualmente alla sconnessione presente sul marciapiedi, e non anche ad un difetto di custodia del sistema di condizionatore del sig. non è escluso, nella dinamica del sinistro, il CP_2 concorso causale del guinzaglio del cane attorcigliato alla gamba dell'attrice; a ciò aggiungasi che la modesta macchia di umido, dedotta da parte attrice come concausa
Pag. 3 a 10 dell'evento dannoso, proviene non dall'impianto dell'esercizio del ma da CP_2
quello del negozio confinante.
Autorizzata la chiamata in causa di essa si è Controparte_6
costituita il 9.5.2019, instando per il rigetto della domanda attorea e, in via meramente gradata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'assicurato sig. per la declaratoria di perdita totale o parziale del diritto alla garanzia in CP_2 capo al predetto assicurato ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1915 cc. 1 e
2 c.c. e, in via gradata, per l'accoglimento della domanda di manleva unicamente ed esclusivamente nei limiti e nei termini di cui al contratto assicurativo prodotto agli atti di causa, e dunque nei limiti del massimale previsto, con le esclusioni previste in polizza.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria ammessa, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 4.6.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 13.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c.
(“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), atteso che il sinistro oggetto di causa è avvenuto su una strada rientrante nel perimetro urbano: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai riconosciuto che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della disposizione normativa sopra citata, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (cfr. Cass. n. 23919/2013).
Ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità
Pag. 4 a 10 oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale
Pag. 5 a 10 autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, va osservato che in base alle risultanze processuali
è possibile affermare che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno.
In particolare:
- il sinistro si è verificato alle 19.00 circa dell'1.8.2017, ossia in piena estate e, in assenza di dimostrazione del contrario, in condizioni di perfetta visibilità;
- la sconnessione del cordolo del marciapiedi, oltre che incontestata, era, dunque, perfettamente visibile ed evidente (cfr. il materiale fotografico allegato dall'attrice sub 2
e 10 al fascicolo di parte);
- in base all'istruttoria orale, è risultato provato che l'attrice camminava sul cordolo del marciapiedi, in compagnia del marito, che camminava sulla parte interna del marciapiedi
(cfr. le dichiarazioni del testimone , escusso l'1.12.2021, e del testimone , Tes_1 Tes_2 escusso il 16.3.2022), onde è evidente che l'attrice nel camminare sul cordolo del marciapiedi non abbia prestato adeguata attenzione alla sconnessione ivi presente e tanto
Pag. 6 a 10 a prescindere dalla condensa causata dall'impianto dell'attività professionale del convenuto CP_2
- secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (come nel caso di specie), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. n. 21212/2015): come visto, dall'esame delle foto in atti è da escludere che lo stato dei luoghi fosse tale da rendere probabile o inevitabile il danno;
- tra l'altro, va evidenziato che l'attrice non si è presentata senza giustificato motivo a rendere l'interrogatorio formale (cfr. verbale del 17.3.2021); tra i capitoli di prova vi era la circostanza dedotta dal convenuto circa il fatto che sotto le gambe dell'attrice CP_2
vi era un cane, il cui guinzaglio era attorcigliato ad una gamba, circostanza che deve ritenersi ammessa ex art. 232 c.p.c. in quanto tale versione ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testimoni (escusso l'1.12.2021, il quale ha dichiarato che, pur non Tes_3 avendo assistito alla caduta, attorno alla gamba dell'attrice aveva visto il guinzaglio del cane e quest'ultimo che si agitava) e (escusso l'1.12.2021, il quale ha dichiarato Tes_1 che nell'occasione l'attrice passeggiava sul cordolo, avendo il marito alla propria destra, in prossimità del muro con il cane e che, nel confermare la circostanza n. 3 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del convenuto il guinzaglio era attorcigliato alla CP_2
gamba al momento della caduta); inoltre, anche il testimone , escusso il 16.3.2022, Tes_2 ha riferito che al momento della caduta l'attrice era accompagnata da un signore con un cane al guinzaglio.
Orbene, alla luce di tanto, è evidente che la versione attorea non risulta confermata dall'istruttoria svolta, fermo restando che ove la caduta sia da intendersi causata dal cane alcunché è imputabile ai convenuti, mentre ove sia da intendersi causata dalla sconnessione del marciapiedi/condensa dell'attività del parimenti alcunché è CP_2 imputabile ai convenuti, posto che ai sensi dell'art. 2051 c.c. oggetto di prova non è solo la presenza di un elemento insidioso ma l'idoneità dello stesso, tenuto conto dello stato dei luoghi, a provocare l'evento (ossia il nesso tra la res e la caduta). In particolare, non risulta dimostrato che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta
Pag. 7 a 10 possibilità per la danneggiata di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo del suolo pubblico, specie in presenza di evidenti sconnessioni del cordolo del marciapiedi: invero, dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale o dei marciapiedi costituiscono situazioni assai frequenti, dal centro alla periferia, perciò non può ritenersi che l'irregolarità degli stessi abbiano il carattere dell'imprevedibilità e non può ritenersi che il pedone possa fare affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione in ogni angolo urbano
(cfr. Trib. Milano, n. 8632/2008); da ultimo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato, altresì, che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiedi, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attrice, se non la circostanza pacifica di essere caduta mentre percorreva c.so AL e fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere della danneggiata dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, la res deve ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
Pag. 8 a 10 comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., ex multis, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata - come eccepito dai convenuti e dal terzo chiamato in causa - dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata ai convenuti.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1 e con esclusione dell'aumento ex art. 4 c. 2, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate), laddove la nota spese depositata da risulta eccessiva rispetto all'attività espletata ed alla Controparte_2
bassa difficoltà delle questioni di diritto e di fatto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi professionali ed in CP_2
euro 286,95 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A, se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.538,50 per compensi Controparte_3
Pag. 9 a 10 professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 4.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 10 a 10