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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14889/2020 RG. promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LABOMBARDA GIULIANO con Parte_1 domicilio eletto in Via Guerrazzi 30 40125 BOLOGNA contro appresentata e difesa dall'avv. BORGHI ALBERTO con domicilio eletto in Controparte_1
VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc lo conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che la convenuta è illegittimamente receduta dal contratto oggetto di causa da Controparte_1 intendersi, pertanto, risolto per inadempimento della convenuta medesima e, per i motivi indicati in narrativa, condannare a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 18.420,06 di cui € 4.420,06 a fronte della fattura n. 117/20 rimasta impagata ed € 14.000,00 a titolo di mancato guadagno e risarcimento danni, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Si costituiva la società convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo:
“che il Tribunale intestato, previa valutazione dell'opportunità o necessità di trasformazione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., voglia in via preliminare di rito: dichiarare la domanda improcedibile in quanto proposta in violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex comma 1 di detta disposizione nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 4 in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale dello nonché il Parte_1 conseguente danno contrattuale cagionato ad e per l'effetto condannare la ricorrente Controparte_1 al pagamento dei danni come quantificati in corso di causa, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, co interessi e rivalutazione
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA “.
Alla prima udienza il Giudice disponeva l'avvio della negoziazione assistita, il mutamento di rito, nonché dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale di parte convenuta, autorizzando comunque la sanatoria mediante deposito di memoria di costituzione integrativa.
La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Pacifica l'accettazione, in data 01/06/2012, da parte della della “proposta Controparte_1 contrattuale, informativa privacy e norme antiriciclaggio” allegata quale doc.n.1 dall'attore.
Con tale contratto lo in persona del suo legale rappresentante, rag. Parte_1 Pt_2
si impegnava a svolgere i servizi di elaborazione, redazione e tenuta delle scritture e dei registri
[...] obbligatori per il datore di lavoro, elaborazione dei modelli F24 mensili, elaborazione e trasmissione mensile modello Uniemens, nonché ogni ulteriore attività necessaria e meglio precisata nell'allegato
“A”, espressamente richiamato.
“Eventuali incarichi conferiti allo Studio, e relativi a materie che la legge riserva a soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali, ancorché conferiti e fatturati dallo Studio, saranno svolti dal Rag. Pt_2
iscritto all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Bologna, o da collaboratori dallo
[...] stesso nominati, che agiranno sotto la sua direzione, il suo controllo e la sua responsabilità”.
Trattasi, dunque, di un contratto di prestazione di opera professionale con specifico incarico al professionista, rag. seppur organizzato, al suo interno, in forma societaria ovvero con propria Pt_2 organizzazione imprenditoriale di persona e mezzi.
Il rapporto è ordinato dunque sulla fiducia riposta verso il professionista e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
Il professionista, infatti, deve agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza, deve svolgere l'attività con competenze e capacità adeguate alla prestazione professionale richiesta, al fine di assicurare al cliente l'erogazione di prestazioni professionali di qualità secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvato dal ed è tenuto ad Controparte_2 assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta (Codice deontologico della professioni – approvato dal
[...]
. Controparte_3
Sostiene l'attore che la con pec del 29/04/2020 (doc.n.2 attoreo), senza mai avere Controparte_1 precedentemente sollevato contestazione alcuna, circa l'operato dello abbia Parte_1 comunicato il proprio recesso dal contratto, con effetto immediato, ma che con tale comunicazione non abbia rispettato i termini di disdetta contrattuale previsti.
Ritiene dunque che il contratto si sia rinnovato per tutta la durata del 2020.
Richiama, infatti, il contenuto della clausola 6 DURATA, RECESSO, RESPONSABILITA' che così pattuisce: “Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2012 e sarà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. da inviare entro il 30 settembre dell'anno di validità. Il Cliente ha comunque facoltà di recedere anticipatamente nel caso in cui cessi la propria attività, fatti salvi gli adempimenti in essere e da effettuare ai fini della cessazione pagina 2 di 4 stessa. Lo Studio potrà recedere anticipatamente nel caso in cui il Cliente venga meno agli obblighi previsti dai precedenti punti 2.b. e 4.; la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia immediata. In tal caso lo è esonerato da qualsiasi Pt_1 responsabilità risarcitoria per eventuali pregiudizi del Cliente in conseguenza del mancato o ritardato adempimento degli obblighi assunti dallo stesso nell'esercizio delle obbligazioni assunte”. Pt_1
Al contrario, parte convenuta, sostiene che detta comunicazioni sia legittima, poiché conseguente ad errori ed omissioni compiute dallo studio del professionista nello svolgimento dell'incarico.
Precisa, infatti, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, dapprima con comunicazioni telefoniche e successivamente via mail, aveva eccepito gli errori di calcolo commessi dal consulente del lavoro, non appena si erano palesati.
Gli errori compiuti erano tali e di tale entità che avevano minato la fiducia risposta nel professionista, rag. e avevano indotto la convenuta stessa a richiedere ad altro consulente del lavoro, verifiche Pt_2 più complete.
Esaminando la comunicazione pec del 29/04/2020, occorre preliminarmente rilevare che la stessa non sia una semplice disdetta contrattuale, come sostenuto dall'attore, poiché contiene le ragioni, seppur esposte in modo sintetico, del recesso manifestato.
Nella comunicazione, infatti, si legge “…rilevati i contestati reiterati errori concernenti l'elaborazione dei dati necessari al calcolo della retribuzione di numerosi dipendenti, con conseguente differenza di oneri a carico della committente, dichiaro, nella mia qualità di Direttore Generale, di recedere dal citato contratto con effetto immediato, riservandomi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti di
ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi”. Controparte_1
Non costituendo semplice disdetta contrattuale non è vincolata al termine di comunicazione previsto dalla citata clausola n.6: essa piuttosto deve valutarsi come eccezione di inadempimento contrattuale.
Parte convenuta, nella propria memoria di costituzione integrativa, ha ampiamente esposto gli errori di elaborazione dei conteggi da parte del consulente e delle conseguenze connesse, che potenzialmente hanno esposto la convenuta ad una condotta fiscalmente irregolare.
Tali errori, non solo non sono stati specificatamente contestati dall' che di fronte a Parte_1 ricalcoli specifici nulla ha esposto limitandosi a contestazioni generiche, ma hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi sentiti, oltre che nella relazione della dott.ssa allegata. Per_1
I testi e e, in parte, anche i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno, infatti, confermato che nel 2019 i dipendenti si sono lamentati perché l'importo delle retribuzioni nette erano inferiori a quelle concordate in fase di assunzione, che non è stata considerata dal consulente l'assegnazione in uso promiscuo in fringe benefit dell'auto aziendale con conseguente necessità di concedere aumenti ad hoc a favore di detti lavoratori esclusi, che per alcuni dipendenti non
è stata considerata la contribuzione obbligatoria a loro carico concernente i fondi di assistenza sanitaria (EST/QUAS) e fondi di formazione (Quadrifor).
Hanno inoltre confermato di avere richiesto chiarimenti allo in particolare sia alla Parte_1 Part signora che alla dott.ssa per le questioni relative al rapporto di lavoro. Per_2
Sul punto trova applicazione il disposto dell'art. 2237 C.C.: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
Ancora “Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento (art.19 Codice deontologico della professioni – approvato dal Consiglio Nazionale . Controparte_3
pagina 3 di 4 Le ragioni dunque emerse nel corso dell'istruttoria esperita, comprovano il venir meno di quel rapporto di fiducia alla base dell'accordo contrattuale in essere con il professionista e lo studio professionale da questi gestito.
Deve quindi considerarsi legittima la manifestazione di recesso per inadempimento datata 29/04/2020.
Nulla, dunque, può essere riconosciuto a parte attrice né a titolo di mancato guadagno, né a titolo di risarcimento danni connessi all'inadempimento, che non c'è stato nei termini esposti dall'attore, e tanto meno ad una presunta lesione dell'immagine commerciale, poiché non provata.
Trova invece accoglimento la richiesta di pagamento della fattura n.117/2020 per Euro 4.420,06 relativa ad attività il cui svolgimento, nell'anno 2019, non è stato contestato dalla convenuta.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla società convenuta, la stessa non può trovare accoglimento, poiché il quantum indicato non è provato: , infatti, non CP_1 ha dato prova rigorosa e documentale dei maggiori esborsi che sostiene aver avuto, non ha allegato alcuna pezza giustificativa del pagamento delle somme richieste.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da intendersi unica domanda accolta), dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: CP_1
CONDANNA la società in favore dello della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 4.420,06 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
RIGETTA le ulteriori domande attoree poiché infondate.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di arte convenuta poiché non provata.
CONDANNA la società al rimborso in favore dello Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.552,00 per compensi ed Euro 145,50 per
[...] spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 02/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14889/2020 RG. promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LABOMBARDA GIULIANO con Parte_1 domicilio eletto in Via Guerrazzi 30 40125 BOLOGNA contro appresentata e difesa dall'avv. BORGHI ALBERTO con domicilio eletto in Controparte_1
VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis cpc lo conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 per vedere accolte le seguenti conclusioni:
[...]
Voglia l'Onorevole Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che la convenuta è illegittimamente receduta dal contratto oggetto di causa da Controparte_1 intendersi, pertanto, risolto per inadempimento della convenuta medesima e, per i motivi indicati in narrativa, condannare a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 18.420,06 di cui € 4.420,06 a fronte della fattura n. 117/20 rimasta impagata ed € 14.000,00 a titolo di mancato guadagno e risarcimento danni, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite…”
Si costituiva la società convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedendo:
“che il Tribunale intestato, previa valutazione dell'opportunità o necessità di trasformazione del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c., voglia in via preliminare di rito: dichiarare la domanda improcedibile in quanto proposta in violazione dell'art. 3 D.L. n. 132/14, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex comma 1 di detta disposizione nel merito: rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa
pagina 1 di 4 in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale dello nonché il Parte_1 conseguente danno contrattuale cagionato ad e per l'effetto condannare la ricorrente Controparte_1 al pagamento dei danni come quantificati in corso di causa, o diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, co interessi e rivalutazione
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA “.
Alla prima udienza il Giudice disponeva l'avvio della negoziazione assistita, il mutamento di rito, nonché dichiarava la nullità della domanda riconvenzionale di parte convenuta, autorizzando comunque la sanatoria mediante deposito di memoria di costituzione integrativa.
La causa veniva poi istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Pacifica l'accettazione, in data 01/06/2012, da parte della della “proposta Controparte_1 contrattuale, informativa privacy e norme antiriciclaggio” allegata quale doc.n.1 dall'attore.
Con tale contratto lo in persona del suo legale rappresentante, rag. Parte_1 Pt_2
si impegnava a svolgere i servizi di elaborazione, redazione e tenuta delle scritture e dei registri
[...] obbligatori per il datore di lavoro, elaborazione dei modelli F24 mensili, elaborazione e trasmissione mensile modello Uniemens, nonché ogni ulteriore attività necessaria e meglio precisata nell'allegato
“A”, espressamente richiamato.
“Eventuali incarichi conferiti allo Studio, e relativi a materie che la legge riserva a soggetti iscritti ad albi ed ordini professionali, ancorché conferiti e fatturati dallo Studio, saranno svolti dal Rag. Pt_2
iscritto all'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Bologna, o da collaboratori dallo
[...] stesso nominati, che agiranno sotto la sua direzione, il suo controllo e la sua responsabilità”.
Trattasi, dunque, di un contratto di prestazione di opera professionale con specifico incarico al professionista, rag. seppur organizzato, al suo interno, in forma societaria ovvero con propria Pt_2 organizzazione imprenditoriale di persona e mezzi.
Il rapporto è ordinato dunque sulla fiducia riposta verso il professionista e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
Il professionista, infatti, deve agire con integrità, onestà, lealtà e correttezza, deve svolgere l'attività con competenze e capacità adeguate alla prestazione professionale richiesta, al fine di assicurare al cliente l'erogazione di prestazioni professionali di qualità secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvato dal ed è tenuto ad Controparte_2 assicurare che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta (Codice deontologico della professioni – approvato dal
[...]
. Controparte_3
Sostiene l'attore che la con pec del 29/04/2020 (doc.n.2 attoreo), senza mai avere Controparte_1 precedentemente sollevato contestazione alcuna, circa l'operato dello abbia Parte_1 comunicato il proprio recesso dal contratto, con effetto immediato, ma che con tale comunicazione non abbia rispettato i termini di disdetta contrattuale previsti.
Ritiene dunque che il contratto si sia rinnovato per tutta la durata del 2020.
Richiama, infatti, il contenuto della clausola 6 DURATA, RECESSO, RESPONSABILITA' che così pattuisce: “Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2012 e sarà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. da inviare entro il 30 settembre dell'anno di validità. Il Cliente ha comunque facoltà di recedere anticipatamente nel caso in cui cessi la propria attività, fatti salvi gli adempimenti in essere e da effettuare ai fini della cessazione pagina 2 di 4 stessa. Lo Studio potrà recedere anticipatamente nel caso in cui il Cliente venga meno agli obblighi previsti dai precedenti punti 2.b. e 4.; la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a.r. ed avrà efficacia immediata. In tal caso lo è esonerato da qualsiasi Pt_1 responsabilità risarcitoria per eventuali pregiudizi del Cliente in conseguenza del mancato o ritardato adempimento degli obblighi assunti dallo stesso nell'esercizio delle obbligazioni assunte”. Pt_1
Al contrario, parte convenuta, sostiene che detta comunicazioni sia legittima, poiché conseguente ad errori ed omissioni compiute dallo studio del professionista nello svolgimento dell'incarico.
Precisa, infatti, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, dapprima con comunicazioni telefoniche e successivamente via mail, aveva eccepito gli errori di calcolo commessi dal consulente del lavoro, non appena si erano palesati.
Gli errori compiuti erano tali e di tale entità che avevano minato la fiducia risposta nel professionista, rag. e avevano indotto la convenuta stessa a richiedere ad altro consulente del lavoro, verifiche Pt_2 più complete.
Esaminando la comunicazione pec del 29/04/2020, occorre preliminarmente rilevare che la stessa non sia una semplice disdetta contrattuale, come sostenuto dall'attore, poiché contiene le ragioni, seppur esposte in modo sintetico, del recesso manifestato.
Nella comunicazione, infatti, si legge “…rilevati i contestati reiterati errori concernenti l'elaborazione dei dati necessari al calcolo della retribuzione di numerosi dipendenti, con conseguente differenza di oneri a carico della committente, dichiaro, nella mia qualità di Direttore Generale, di recedere dal citato contratto con effetto immediato, riservandomi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti di
ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi”. Controparte_1
Non costituendo semplice disdetta contrattuale non è vincolata al termine di comunicazione previsto dalla citata clausola n.6: essa piuttosto deve valutarsi come eccezione di inadempimento contrattuale.
Parte convenuta, nella propria memoria di costituzione integrativa, ha ampiamente esposto gli errori di elaborazione dei conteggi da parte del consulente e delle conseguenze connesse, che potenzialmente hanno esposto la convenuta ad una condotta fiscalmente irregolare.
Tali errori, non solo non sono stati specificatamente contestati dall' che di fronte a Parte_1 ricalcoli specifici nulla ha esposto limitandosi a contestazioni generiche, ma hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi sentiti, oltre che nella relazione della dott.ssa allegata. Per_1
I testi e e, in parte, anche i testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 hanno, infatti, confermato che nel 2019 i dipendenti si sono lamentati perché l'importo delle retribuzioni nette erano inferiori a quelle concordate in fase di assunzione, che non è stata considerata dal consulente l'assegnazione in uso promiscuo in fringe benefit dell'auto aziendale con conseguente necessità di concedere aumenti ad hoc a favore di detti lavoratori esclusi, che per alcuni dipendenti non
è stata considerata la contribuzione obbligatoria a loro carico concernente i fondi di assistenza sanitaria (EST/QUAS) e fondi di formazione (Quadrifor).
Hanno inoltre confermato di avere richiesto chiarimenti allo in particolare sia alla Parte_1 Part signora che alla dott.ssa per le questioni relative al rapporto di lavoro. Per_2
Sul punto trova applicazione il disposto dell'art. 2237 C.C.: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
Ancora “Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento (art.19 Codice deontologico della professioni – approvato dal Consiglio Nazionale . Controparte_3
pagina 3 di 4 Le ragioni dunque emerse nel corso dell'istruttoria esperita, comprovano il venir meno di quel rapporto di fiducia alla base dell'accordo contrattuale in essere con il professionista e lo studio professionale da questi gestito.
Deve quindi considerarsi legittima la manifestazione di recesso per inadempimento datata 29/04/2020.
Nulla, dunque, può essere riconosciuto a parte attrice né a titolo di mancato guadagno, né a titolo di risarcimento danni connessi all'inadempimento, che non c'è stato nei termini esposti dall'attore, e tanto meno ad una presunta lesione dell'immagine commerciale, poiché non provata.
Trova invece accoglimento la richiesta di pagamento della fattura n.117/2020 per Euro 4.420,06 relativa ad attività il cui svolgimento, nell'anno 2019, non è stato contestato dalla convenuta.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla società convenuta, la stessa non può trovare accoglimento, poiché il quantum indicato non è provato: , infatti, non CP_1 ha dato prova rigorosa e documentale dei maggiori esborsi che sostiene aver avuto, non ha allegato alcuna pezza giustificativa del pagamento delle somme richieste.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da intendersi unica domanda accolta), dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: CP_1
CONDANNA la società in favore dello della Controparte_1 Parte_1 somma di Euro 4.420,06 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
RIGETTA le ulteriori domande attoree poiché infondate.
RIGETTA la domanda riconvenzionale di arte convenuta poiché non provata.
CONDANNA la società al rimborso in favore dello Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.552,00 per compensi ed Euro 145,50 per
[...] spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 02/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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