Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1292 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. CIPRIANI Tiziana e dall'avv. Parte_1 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bari, al corso Alcide De Parte_2
Gasperi, n. 292
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 25.01.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso va respinto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno CP_1
mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale condotta dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è risultata affetta da “ipertensione arteriosa, disfunzione diastolica di I grado, Per_1
angina vasospastica (cod. DM 6441, invalidità 40%); sindrome ansioso depressiva, cod. DM 2205, invalidità 25%; spondilosi con discopatie multiple cervico-lombari, cod. DM 7010, invalidità 20%; esiti di asportazione di tumore cheratocitico mandibolare, cod. DM 9322, invalidità 11%; tireopatia nodulare, non classificata;
MRGE con esofagite di grado A, non classificata”.
Il quadro clinico che ne deriva determina una riduzione permanente della capacità lavorativa “nella misura del 68%”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono nella prospettazione di una diversa valutazione di patologie esaminate dal c.t.u.
Quest'ultimo, replicando alle osservazioni alla bozza peritale, aveva già precisato, in merito all'infermità osteoarticolare, che la valutazione espressa “non può che essere confermata, atteso che una fase acuta dell'infermità è destinata a raffreddarsi” e “non” sono presenti segni di limitazione articolare, ossia l'ipotonotrofia muscolare;
in relazione alla patologia cardiaca, invece, la certificazione del 10.10.2024 evidenzia “una pressione arteriosa normale in soggetto con disfunzione diastolica di I grado a rischio CV moderato”. Infine, come chiarito dal c.t.u., “la valutazione medico-legale di un'infermità psichiatrica trova necessario ed opportuno fondamento nell'esame di più certificazioni specialistiche psichiatriche e non neurologiche”, trattandosi di giudizio “difficilmente obiettivabile che soltanto lo specialista di branca può garantire”; pertanto, si ritiene la “terapia assunta al 10.10.2024” compatibile “più al quadro diagnostico di sindrome ansioso depressiva lieve-moderata piuttosto che una depressione maggiore grave”.
Risultano, dunque, condivisibili le conclusioni espresse dal c.t.u., che, mediante l'applicazione della formula riduzionistica di Balthazard per la coesistenza di infermità plurime, ha rilevato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del “68%”.
Di talché, non sussistendo il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13, legge n. 118 del 1971, la domanda va rigettata.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 25.01.2025, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta la domanda;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 10 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa