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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3452/2024
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
ORDINANZA COLLEGIALE ex art. 669-terdecies, co. 5, c.p.c.
Il tribunale, in persona dei magistrati:
Massimo Pulvirenti presidente
Claudio Maggioni giudice
Antonio Pianoforte giudice estensore nel giudizio di reclamo proposto contro l'ordinanza cautelare del 30/11/2024, tribunale di Ragusa,
r.g. 2076/2024, promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
RECLAMANTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RECLAMATO/I all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che (c.f. ) e hanno Parte_1 C.F._1 Parte_2 proposto ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, contestualmente alla proposizione di un giudizio di accertamento e condanna promosso nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. nei confronti del fratello (c.f. ) allegando: CP_1 C.F._3
- di esser comproprietari, per successione, tra i vari beni, anche del terreno sito nel comune di
Vittoria, in contrada Pozzilli, individuato in catasto al foglio 14, particella 511, della dimensione di
13.525 mq, sul quale insistono delle strutture serricole;
- che il fratello resistente aveva concesso in affitto il predetto terreno alla soc. coop. agr. Agriexport, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1/1/2021, con un canone d'affitto annuo pari ad euro
11.000,00;
- che il fratello non ha mai corrisposto ai comproprietari la quota di propria spettanza di tali frutti;
- che alla data del ricorso ciascuno dei fratelli ricorrenti aveva maturato il credito di euro 11.000,00, ma il resistente si era rifiutato di pagare la relativa quota;
- il periculum in mora era evidente dal comportamento del resistente, che aveva manifestato la volontà di trattenere per sé tutte le somme, rinviando a un eventuale processo esecutivo la soddisfazione delle ragioni creditorie dei fratelli;
inoltre, paventavano il rischio che qualora la società affittuaria effettuasse il pagamento nelle mani del resistente quest'ultimo potrebbe facilmente risultare incapiente.
Con comparsa di costituzione nel procedimento cautelare, contestava l'avversa CP_1 domanda, eccependo il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il giudice della prima fase cautelare, instaurato il contraddittorio, ha rigettato la domanda con l'ordinanza reclamata, evidenziando il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora: “a non volere considerare la difesa di parte resistente, circa l'intervenuto accordo divisorio tra i fratelli, è evidente che residuerebbe una comunione ereditaria costituita anche da immobili, all'interno della quale, cioè nel giudizio per lo scioglimento e la divisione, gli attori potranno ottenere il tantundem dei frutti percepiti solo da uno dei condividenti, nella quota di spettanza”.
Con il reclamo, in particolare, e hanno censurato la Parte_1 Parte_2 decisione menzionata replicando che “contrariamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la possibilità per i reclamanti di ottenere il tantundem nel giudizio di divisione non può escludere la necessità di una tutela cautelare immediata”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Rilevato che:
- secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, “[c]on speciale riguardo alla condizione del "periculum in mora", nel convalidare un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio;
con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento. Cass. civ. Sez. III, 13/02/2002, n. 2081” (Cass., civ., sez. VI, 5, ord., 17-06-2021, n. 17413);
- tale circostanza può, dunque, realizzarsi anche con la modifica qualitativa del patrimonio del debitore, se ciò incide sul pericolo di infruttuosità della futura esecuzione forzata (“il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo (art. 671 cod. proc. civ.), dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito e, nella valutazione di questo rapporto, si deve anche considerare se il patrimonio, pur in ipotesi idoneo al momento del sequestro ad assicurare la garanzia del credito, minacci di non esserlo più quando si determineranno le condizioni per la sua realizzazione coattiva” (Cass. civ., sez. III, 29/10/2001, n. 13400).
- il termine di riferimento del periculum in mora è, pertanto, la capacità patrimoniale del resistente, come si evince dalla collocazione sistematica dell'art. 2905-2906 c.c. all'interno del Libro VI, Titolo
III (“Della responsabilità patrimoniale”), Capo V: (“Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”), di modo che il vittorioso esperimento del giudizio di merito preordinato all'accertamento di un credito non si riveli, all'esito, vano, a seguito delle condotte di depauperamento del patrimonio da parte del debitore, con cui si è spogliato di tutti i beni e diritti aggredibili.
Ritenuto, nel caso di specie, il difetto del periculum in mora, come correttamente già rilevato dal giudice della prima fase, atteso che:
- come confermato anche dai reclamanti, “che tra i fratelli vi sia attualmente una comunione ereditaria, questo è un fatto pacifico” (p. 2, reclamo);
- dalla visura catastale in atti si evince che il resistente è contitolare di ben otto immobili, tra terreni e fabbricati;
i comproprietari sono, peraltro, gli stessi reclamanti, con diritto, pertanto, di impedire la circolazione dei cespiti, non prestando il consenso ad eventuali atti traslativi;
- l'entità dei crediti paventati (due terzi di 55.000,00 euro di canoni alla scadenza del contratto) appare grandemente inferiore al controvalore delle quote degli immobili di cui il resistente vanta la pacifica comproprietà;
- non sussiste, pertanto, il pericolo che il patrimonio del resistente si riveli incapiente all'esito del giudizio di merito;
- non è pertinente la difesa dei reclamanti nella parte in cui attribuisce al sequestro conservativo l'effetto di una tutela “immediata”, atteso che l'istituto invocato non ha alcuna efficacia satisfattiva delle pretese invocate ed è in ogni caso preordinato ad una futura ed eventuale procedura esecutiva, convertendosi in pignoramento al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 686 c.p.c., successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Ritenuto, in conclusione, che il reclamo deve essere rigettato e che il regolamento delle spese di questa fase verrà definito all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta il reclamo di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ); C.F._2
• rimette la definizione delle spese di fase al giudice del merito.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito. Ragusa, camera di consiglio del 12/03/2025.
Il giudice est.
Antonio Pianoforte
Il presidente
Massimo Pulvirenti
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
ORDINANZA COLLEGIALE ex art. 669-terdecies, co. 5, c.p.c.
Il tribunale, in persona dei magistrati:
Massimo Pulvirenti presidente
Claudio Maggioni giudice
Antonio Pianoforte giudice estensore nel giudizio di reclamo proposto contro l'ordinanza cautelare del 30/11/2024, tribunale di Ragusa,
r.g. 2076/2024, promosso da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
RECLAMANTI contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3
RECLAMATO/I all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che (c.f. ) e hanno Parte_1 C.F._1 Parte_2 proposto ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, contestualmente alla proposizione di un giudizio di accertamento e condanna promosso nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. nei confronti del fratello (c.f. ) allegando: CP_1 C.F._3
- di esser comproprietari, per successione, tra i vari beni, anche del terreno sito nel comune di
Vittoria, in contrada Pozzilli, individuato in catasto al foglio 14, particella 511, della dimensione di
13.525 mq, sul quale insistono delle strutture serricole;
- che il fratello resistente aveva concesso in affitto il predetto terreno alla soc. coop. agr. Agriexport, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1/1/2021, con un canone d'affitto annuo pari ad euro
11.000,00;
- che il fratello non ha mai corrisposto ai comproprietari la quota di propria spettanza di tali frutti;
- che alla data del ricorso ciascuno dei fratelli ricorrenti aveva maturato il credito di euro 11.000,00, ma il resistente si era rifiutato di pagare la relativa quota;
- il periculum in mora era evidente dal comportamento del resistente, che aveva manifestato la volontà di trattenere per sé tutte le somme, rinviando a un eventuale processo esecutivo la soddisfazione delle ragioni creditorie dei fratelli;
inoltre, paventavano il rischio che qualora la società affittuaria effettuasse il pagamento nelle mani del resistente quest'ultimo potrebbe facilmente risultare incapiente.
Con comparsa di costituzione nel procedimento cautelare, contestava l'avversa CP_1 domanda, eccependo il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il giudice della prima fase cautelare, instaurato il contraddittorio, ha rigettato la domanda con l'ordinanza reclamata, evidenziando il difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora: “a non volere considerare la difesa di parte resistente, circa l'intervenuto accordo divisorio tra i fratelli, è evidente che residuerebbe una comunione ereditaria costituita anche da immobili, all'interno della quale, cioè nel giudizio per lo scioglimento e la divisione, gli attori potranno ottenere il tantundem dei frutti percepiti solo da uno dei condividenti, nella quota di spettanza”.
Con il reclamo, in particolare, e hanno censurato la Parte_1 Parte_2 decisione menzionata replicando che “contrariamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la possibilità per i reclamanti di ottenere il tantundem nel giudizio di divisione non può escludere la necessità di una tutela cautelare immediata”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Rilevato che:
- secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, “[c]on speciale riguardo alla condizione del "periculum in mora", nel convalidare un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento o a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, o a criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio;
con l'unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento. Cass. civ. Sez. III, 13/02/2002, n. 2081” (Cass., civ., sez. VI, 5, ord., 17-06-2021, n. 17413);
- tale circostanza può, dunque, realizzarsi anche con la modifica qualitativa del patrimonio del debitore, se ciò incide sul pericolo di infruttuosità della futura esecuzione forzata (“il pericolo nel ritardo, quale condizione di ammissibilità del sequestro conservativo (art. 671 cod. proc. civ.), dal punto di vista oggettivo, si desume dal rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito e, nella valutazione di questo rapporto, si deve anche considerare se il patrimonio, pur in ipotesi idoneo al momento del sequestro ad assicurare la garanzia del credito, minacci di non esserlo più quando si determineranno le condizioni per la sua realizzazione coattiva” (Cass. civ., sez. III, 29/10/2001, n. 13400).
- il termine di riferimento del periculum in mora è, pertanto, la capacità patrimoniale del resistente, come si evince dalla collocazione sistematica dell'art. 2905-2906 c.c. all'interno del Libro VI, Titolo
III (“Della responsabilità patrimoniale”), Capo V: (“Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”), di modo che il vittorioso esperimento del giudizio di merito preordinato all'accertamento di un credito non si riveli, all'esito, vano, a seguito delle condotte di depauperamento del patrimonio da parte del debitore, con cui si è spogliato di tutti i beni e diritti aggredibili.
Ritenuto, nel caso di specie, il difetto del periculum in mora, come correttamente già rilevato dal giudice della prima fase, atteso che:
- come confermato anche dai reclamanti, “che tra i fratelli vi sia attualmente una comunione ereditaria, questo è un fatto pacifico” (p. 2, reclamo);
- dalla visura catastale in atti si evince che il resistente è contitolare di ben otto immobili, tra terreni e fabbricati;
i comproprietari sono, peraltro, gli stessi reclamanti, con diritto, pertanto, di impedire la circolazione dei cespiti, non prestando il consenso ad eventuali atti traslativi;
- l'entità dei crediti paventati (due terzi di 55.000,00 euro di canoni alla scadenza del contratto) appare grandemente inferiore al controvalore delle quote degli immobili di cui il resistente vanta la pacifica comproprietà;
- non sussiste, pertanto, il pericolo che il patrimonio del resistente si riveli incapiente all'esito del giudizio di merito;
- non è pertinente la difesa dei reclamanti nella parte in cui attribuisce al sequestro conservativo l'effetto di una tutela “immediata”, atteso che l'istituto invocato non ha alcuna efficacia satisfattiva delle pretese invocate ed è in ogni caso preordinato ad una futura ed eventuale procedura esecutiva, convertendosi in pignoramento al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 686 c.p.c., successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Ritenuto, in conclusione, che il reclamo deve essere rigettato e che il regolamento delle spese di questa fase verrà definito all'esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta il reclamo di (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ); C.F._2
• rimette la definizione delle spese di fase al giudice del merito.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito. Ragusa, camera di consiglio del 12/03/2025.
Il giudice est.
Antonio Pianoforte
Il presidente
Massimo Pulvirenti