Sentenza 6 luglio 2020
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2025REG.PROV.COLL.
N. 05838/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5838 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Di Cuia e Antonio Mirra, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Fano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione prima) n. 708/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra (successivamente collegatosi) e Federico Romoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso integrato da motivi aggiunti proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale per le Marche i danti causa dell’odierna appellante hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Fano:
- ha dapprima ordinato loro di demolire le seguenti opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo sull’area di loro proprietà sita località Fosso Seyore (a catasto al foglio 1, mappale 537): « una struttura in ferro costituita da tubi innocenti delle dimensioni di m.3, 70 x m.6,00 x m.2,30h » e l’« installazione di palo d’illuminazione e di una roulotte non targata nonché realizzazione di impianto scarichi » (ordinanza dirigenziale in data 18 luglio 2001, n. 226);
- e quindi ha respinto la loro domanda di condono ai sensi dell’art. 13 della legge sul primo condono edilizio, legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con la disciplina urbanistica di zona e con il regime vincolistico ivi vigente (determinazione dirigenziale in data 21 febbraio 2002 n. 4140),
2. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione sono stati giudicati infondati nel merito e pertanto respinti i motivi aggiunti contro il diniego di condono; ed è stato conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’ordine di demolizione.
3. La pronuncia di primo grado ha in primo luogo attribuito rilevanza urbanistica e paesaggistica alle opere abusive, diversamente da quanto supposto in ricorso, secondo cui esse sarebbero invece qualificabili come precarie e tali da non comportare alcun carico urbanistico. Più nello specifico, ha statuito che « il deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato deve essere qualificato quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione »; al medesimo riguardo ha escluso che « la modesta entità delle opere, singolarmente considerate » fosse tale da renderle irrilevanti tanto dal punto sia urbanistico che paesaggistico, posto che le stesse sono « evidentemente preordinate alla stabile fruizione dell’area fronte mare, adiacente al demanio pubblico, in contrasto con la normativa edilizia, oltre che con le previsioni di P.R.G. e con i plurimi vincoli ricadenti sulla zona de qua ».
4. Quindi, ha accertato la non conformità delle medesime opere tanto dal punto di vista urbanistico e quanto da quello paesaggistico. Sotto il primo profilo, sulla base dell’incontroverso dato di fatto per cui l’area ricade « in zona "F/4 verde attrezzato di servizio alla balneazione" dello strumento urbanistico generale », la sentenza ha statuito che l’intervento edilizio realizzato dai ricorrenti « avrebbe dovuto essere preceduto da una convenzione con l’Amministrazione comunale che ne garantisse l’uso pubblico ». In relazione al secondo profilo, premesso l’assoggettamento dell’area « ai vincoli floristico ex D.P.G.R. n. 73 del 24/03/97 (…) e paesaggistico ex D.M. 25.8.1965 », dai quali discende il divieto « ai sensi dell’art. 7 della L.R. 52/74 » delle seguenti attività: « la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente” (cfr. comma 3) », la medesima pronuncia ha pertanto dichiarato « l’incompatibilità dell’intervento di trasformazione ».
5. Le ulteriori censure sono state assorbite, mentre quelle proposte a mezzo di ricorso contro l’ordine di demolizione sono state come sopra accennato dichiarate improcedibili.
6. La sentenza la cui motivazione è così sintetizzabile è appellata dall’avente causa degli originari ricorrenti.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Fano.
DIRITTO
1. L’appello ripropone gli assunti con cui si sostiene che le opere abusive non avrebbero rilievo edilizio e pertanto sanabili ed insuscettibili di demolizione per mancanza di titolo. A questo riguardo viene ribadito che sia la struttura realizzata con tubi innocenti al solo fine di riparare le aree interessate dall’irraggiamento solare che la roulotte non sarebbero qualificabili come « opere stabili » e produttive di un carico urbanistico. I provvedimenti impugnati si sarebbero quindi limitati a recepire acriticamente gli accertamenti della polizia locale e del Corpo forestale dello Stato senza ulteriore istruttoria, ed in particolare senza considerare che la menzionata struttura in tubi innocenti svolge un’esclusiva funzione ombreggiante che la renderebbe in tesi riconducibile all’ipotesi delle « pergole, tende o pergotende » per le quali la giurisprudenza amministrativa nega la necessità di titolo edilizio e inoltre l’impatto paesaggistico in area vincolata. Al medesimo riguardo se ne deduce il carattere precario, in ragione dell’impiego di « tubi innocenti, e cioè di quei tubi utilizzati per la costruzione delle impalcature mediante montaggio uno all’altro con perni e bulloni », tali da conferire alla struttura « caratteristiche di precarietà »; e « così anche la struttura di supporto che risultando solo poggiata al suolo senza ancoraggi può essere agevolmente rimossa in ogni momento e rimontata successivamente ». Considerazioni analoghe sono svolte in relazione alla roulotte e ai pali per l’illuminazione.
2. Con un secondo ordine di censure si sostiene che la sentenza avrebbe errato nel « dichiarare inammissibile il ricorso principale ( recte : improcedibile)».
3. Le censure così sintetizzate sono infondate.
4. Con esse non viene messo in discussione l’impatto paesaggistico derivante dall’altrettanto incontrovertibile occupazione stabile di un’area ricadente nell’ambito tutelato sotto il profilo della conservazione delle caratteristiche naturali e vegetazionali dei luoghi, oltre che della loro percezione visiva, attraverso le opere accertate. Al riguardo, la sentenza ha incensurabilmente stabilito che anche « interventi di modesta entità » quali quelli oggetto di controversia non fossero esonerati dall’obbligo di previa acquisizione dell’assenso richiesto in base al « regime autorizzatorio » vigente nell’area, per effetto dei vincoli paesaggistici su di essa gravanti, richiamati in modo specifico in motivazione, e sulla cui esistenza non vi è contestazione.
5. L’assenza di profili di erroneità nella statuizione si trae dal cospicuo orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui in area paesaggisticamente vincolata qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, anche se di modesta rilevanza, se soggetto a s.c.i.a. e se comportante un minimo incremento volumetrico, di carattere pertinenziale, precario o tecnico, deve comunque essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria (Cons. Stato, II, 11 marzo 2024, n. 2321; IV, 31 agosto 2023, n. 8097; 13 giugno 2023, n. 5807; 2 febbraio 2023, n. 1169; VI, 31 dicembre 2024, n. 10506; 5 novembre 2024, nn. 8811 e 8812; 9 ottobre 2024, n. 8118; 24 luglio 2024, n. 6696; 26 aprile 2024, n. 3829; 27 marzo 2024, n. 2916; 5 dicembre 2023, n. 10508; 30 novembre 2023, n. 10337; 27 novembre 2023, n. 10126; 10 novembre 2023, n. 9664; 23 ottobre 2023, n. 9173; 4 ottobre 2023, n. 8650; 3 ottobre 2023, n. 8622; 26 settembre 2023, n. 8537; 26 settembre 2023, n. 8356; 16 agosto 2023, n. 7773; 19 luglio 2023, n. 7092; 6 giugno 2023, n. 5531; 9 maggio 2023, n. 4663; 26 aprile 2023, n. 4181; 17 aprile 2023, n. 3864; 21 febbraio 2023, n. 1766; VII, 18 gennaio 2024, n. 572; 2 novembre 2023, n. 9437; 9 ottobre 2023, nn. 8802, 8804 e 8805; 5 luglio 2023, n. 6592; 21 giugno 2023, n. 6094; 9 gennaio 2023, n. 244).
5. Del pari scevro da errori si rivela l’accertamento circa la non conformità dal punto di vista urbanistico-edilizio delle opere in contestazione. Sotto questo profilo, la sentenza ha dato atto che esse consistono « nel posizionamento sull’area di proprietà del ricorrente di una roulotte senza targa e nell’installazione di palo di illuminazione », e da questa circostanza ha ragionevolmente inferito « l’intento di destinare stabilmente l’unità astrattamente mobile –peraltro non targata- ad abitazione, sia pure stagionale e, dunque, di determinare una trasformazione permanente del territorio », con conseguente necessità del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
6. Anche a quest’ultimo riguardo la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza in materia. Risulta infatti applicabile l’indirizzo a mente del quale è soggetta a permesso di costruire la collocazione in via stabile di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e case mobili, rispondenti a non precari bisogni abitativi degli interessati, e pertanto inquadrabili dal punto di vista tra le opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. e.5), del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 ( ex multis : Cons. Stato, II, 2 ottobre 2024, n. 7942; 4 gennaio 2024, n. 167; 8 ottobre 2020, n. 5965; VI, 4 aprile 2022, n. 2441; 17 agosto 2021, n. 5897).
7. In ragione dei rilievi finora svolti tanto l’ordine di demolizione quanto il diniego di condono oggetto dei successivi motivi aggiunti sono legittimi. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa possono essere compensate, in ragione della minima entità dell’abuso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO