Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 14399
CASS
Sentenza 23 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 14399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14399
    Data del deposito : 23 maggio 2024

    Testo completo