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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 972/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimo Pacini (c.f. ) e Fulvio Falconieri (c.f. C.F._2
) C.F._3
Appellante
contro
NT
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella
[...] P.IVA_1
Cacciatore (C.F. ) Appellata C.F._4
c,f, Appellato Controparte_2 C.F._5
avverso la sentenza n. 3112 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata l'8.11.2022,
r.g. n. 11489/2018 CONCLUSIONI
In data 24.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze Ecc.ma, rigettata ogni contraria istanza, accertati i fatti esposti;
in tesi, in riforma della sentenza n. 3112 dell'8 novembre 2022 del Tribunale di Firenze, (r.g. n. 11489/2018), pubblicata lo stesso giorno, e non notificata, voglia accertare e dichiarare la insussistenza di ogni credito della e respingere ogni domanda e pretesa Controparte_3 dalla stessa avanzata, nei confronti della appellante. In ipotesi ridurre la somma dovuta a carico della appellante all'importo di Euro 66.666,66. In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Contrariis rejectis Respingere tutti i motivi di appello formulati dalla sig.ra in quanto infondati e/o Parte_1 inammissibili anche ex art 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3112/2022 emessa da Tribunale di Firenze. Con il favore di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. n. 3112 pubblicata l'8.11.2022, ha così deciso:
“Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
- CONDANNA
i Sigg.ri e in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 133.333,33; - CONDANNA i Sigg.ri CP_1
e a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_2 CP_1 lite, che si liquidano in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 3.000,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda in riassunzione di
[...] a seguito della NT sentenza del Tribunale di Torino n. 2207/2018 di incompetenza territoriale e di revoca del d.i. n. 750/2017, con il quale era stato ingiunto agli opponenti e quale fideiussori della società CARRO S.p.A., il Controparte_2 Parte_1 pagamento di € 200.000,00. oltre accessori. aveva dedotto a tal fine che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. CP_1 aveva concesso a CARRO S.p.A., poi fallita, un finanziamento di € 500.000,00 garantito al 40% da mentre i sigg.ri e avevano prestato CP_1 Pt_1 CP_2
Contr fideiussione fino all'importo di € 600.000,00; aveva poi revocato gli affidamenti concessi ed escusso la quale ultima aveva provveduto al CP_1 pagamento di € 200.000,00, surrogandosi nei diritti di credito nei confronti della società fallita e dei garanti;
premettendo che il rapporto tra essa CP_1
e la Banca MPS costituiva contratto autonomo di garanzia, aveva CP_1 ribadito la fondatezza della propria pretesa restitutoria nei confronti dei garanti ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c., nonché ai sensi dell'art.
7.6. della Contr convenzione, stipulata tra la stessa e che prevedeva la surroga integrale nei diritti della banca senza assunzione di una quota del debito.
Gli opponenti e costituitisi nel giudizio riassunto, avevano Pt_1 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di conferma del decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento degli onorari e spese della fase monitoria, trattandosi di questioni superate dalla sentenza del Tribunale di
Torino; nel merito, avevano ribadito l'infondatezza dell'azione esercitata, sostenendo la natura autonoma della garanzia di che escludeva un CP_1 diritto di surroga a suo favore;
deducevano altresì che, ove la stessa avesse avuto natura fideiussoria, avendo l'escussione della garanzia riguardato solo la quota di debito garantita da (40%), questa non avrebbe potuto CP_1 recuperare dagli altri garanti quanto oggetto di garanzia a suo carico, contestando l'esistenza di responsabilità solidale.
nel corso del giudizio di primo grado, aveva limitato la domanda alla CP_1 condanna di e al pagamento della somma di euro 200.000,00 o Pt_1 CP_2 della diversa somma risultante in corso di causa;
la causa era stata istruita su base documentale e decisa come sopra indicato. (di seguito anche APPELLANTE) con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte d'appello
[...]
(di NT seguito solo o anche APPELLATA) e , proponendo CP_1 Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti due motivi di appello:
1) per avere il Tribunale ritenuto la fattispecie rientrare nella figura delle plurime fideiussioni, anziché delle confideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga della viceversa non ammissibile. CP_1
2) In ipotesi erroneità della sentenza per avere condannato l'appellante e al pagamento della somma di Euro 133.333,33 in solido. Controparte_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
In data 24.4.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“per avere ritenuto la fattispecie rientrare nella figura delle plurime fideiussioni, anziché delle confideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga della
viceversa non ammissibile”) è infondata. CP_1 Si riporta quanto statuito dalla sentenza sul punto.
“[…] a fondamento della pretesa di pagamento di verso i fideiussori CP_1
Contr la stessa allega la intervenuta surroga legale nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1203 e 1204 c.c. ed il disposto di cui all'art.
7.6. della Contr convenzione stipulata tra ed ove si legge che “sarà CP_1 CP_1 surrogato, con rilascio da parte della Banca di apposita dichiarazione, nei diritti della Banca e avrà diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Socia e garanti coobbligati inadempienti, per le somme pagate ai sensi della relativa garanzia…”. (cfr. doc. 10 fascicolo di parte allegato all'atto di citazione in riassunzione). In punto di diritto occorre premettere che la garanzia di un'obbligazione è un istituto, di natura legislativa o convenzionale, volto a rafforzare l'adempimento di un'obbligazione […] Per quanto attiene alle garanzie personali si distingue tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La prima, avente natura accessoria rispetto al rapporto principale, che consente al garante di opporre al creditore anche tutte le eccezioni che sono su questo fondate, la seconda, caratterizzata appunto da autonomia, che non consente tale facoltà salva l'exceptio doli. In entrambi i casi, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, il garante, a prescindere cioè dalla sua qualificazione come fideiussore o garante autonomo,
è sempre tenuto ad adempiere l'obbligazione altrui (perché trattasi di obbligazione assunta in garanzia che si affianca a quella principale del debitore). Infatti, come autorevolmente argomentato “il fatto che fideiussione
e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all'evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell'attribuzione patrimoniale
– a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia” (Corte di cassazione, Sez. I civile ordinanza 2 novembre 2017 n.
26062). Tanto premesso è utile richiamare l'art. 1949 c.c., secondo cui: “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”. Trattasi di norma speciale che sostanzialmente riproduce la surroga ex lege prevista in via generale dell'art. 1203 n. 3 c.c., secondo cui “La surrogazione ha luogo di diritto: - a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”. A seguito della surroga il garante che adempie l'obbligazione assume gli stessi diritti già propri del creditore verso il debitore principale e gli altri garanti.
Venendo alla presente fattispecie non può quindi dubitarsi che in CP_1
Contr conseguenza del pagamento di euro 200.000,00 effettuato in favore di sia stata surrogata in forza dell'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti già propri di questa
e quindi anche nella garanzie personali di cui beneficiava. D'altra parte ai sensi dell'art. 1204 comma 1 c.c. “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”. ha quindi senz'altro la possibilità di agire in surroga sia nei CP_1 confronti del debitore principale, questione che non interessa nella fattispecie, che dei fideiussori e Sono quindi da disattendere le difese dei Pt_1 CP_2 convenuti nella misura in cui, assumendo la natura autonoma od accessoria della garanzia di cercano di accreditare la tesi della inesistenza del CP_1 diritto di questa di rivalersi sugli altri garanti essendo possibile la rivalsa esclusivamente nei confronti della debitrice principale”.
La sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile Pt_1 la fattispecie plurime fideiussioni anziché la co-fideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga, confondendo il concetto di comune interesse con i motivi dei fideiussori, che invece sarebbero irrilevanti;
la natura di co-fideiussione risulterebbe da molteplici circostanze: nella lettera di garanzia sottoscritta da il 22.9.2011 (pag.2) l'inciso “garanzia CP_1 subordinata a: fideiussione e ” escluderebbe Parte_1 Controparte_2
l'ignoranza della altrui obbligazioni che sarebbe necessaria per la sussistenza di plurime autonome fideiussioni.
L'appellante deduce altresì che: nella convenzione intercorsa tra Banca MPS ed sarebbe espressamente previsto che, dopo aver effettuato il CP_1 pagamento di quanto dovuto ai sensi della garanzia, sarebbe stata CP_1 surrogata nei diritti della banca e avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e dei garanti coobbligati inadempienti;
dal contratto di finanziamento e fideiussione sottoscritto dalla banca, dall'obbligato principale e dai sigg.ri e in data 3.10.2011 risulterebbe la Pt_1 CP_2 conoscenza anche da parte dei co-fideiussori della garanzia della la CP_1 co-fideiussione implicherebbe il rigetto per incompatibilità della domanda di surrogazione, quest'ultima presupponendo invece, più autonome fideiussioni;
avendo spiegato unicamente domanda di surroga, non ammissibile CP_1 trattandosi di co-fideiussione, sarebbe preclusa la domanda di regresso. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza degli assunti della CP_1 Pt_1 sostiene che in primo grado l'odierna appellante avrebbe sostenuto la tesi esattamente opposta, accolta dal Tribunale, prima affermando che essa quale garante autonoma a prima richiesta, non potesse avvalersi della CP_1 surroga, ma solo del regresso nei confronti del debitore principale e solo successivamente avrebbe invece sostenuto che la garanzia prestata da CP_1 sarebbe stata, a tutti gli effetti, una fideiussione accessoria rispetto all'obbligazione principale, con esclusione del diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori e con diritto di surroga solo ove dimostrato il pagamento di un debito altrui.
Deduce inoltre la predetta appellata di avere sempre contestato il carattere di accessorietà della garanzia prestata e di avere affermato la qualità di garante autonomo a prima richiesta con esclusione della possibilità di opporre le eccezioni inerenti il rapporto principale nonché di avere agito in surroga e non in regresso, ex artt. 1203 e 1204 c.c., In particolare, essa non avrebbe assunto una quota propria del debito, avendo svolto unicamente una funzione di agevolazione alla concessione del credito, con diritto, in caso eventuale di successiva inadempienza della debitrice principale, di recuperare quanto pagato sia dalla stessa che dai garanti ed indipendentemente dal termine utilizzato di diritto di regresso, di surroga o di escussione, sarebbe evidente che le parti avevano pattuito ed accettato il proprio diritto di pretendere l'intero importo corrisposto alla Banca, sia nei confronti della debitrice principale che dei garanti.
Il motivo d'appello è infondato. Dalla documentazione acquisita risultano le seguenti pattuizioni:
- “Foglio informativo” del 21.4.2011 sottoscritto da CP_1 Controparte_2 nella qualità di Amministratore Unico di CARRO Spa, in cui è specificato:
- “garanzia a prima richiesta n. 211951” del 22.9.2011 “diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul proprio patrimonio”, con cui ha rilasciato a CP_1
Banca Monte dei Paschi di Siena garanzia nella misura del 40%, nei limiti dell'importo di € 200.000,00 in relazione al finanziamento di € 500.000,00 Contr concesso da a CARRO Spa, “Garanzia subordinata a: fideiussione dei soci
e ”; Parte_1 Controparte_2
- “contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata” del Contr 3.10.2011, per l'importo di € 500.000,00, tra e CARRO Spa, con l'intervento di e in qualità di garanti;
all'art. 3 “la Parte_1 Controparte_2 parte finanziata ed il garante dichiarano che le obbligazioni tutte con il presente atto da essi assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorchè a titolo particolare”; all'art. 6 “(Garanzie) Fideiussione. I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti..”;
Contr
- lettera del 15.7.2013 diretta da a con la quale veniva CP_1 comunicato il pagamento di € 200.000,00 “a copertura della nostra quota relativa alla garanzia rilasciata [….] il nostro intervento implicherà il diritto di surroga (ex art. 1203 c.c.) …”.
Contr
- lettera del 30.7.2013 diretta da a al Curatore Fallimentare di CP_1
CARRO Spa ed a e , con la quale la Banca Controparte_2 Parte_1 comunicava l'intervenuto pagamento di € 200.000,00 da parte di e che CP_1 “in forza della Convenzione stipulata tra la ns Banca ed quest'ultima è CP_1 surrogata nei diritti che Banca Monte dei Paschi di Siena vanta nei confronti della CARRO Spa in Liquidazione e dei garanti, e , Controparte_2 Parte_1 derivanti dal finanziamento in oggetto e nei limiti dell'importo di €
200.000,00..” ;
Contr
- convenzione del 22.9.2013 tra ed contenente all'art.
4.1 la CP_1 pattuizione “Ciascun Finanziamento sarà assistito da una garanzia autonoma 'a prima richiesta' a valere sul patrimonio di il cui contenuto dovrà CP_1 essere determinato secondo il modello di cui Allegato 1 (la Garanzia)”; in quest'ultimo alla lett. d) ”…Garanzia 'a prima richiesta', diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul proprio patrimonio”; all'art. 7.6 “Solo dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia, sarà CP_1 surrogato, con rilascio da parte della Banca di apposita dichiarazione, nei diritti della banca e avrà diritto di regresso nei confronti dell'impresa Socia e dei garanti coobbligati inadempienti…”.
L'appellante sostiene che la garanzia prestata da non può essere CP_1 considerata contratto autonomo in quanto non contiene la clausola “senza eccezioni”.
Rileva il Collegio che la previsione di “garanzia a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, essendo dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr. Cass. n. 15091/2021 e n. 4717/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di stabilire se la garanzia prestata da sia o meno accessoria all'obbligazione principale, bensì se la garanzia CP_1 prestata da da una parte e la garanzia prestata dai fideiussori e CP_1 CP_2 dall'altra siano co-fideiussioni o garanzie tra loro autonome. Pt_1
Il Collegio ritiene che il rapporto tra la garanzia prestata da e la CP_1 fideiussione prestata da e sia di reciproca autonomia e non di co- Pt_1 CP_2 fideiussione. Depongono in tal senso le espressioni letterali contenute negli atti sopra riportate, nonché le finalità perseguite dalle parti.
Nel “Foglio informativo” sottoscritto da è precisato che l'attività di CP_2 consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico ed è CP_1 accessoria rispetto alla concessione del finanziamento alla PMI, atteso che nel caso di inadempienza di quest'ultima avrebbe potuto procedere CP_1 all'escussione nei confronti della stessa e dei suoi garanti. Tanto trova Contr conferma nella convenzione intercorsa tra ed CP_1
Si tratta quindi di una garanzia accessoria dell'obbligazione principale e autonoma rispetto alle obbligazioni degli altri garanti.
Risulta pertanto evidente l'erroneità della tesi dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di co-fideiussione, in quanto tutti i garanti avrebbero perseguito il medesimo fine e si tratterebbe di diversità di motivi da ritenersi irrilevanti.
È peraltro chiaro, invero, che mentre ha sottoscritto la garanzia nello CP_1 svolgimento della propria attività professionale, invece e Pt_1 CP_2 quest'ultimo Amministratore Unico della CARRO S.p.a., avevano il diretto interesse personale alla concessione del finanziamento.
Ne consegue che non si tratta di co-fideiussioni ma di fideiussioni autonome e distinte, in relazione alle quali, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto (Cass. n.
27243/2017).
La Corte regolatrice ha altresì precisato che tale autonomia sussiste non solo quando le fideiussioni siano state prestate senza reciproca consapevolezza – situazione che non ricorre nella fattispecie – ma anche nel caso di espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori
(Cass. n. 3687/2024), ciò che la documentazione richiamata fa emergere.
Contr Ne consegue il diritto di surroga di nei diritti spettanti a nei CP_1 confronti di Carro S.p.a. e dei garanti e Pt_1 CP_2
Le critiche alla sentenza mosse da (pagg. 10-11 comparsa di CP_1 costituzione) non possono essere valutate atteso che, come dichiarato dalla stessa appellata, questa ha rinunciato a proporre appello incidentale “al fine di evitare ulteriori esborsi difficilmente recuperabili”.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata (“In ipotesi erroneità della sentenza per avere condannato l'appellante ed il Sig. al Controparte_2 pagamento della somma di Euro 133.333,33 in solido”) è infondata.
Il Tribunale ha così motivato al riguardo:
“Parte attrice chiede la condanna dei convenuti all'integrale rimborso della somma pagata, richiamando anche il contenuto della clausola 7.6. della Contr convenzione già stipulata con Sul punto richiama la sentenza del
Tribunale di Torino n. 3542 del 2016 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte allegato all'atto di citazione in riassunzione) che in fattispecie analoga, ha riconosciuto il diritto di alla integrale surroga sia nei confronti del debitore principale CP_1 che degli altri fideiussori poiché il titolo - nel caso di specie la convenzione stipulata tra e la creditrice in forza del quale aveva CP_1 CP_5 CP_1 prestato la garanzia - non prevedeva a suo carico alcuna assunzione di una quota “propria”, ma al contrario una surroga “in tutti i diritti, ivi compresi quelli di garanzia, spettanti alla Banca”. Il Giudicante ritiene di doversi discostare dalla suddetta pronuncia. Va premesso infatti che la convenzione stipulata tra
e la banca non risulta essere mai stata accettata dagli altri garanti. Il CP_1 contenuto di essa, segnatamente la clausola che consentirebbe una surroga piena non solo nei confronti del debitore principale ma anche degli altri fideiussori, non è quindi ad essi opponibile. Questo Ufficio fa invece proprio
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'istituto della
'confideiussione' di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad "unum debitum" assunte distintamente o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una co-fideiussione non è applicabile l'art. 1954 cod. civ., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art.
1203 cod. civ.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore "solvens" subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso. (Cass. Civile Sez. III sent. 8605 del 6 maggio 2004).
Nella fattispecie è da escludere che ed i convenuti siano CP_1 confideiussori della , per l'evidente mancanza di un comune interesse Pt_2
a rilasciare le garanzie. I due convenuti infatti ebbero a rilasciare la garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito della , società rispetto alla quale Pt_2 avevano un chiaro interesse personale. Diverso il caso di che ha CP_1 prestato la garanzia per ragioni del tutto autonome e distinte, avendo tale ente uno scopo mutualistico volto a favorire la concessione di finanziamenti alle PMI associate. Ne segue pertanto, in ossequio al suddetto principio di diritto,
l'impossibilità di applicazione diretta dell'art. 1954 c.c. nei rapporti tra i più soggetti garanti. Ciò peraltro non impedisce al garante che ha pagato di recuperare dagli altri fideiussori nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota [perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente], anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso. (Cass. Civile Sez. III sent. 8605 del 6 maggio 2004). Resta quindi da accertare quale sia l'entità della quota di debito spettante a
Sul punto ritiene il giudicante che non rilevano i massimali delle CP_1 varie garanzie prestate. Essi infatti hanno lo scopo di delimitare sotto il profilo quantitativo l'estensione della garanzia prestata, e non possono certo valere per individuare la porzione di debito che deve restare a carico del garante escusso. Posto che il contratto di finanziamento nulla dice sulla ripartizione delle quote interne tra i garanti e , ma si limita solo ad CP_1 Pt_1 CP_2 evidenziare all'art. 6 che “i Sigg.ri e dichiarano di prestare Pt_1 CP_2 fideiussione per sé, successori e aventi causa, in via solidale e indivisibile tra tutti”, va applicato il principio generale sancito dall'art. 1298 c.c. comma 2 secondo cui: “le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente”. ha quindi diritto al rimborso dei due terzi di quanto CP_1
Contr pagato ad I convenuti rispondono del debito in solido alla luce dell'inequivoco disposto di cui alla pattuizione suindicata (art. 6)”.
La sostiene che, poiché ai sensi dell'art. 1954 c.c. “Se più persone hanno Pt_1 prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”; non avrebbe allegato e provato l'insolvenza CP_1 dell'altro fideiussore e quindi la propria condanna dovrebbe Controparte_2 essere limitata alla quota della propria responsabilità. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza del motivo, deducendo che CP_1
l'appellante non avrebbe svolto alcuna argomentazione per contestare quanto statuito in sentenza, essendosi limitata a sostenere apoditticamente la tesi di non essere sottoposta al vincolo di solidarietà passiva;
evidenzia che all'art. 6 del contratto di finanziamento sarebbe previsto che “i sigg.ri e Parte_1
dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi Controparte_2 causa, in via solidale ed indivisibile”, risultando così l'obbligazione solidale fino a concorrenza degli importi massimi precisati per ciascun garante.
L'eccezione d'inammissibilità va rigettata, avendo parte appellante argomentato la propria tesi.
Il motivo di appello è però infondato nel merito.
Come risulta dalle pattuizioni contenute negli atti sopra riportati, e Pt_1 hanno espressamente riconosciuto alla garanzia prestata il carattere di CP_2 solidarietà e indivisibilità. In particolare, nel contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata” del 3.10.2011, è previsto all'art. 3 “la parte finanziata ed il garante dichiarano che le obbligazioni tutte con il presente atto da essi assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorchè a titolo particolare”; all'art. 6 “(Garanzie) Fideiussione. I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti”.
Di qui l'infondatezza del motivo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello dev'essere respinto.
5. Nel rapporto processuale intercorso tra l'appellante ed unica parte CP_1 appellata costituitasi in giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 147/2022, non tenendo conto della fase di istruzione perché non tenutasi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la NT Controparte_2 sentenza n. 3112 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata l'8.11.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di NT
, liquidate in euro 9.991,00, oltre rimborso
[...] forfettario, i.v.a. e c.ap. come per legge.
- dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante, pari a quello di iscrizione della presente causa in appello. Firenze, camera di consiglio del 23.06.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 972/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Massimo Pacini (c.f. ) e Fulvio Falconieri (c.f. C.F._2
) C.F._3
Appellante
contro
NT
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Gabriella
[...] P.IVA_1
Cacciatore (C.F. ) Appellata C.F._4
c,f, Appellato Controparte_2 C.F._5
avverso la sentenza n. 3112 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata l'8.11.2022,
r.g. n. 11489/2018 CONCLUSIONI
In data 24.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze Ecc.ma, rigettata ogni contraria istanza, accertati i fatti esposti;
in tesi, in riforma della sentenza n. 3112 dell'8 novembre 2022 del Tribunale di Firenze, (r.g. n. 11489/2018), pubblicata lo stesso giorno, e non notificata, voglia accertare e dichiarare la insussistenza di ogni credito della e respingere ogni domanda e pretesa Controparte_3 dalla stessa avanzata, nei confronti della appellante. In ipotesi ridurre la somma dovuta a carico della appellante all'importo di Euro 66.666,66. In ogni caso con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata CP_1
“Voglia L'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Contrariis rejectis Respingere tutti i motivi di appello formulati dalla sig.ra in quanto infondati e/o Parte_1 inammissibili anche ex art 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3112/2022 emessa da Tribunale di Firenze. Con il favore di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. n. 3112 pubblicata l'8.11.2022, ha così deciso:
“Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
- CONDANNA
i Sigg.ri e in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 133.333,33; - CONDANNA i Sigg.ri CP_1
e a rimborsare ad le spese di Parte_1 Controparte_2 CP_1 lite, che si liquidano in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per trattazione ed istruttoria, € 3.000,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda in riassunzione di
[...] a seguito della NT sentenza del Tribunale di Torino n. 2207/2018 di incompetenza territoriale e di revoca del d.i. n. 750/2017, con il quale era stato ingiunto agli opponenti e quale fideiussori della società CARRO S.p.A., il Controparte_2 Parte_1 pagamento di € 200.000,00. oltre accessori. aveva dedotto a tal fine che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. CP_1 aveva concesso a CARRO S.p.A., poi fallita, un finanziamento di € 500.000,00 garantito al 40% da mentre i sigg.ri e avevano prestato CP_1 Pt_1 CP_2
Contr fideiussione fino all'importo di € 600.000,00; aveva poi revocato gli affidamenti concessi ed escusso la quale ultima aveva provveduto al CP_1 pagamento di € 200.000,00, surrogandosi nei diritti di credito nei confronti della società fallita e dei garanti;
premettendo che il rapporto tra essa CP_1
e la Banca MPS costituiva contratto autonomo di garanzia, aveva CP_1 ribadito la fondatezza della propria pretesa restitutoria nei confronti dei garanti ai sensi degli artt. 1203 e 1204 c.c., nonché ai sensi dell'art.
7.6. della Contr convenzione, stipulata tra la stessa e che prevedeva la surroga integrale nei diritti della banca senza assunzione di una quota del debito.
Gli opponenti e costituitisi nel giudizio riassunto, avevano Pt_1 CP_2 eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di conferma del decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento degli onorari e spese della fase monitoria, trattandosi di questioni superate dalla sentenza del Tribunale di
Torino; nel merito, avevano ribadito l'infondatezza dell'azione esercitata, sostenendo la natura autonoma della garanzia di che escludeva un CP_1 diritto di surroga a suo favore;
deducevano altresì che, ove la stessa avesse avuto natura fideiussoria, avendo l'escussione della garanzia riguardato solo la quota di debito garantita da (40%), questa non avrebbe potuto CP_1 recuperare dagli altri garanti quanto oggetto di garanzia a suo carico, contestando l'esistenza di responsabilità solidale.
nel corso del giudizio di primo grado, aveva limitato la domanda alla CP_1 condanna di e al pagamento della somma di euro 200.000,00 o Pt_1 CP_2 della diversa somma risultante in corso di causa;
la causa era stata istruita su base documentale e decisa come sopra indicato. (di seguito anche APPELLANTE) con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte d'appello
[...]
(di NT seguito solo o anche APPELLATA) e , proponendo CP_1 Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti due motivi di appello:
1) per avere il Tribunale ritenuto la fattispecie rientrare nella figura delle plurime fideiussioni, anziché delle confideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga della viceversa non ammissibile. CP_1
2) In ipotesi erroneità della sentenza per avere condannato l'appellante e al pagamento della somma di Euro 133.333,33 in solido. Controparte_2
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_2
In data 24.4.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_2 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocatovi.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“per avere ritenuto la fattispecie rientrare nella figura delle plurime fideiussioni, anziché delle confideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga della
viceversa non ammissibile”) è infondata. CP_1 Si riporta quanto statuito dalla sentenza sul punto.
“[…] a fondamento della pretesa di pagamento di verso i fideiussori CP_1
Contr la stessa allega la intervenuta surroga legale nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1203 e 1204 c.c. ed il disposto di cui all'art.
7.6. della Contr convenzione stipulata tra ed ove si legge che “sarà CP_1 CP_1 surrogato, con rilascio da parte della Banca di apposita dichiarazione, nei diritti della Banca e avrà diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Socia e garanti coobbligati inadempienti, per le somme pagate ai sensi della relativa garanzia…”. (cfr. doc. 10 fascicolo di parte allegato all'atto di citazione in riassunzione). In punto di diritto occorre premettere che la garanzia di un'obbligazione è un istituto, di natura legislativa o convenzionale, volto a rafforzare l'adempimento di un'obbligazione […] Per quanto attiene alle garanzie personali si distingue tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La prima, avente natura accessoria rispetto al rapporto principale, che consente al garante di opporre al creditore anche tutte le eccezioni che sono su questo fondate, la seconda, caratterizzata appunto da autonomia, che non consente tale facoltà salva l'exceptio doli. In entrambi i casi, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, il garante, a prescindere cioè dalla sua qualificazione come fideiussore o garante autonomo,
è sempre tenuto ad adempiere l'obbligazione altrui (perché trattasi di obbligazione assunta in garanzia che si affianca a quella principale del debitore). Infatti, come autorevolmente argomentato “il fatto che fideiussione
e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all'evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell'attribuzione patrimoniale
– a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell'assunzione negoziale di un obbligo di garanzia” (Corte di cassazione, Sez. I civile ordinanza 2 novembre 2017 n.
26062). Tanto premesso è utile richiamare l'art. 1949 c.c., secondo cui: “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”. Trattasi di norma speciale che sostanzialmente riproduce la surroga ex lege prevista in via generale dell'art. 1203 n. 3 c.c., secondo cui “La surrogazione ha luogo di diritto: - a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”. A seguito della surroga il garante che adempie l'obbligazione assume gli stessi diritti già propri del creditore verso il debitore principale e gli altri garanti.
Venendo alla presente fattispecie non può quindi dubitarsi che in CP_1
Contr conseguenza del pagamento di euro 200.000,00 effettuato in favore di sia stata surrogata in forza dell'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti già propri di questa
e quindi anche nella garanzie personali di cui beneficiava. D'altra parte ai sensi dell'art. 1204 comma 1 c.c. “La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”. ha quindi senz'altro la possibilità di agire in surroga sia nei CP_1 confronti del debitore principale, questione che non interessa nella fattispecie, che dei fideiussori e Sono quindi da disattendere le difese dei Pt_1 CP_2 convenuti nella misura in cui, assumendo la natura autonoma od accessoria della garanzia di cercano di accreditare la tesi della inesistenza del CP_1 diritto di questa di rivalersi sugli altri garanti essendo possibile la rivalsa esclusivamente nei confronti della debitrice principale”.
La sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile Pt_1 la fattispecie plurime fideiussioni anziché la co-fideiussione e conseguentemente accolto la domanda di surroga, confondendo il concetto di comune interesse con i motivi dei fideiussori, che invece sarebbero irrilevanti;
la natura di co-fideiussione risulterebbe da molteplici circostanze: nella lettera di garanzia sottoscritta da il 22.9.2011 (pag.2) l'inciso “garanzia CP_1 subordinata a: fideiussione e ” escluderebbe Parte_1 Controparte_2
l'ignoranza della altrui obbligazioni che sarebbe necessaria per la sussistenza di plurime autonome fideiussioni.
L'appellante deduce altresì che: nella convenzione intercorsa tra Banca MPS ed sarebbe espressamente previsto che, dopo aver effettuato il CP_1 pagamento di quanto dovuto ai sensi della garanzia, sarebbe stata CP_1 surrogata nei diritti della banca e avrebbe avuto diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e dei garanti coobbligati inadempienti;
dal contratto di finanziamento e fideiussione sottoscritto dalla banca, dall'obbligato principale e dai sigg.ri e in data 3.10.2011 risulterebbe la Pt_1 CP_2 conoscenza anche da parte dei co-fideiussori della garanzia della la CP_1 co-fideiussione implicherebbe il rigetto per incompatibilità della domanda di surrogazione, quest'ultima presupponendo invece, più autonome fideiussioni;
avendo spiegato unicamente domanda di surroga, non ammissibile CP_1 trattandosi di co-fideiussione, sarebbe preclusa la domanda di regresso. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza degli assunti della CP_1 Pt_1 sostiene che in primo grado l'odierna appellante avrebbe sostenuto la tesi esattamente opposta, accolta dal Tribunale, prima affermando che essa quale garante autonoma a prima richiesta, non potesse avvalersi della CP_1 surroga, ma solo del regresso nei confronti del debitore principale e solo successivamente avrebbe invece sostenuto che la garanzia prestata da CP_1 sarebbe stata, a tutti gli effetti, una fideiussione accessoria rispetto all'obbligazione principale, con esclusione del diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori e con diritto di surroga solo ove dimostrato il pagamento di un debito altrui.
Deduce inoltre la predetta appellata di avere sempre contestato il carattere di accessorietà della garanzia prestata e di avere affermato la qualità di garante autonomo a prima richiesta con esclusione della possibilità di opporre le eccezioni inerenti il rapporto principale nonché di avere agito in surroga e non in regresso, ex artt. 1203 e 1204 c.c., In particolare, essa non avrebbe assunto una quota propria del debito, avendo svolto unicamente una funzione di agevolazione alla concessione del credito, con diritto, in caso eventuale di successiva inadempienza della debitrice principale, di recuperare quanto pagato sia dalla stessa che dai garanti ed indipendentemente dal termine utilizzato di diritto di regresso, di surroga o di escussione, sarebbe evidente che le parti avevano pattuito ed accettato il proprio diritto di pretendere l'intero importo corrisposto alla Banca, sia nei confronti della debitrice principale che dei garanti.
Il motivo d'appello è infondato. Dalla documentazione acquisita risultano le seguenti pattuizioni:
- “Foglio informativo” del 21.4.2011 sottoscritto da CP_1 Controparte_2 nella qualità di Amministratore Unico di CARRO Spa, in cui è specificato:
- “garanzia a prima richiesta n. 211951” del 22.9.2011 “diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul proprio patrimonio”, con cui ha rilasciato a CP_1
Banca Monte dei Paschi di Siena garanzia nella misura del 40%, nei limiti dell'importo di € 200.000,00 in relazione al finanziamento di € 500.000,00 Contr concesso da a CARRO Spa, “Garanzia subordinata a: fideiussione dei soci
e ”; Parte_1 Controparte_2
- “contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata” del Contr 3.10.2011, per l'importo di € 500.000,00, tra e CARRO Spa, con l'intervento di e in qualità di garanti;
all'art. 3 “la Parte_1 Controparte_2 parte finanziata ed il garante dichiarano che le obbligazioni tutte con il presente atto da essi assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorchè a titolo particolare”; all'art. 6 “(Garanzie) Fideiussione. I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti..”;
Contr
- lettera del 15.7.2013 diretta da a con la quale veniva CP_1 comunicato il pagamento di € 200.000,00 “a copertura della nostra quota relativa alla garanzia rilasciata [….] il nostro intervento implicherà il diritto di surroga (ex art. 1203 c.c.) …”.
Contr
- lettera del 30.7.2013 diretta da a al Curatore Fallimentare di CP_1
CARRO Spa ed a e , con la quale la Banca Controparte_2 Parte_1 comunicava l'intervenuto pagamento di € 200.000,00 da parte di e che CP_1 “in forza della Convenzione stipulata tra la ns Banca ed quest'ultima è CP_1 surrogata nei diritti che Banca Monte dei Paschi di Siena vanta nei confronti della CARRO Spa in Liquidazione e dei garanti, e , Controparte_2 Parte_1 derivanti dal finanziamento in oggetto e nei limiti dell'importo di €
200.000,00..” ;
Contr
- convenzione del 22.9.2013 tra ed contenente all'art.
4.1 la CP_1 pattuizione “Ciascun Finanziamento sarà assistito da una garanzia autonoma 'a prima richiesta' a valere sul patrimonio di il cui contenuto dovrà CP_1 essere determinato secondo il modello di cui Allegato 1 (la Garanzia)”; in quest'ultimo alla lett. d) ”…Garanzia 'a prima richiesta', diretta, incondizionata, irrevocabile ed a valere sul proprio patrimonio”; all'art. 7.6 “Solo dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia, sarà CP_1 surrogato, con rilascio da parte della Banca di apposita dichiarazione, nei diritti della banca e avrà diritto di regresso nei confronti dell'impresa Socia e dei garanti coobbligati inadempienti…”.
L'appellante sostiene che la garanzia prestata da non può essere CP_1 considerata contratto autonomo in quanto non contiene la clausola “senza eccezioni”.
Rileva il Collegio che la previsione di “garanzia a prima richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, essendo dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr. Cass. n. 15091/2021 e n. 4717/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, non si tratta di stabilire se la garanzia prestata da sia o meno accessoria all'obbligazione principale, bensì se la garanzia CP_1 prestata da da una parte e la garanzia prestata dai fideiussori e CP_1 CP_2 dall'altra siano co-fideiussioni o garanzie tra loro autonome. Pt_1
Il Collegio ritiene che il rapporto tra la garanzia prestata da e la CP_1 fideiussione prestata da e sia di reciproca autonomia e non di co- Pt_1 CP_2 fideiussione. Depongono in tal senso le espressioni letterali contenute negli atti sopra riportate, nonché le finalità perseguite dalle parti.
Nel “Foglio informativo” sottoscritto da è precisato che l'attività di CP_2 consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico ed è CP_1 accessoria rispetto alla concessione del finanziamento alla PMI, atteso che nel caso di inadempienza di quest'ultima avrebbe potuto procedere CP_1 all'escussione nei confronti della stessa e dei suoi garanti. Tanto trova Contr conferma nella convenzione intercorsa tra ed CP_1
Si tratta quindi di una garanzia accessoria dell'obbligazione principale e autonoma rispetto alle obbligazioni degli altri garanti.
Risulta pertanto evidente l'erroneità della tesi dell'appellante, secondo cui si tratterebbe di co-fideiussione, in quanto tutti i garanti avrebbero perseguito il medesimo fine e si tratterebbe di diversità di motivi da ritenersi irrilevanti.
È peraltro chiaro, invero, che mentre ha sottoscritto la garanzia nello CP_1 svolgimento della propria attività professionale, invece e Pt_1 CP_2 quest'ultimo Amministratore Unico della CARRO S.p.a., avevano il diretto interesse personale alla concessione del finanziamento.
Ne consegue che non si tratta di co-fideiussioni ma di fideiussioni autonome e distinte, in relazione alle quali, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto (Cass. n.
27243/2017).
La Corte regolatrice ha altresì precisato che tale autonomia sussiste non solo quando le fideiussioni siano state prestate senza reciproca consapevolezza – situazione che non ricorre nella fattispecie – ma anche nel caso di espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori
(Cass. n. 3687/2024), ciò che la documentazione richiamata fa emergere.
Contr Ne consegue il diritto di surroga di nei diritti spettanti a nei CP_1 confronti di Carro S.p.a. e dei garanti e Pt_1 CP_2
Le critiche alla sentenza mosse da (pagg. 10-11 comparsa di CP_1 costituzione) non possono essere valutate atteso che, come dichiarato dalla stessa appellata, questa ha rinunciato a proporre appello incidentale “al fine di evitare ulteriori esborsi difficilmente recuperabili”.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata (“In ipotesi erroneità della sentenza per avere condannato l'appellante ed il Sig. al Controparte_2 pagamento della somma di Euro 133.333,33 in solido”) è infondata.
Il Tribunale ha così motivato al riguardo:
“Parte attrice chiede la condanna dei convenuti all'integrale rimborso della somma pagata, richiamando anche il contenuto della clausola 7.6. della Contr convenzione già stipulata con Sul punto richiama la sentenza del
Tribunale di Torino n. 3542 del 2016 (cfr. doc. 11 fascicolo di parte allegato all'atto di citazione in riassunzione) che in fattispecie analoga, ha riconosciuto il diritto di alla integrale surroga sia nei confronti del debitore principale CP_1 che degli altri fideiussori poiché il titolo - nel caso di specie la convenzione stipulata tra e la creditrice in forza del quale aveva CP_1 CP_5 CP_1 prestato la garanzia - non prevedeva a suo carico alcuna assunzione di una quota “propria”, ma al contrario una surroga “in tutti i diritti, ivi compresi quelli di garanzia, spettanti alla Banca”. Il Giudicante ritiene di doversi discostare dalla suddetta pronuncia. Va premesso infatti che la convenzione stipulata tra
e la banca non risulta essere mai stata accettata dagli altri garanti. Il CP_1 contenuto di essa, segnatamente la clausola che consentirebbe una surroga piena non solo nei confronti del debitore principale ma anche degli altri fideiussori, non è quindi ad essi opponibile. Questo Ufficio fa invece proprio
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'istituto della
'confideiussione' di cui all'art. 1946 cod. civ., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad "unum debitum" assunte distintamente o per espresso patto, o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una co-fideiussione non è applicabile l'art. 1954 cod. civ., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art.
1203 cod. civ.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore "solvens" subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto "pro quota", come nel caso del regresso. (Cass. Civile Sez. III sent. 8605 del 6 maggio 2004).
Nella fattispecie è da escludere che ed i convenuti siano CP_1 confideiussori della , per l'evidente mancanza di un comune interesse Pt_2
a rilasciare le garanzie. I due convenuti infatti ebbero a rilasciare la garanzia al fine di agevolare l'accesso al credito della , società rispetto alla quale Pt_2 avevano un chiaro interesse personale. Diverso il caso di che ha CP_1 prestato la garanzia per ragioni del tutto autonome e distinte, avendo tale ente uno scopo mutualistico volto a favorire la concessione di finanziamenti alle PMI associate. Ne segue pertanto, in ossequio al suddetto principio di diritto,
l'impossibilità di applicazione diretta dell'art. 1954 c.c. nei rapporti tra i più soggetti garanti. Ciò peraltro non impedisce al garante che ha pagato di recuperare dagli altri fideiussori nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota [perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente], anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso. (Cass. Civile Sez. III sent. 8605 del 6 maggio 2004). Resta quindi da accertare quale sia l'entità della quota di debito spettante a
Sul punto ritiene il giudicante che non rilevano i massimali delle CP_1 varie garanzie prestate. Essi infatti hanno lo scopo di delimitare sotto il profilo quantitativo l'estensione della garanzia prestata, e non possono certo valere per individuare la porzione di debito che deve restare a carico del garante escusso. Posto che il contratto di finanziamento nulla dice sulla ripartizione delle quote interne tra i garanti e , ma si limita solo ad CP_1 Pt_1 CP_2 evidenziare all'art. 6 che “i Sigg.ri e dichiarano di prestare Pt_1 CP_2 fideiussione per sé, successori e aventi causa, in via solidale e indivisibile tra tutti”, va applicato il principio generale sancito dall'art. 1298 c.c. comma 2 secondo cui: “le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente”. ha quindi diritto al rimborso dei due terzi di quanto CP_1
Contr pagato ad I convenuti rispondono del debito in solido alla luce dell'inequivoco disposto di cui alla pattuizione suindicata (art. 6)”.
La sostiene che, poiché ai sensi dell'art. 1954 c.c. “Se più persone hanno Pt_1 prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”; non avrebbe allegato e provato l'insolvenza CP_1 dell'altro fideiussore e quindi la propria condanna dovrebbe Controparte_2 essere limitata alla quota della propria responsabilità. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza del motivo, deducendo che CP_1
l'appellante non avrebbe svolto alcuna argomentazione per contestare quanto statuito in sentenza, essendosi limitata a sostenere apoditticamente la tesi di non essere sottoposta al vincolo di solidarietà passiva;
evidenzia che all'art. 6 del contratto di finanziamento sarebbe previsto che “i sigg.ri e Parte_1
dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi Controparte_2 causa, in via solidale ed indivisibile”, risultando così l'obbligazione solidale fino a concorrenza degli importi massimi precisati per ciascun garante.
L'eccezione d'inammissibilità va rigettata, avendo parte appellante argomentato la propria tesi.
Il motivo di appello è però infondato nel merito.
Come risulta dalle pattuizioni contenute negli atti sopra riportati, e Pt_1 hanno espressamente riconosciuto alla garanzia prestata il carattere di CP_2 solidarietà e indivisibilità. In particolare, nel contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata” del 3.10.2011, è previsto all'art. 3 “la parte finanziata ed il garante dichiarano che le obbligazioni tutte con il presente atto da essi assunte si intendono con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori, ancorchè a titolo particolare”; all'art. 6 “(Garanzie) Fideiussione. I Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 dichiarano di prestare fideiussione per sé, successori ed aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti”.
Di qui l'infondatezza del motivo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello dev'essere respinto.
5. Nel rapporto processuale intercorso tra l'appellante ed unica parte CP_1 appellata costituitasi in giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 147/2022, non tenendo conto della fase di istruzione perché non tenutasi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di avverso la NT Controparte_2 sentenza n. 3112 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata l'8.11.2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di NT
, liquidate in euro 9.991,00, oltre rimborso
[...] forfettario, i.v.a. e c.ap. come per legge.
- dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante, pari a quello di iscrizione della presente causa in appello. Firenze, camera di consiglio del 23.06.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.